TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/10/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1399/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1399/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PERLA GIANNI
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. PERLA GIANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/07/2025, e Parte_1
esponevano che in data 17/05/2001 avevano contratto CP_1 matrimonio con rito civile, in Montesilvano.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 07/10/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07/10/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
pagina 2 di 4 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 07/10/2025:
1) i coniugi vivranno separati;
2) la figlia nata ad [...] il [...], avente Persona_1 attualmente ventitré anni di età, studentessa universitaria abitante a Roma (RM) alla
Via Salento n. 73, risulta tuttora residente presso la casa coniugale e resterà lì a viverci con la madre proprietaria Al mantenimento della figlia ed CP_1 alle spese straordinarie, secondo Protocollo famiglia in vigore presso il Tribunale di
Pescara, provvederanno entrambi i genitori in proporzione alle rispettive capacità economiche, come hanno sempre fatto sino ad oggi essendo i medesimi, quanto alla gestione della figlia, collaborativi ed in buoni rapporti tra loro. In caso di disaccordo tra i genitori, il padre, date le proprie scarse disponibilità economiche, contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 mensili rivalutabili Per_1 annualmente in base all'indice Istat e le spese straordinarie verranno ripartite al 50% in base al predetto Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di Pescara;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica tra di loro;
4) la casa coniugale ubicata in Cappelle sul Tavo (PE) alla C.da Vallesbraccia n.
17/A ed ancora in costruzione, per quanto dedotto in premessa al ricorso introduttivo e prodotto (rif. All.7), essendo di proprietà della Sig.ra verrà CP_1 assegnata a quest'ultima;
5) il marito continuerà temporaneamente ad abitare nella casa Parte_1 coniugale di proprietà della Sig.ra fino a quando non troverà CP_1 adeguata sistemazione e non trasferirà altrove la propria residenza;
6) dare atto che la figlia data la sua età (23 anni), potrà Persona_1 stare con entrambi i genitori tutto il tempo che vorrà, non essendo per tale ragione necessaria alcuna specifica regolamentazione del diritto di visita paterno;
pagina 3 di 4 7) i coniugi dichiarano che non vi sono né altri beni mobili e/o immobili in comune da dividere, né C/C bancari e/o postali da dividere, né assegni unici per i figli, non più erogabili superato il 21° anno di età;
8) i coniugi dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a che pretendere;
9) entrambi i coniugi si concedono nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montesilvano perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07/10/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1399/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PERLA GIANNI
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. PERLA GIANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/07/2025, e Parte_1
esponevano che in data 17/05/2001 avevano contratto CP_1 matrimonio con rito civile, in Montesilvano.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 07/10/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07/10/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
pagina 2 di 4 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 07/10/2025:
1) i coniugi vivranno separati;
2) la figlia nata ad [...] il [...], avente Persona_1 attualmente ventitré anni di età, studentessa universitaria abitante a Roma (RM) alla
Via Salento n. 73, risulta tuttora residente presso la casa coniugale e resterà lì a viverci con la madre proprietaria Al mantenimento della figlia ed CP_1 alle spese straordinarie, secondo Protocollo famiglia in vigore presso il Tribunale di
Pescara, provvederanno entrambi i genitori in proporzione alle rispettive capacità economiche, come hanno sempre fatto sino ad oggi essendo i medesimi, quanto alla gestione della figlia, collaborativi ed in buoni rapporti tra loro. In caso di disaccordo tra i genitori, il padre, date le proprie scarse disponibilità economiche, contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 mensili rivalutabili Per_1 annualmente in base all'indice Istat e le spese straordinarie verranno ripartite al 50% in base al predetto Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di Pescara;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica tra di loro;
4) la casa coniugale ubicata in Cappelle sul Tavo (PE) alla C.da Vallesbraccia n.
17/A ed ancora in costruzione, per quanto dedotto in premessa al ricorso introduttivo e prodotto (rif. All.7), essendo di proprietà della Sig.ra verrà CP_1 assegnata a quest'ultima;
5) il marito continuerà temporaneamente ad abitare nella casa Parte_1 coniugale di proprietà della Sig.ra fino a quando non troverà CP_1 adeguata sistemazione e non trasferirà altrove la propria residenza;
6) dare atto che la figlia data la sua età (23 anni), potrà Persona_1 stare con entrambi i genitori tutto il tempo che vorrà, non essendo per tale ragione necessaria alcuna specifica regolamentazione del diritto di visita paterno;
pagina 3 di 4 7) i coniugi dichiarano che non vi sono né altri beni mobili e/o immobili in comune da dividere, né C/C bancari e/o postali da dividere, né assegni unici per i figli, non più erogabili superato il 21° anno di età;
8) i coniugi dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a che pretendere;
9) entrambi i coniugi si concedono nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montesilvano perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07/10/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4