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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI EN GIUSEPPE, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 28/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 535/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
2 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC307T2000192024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 303/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello principale la srl CE e i soci, come in atti, in esito alla sentenza di accoglimento parziale n. 535 del 2024 della Corte di primo grado di Potenza, in materia di Ires et altro 2018 con riferimento specifico all'avviso di accertamento TC307T200019/2024.
La srl ritiene con i soci non utile la sentenza impugnata come resa, di cui chiede riforma integrale, laddove l'ufficio formula appello incidentale e contesta le tesi difensive avverse punto per punto nelle controdeduzioni.
La vicenda è strettamente legata ad altra in atti ma l'istanza di riunione è stata rigettata per insussitenza dei presupposti ex lege.
All'udienza del 17.12.2025, presenti le parti che discutono, come da verbale in atti, la causa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale chiarire sin da subito che questo collegio, dopo ampia discussione e sulla base della documentazione esaminata in atti sul telematico e nel fascicolo cartaceo, accoglie l'appello principale della srl e rigetta l'appello incidentale dell'ufficio con spese di lite compensate.
La sentenza di primo grado merita riforma integrale pro srl stante l'indubbio legame tra quanto oggetto di contenzioso nei due paralleli giudizi con RG nn. 27 e 28 del 2025, perchè l'avviso di accertamento procedente n. TC307T200019/2024 scaturisce, direttamente, come afferma lo stesso ufficio in atti, da quello precedente riportante il n. TC303T200926/2023.
Orbene, alla luce della definizione, in appello, dell'RG n. 27/2025 a favore della sola srl sulla sentenza impugnata n. 536 del 2024, inizialmente sfavorevole alla srl, anche l'RG n. 28/2025, riferito alla sentenza di accoglimento parziale di primo grado di Potenza n. 535 del 2024, si risolve, integralmente e parallelamente, sulla base di quanto statuito, a favore della srl e della utile posizione dei soci ed a nulla valgono le controdeduzioni dell'ufficio, anche in termini di appello incidentale, del tutto ininfluente.
Risulta palese e provato in atti, per questo collegio, nel concreto, il sovraccarico percentuale operato dall'ufficio al 25% laddove risulta maggiormente ragionevole e proporzionale statuire una forbice del
6%-11,5% individuata in sede di perizia tecnica depositata e in atti dalla srl e qui valutata positivamente, rispetto al rigido formalismo statistico-documentale a tavolino dei dati c.d. ISA ed è su tale percentuale ridotta che si dovrà operare correttamente la rettifica e la quantificazione ex lege, pur dovuta e complessivamente intesa, anche per i soci.
Le spese di lite sono compensate stante il parallelismo dei giudizi non riuniti e la controvertibilità del controllo a monte tra diritto interno ed esterno
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI EN GIUSEPPE, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 28/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 535/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
2 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC307T2000192024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 303/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello principale la srl CE e i soci, come in atti, in esito alla sentenza di accoglimento parziale n. 535 del 2024 della Corte di primo grado di Potenza, in materia di Ires et altro 2018 con riferimento specifico all'avviso di accertamento TC307T200019/2024.
La srl ritiene con i soci non utile la sentenza impugnata come resa, di cui chiede riforma integrale, laddove l'ufficio formula appello incidentale e contesta le tesi difensive avverse punto per punto nelle controdeduzioni.
La vicenda è strettamente legata ad altra in atti ma l'istanza di riunione è stata rigettata per insussitenza dei presupposti ex lege.
All'udienza del 17.12.2025, presenti le parti che discutono, come da verbale in atti, la causa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale chiarire sin da subito che questo collegio, dopo ampia discussione e sulla base della documentazione esaminata in atti sul telematico e nel fascicolo cartaceo, accoglie l'appello principale della srl e rigetta l'appello incidentale dell'ufficio con spese di lite compensate.
La sentenza di primo grado merita riforma integrale pro srl stante l'indubbio legame tra quanto oggetto di contenzioso nei due paralleli giudizi con RG nn. 27 e 28 del 2025, perchè l'avviso di accertamento procedente n. TC307T200019/2024 scaturisce, direttamente, come afferma lo stesso ufficio in atti, da quello precedente riportante il n. TC303T200926/2023.
Orbene, alla luce della definizione, in appello, dell'RG n. 27/2025 a favore della sola srl sulla sentenza impugnata n. 536 del 2024, inizialmente sfavorevole alla srl, anche l'RG n. 28/2025, riferito alla sentenza di accoglimento parziale di primo grado di Potenza n. 535 del 2024, si risolve, integralmente e parallelamente, sulla base di quanto statuito, a favore della srl e della utile posizione dei soci ed a nulla valgono le controdeduzioni dell'ufficio, anche in termini di appello incidentale, del tutto ininfluente.
Risulta palese e provato in atti, per questo collegio, nel concreto, il sovraccarico percentuale operato dall'ufficio al 25% laddove risulta maggiormente ragionevole e proporzionale statuire una forbice del
6%-11,5% individuata in sede di perizia tecnica depositata e in atti dalla srl e qui valutata positivamente, rispetto al rigido formalismo statistico-documentale a tavolino dei dati c.d. ISA ed è su tale percentuale ridotta che si dovrà operare correttamente la rettifica e la quantificazione ex lege, pur dovuta e complessivamente intesa, anche per i soci.
Le spese di lite sono compensate stante il parallelismo dei giudizi non riuniti e la controvertibilità del controllo a monte tra diritto interno ed esterno
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate