TAR Cagliari, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 116
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Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Motivazione dell'atto di ritiro insufficiente e tardività dell'annullamento

    Il recupero di un contributo pubblico per inadempimento di un obbligo del beneficiario è un potere vincolato, non riconducibile all'autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990.

  • Rigettato
    Ignoranza della continuità aziendale e della data di costituzione

    L'inizio dell'attività d'impresa non coincide con la costituzione o l'iscrizione al Registro Imprese. La stessa ricorrente ha indicato come inizio attività il 5 ottobre 2018, confermando la correttezza dell'operato ministeriale.

  • Rigettato
    Rispetto del termine per l'avvio dell'attività

    La disciplina richiedeva il possesso documentato di una sede e il pregresso esercizio dell'attività, o l'impegno ad avviarla entro 180 giorni dalla concessione con successiva comunicazione al Ministero. La ricorrente non ha soddisfatto questi requisiti, omettendo la comunicazione nei termini e fornendo documentazione solo tardivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 116
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 116
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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