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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 375/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. Celeste LISO ( e Sabino Email_1 SERNIA ) ed elettivamente domiciliato presso il loro CodiceFiscale_2 studio sito in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21
RICORRENTE contro
- Controparte_1 [...]
- Controparte_2 [...] ; rappresentati Controparte_3 e difesi ex art. 417 bis cpc dalla funzionaria dott.ssa Antonia CASSALIA ed elettivamente domiciliati presso la sede dell' sita a Controparte_3 in Corso d'Augusto n. 231 CP_3
RESISTENTI
OGGETTO
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI EX ART.7 DEL CCNL 15.3.2001
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ritualmente proposto da – docente in possesso di Parte_1 titolo per l'insegnamento assunta dal con contratto a Controparte_1 tempo determinato e che nell'anno scolastico 2021/22 è stato destinatario di
1 alcune supplenze brevi – finalizzato alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 appare meritevole di accoglimento .
La “Retribuzione Professionale Docenti” è stata istituita dall'art.7 del CCNL 15.3.2001 ed è disciplinata come segue: “1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”
Sul punto Cassazione Sez. L. n. 20015 del 27/07/2018 (Rv. 650043 - 01) ha affermato il seguente principio di diritto : “ L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo ” .
Si legge a tale riguardo nella motivazione : “ …3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio,
2 pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento 3 può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere
3 vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese…” .
Nel caso di specie risultano circostanze di fatto non contestate che il ricorrente :
4 − nell'anno scolastico 2021/2022 abbia prestato attività lavorativa in qualità di docente in forza di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato per un totale di 239 giorni di lavoro effettivamente svolto;
− durante l'anno scolastico 2021\2022 non abbia percepito la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili) , indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 corrisposta dal , Controparte_4 sino a oggi, esclusivamente ai docenti e al personale ATA di ruolo e ai docenti e al personale Ata precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno (Nota ministeriale
“Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2013”) ;
− nonostante nell'anno scolastico 2021\2022 abbia svolto diversi servizi temporanei con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei colleghi di ruolo e dei colleghi precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non abbia percepito la retribuzione professionale docenti.
Accertato quindi il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001 per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria da lei espletati , le amministrazioni scolastiche resistenti andranno condannate al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria effettivamente svolti , oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Va infine precisato che nella presente fattispecie , in cui sono state fatte valere in giudizio delle differenze retributive , trovi corretta applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc. decorrente dalla data di insorgenza del credito (cfr. Cass. sent. n. 22146 del 20 ottobre 2014 ) , termine che è decorso sia in pendenza dei diversi contratti di lavoro a termine sia durante gli eventuali intervalli tra un contratto e l'altro (cfr. Cass. Sez. Unite 16 gennaio 2003, n. 575
) .
A tale riguardo risulta inoltre applicabile il disposto di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. Legge di stabilità 2012) che assoggetta alla prescrizione quinquennale il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie : “ la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato “.
5 Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 11\04\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
, l' Controparte_1 [...]
e l' Controparte_2 [...] : Controparte_3
1) Accertato il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001 per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria da lui espletati , condanna le amministrazioni scolastiche resistenti al pagamento in favore di delle differenze retributive con riguardo alle Parte_1 effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria effettivamente svolti , oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
2) Condanna le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.255,00 ( di cui euro 294,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso a Rimini il giorno 08\07\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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