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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
RT NA, EL
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4498/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin N. 25 20123 Milano MI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è stata presentato dalla Ricorrente_1 S.P.A. (C.F. P.IVA_1) (“Ricorrente_1” o la “Società”) avverso il diniego implicito di rimborso di una quota-parte degli interessi maturati sul credito IRES risultante dal Modello CNM 2019 relativo al periodo di imposta 2018. La Società ha presentato il Modello CNM 2019 il 2 dicembre 2019; successivamente, il 27 novembre 2020, ha presentato dichiarazione integrativa. In sede di dichiarazione, Ricorrente_1 ha chiesto il rimborso di € 160.000.000,00 (rigo CN24, campo 2), a fronte di un credito IRES complessivo di € 240.039.870,00.
L'Ufficio ha accertato l'esistenza del credito chiesto a rimborso ed anche constato che la Società aveva carichi pendenti rilevanti ai fini della sospensione ex art. 23 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per un totale di € 737.179,34.
Pertanto, con ordinativo di rimborso datato 27 giugno 2025, è stata disposta l'erogazione mediante fondi manuali per l'importo di € 159.262.820,66, oltre a interessi per € 11.148.395,45. Controparte, ritenendo che l'Ufficio avrebbe erroneamente calcolato l'importo degli interessi oggetto di rimborso, presenta ricorso avverso il diniego implicito al rimborso di quota-parte di tali interessi, sostenendo, nell'unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 44-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per cui il computo degli interessi da ritardato rimborso di un credito esposto in dichiarazione originaria e in dichiarazione integrativa “debba effettuarsi avendo riguardo non già alla data di presentazione di quest'ultima, ma a quello entro cui andava presentata la prima”. Da ciò deriverebbe “l'illegittimità e/o l'infondatezza del diniego implicito opposto con riguardo agli interessi maturati tra la data di presentazione della dichiarazione originaria e quella integrativa, pari a complessivi € 3.185.258,23”. Inoltre, sarebbe anche illegittimo il diniego degli interessi “maturati nel primo e nell'ultimo semestre interamente decorsi tra la data della presentazione della dichiarazione e quello di emissione dell'ordinativo di pagamento (i “Semestri bianchi”), pari ad ulteriori € 3.185.256,37”. Tale esclusione presenterebbe profili di illegittimità costituzionale. La Società richiede, quindi, il rimborso di complessivi
€ 6.370.514,60, oltre interessi, onorari e spese del giudizio.
L'Ufficio si costituisce in giudizio ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, chiedendo il rigetto del ricorso contro deducendo la corretta applicazione dell'art. 44-bis, DPR 602/73 e l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in tema di computo degli interessi da rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Infatti correttamente l'Ufficio ha proceduto in applicazione dell'art. 36bis d.P.R. 600/73 a liquidare direttamente la dichiarazione integrativa presentata in data 27 novembre 2020 ed in applicazione dell'art. 44-bis stesso dpr ha individuato nel 1° luglio 2021 la data di decorrenza effettiva degli interessi ovvero il secondo semestre successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione integrativa. Va quindi rigettata la richiesta di ulteriore rimborso degli interessi per € 3.185.258,23. Infatti in base al citato art. 44-bis “l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso”.
Ne deriva l'esclusione dal computo degli interessi sia del primo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione (1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021) sia del semestre in cui l'ordinativo è stato emesso
(1° gennaio 2025 – 30 giugno 2025). In considerazione della data dell'ordinativo, anche l'importo degli interessi sulla somma da rimborsare è stato regolarmente calcolato in € 11.148.397,45 (a decorrere dal 1° luglio 2021 e sino al 27 giugno 2025).
Quanto all'asserita illegittimità costituzionale delle norme in materia delle disposizioni in tema di calcolo degli interessi da rimborso per supposta violazione dell'art. 3, Cost., controparte si limita a sostenere vi sarebbe disparità di trattamento “tra la disciplina degli interessi da ritardato rimborso dovuti dall'Amministrazione finanziaria a beneficio del contribuente e quella degli interessi moratori da ritardato pagamento delle imposte posti, invece, a carico di quest'ultimo”. Si limita a poi a chiedere la disapplicazione delal normativa. Premessa la genericità dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata nel ricorso, la stessa è inammissibile oltre che manifestamente infondata atteso che la differente disciplina prevista per gli interessi da rimborso e per gli interessi moratori risulta giustificata dalla diversa ratio dei due istituti.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite da liquidarsi in euro 10.000,00.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio da liquidarsi in complessivi euro 10.000,00. Milano, 26 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente Bruna Albertini
LO Di GA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
RT NA, EL
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4498/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin N. 25 20123 Milano MI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è stata presentato dalla Ricorrente_1 S.P.A. (C.F. P.IVA_1) (“Ricorrente_1” o la “Società”) avverso il diniego implicito di rimborso di una quota-parte degli interessi maturati sul credito IRES risultante dal Modello CNM 2019 relativo al periodo di imposta 2018. La Società ha presentato il Modello CNM 2019 il 2 dicembre 2019; successivamente, il 27 novembre 2020, ha presentato dichiarazione integrativa. In sede di dichiarazione, Ricorrente_1 ha chiesto il rimborso di € 160.000.000,00 (rigo CN24, campo 2), a fronte di un credito IRES complessivo di € 240.039.870,00.
L'Ufficio ha accertato l'esistenza del credito chiesto a rimborso ed anche constato che la Società aveva carichi pendenti rilevanti ai fini della sospensione ex art. 23 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per un totale di € 737.179,34.
Pertanto, con ordinativo di rimborso datato 27 giugno 2025, è stata disposta l'erogazione mediante fondi manuali per l'importo di € 159.262.820,66, oltre a interessi per € 11.148.395,45. Controparte, ritenendo che l'Ufficio avrebbe erroneamente calcolato l'importo degli interessi oggetto di rimborso, presenta ricorso avverso il diniego implicito al rimborso di quota-parte di tali interessi, sostenendo, nell'unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 44-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per cui il computo degli interessi da ritardato rimborso di un credito esposto in dichiarazione originaria e in dichiarazione integrativa “debba effettuarsi avendo riguardo non già alla data di presentazione di quest'ultima, ma a quello entro cui andava presentata la prima”. Da ciò deriverebbe “l'illegittimità e/o l'infondatezza del diniego implicito opposto con riguardo agli interessi maturati tra la data di presentazione della dichiarazione originaria e quella integrativa, pari a complessivi € 3.185.258,23”. Inoltre, sarebbe anche illegittimo il diniego degli interessi “maturati nel primo e nell'ultimo semestre interamente decorsi tra la data della presentazione della dichiarazione e quello di emissione dell'ordinativo di pagamento (i “Semestri bianchi”), pari ad ulteriori € 3.185.256,37”. Tale esclusione presenterebbe profili di illegittimità costituzionale. La Società richiede, quindi, il rimborso di complessivi
€ 6.370.514,60, oltre interessi, onorari e spese del giudizio.
L'Ufficio si costituisce in giudizio ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, chiedendo il rigetto del ricorso contro deducendo la corretta applicazione dell'art. 44-bis, DPR 602/73 e l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in tema di computo degli interessi da rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Infatti correttamente l'Ufficio ha proceduto in applicazione dell'art. 36bis d.P.R. 600/73 a liquidare direttamente la dichiarazione integrativa presentata in data 27 novembre 2020 ed in applicazione dell'art. 44-bis stesso dpr ha individuato nel 1° luglio 2021 la data di decorrenza effettiva degli interessi ovvero il secondo semestre successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione integrativa. Va quindi rigettata la richiesta di ulteriore rimborso degli interessi per € 3.185.258,23. Infatti in base al citato art. 44-bis “l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso”.
Ne deriva l'esclusione dal computo degli interessi sia del primo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione (1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021) sia del semestre in cui l'ordinativo è stato emesso
(1° gennaio 2025 – 30 giugno 2025). In considerazione della data dell'ordinativo, anche l'importo degli interessi sulla somma da rimborsare è stato regolarmente calcolato in € 11.148.397,45 (a decorrere dal 1° luglio 2021 e sino al 27 giugno 2025).
Quanto all'asserita illegittimità costituzionale delle norme in materia delle disposizioni in tema di calcolo degli interessi da rimborso per supposta violazione dell'art. 3, Cost., controparte si limita a sostenere vi sarebbe disparità di trattamento “tra la disciplina degli interessi da ritardato rimborso dovuti dall'Amministrazione finanziaria a beneficio del contribuente e quella degli interessi moratori da ritardato pagamento delle imposte posti, invece, a carico di quest'ultimo”. Si limita a poi a chiedere la disapplicazione delal normativa. Premessa la genericità dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata nel ricorso, la stessa è inammissibile oltre che manifestamente infondata atteso che la differente disciplina prevista per gli interessi da rimborso e per gli interessi moratori risulta giustificata dalla diversa ratio dei due istituti.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite da liquidarsi in euro 10.000,00.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio da liquidarsi in complessivi euro 10.000,00. Milano, 26 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente Bruna Albertini
LO Di GA