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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6159/2019
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Alfonsina Simonelli presso il cui studio elett. Parte_1 dom. in Sant'Angelo di Alife, alla via Molinello n. 15
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Cherubina Ciriello unitamente ai quali elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif. Controparte_2 dall'avv. Laura Frangiosa presso il cui studio elett. dom. in Telese Terme alla via Sant'Agatella n. 2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2019 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820189006538732000, notificata in data 24.05.2019, in relazione all'avviso di addebito n. 32820160005692867000 CP_ concernente contribuiti previdenziali e relative sanzioni in riferimento all'annualità 2016.
A sostegno della spiegata azione evidenziava che l'avviso di addebito sotteso all'atto di intimazione era stato in precedenza ricompreso in un piano di rateizzazione n. 210779/2019 accolto dall' in data 10 gennaio 2019 e che il ricorrente aveva esattamente Controparte_3 adempiuto al pagamento delle rate di cui al piano di ammortamento predisposto da CP_4
Eccepiva, pertanto, la illegittimità dell'avviso di intimazione in quanto notificato quando era in corso il piano di rateizzo e nonostante l'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle relative rate da parte del contribuente. Chiedeva, dunque, dichiararsi la inefficacia e la nullità dell'avviso opposto, con vittoria di spese.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
In via preliminare va dichiarata la inammissibilità dell'opposizione con riferimento ai vizi formali dedotti dalla parte istante in quanto l'impugnativa non risulta proposta nel termine perentorio di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c..
Osserva, infatti, il Tribunale come l'istante abbia ricevuto la notifica dell'avviso di intimazione in data 24.05.2019, mentre la proposizione del ricorso avveniva solo in data 23.06.2019.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
I fatti devono ritenersi pacifici tra le parti in quanto emergenti dalla documentazione in atti oltre che non contestati.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'atto di intimazione n. 02820189006538732000 in relazione all'avviso di addebito n. 32820160005692867000 concernente contribuiti previdenziali CP_ coltivatori diretti anno 2016.
Ha dedotto e documentato che l'avviso di addebito in questione era stato ricompreso, insieme ad altri titoli esecutivi, nel piano di rateizzo n. 210779/2019 accolto dall' in Controparte_3 data 10 gennaio 2019. Il piano di rateizzo prevedeva n. 72 rate mensili con obbligazione di pagamento a carico del contribuente a far data dal 24.01.2019 (cfr. doc. in atti).
Tale circostanza, d'altra parte, è stata confermata da nella memoria difensiva. CP_4
Il ricorrente, al momento del deposito del ricorso introduttivo, ha, infine, allegato e provato di aver correttamente proceduto al pagamento delle prime cinque rate nella misura esattamente corrispondente a quella indicata nel piano di ammortamento allegato al provvedimento di accoglimento della istanza di rateizzazione. Ha, infatti, depositato, unitamente al ricorso, copia dei bollettini di pagamento attestanti il regolare pagamento delle rate.
L' , costituitasi in giudizio, ha dedotto che la intimazione di Controparte_2 pagamento veniva notificata al ricorrente in quanto quest'ultimo aveva proceduto al pagamento delle rate in misura notevolmente inferiore al dovuto, incorrendo, pertanto, nella decadenza dal beneficio della rateizzazione (cfr. pag. 2 e 3 della memoria difensiva in atti).
L'assunto dell'agente della riscossione è infondato e non corrisponde alla realtà fattuale emergente dalla documentazione versata in atti dal ricorrente. Rileva, in primo luogo, il giudicante come alcun provvedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione veniva notificato al contribuente istante.
Inoltre, deve ritenersi circostanza del tutto pacifica, in quanto comprovata dalle emergenze processuali (cfr. copia dei bollettini di pagamento) l'evenienza che il al momento della Parte_1 notifica della opposizione di pagamento (24.05.2019) aveva già proceduto al pagamento delle prime quattro rate di cui al piano di ammortamento predisposto da in misura esattamente CP_4 corrispondente a quanto stabilito dall'agente della riscossione (prima rata: euro 223,44 pagata entro il 24.01.2019; seconda rata: euro 187,54 pagata il 25.02.2019; terza rata: euro 198,82 pagata il
27.03.2019; quarta rata: euro 196,66, pagata il 02.05.2019) e che, al momento del deposito del ricorso (23.06.2019) aveva, altresì, proceduto all'esatto pagamento anche della quinta rata di cui al piano allegato al provvedimento di accoglimento della istanza di rateizzazione.
Emerge, infine, dalla documentazione in atti che il ricorrente, in più occasioni, abbia adempiuto al pagamento delle rate – si ribadisce nel loro esatto importo come previsto dal piano di ammortamento – due o tre giorni dopo la scadenza del termine di pagamento indicato dall'Agente della Riscossione.
Tale evenienza, tuttavia, non determina alcuna decadenza dal beneficio della rateizzazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta agenzia, peraltro solo nelle note scritte, ove è stata parzialmente modificata la linea difensiva che, come già evidenziato, al momento della costituzione in giudizio si fondava sull'assunto del pagamento, da parte del contribuente, di importi inferiori al dovuto, assunto, quest'ultimo, del tutto destituito di fondamento per le ragioni già su esplicate.
Orbene, come precisato nella circolare n. 17/E dell' , richiamata da nella Controparte_2 CP_4 memoria difensiva, il contribuente incorre nella decadenza dal beneficio della rateizzazione solo qualora non effettui il versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva ovvero laddove esegua un versamento carente in misura eccedente il limite del lieve inadempimento, ovvero in misura superiore al 3% dell'importo della rata.
Ai sensi della normativa, anche interna, la decadenza dal beneficio della rateizzazione non opera laddove si verta nelle ipotesi di lieve inadempimento.
Il lieve inadempimento, con riferimento alla tempestività del versamento - ipotesi rilevante nel caso di specie, posto che, come già evidenziato, il contribuente ha pagato tutte le rate nel loro esatto importo – si configura se il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva.
Rileva, dunque, il Tribunale come sia pacifico nel caso in esame che il ricorrente abbia effettuato il pagamento delle rate sempre entro il termine di scadenza della rata successiva, con la conseguenza che non può ritenersi verificata alcuna decadenza dal beneficio della rateizzazione, profilandosi, al più, una ipotesi di lieve inadempimento per aver versato la rata in alcuni casi due o tre giorni dopo il relativo termine di scadenza (cfr. bollettini in atti). E', tuttavia, del tutto pacifico che la intimazione di pagamento sia stata notificata allorquando il ricorrente aveva in ogni caso già pagato le prime quattro rate, così come è altrettanto pacifico, poiché risultante dalla documentazione in atti, che il ricorrente, nel corso del presente giudizio, abbia continuato a pagare, nel loro esatto importo, le rate di cui al piano di ammortamento approvato da (cfr. doc. depositata dalla difesa attorea in data 15.04.2024). CP_4
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la intimazione di pagamento n. 02820189006538732000, così come emessa, va dichiarata illegittima in quanto si fonda sul presupposto di una decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione che non si è verificata, atteso il pagamento delle rate da parte del contribuente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della Controparte_3 che ha manifestato l'intenzione di procedere ad esecuzione in forza di un titolo illegittimo poiché relativo a somme oggetto di un piano di rateizzazione in corso regolarmente adempiuto dal CP_ contribuente istante. Le spese si compensano integralmente tra il ricorrente e l' tenuto conto delle ragioni della decisione estranee all'ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la illegittimità della intimazione di pagamento n. 02820189006538732000;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 parte opponente che liquida in complessivi euro 1450,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
CP_
c) compensa le spese tra il ricorrente e l'
Santa Maria Capua Vetere, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6159/2019
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Alfonsina Simonelli presso il cui studio elett. Parte_1 dom. in Sant'Angelo di Alife, alla via Molinello n. 15
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Cherubina Ciriello unitamente ai quali elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif. Controparte_2 dall'avv. Laura Frangiosa presso il cui studio elett. dom. in Telese Terme alla via Sant'Agatella n. 2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2019 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820189006538732000, notificata in data 24.05.2019, in relazione all'avviso di addebito n. 32820160005692867000 CP_ concernente contribuiti previdenziali e relative sanzioni in riferimento all'annualità 2016.
A sostegno della spiegata azione evidenziava che l'avviso di addebito sotteso all'atto di intimazione era stato in precedenza ricompreso in un piano di rateizzazione n. 210779/2019 accolto dall' in data 10 gennaio 2019 e che il ricorrente aveva esattamente Controparte_3 adempiuto al pagamento delle rate di cui al piano di ammortamento predisposto da CP_4
Eccepiva, pertanto, la illegittimità dell'avviso di intimazione in quanto notificato quando era in corso il piano di rateizzo e nonostante l'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle relative rate da parte del contribuente. Chiedeva, dunque, dichiararsi la inefficacia e la nullità dell'avviso opposto, con vittoria di spese.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
In via preliminare va dichiarata la inammissibilità dell'opposizione con riferimento ai vizi formali dedotti dalla parte istante in quanto l'impugnativa non risulta proposta nel termine perentorio di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c..
Osserva, infatti, il Tribunale come l'istante abbia ricevuto la notifica dell'avviso di intimazione in data 24.05.2019, mentre la proposizione del ricorso avveniva solo in data 23.06.2019.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
I fatti devono ritenersi pacifici tra le parti in quanto emergenti dalla documentazione in atti oltre che non contestati.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'atto di intimazione n. 02820189006538732000 in relazione all'avviso di addebito n. 32820160005692867000 concernente contribuiti previdenziali CP_ coltivatori diretti anno 2016.
Ha dedotto e documentato che l'avviso di addebito in questione era stato ricompreso, insieme ad altri titoli esecutivi, nel piano di rateizzo n. 210779/2019 accolto dall' in Controparte_3 data 10 gennaio 2019. Il piano di rateizzo prevedeva n. 72 rate mensili con obbligazione di pagamento a carico del contribuente a far data dal 24.01.2019 (cfr. doc. in atti).
Tale circostanza, d'altra parte, è stata confermata da nella memoria difensiva. CP_4
Il ricorrente, al momento del deposito del ricorso introduttivo, ha, infine, allegato e provato di aver correttamente proceduto al pagamento delle prime cinque rate nella misura esattamente corrispondente a quella indicata nel piano di ammortamento allegato al provvedimento di accoglimento della istanza di rateizzazione. Ha, infatti, depositato, unitamente al ricorso, copia dei bollettini di pagamento attestanti il regolare pagamento delle rate.
L' , costituitasi in giudizio, ha dedotto che la intimazione di Controparte_2 pagamento veniva notificata al ricorrente in quanto quest'ultimo aveva proceduto al pagamento delle rate in misura notevolmente inferiore al dovuto, incorrendo, pertanto, nella decadenza dal beneficio della rateizzazione (cfr. pag. 2 e 3 della memoria difensiva in atti).
L'assunto dell'agente della riscossione è infondato e non corrisponde alla realtà fattuale emergente dalla documentazione versata in atti dal ricorrente. Rileva, in primo luogo, il giudicante come alcun provvedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione veniva notificato al contribuente istante.
Inoltre, deve ritenersi circostanza del tutto pacifica, in quanto comprovata dalle emergenze processuali (cfr. copia dei bollettini di pagamento) l'evenienza che il al momento della Parte_1 notifica della opposizione di pagamento (24.05.2019) aveva già proceduto al pagamento delle prime quattro rate di cui al piano di ammortamento predisposto da in misura esattamente CP_4 corrispondente a quanto stabilito dall'agente della riscossione (prima rata: euro 223,44 pagata entro il 24.01.2019; seconda rata: euro 187,54 pagata il 25.02.2019; terza rata: euro 198,82 pagata il
27.03.2019; quarta rata: euro 196,66, pagata il 02.05.2019) e che, al momento del deposito del ricorso (23.06.2019) aveva, altresì, proceduto all'esatto pagamento anche della quinta rata di cui al piano allegato al provvedimento di accoglimento della istanza di rateizzazione.
Emerge, infine, dalla documentazione in atti che il ricorrente, in più occasioni, abbia adempiuto al pagamento delle rate – si ribadisce nel loro esatto importo come previsto dal piano di ammortamento – due o tre giorni dopo la scadenza del termine di pagamento indicato dall'Agente della Riscossione.
Tale evenienza, tuttavia, non determina alcuna decadenza dal beneficio della rateizzazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta agenzia, peraltro solo nelle note scritte, ove è stata parzialmente modificata la linea difensiva che, come già evidenziato, al momento della costituzione in giudizio si fondava sull'assunto del pagamento, da parte del contribuente, di importi inferiori al dovuto, assunto, quest'ultimo, del tutto destituito di fondamento per le ragioni già su esplicate.
Orbene, come precisato nella circolare n. 17/E dell' , richiamata da nella Controparte_2 CP_4 memoria difensiva, il contribuente incorre nella decadenza dal beneficio della rateizzazione solo qualora non effettui il versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva ovvero laddove esegua un versamento carente in misura eccedente il limite del lieve inadempimento, ovvero in misura superiore al 3% dell'importo della rata.
Ai sensi della normativa, anche interna, la decadenza dal beneficio della rateizzazione non opera laddove si verta nelle ipotesi di lieve inadempimento.
Il lieve inadempimento, con riferimento alla tempestività del versamento - ipotesi rilevante nel caso di specie, posto che, come già evidenziato, il contribuente ha pagato tutte le rate nel loro esatto importo – si configura se il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva.
Rileva, dunque, il Tribunale come sia pacifico nel caso in esame che il ricorrente abbia effettuato il pagamento delle rate sempre entro il termine di scadenza della rata successiva, con la conseguenza che non può ritenersi verificata alcuna decadenza dal beneficio della rateizzazione, profilandosi, al più, una ipotesi di lieve inadempimento per aver versato la rata in alcuni casi due o tre giorni dopo il relativo termine di scadenza (cfr. bollettini in atti). E', tuttavia, del tutto pacifico che la intimazione di pagamento sia stata notificata allorquando il ricorrente aveva in ogni caso già pagato le prime quattro rate, così come è altrettanto pacifico, poiché risultante dalla documentazione in atti, che il ricorrente, nel corso del presente giudizio, abbia continuato a pagare, nel loro esatto importo, le rate di cui al piano di ammortamento approvato da (cfr. doc. depositata dalla difesa attorea in data 15.04.2024). CP_4
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la intimazione di pagamento n. 02820189006538732000, così come emessa, va dichiarata illegittima in quanto si fonda sul presupposto di una decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione che non si è verificata, atteso il pagamento delle rate da parte del contribuente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della Controparte_3 che ha manifestato l'intenzione di procedere ad esecuzione in forza di un titolo illegittimo poiché relativo a somme oggetto di un piano di rateizzazione in corso regolarmente adempiuto dal CP_ contribuente istante. Le spese si compensano integralmente tra il ricorrente e l' tenuto conto delle ragioni della decisione estranee all'ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la illegittimità della intimazione di pagamento n. 02820189006538732000;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 parte opponente che liquida in complessivi euro 1450,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
CP_
c) compensa le spese tra il ricorrente e l'
Santa Maria Capua Vetere, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni