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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1294/2024 promossa da:
(CF: ) nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Pino Grande, 24, ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Crotone alla Via XXV Aprile, nr. 62, presso lo studio dell'Avv. Mario Germinara (CF:
, che lo rappresenta e di- C.F._2 Email_1 fende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F: ) nata a [...] il [...], ed ai Controparte_1 C.F._3 fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla via Vittorio Veneto n. 149, presso lo studio degli Avv.ti Antonella Nocita (C.F. ; PEC: C.F._4 Email_2 [...] Ema_
e Fabio Pellegrino (C.F. ; PEC: C.F._5 Ema_4 Email_5 [...]
, che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso;
Emai_6
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con la sig.ra in data 06.05.2000 nel comune di Controparte_1
Savelli, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 1 parte 1 - anno 2000;
- che dalla loro unione sono nati i figli: , nata il [...] a [...]; , Persona_1 Persona_2 nata il [...] a San Giovanni in [...]; , nato a [...] il Controparte_2
13.06.2007; - che in data 13.06.2022 il Tribunale di Crotone con sentenza nr. 526/2022 ha pronunciato la sepa- razione dalla sig.ra . Controparte_1
Tanto premesso chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio dalla sig.ra disponendo: affido condiviso dei figli minori;
assegnazione della casa coniugale nell'interesse CP_1 delle figlie e che abitano con il medesimo, il quale provvede direttamente al loro mante- Per_2 Per_1 nimento;
previsione dell'obbligo di mantenimento a carico della madre in favore del figlio
[...]
, il quale abita con la stessa;
assegno di mantenimento a carico della madre in favore della CP_2 figlia maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, pari ad Euro 200,00 mensili, oltre Persona_2 il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
che a fine settimana alterni il figlio minore starà con il padre dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino a dome- Controparte_2 nica sera entro le ore 20.00.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , la quale chiedeva la previsione di Controparte_1 un contributo di mantenimento pari ad Euro 200,00 a carico del sig. per il figlio Parte_1
; in subordine la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza n. 526/20022 Controparte_2 pubblicata il 13.06.2022.
Con decreto di assegnazione della causa del 20.10.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 22.01.2025, in cui difensori facevano rilevare che erano pendenti tra le parti trattative di bonario componimento della controversia.
All'udienza del 02.04.2025 le parti riferivano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“Le parti congiuntamente riferiscono di avere raggiunto un accordo ed in particolare chiedono il divorzio con conferma delle condizioni della sentenza di separazione”. Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, all'udienza del 02.04.2025 la causa veniva rimessa al Colle- gio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta essendo de- corso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 22.02.2022, i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata pronunciata dal Tribunale di Crotone con sentenza n.
526/2022 del 10.06.2022, pubblicata il 13.06.2022; il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 03.10.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rien- trando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Stante l'accordo raggiunto tra le parti, appare equo compensare integralmentte le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile 1294/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiaralo scioglimento del matrimonio dei coniugi E Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 06.05.2000 nel comune di Savelli, con atto
[...] iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 1 parte 1- anno 2000;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispo- sitivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savelli (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 10.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1294/2024 promossa da:
(CF: ) nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Pino Grande, 24, ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Crotone alla Via XXV Aprile, nr. 62, presso lo studio dell'Avv. Mario Germinara (CF:
, che lo rappresenta e di- C.F._2 Email_1 fende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F: ) nata a [...] il [...], ed ai Controparte_1 C.F._3 fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla via Vittorio Veneto n. 149, presso lo studio degli Avv.ti Antonella Nocita (C.F. ; PEC: C.F._4 Email_2 [...] Ema_
e Fabio Pellegrino (C.F. ; PEC: C.F._5 Ema_4 Email_5 [...]
, che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso;
Emai_6
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con la sig.ra in data 06.05.2000 nel comune di Controparte_1
Savelli, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 1 parte 1 - anno 2000;
- che dalla loro unione sono nati i figli: , nata il [...] a [...]; , Persona_1 Persona_2 nata il [...] a San Giovanni in [...]; , nato a [...] il Controparte_2
13.06.2007; - che in data 13.06.2022 il Tribunale di Crotone con sentenza nr. 526/2022 ha pronunciato la sepa- razione dalla sig.ra . Controparte_1
Tanto premesso chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio dalla sig.ra disponendo: affido condiviso dei figli minori;
assegnazione della casa coniugale nell'interesse CP_1 delle figlie e che abitano con il medesimo, il quale provvede direttamente al loro mante- Per_2 Per_1 nimento;
previsione dell'obbligo di mantenimento a carico della madre in favore del figlio
[...]
, il quale abita con la stessa;
assegno di mantenimento a carico della madre in favore della CP_2 figlia maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, pari ad Euro 200,00 mensili, oltre Persona_2 il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
che a fine settimana alterni il figlio minore starà con il padre dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino a dome- Controparte_2 nica sera entro le ore 20.00.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , la quale chiedeva la previsione di Controparte_1 un contributo di mantenimento pari ad Euro 200,00 a carico del sig. per il figlio Parte_1
; in subordine la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza n. 526/20022 Controparte_2 pubblicata il 13.06.2022.
Con decreto di assegnazione della causa del 20.10.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 22.01.2025, in cui difensori facevano rilevare che erano pendenti tra le parti trattative di bonario componimento della controversia.
All'udienza del 02.04.2025 le parti riferivano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“Le parti congiuntamente riferiscono di avere raggiunto un accordo ed in particolare chiedono il divorzio con conferma delle condizioni della sentenza di separazione”. Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, all'udienza del 02.04.2025 la causa veniva rimessa al Colle- gio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta essendo de- corso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 22.02.2022, i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata pronunciata dal Tribunale di Crotone con sentenza n.
526/2022 del 10.06.2022, pubblicata il 13.06.2022; il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 03.10.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rien- trando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Stante l'accordo raggiunto tra le parti, appare equo compensare integralmentte le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile 1294/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiaralo scioglimento del matrimonio dei coniugi E Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 06.05.2000 nel comune di Savelli, con atto
[...] iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 1 parte 1- anno 2000;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispo- sitivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savelli (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 10.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli