Art. 16.
I contributi dovuti dallo Stato per ogni esercizio finanziario alle Universita' e agli Istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell' articolo 20 della legge 18 marzo 1958, n. 349 , sono elevati alla misura complessiva di lire 800 milioni.
Per l'esercizio finanziario 1961-62, la misura complessiva dei contributi e' fissata in lire 700 milioni.
I contributi dovuti dallo Stato per ogni esercizio finanziario alle Universita' e agli Istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell' articolo 20 della legge 18 marzo 1958, n. 349 , sono elevati alla misura complessiva di lire 800 milioni.
Per l'esercizio finanziario 1961-62, la misura complessiva dei contributi e' fissata in lire 700 milioni.