Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00564/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IN La DO e RO SC, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Mozzati ed Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Comune di Sanremo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona prot. n. 11818 del 21.11.2024, nelle parti in cui ha dichiarato improcedibile l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica dell’autorimessa ed ha comunicato il preavviso di parere negativo per la strada di collegamento veicolare con l’abitazione;
- della nota del Comune di Sanremo prot. n. 1708 del 20.2.2025, nella parte in cui ha respinto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica dell’autorimessa, invitando gli interessati al riempimento del vano mediante materiale inerte;
B - per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:
- del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona prot. n. 4243 del 22.4.2025, recante il parere negativo per la strada di collegamento veicolare con l’abitazione;
C - per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota del Comune di Sanremo prot. n. 90174 del 2.10.2025, recante la reiezione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica della strada di collegamento veicolare con l’abitazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026, la dott.ssa AN LL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con ricorso notificato il 17 aprile 2025 e depositato il 24 aprile 2025 i signori IN La DO e ET SC hanno impugnato la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona prot. n. 11818 del 21 novembre 2024, nelle parti in cui ha dichiarato improcedibile la sanatoria del box ubicato nel compendio di loro proprietà ed ha comunicato il preavviso di parere negativo per la strada di collegamento veicolare con l’abitazione, nonché la successiva nota del Comune di Sanremo prot. n. 1708 del 20 febbraio 2025, nella parte in cui ha respinto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica dell’autorimessa, invitando gli interessati a riempire il vano con materiale inerte.
I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
A) Con riferimento al parere della Soprintendenza:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142, 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34-bis del d.p.r. n. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione del punto A.31 del d.p.r. n. 31/2017. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.1 e 7.2 delle norme generali del P.U.C. di Sanremo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti . Contrariamente alla valutazione soprintendentizia, sussisterebbero i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione paesistica postuma, in quanto: la tolleranza costruttiva del 2% risulterebbe rispettata; l’autorimessa sarebbe ricompresa nel profilo originale del terreno e delimitata da una copertura con sovrastante giardino pensile; il maggiore spazio ricavato, essendo pertinenza dell’edificio abitativo, non costituirebbe un volume urbanisticamente rilevante ai sensi della normativa di piano. Inoltre, poiché il box è stato ultimato nel 2005, troverebbe applicazione il regime anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 157/2006, nel quale, anche per gli abusi costituenti volume, era demandata all’autorità tutoria la scelta tra la sanzione ripristinatoria e quella pecuniaria.
II) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142, 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34-bis del d.p.r. n. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione del punto A.31 del d.p.r. n. 31/2017. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.1 e 7.2 delle norme generali del P.U.C. di Sanremo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti . Il parere non illustrerebbe le ragioni in forza delle quali la Soprintendenza ha escluso che l’incremento volumetrico rientri nelle tolleranze di legge.
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142, 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e/o falsa applicazione del punto A.31 del d.p.r. n. 31/2017. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.1 e 7.2 delle norme generali del P.U.C. di Sanremo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti . L’Amministrazione culturale avrebbe trascurato il fatto che l’autorimessa interrata si configurerebbe come opera in parziale difformità rispetto all’originario titolo edilizio, con conseguente operatività, per il principio tempus regit actum , della procedura di sanatoria di cui all’art. 36- bis del d.p.r. n. 380/2001, che riguarda anche superfici utili e volumi.
IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142, 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49-ter delle norme di attuazione del P.T.C.P. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti . La rampa che collega l’immobile con la strada soprastante risulterebbe coerente con il regime di mantenimento del piano territoriale di coordinamento paesistico, in quanto seguirebbe l’andamento declive del terreno e non sarebbe facilmente percepibile da vie e percorsi panoramici di pubblico accesso. Tanto più che la predetta passerella carrabile servirebbe anche per la coltivazione del fondo e che la Commissione locale per il paesaggio avrebbe espresso parere favorevole in merito al suo corretto inserimento nel contesto circostante.
B) Con riferimento al provvedimento del Comune di Sanremo:
V) Invalidità derivata . Il diniego comunale sarebbe affetto in via derivata dai vizi inficianti il parere soprintendentizio.
VI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142, 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti. Contraddittorietà . L’Amministrazione civica avrebbe erroneamente considerato vincolante l’apprezzamento dell’autorità tutoria statale, che, invece, avrebbe perso tale valore, essendo stato formulato oltre il prescritto termine di novanta giorni dalla richiesta. Pertanto, la determinazione conclusiva del procedimento si porrebbe in contrasto con i precedenti atti comunali, che avevano ritenuto accoglibile l’istanza di regolarizzazione anche per l’autorimessa.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona si è costituita in resistenza, instando per la reiezione dell’impugnativa. Non si è, invece, costituito il Comune di Sanremo.
Con un primo ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 12 settembre 2025 e depositato il 23 settembre 2025, i deducenti hanno gravato la nota della Soprintendenza prot. n. 4243 del 22 aprile 2025, contenente il parere negativo per la strada di collegamento, articolando i seguenti motivi aggiunti:
VII) Invalidità derivata . L’atto avversato sarebbe viziato per derivazione per le medesime ragioni esposte nel ricorso introduttivo.
VIII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142, 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49-ter delle norme di attuazione del P.T.C.P. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti . La rampa carrabile esterna risulterebbe compatibile con il vincolo paesaggistico, oltre che con il P.T.C.P., perché non altererebbe né la morfologia del terreno, mantenendo la sistemazione a fasce, né le inquadrature panoramiche della zona. Inoltre, la Soprintendenza non avrebbe individuato in modo analitico e concreto elementi di contrasto con il paesaggio.
IX) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142, 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49-ter delle norme di attuazione del P.T.C.P. Violazione degli artt. 1 e ss. della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti . L’autorità tutoria avrebbe dovuto suggerire gli adattamenti per armonizzare l’intervento con l’ambiente e consentire, in tal modo, l’espressione di un giudizio positivo.
X) Violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione . L’Amministrazione culturale avrebbe omesso di esaminare le osservazioni dei signori La DO e SC, con particolare riguardo all’utilizzo della passerella per la coltivazione del fondo ed al parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio.
XI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142, 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34-bis del d.p.r. n. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione del punto A.31 del d.p.r. n. 31/2017. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.1 e 7.2 delle norme generali del P.U.C. di Sanremo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti . Le ulteriori considerazioni relative all’autorimessa sarebbero fallaci, in quanto: gli incrementi volumetrici rientrerebbero nella tolleranza costruttiva del 2%; il box risulterebbe ricompreso nel profilo originale del terreno; il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma non varrebbe per le opere realizzate prima della vigenza del d.lgs. n. 157/2006, quale quella in discussione.
Con un secondo gravame in aggiunzione, notificato il 27 novembre 2025 e depositato il 2 dicembre 2025, gli esponenti hanno oppugnato la nota del Comune di Sanremo prot. n. 90174 del 2 ottobre 2025, recante la ripulsa della sanatoria della rampa carrabile, deducendo il seguente ulteriore mezzo:
XII) Illegittimità in via derivata . L’atto dell’Amministrazione municipale, facendo proprio il parere soprintendentizio, risulterebbe inficiato dagli stessi vizi denunciati con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. I signori IN La DO e ET SC hanno impugnato i pareri negativi della Soprintendenza ed i successivi provvedimenti con cui il Comune di Sanremo ha respinto la loro istanza di sanatoria paesaggistica dell’autorimessa e della rampa carrabile di collegamento tra il piazzale antistante il fabbricato e la strada soprastante, costruite in difformità dalla concessione edilizia n. 366/2000 (mentre è stata assentita la regolarizzazione delle opere minori). L’intervento edilizio è stato realizzato nella proprietà immobiliare dei ricorrenti sulle colline matuziane, in zona vincolata dal D.M. 24 aprile 1985.
2. I motivi di ricorso sesto e dodicesimo, contenenti doglianze avverso gli atti comunali conclusivi del procedimento, sono fondati ed assorbenti.
2.1. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, nel caso di interventi edilizi abusivi in area sottoposta a vincolo paesistico, il proprietario dell’immobile può presentare istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica in via postuma. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di mancato rispetto del suddetto termine di novanta giorni, il potere dell’organo statale non si consuma, perché la perentorietà riguarda (non la sussistenza della potestà pubblica, bensì) l’obbligo di concludere la fase del procedimento, né risulta applicabile l’istituto del silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17- bis della legge n. 241/1990. Tuttavia, il parere espresso tardivamente dalla Soprintendenza perde il suo valore vincolante e, quindi, l’amministrazione preposta al rilascio del titolo è tenuta a valutare autonomamente l’incidenza paesaggistica dell’intervento per cui si domanda l’autorizzazione in sanatoria, non potendo limitarsi a recepire acriticamente quel parere senza indicare le ragioni per cui ritenga di condividerlo (in tal senso cfr., ex multis , Cons. St., sez. VII, 24 febbraio 2026, nn. 1498-1499; Cons. St., sez. I, parere n. 1437 in data 22 novembre 2024; Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2024, n. 3211; Cons. St., sez. II, 24 aprile 2023, n. 4157; Cons. St., sez. VII, 4 gennaio 2023, n. 168; Cons. St., sez. VI, 19 agosto 2022, n. 7293; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11 giugno 2025, n. 4406; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 agosto 2023, n. 1029; v., altresì, Cons. St., sez. II, 21 gennaio 2026, n. 507, secondo cui, ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis , della legge n. 241/1990, il parere soprintendentizio fuori termine è addirittura inefficace, sicché l’amministrazione procedente non potrebbe ricollegarvi alcun effetto, neppure di mero apporto istruttorio).
2.2. Nel caso in esame, dopo avere ricevuto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (docc. 5 e 11 ricorrenti) ed acquisito la valutazione favorevole della Commissione locale per il paesaggio, con nota del 17 maggio 2024 il Comune ha trasmesso la pratica alla Soprintendenza, chiedendo il parere di cui all’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 (doc. 8 ricorrenti).
L’organo tutorio statale ha assunto il primo parere in data 21 novembre 2024, ossia allorquando il termine perentorio per esprimere il proprio giudizio vincolante era ampiamente spirato. La Soprintendenza ha considerato la domanda improcedibile con riferimento all’autorimessa, ravvisando un incremento superficiario e volumetrico eccedente il limite di tolleranza del 2% di cui al punto A.31 del d.p.r. n. 31/2017; ha dato preavviso di valutazione negativa per l’opera di collegamento veicolare della casa alla strada; infine, ha formulato un parere favorevole per i muri di contenimento, le recinzioni, la scala esterna e gli incrementi di spessore delle pareti esterne e della copertura dell’edificio abitativo (doc. 1 ricorrenti).
Gli istanti hanno presentato osservazioni critiche il 27 febbraio 2025, prospettando la possibilità di piantumare essenze arboree per nascondere la rampa (doc. 9 ricorrenti e doc. 4 resistente). Tuttavia, l’Amministrazione culturale ha emesso un secondo parere in data 22 aprile 2025, con cui si è espressa sfavorevolmente, ritenendo che la passerella carrabile abbia alterato in modo significativo la sistemazione del terreno, sostituendo un’area a verde con una struttura non permeabile in battuto di cemento, e che sia altamente visibile dalle zone circostanti, nonché reputando insufficienti le misure di mitigazione proposte (doc. 3 ricorrenti).
Orbene, alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, i due provvedimenti dell’Amministrazione matuziana di (parziale) diniego del titolo paesistico in sanatoria, nelle parti riguardanti, rispettivamente, l’autorimessa e la rampa carrabile (docc. 2 e 4 ricorrenti), sono illegittimi, in quanto motivati esclusivamente in ragione della ritenuta vincolatività dei pareri soprintendentizi negativi, che, tuttavia, non avrebbero potuto costituire il presupposto indefettibile delle determinazioni comunali, attesa la loro tardiva emanazione. L’Autorità civica, infatti, si è uniformata pedissequamente ai pareri dell’organo statale, omettendo di valutare autonomamente la compatibilità paesaggistica delle opere e di illustrare le ragioni di accoglibilità o meno della richiesta di regolarizzazione (indicando, nell’ipotesi di apprezzamento positivo, le eventuali prescrizioni per consentire il miglior inserimento dei manufatti nel contesto dei luoghi ex art. 17 del d.p.r. n. 31/2017).
Nel caso di specie, poi, l’onere motivazionale era ancora più stringente, poiché la Commissione locale per il paesaggio, ossia l’organo tecnico-consultivo di supporto degli enti locali, si era espressa in senso favorevole all’assentimento del titolo paesistico postumo per l’intero intervento (v. parere CLP del 14.5.2023, sub doc. 7 ricorrenti), evidenziando:
- con riguardo al box: “ L’autorimessa ai fini paesaggistici ben si inserisce nel contesto in quanto limitrofa al fabbricato, interrata, con copertura a verde pensile e sotto strada, risultando scarsamente visibile dai principali punti di vista pubblici ”;
- per la rampa carrabile (oltre che per gli altri manufatti): le opere “ si inseriscono nel contesto di elevato pregio paesaggistico con l’uso di materiali consoni al luogo ”.
Per completezza, vale la pena di soggiungere che, sebbene in linea generale la realizzazione di nuovi volumi, anche interrati, precluda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, tale regola risulta derogata per gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, elencati nell’allegato “B” al d.p.r. n. 31/2017. Infatti, per le opere ivi indicate, fra le quali vi è la “ realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe ” (punto B.16), l’art. 17 del d.p.r. n. 31/2017 rinvia all’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, in tal modo ammettendo la possibilità di acquisire il titolo ex post anche se l’intervento si sia compendiato nella creazione di superfici utili e/o di nuova volumetria (cfr. Cons. St., sez. VI, 12 maggio 2023, n. 4801; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 ottobre 2024, n. 3347, il quale precisa che tale disciplina si applica anche agli abusi commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore, in quanto, per il principio tempus regit actum , valgono le regole vigenti al momento dell’esercizio del potere).
3. In relazione a quanto precede, l’impugnativa si appalesa fondata, rimanendo assorbiti i restanti motivi, e va, quindi, accolta, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti del Comune di Sanremo, nelle parti di interesse. In virtù dell’effetto conformativo della statuizione demolitoria, l’Amministrazione civica dovrà pronunciarsi nuovamente, esponendo le ragioni per cui ritenga di accogliere o meno l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica dell’autorimessa e della rampa carrabile.
4. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’impugnativa, come in epigrafe proposta, la accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti del Comune di Sanremo, nelle parti di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
UC EL, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
AN LL, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | UC EL |
IL SEGRETARIO