Decreto cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza breve 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 31/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Carlone, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, viale Bovio, 113;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Manso, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Pescara, piazza Italia, 1;
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Pedace, Gianni Maria Saracco, Raffaella Di Giovanni, Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n.41 del 22 luglio 2025 del Comune di Pescara, di decadenza dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, con conseguenti risoluzione del relativo contratto di locazione e intimazione al rilascio dell’immobile, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara e dell’ATER di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 il dott. SI LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con decreto n.41 del 22 luglio 2025 il Comune di Pescara, sulla base dell’istruttoria dell’ATER e del parere della Commissione ERP, disponeva la decadenza dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in favore della Sig.ra -OMISSIS-, avvenuta nel 2015, ex art.34, comma 1e ter della L.R. n.96 del 1996, in ragione della sentenza di condanna irrevocabile penale riportata da un convivente dell’interessata per 2 reati ostativi commessi, con conseguenti risoluzione del relativo contratto di locazione e intimazione al rilascio dell’immobile.
La Sig.ra Dottore impugnava il cennato atto, unitamente all’intimazione al rilascio dell’immobile, deducendo la violazione degli artt.25, comma 2, 27 Cost., dell’art.11 d.p.l., dell’art.34 della L.R. n.96 del 1996, degli artt.3, 7 della Legge n.241 del 1990, se del caso l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della L.R. n.96 del 1996 nonché l’eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione.
Con decreto n.199 del 2025 veniva accolta la richiesta di una misura cautelare provvisoria.
L’ATER di Pescara si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, sostenendo con successiva memoria in rito l’inammissibilità dell’impugnativa per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e in ogni caso per la mancata notifica dello stesso alla Commissione ERP nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito l’infondatezza comunque del gravame.
Del pari si costituiva in giudizio per il rigetto del ricorso il Comune di Pescara, che con apposita memoria ne illustrava in rito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e nel merito la sua infondatezza.
Con altra memoria la ricorrente ribatteva alle eccezioni di rito e ribadiva i propri assunti nel merito.
Nella camera di consiglio del 14 novembre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che l’emissione degli atti impugnati viene imposta in via immediata e diretta dalla legge, al verificarsi di uno dei presupposti nella stessa contemplati, ovvero, nel caso di specie, condanna penale, riportata da un componente del nucleo familiare del soggetto assegnatario dell’alloggio, passata in giudicato, per uno dei reati ostativi, ex art.34, comma 1e ter della L.R. n.96 del 1996; che quindi l’assunzione di detti atti non è espressione del potere discrezionale dell’Amministrazione, esercitato con previa valutazione del pubblico interesse (cfr., tra le tante, Corte Cass., SS.UU., ord. n.621 del 2021); che pertanto l’interessata richiede l’accertamento del proprio diritto soggettivo alla persistente assegnazione dell’alloggio.
Ne consegue che, in base all’ordinario criterio di riparto, la definizione della presente lite va devoluta alla cognizione del Giudice ordinario (cfr. art.11 c.p.a., art.59 Legge n.69 del 2009, Corte Cost. n.77 del 2007).
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso n.477/2025 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art.52 del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona fisica del ricorrente.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL ON, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
SI LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI LO | OL ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.