CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
MALATO AL, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1293/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249003533135000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2025 depositato il
19/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 6/4/2024, la società ricorrente “Ricorrente_1” – in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Nominativo_1 - proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249003533135000, comunicata in data 22/1/2024, relativamente al carico tributario riportato su n. 9 cartelle di pagamento meglio indicate nel ricorso in oggetto al quale integralmente si rimanda.
La società ricorrente lamentava: a) la illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 42 bis del D.L.
n. 104/20 e succ. mod. e dell'art. 7 bis della L. n. 212/2000; b) la illegittimità per violazione dell'art. 7 della
L. n. 212/2000; c) la illegittimità per violazione della prevista sequenza procedimentale.
La ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità dell'atto impugnato con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Agrigento che controdeduceva alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
Con decreto del 19/4/2024, la Corte adita disponeva la chiesta la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Agrigento in data 14/5/2024 depositava memorie illustrative.
Su richiesta della società ricorrente l'udienza del 17/7/2024 veniva rinviato stante lo sgravio in corso di gran parte delle somme intimate.
All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore e i difensori delle parti, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546, stabilisce che il giudizio si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
Stabilisce, altresì, che la cessazione è dichiarata con decreto presidenziale o con sentenza della commissione e che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.
Ciò premesso, nel caso di specie, entrambe le parti all'odierna udienza hanno espressamente e concordemente dichiarato che è cessata la materia del contendere e, conseguentemente, hanno chiesto volersi dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese. Deve, pertanto, dichiararsi, per i motivi suesposti, in accoglimento della istanza avanzata dalle parti,
l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento come, peraltro, dalle stesse concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
MALATO AL, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1293/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249003533135000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2025 depositato il
19/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 6/4/2024, la società ricorrente “Ricorrente_1” – in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Nominativo_1 - proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249003533135000, comunicata in data 22/1/2024, relativamente al carico tributario riportato su n. 9 cartelle di pagamento meglio indicate nel ricorso in oggetto al quale integralmente si rimanda.
La società ricorrente lamentava: a) la illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 42 bis del D.L.
n. 104/20 e succ. mod. e dell'art. 7 bis della L. n. 212/2000; b) la illegittimità per violazione dell'art. 7 della
L. n. 212/2000; c) la illegittimità per violazione della prevista sequenza procedimentale.
La ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità dell'atto impugnato con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Agrigento che controdeduceva alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
Con decreto del 19/4/2024, la Corte adita disponeva la chiesta la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Agrigento in data 14/5/2024 depositava memorie illustrative.
Su richiesta della società ricorrente l'udienza del 17/7/2024 veniva rinviato stante lo sgravio in corso di gran parte delle somme intimate.
All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore e i difensori delle parti, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546, stabilisce che il giudizio si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
Stabilisce, altresì, che la cessazione è dichiarata con decreto presidenziale o con sentenza della commissione e che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.
Ciò premesso, nel caso di specie, entrambe le parti all'odierna udienza hanno espressamente e concordemente dichiarato che è cessata la materia del contendere e, conseguentemente, hanno chiesto volersi dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese. Deve, pertanto, dichiararsi, per i motivi suesposti, in accoglimento della istanza avanzata dalle parti,
l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento come, peraltro, dalle stesse concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.