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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/09/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione, ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 24 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mary Corsi ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Parte_1 presso e nel suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 Controparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Di Marzio e dall'avv. Filomena Gianvincenzo ed elettivamente domiciliati in L'Aquila, presso e nel loro studio, in virtù di procura estesa in atto allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuti
NONCHE'
quale successore della già in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Frasca, giusta procura ad litem generale.
Chiamata in garanzia
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta: di cui in atti
parte chiamata in garanzia: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società al Parte_1 CP_1 fine di ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni causati lei, in seguito ad un sinistro verificatosi in data 6 aprile 2021, alle ore 12,30.
In particolare, esponeva che mentre utilizzava la scalinata sita all'interno dell'immobile di cui è custode la società convenuta, in prossimità dell'ingresso, cadeva a terra a causa della presenza di una scheggiatura sulla soglia, riportando i pregiudizi non patrimoniali di cui in questa sede chiede il ristoro.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, parte convenuta, in primis, non contestava il rapporto di custodia con la res, ma chiedeva la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa , per essere CP_4 da essa manlevata in caso di condanna e, nel merito, eccepiva che il sinistro si era verificato a causa della condotta di parte attrice, per cui concludeva per il rigetto della domanda.
Del pari la compagnia assicurativa, che contestava la operatività della polizza in merito al rimborso delle spese di lite non ricomprese nella garanzia assicurativa in ragione dell'espressa previsione in essa del patto di gestione delle liti.
Tanto esposto, osserva il giudicante che, in primis, occorre qualificare la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., in considerazione del thema decidendum e della espressa formulazione in tal senso di parte attrice.
Orbene, si osserva, che la parte convenuta, proprietaria e custode della scalinata di cui si controverte, ha l'obbligo della manutenzione e della custodia della stessa, con conseguente operatività, nei suoi confronti, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini dell'applicabilità del 2051 c.c., per i danni arrecati da cose in custodia, occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alle pertinenze della cosa in custodia da quelle circostanze di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile modificazione dello stato della cosa, che ponga a repentaglio la incolumità degli utenti fruitori del bene, in cui è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente del bene.
È evidente che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa, in quanto il custode risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa e, quindi, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.
Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito, e tale è considerato anche la condotta negligente del danneggiato, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c.
Nel caso in esame, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che l'attrice mentre stava uscendo dalla palazzina B della società , in custodia di quest'ultima, scivolava e cadeva a terra, verosimilmente, CP_1 più probabilmente che non, a causa della presenza sulla soglia, posta in prossimità dell'ingresso dell'immobile, di una scheggiatura.
Infatti, il testimone escusso, , ha riferito di avere visto l'attrice oscillare e cadere in avanti in Testimone_1 corrispondenza della scheggiatura della soglia, per cui l'aveva soccorsa, così notando la rottura della soglia ed allertando immediatamente i soccorsi.
Ha precisato che il colore della scheggiatura era lo stesso della soglia, come visibile dalle fotografie che riconosceva in quanto lui stesso le aveva scattate in occasione dell'incidente. I testimoni e , pur non avendo assistito al sinistro hanno riferito di avere Testimone_2 Testimone_3 visto l'attrice vicino alla soglia, nonché la scheggiatura della soglia che già in altre occasioni avevano notato.
Pertanto, all'esito della evidenza probatoria è emerso che l'attrice è caduta mentre usciva dalla palazzina in custodia della società convenuta, in particolare nel camminare sopra la soglia di ingresso more probaly that not cadeva a causa della anomalia presente sulla pavimentazione.
Orbene, non è emerso che l'attrice indossava scarpe con tacchi alti, né sono emersi altri elementi utili ad affermare che l'attrice è caduta a causa di una sua disattenzione, ad esempio in quanto aveva le mani occupate a sorreggere una busta della spesa, oppure altro.
Invero, avendo l'attrice dimostrato di essere caduta camminando sulla soglia di ingresso/uscita dell'immobile di cui custode è la società convenuta, sarebbe stato onere di quest'ultima dimostrare l'esistenza di fattori in grado di interrompere il nesso di causalità tra la res e la caduta, ma tale prova non è stata fornita, di guisa che il sinistro more probably that not risulta ascrivibile al custode della res, che, nella specie, non è intervenuto tempestivamente per eliminare il pericolo.
Giova osservare che il costituto processuale non ha dimostrato che la rottura si era verificata da poco, ovvero in un lasso temporale talmente breve tale da non consentire al custode di intervenire al fine di eliminare il pericolo.
Al contrario i testimoni escussi hanno riferito che loro conoscevano il pericolo, in quanto già in altre occasioni erano entrati nel palazzo, per cui evitavano di passarci sopra;
dunque, è certo che, almeno da diversi giorni, la soglia di ingresso risultava parzialmente danneggiata.
Dunque, sulla scorta degli elementi probatori forniti dalle parti, risulta possibile concludere che il sinistro “più probabilmente che non”, si è verificato a causa delle condizioni della res, in particolare, dell'insorgere in essa di un pericolo non prevedibile, né prevenibile da parte di un soggetto mediamente diligente.
Infatti, nel caso de quo, il pericolo non risultava evitabile e prevenibile dall'attrice in ragione delle caratteristiche della scheggiatura, come evincibile anche dalle fotografie prodotte in atti, ovvero della colorazione uguale a quella della pavimentazione, e della sua collocazione in prossimità dell'ingresso dell'immobile, elementi questi che rendevano la visibilità ridotta.
Inoltre, non sono emersi elementi di prova utili ad affermare che l'attrice già in altre occasioni aveva frequentato l'immobile per cui è causa e, quindi, che era a conoscenza del pericolo insorto nella res.
Pertanto, facendo corretta applicazione dei principi esposti nell'epocale sentenza , elaborati sulla CP_5 scorta della teoria della “condictio sine qua non” come temperata dalla “tesi della causalità adeguata”, nonché all'evidenza probatoria del caso concreto, è possibile concludere che più probabilmente che non il sinistro è stato cagionato dalla presenza in loco della scheggiatura della soglia.
In particolare, la responsabilità del custode della res non è configurabile, tutte le volte in cui il pericolo poteva essere prevenuto da un soggetto mediamente diligente, ovvero quando il difetto strutturale della res risulti visibile e prevenibile da un soggetto mediamente diligente grazie all'adozione di un comportamento cauto .
(cfr Cass. Civ. n. 295/15)
A quest'ultimo riguardo, va evidenziato che il giudizio sull'efficienza causale del fatto del danneggiato varia a seconda della natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno la res è pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è prevedibile ed evitabile da parte del danneggiato (attraverso l'adozione di normali cautele), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Pertanto, nel caso de quo, all'esito della evidenza probatoria, è emersa la sussistenza dei due presupposti su cui si fonda la responsabilità da cosa in custodia, ovvero un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità ed invisibilità di tale alterazione per il soggetto, che in conseguenza di tale situazione di pericolo subisce un danno (cfr Cass. Civ. n. 11.592/10; Cass. Civ. n. 2660/13; Cass. Civ. n. 3793/14; Cass. Civ. nn. 28616 e 2094/13; Cass. Civ. n. 2692/14; Cass. Civ. 12802/15).
Per le argomentazioni esposte in narrativa, la domanda risulta meritevole di accoglimento sotto il profilo dell'an debeatur e deve essere esaminata sotto l'aspetto del danno conseguenza, ovvero delle conseguenze pregiudizievoli cagionate dal danno evento, rilevanti ai sensi dell'art. 1223 c.c. .
Al riguardo, si osserva che sulla scorta della documentazione medica prodotta in atti è possibile disporre d'ufficio una consulenza medica al fine di accertare la compatibilità delle lesioni certificate dall'attrice rispetto alla caduta, nonché di verificare la esistenza di pregiudizi all'integrità psico-fisica della medesima in conseguenza dell'eventus damni;
dunque, la causa deve essere rimessa in istruttoria.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dr.ssa Antonella CAMILLI, NON definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di e nonché Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
quale successore della già ogni diversa istanza, Controparte_3 Controparte_4 eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità della parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
2. Provvede come da separata ordinanza in ordine alla remissione della causa in istruttoria;
3. Spese al definitivo.
L'Aquila 29 settembre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione, ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 24 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mary Corsi ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Parte_1 presso e nel suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 Controparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Di Marzio e dall'avv. Filomena Gianvincenzo ed elettivamente domiciliati in L'Aquila, presso e nel loro studio, in virtù di procura estesa in atto allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuti
NONCHE'
quale successore della già in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Frasca, giusta procura ad litem generale.
Chiamata in garanzia
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta: di cui in atti
parte chiamata in garanzia: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società al Parte_1 CP_1 fine di ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni causati lei, in seguito ad un sinistro verificatosi in data 6 aprile 2021, alle ore 12,30.
In particolare, esponeva che mentre utilizzava la scalinata sita all'interno dell'immobile di cui è custode la società convenuta, in prossimità dell'ingresso, cadeva a terra a causa della presenza di una scheggiatura sulla soglia, riportando i pregiudizi non patrimoniali di cui in questa sede chiede il ristoro.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, parte convenuta, in primis, non contestava il rapporto di custodia con la res, ma chiedeva la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa , per essere CP_4 da essa manlevata in caso di condanna e, nel merito, eccepiva che il sinistro si era verificato a causa della condotta di parte attrice, per cui concludeva per il rigetto della domanda.
Del pari la compagnia assicurativa, che contestava la operatività della polizza in merito al rimborso delle spese di lite non ricomprese nella garanzia assicurativa in ragione dell'espressa previsione in essa del patto di gestione delle liti.
Tanto esposto, osserva il giudicante che, in primis, occorre qualificare la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., in considerazione del thema decidendum e della espressa formulazione in tal senso di parte attrice.
Orbene, si osserva, che la parte convenuta, proprietaria e custode della scalinata di cui si controverte, ha l'obbligo della manutenzione e della custodia della stessa, con conseguente operatività, nei suoi confronti, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini dell'applicabilità del 2051 c.c., per i danni arrecati da cose in custodia, occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alle pertinenze della cosa in custodia da quelle circostanze di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile modificazione dello stato della cosa, che ponga a repentaglio la incolumità degli utenti fruitori del bene, in cui è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente del bene.
È evidente che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa, in quanto il custode risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa e, quindi, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.
Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito, e tale è considerato anche la condotta negligente del danneggiato, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c.
Nel caso in esame, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che l'attrice mentre stava uscendo dalla palazzina B della società , in custodia di quest'ultima, scivolava e cadeva a terra, verosimilmente, CP_1 più probabilmente che non, a causa della presenza sulla soglia, posta in prossimità dell'ingresso dell'immobile, di una scheggiatura.
Infatti, il testimone escusso, , ha riferito di avere visto l'attrice oscillare e cadere in avanti in Testimone_1 corrispondenza della scheggiatura della soglia, per cui l'aveva soccorsa, così notando la rottura della soglia ed allertando immediatamente i soccorsi.
Ha precisato che il colore della scheggiatura era lo stesso della soglia, come visibile dalle fotografie che riconosceva in quanto lui stesso le aveva scattate in occasione dell'incidente. I testimoni e , pur non avendo assistito al sinistro hanno riferito di avere Testimone_2 Testimone_3 visto l'attrice vicino alla soglia, nonché la scheggiatura della soglia che già in altre occasioni avevano notato.
Pertanto, all'esito della evidenza probatoria è emerso che l'attrice è caduta mentre usciva dalla palazzina in custodia della società convenuta, in particolare nel camminare sopra la soglia di ingresso more probaly that not cadeva a causa della anomalia presente sulla pavimentazione.
Orbene, non è emerso che l'attrice indossava scarpe con tacchi alti, né sono emersi altri elementi utili ad affermare che l'attrice è caduta a causa di una sua disattenzione, ad esempio in quanto aveva le mani occupate a sorreggere una busta della spesa, oppure altro.
Invero, avendo l'attrice dimostrato di essere caduta camminando sulla soglia di ingresso/uscita dell'immobile di cui custode è la società convenuta, sarebbe stato onere di quest'ultima dimostrare l'esistenza di fattori in grado di interrompere il nesso di causalità tra la res e la caduta, ma tale prova non è stata fornita, di guisa che il sinistro more probably that not risulta ascrivibile al custode della res, che, nella specie, non è intervenuto tempestivamente per eliminare il pericolo.
Giova osservare che il costituto processuale non ha dimostrato che la rottura si era verificata da poco, ovvero in un lasso temporale talmente breve tale da non consentire al custode di intervenire al fine di eliminare il pericolo.
Al contrario i testimoni escussi hanno riferito che loro conoscevano il pericolo, in quanto già in altre occasioni erano entrati nel palazzo, per cui evitavano di passarci sopra;
dunque, è certo che, almeno da diversi giorni, la soglia di ingresso risultava parzialmente danneggiata.
Dunque, sulla scorta degli elementi probatori forniti dalle parti, risulta possibile concludere che il sinistro “più probabilmente che non”, si è verificato a causa delle condizioni della res, in particolare, dell'insorgere in essa di un pericolo non prevedibile, né prevenibile da parte di un soggetto mediamente diligente.
Infatti, nel caso de quo, il pericolo non risultava evitabile e prevenibile dall'attrice in ragione delle caratteristiche della scheggiatura, come evincibile anche dalle fotografie prodotte in atti, ovvero della colorazione uguale a quella della pavimentazione, e della sua collocazione in prossimità dell'ingresso dell'immobile, elementi questi che rendevano la visibilità ridotta.
Inoltre, non sono emersi elementi di prova utili ad affermare che l'attrice già in altre occasioni aveva frequentato l'immobile per cui è causa e, quindi, che era a conoscenza del pericolo insorto nella res.
Pertanto, facendo corretta applicazione dei principi esposti nell'epocale sentenza , elaborati sulla CP_5 scorta della teoria della “condictio sine qua non” come temperata dalla “tesi della causalità adeguata”, nonché all'evidenza probatoria del caso concreto, è possibile concludere che più probabilmente che non il sinistro è stato cagionato dalla presenza in loco della scheggiatura della soglia.
In particolare, la responsabilità del custode della res non è configurabile, tutte le volte in cui il pericolo poteva essere prevenuto da un soggetto mediamente diligente, ovvero quando il difetto strutturale della res risulti visibile e prevenibile da un soggetto mediamente diligente grazie all'adozione di un comportamento cauto .
(cfr Cass. Civ. n. 295/15)
A quest'ultimo riguardo, va evidenziato che il giudizio sull'efficienza causale del fatto del danneggiato varia a seconda della natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno la res è pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è prevedibile ed evitabile da parte del danneggiato (attraverso l'adozione di normali cautele), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Pertanto, nel caso de quo, all'esito della evidenza probatoria, è emersa la sussistenza dei due presupposti su cui si fonda la responsabilità da cosa in custodia, ovvero un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità ed invisibilità di tale alterazione per il soggetto, che in conseguenza di tale situazione di pericolo subisce un danno (cfr Cass. Civ. n. 11.592/10; Cass. Civ. n. 2660/13; Cass. Civ. n. 3793/14; Cass. Civ. nn. 28616 e 2094/13; Cass. Civ. n. 2692/14; Cass. Civ. 12802/15).
Per le argomentazioni esposte in narrativa, la domanda risulta meritevole di accoglimento sotto il profilo dell'an debeatur e deve essere esaminata sotto l'aspetto del danno conseguenza, ovvero delle conseguenze pregiudizievoli cagionate dal danno evento, rilevanti ai sensi dell'art. 1223 c.c. .
Al riguardo, si osserva che sulla scorta della documentazione medica prodotta in atti è possibile disporre d'ufficio una consulenza medica al fine di accertare la compatibilità delle lesioni certificate dall'attrice rispetto alla caduta, nonché di verificare la esistenza di pregiudizi all'integrità psico-fisica della medesima in conseguenza dell'eventus damni;
dunque, la causa deve essere rimessa in istruttoria.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dr.ssa Antonella CAMILLI, NON definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di e nonché Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
quale successore della già ogni diversa istanza, Controparte_3 Controparte_4 eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità della parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
2. Provvede come da separata ordinanza in ordine alla remissione della causa in istruttoria;
3. Spese al definitivo.
L'Aquila 29 settembre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli