Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 440
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 44-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte ha ritenuto corretto il calcolo degli interessi effettuato dall'Ufficio, applicando l'art. 44-bis del D.P.R. 602/73. La decorrenza degli interessi è stata individuata nel secondo semestre successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione integrativa, escludendo dal computo anche il semestre in cui è stato emesso l'ordinativo di pagamento. Pertanto, la richiesta di ulteriore rimborso per € 3.185.258,23 è stata respinta.

  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale delle norme in materia di calcolo degli interessi da rimborso

    La Corte ha ritenuto l'eccezione di illegittimità costituzionale inammissibile e manifestamente infondata, poiché la differente disciplina è giustificata dalla diversa ratio dei due istituti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 440
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 440
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo