TAR Catania, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 687
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione degli effetti della sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale e violazione del principio del legittimo affidamento

    La Corte ha ritenuto che, per le istanze presentate ai sensi del terzo condono edilizio relative a opere sottoposte a vincolo, il silenzio dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo debba qualificarsi come silenzio-rifiuto, impugnabile tramite azione d'inadempimento. Pertanto, l'amministrazione conserva il potere di pronunciarsi. Inoltre, non è invocabile alcun legittimo affidamento in caso di inerzia dell'amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, né si configurano rapporti esauriti a fronte del mancato rilascio del nulla osta.

  • Rigettato
    Violazione dei principi in materia di autotutela e superamento dei termini per l'annullamento

    Non applicabile in quanto il provvedimento non è considerato un annullamento in autotutela di un silenzio assenso, ma una pronuncia sul merito dell'istanza.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso

    La Corte ha ritenuto che, per le istanze presentate ai sensi del terzo condono edilizio relative a opere sottoposte a vincolo, il silenzio dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo debba qualificarsi come silenzio-rifiuto, impugnabile tramite azione d'inadempimento. Pertanto, l'amministrazione conserva il potere di pronunciarsi.

  • Rigettato
    Vizi di incompetenza e errata interpretazione della normativa sul silenzio assenso

    L'infondatezza dei motivi relativi alla formazione del silenzio assenso e alla retroattività della sentenza della Corte Costituzionale rende infondato anche questo motivo.

  • Accolto
    Incompetenza della Soprintendenza ad ordinare il ripristino

    L'ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004. Il parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, nei procedimenti di sanatoria edilizia, integra una fase procedimentale del procedimento di rilascio del condono edilizio, la cui definizione è riservata esclusivamente all'autorità comunale. Ogni eventuale procedimento sanzionatorio può essere avviato solo successivamente all'adozione del provvedimento terminale del procedimento di sanatoria edilizia.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e travisamento del fatto

    L'Amministrazione ha indebitamente sovrapposto i contenuti delle due istanze di condono, riconducendo tutti gli illeciti edilizi nella tipologia n. 1, ancorché gli abusi indicati nella domanda n. 674 fossero dichiarati come appartenenti alla tipologia n. 6. L'Amministrazione ha obliterato il contenuto della domanda n. 674 senza procedere al corretto inquadramento tipologico degli abusi.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata dell'ordine di demolizione

    Dall'accoglimento del motivo relativo all'incompetenza della Soprintendenza nell'ordinare il ripristino, consegue l'improcedibilità di questo motivo, in quanto l'annullamento del predetto ordine priva il ricorrente dell'interesse alla delibazione di tale ragione di doglianza.

  • Rigettato
    Violazione art. 10-bis L. 241/1990

    Il provvedimento è radicalmente vincolato, stante la tipologia dell'abuso e l'anteriorità del vincolo paesistico. Pertanto, trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della L. 241/1990, che esclude l'annullabilità del provvedimento se il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Anche qualora si ammettesse la violazione dell'art. 10 bis, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione a non adottare l'atto impugnato in relazione alla domanda n. 675.

  • Rigettato
    Contraddittorietà nella valutazione del danno paesaggistico

    Nessuna illogicità o incoerenza è ravvisabile nella diversa incidenza paesaggistica rispettivamente riconosciuta ai manufatti dedotti ad oggetto delle istanze di sanatoria ex L. n. 47/1985 e L. 794/1994 e alle opere per cui è oggi controversia, che costituisce il precipitato del differente regime di sanatoria stabilito per il terzo condono rispetto ai primi due. L'art. 32 del D.L. n. 269/2003 fissa limiti più stringenti rispetto ai precedenti condoni.

  • Rigettato
    Radicale carenza di motivazione

    Il provvedimento impugnato individua in maniera chiara la circolare cui rinvia la motivazione, di guisa che appaiono rispettati i presupposti per la sufficienza di una motivazione per relationem.

  • Rigettato
    Sconfinamento della Soprintendenza in ambiti di valutazione spettanti al Comune

    Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili. In assenza dei presupposti di sanabilità, il parere, ove reso, assume carattere vincolato, essendo la preclusione della sanatoria assoluta. Né l'atto impugnato né la circolare sono inficiati da difetto di attribuzione o competenza, conformandosi al principio che pone nella sanabilità del manufatto il requisito per la formulazione del parere, con l'effetto d'investire la Soprintendenza del potere di verificarne preliminarmente la sussistenza.

  • Rigettato
    Appiattimento nell'acritica applicazione della circolare n. 2/2022

    Nessuna illogicità o incoerenza è ravvisabile nella diversa incidenza paesaggistica rispettivamente riconosciuta ai manufatti dedotti ad oggetto delle istanze di sanatoria ex L. n. 47/1985 e L. 794/1994 e alle opere per cui è oggi controversia, che costituisce il precipitato del differente regime di sanatoria stabilito per il terzo condono rispetto ai primi due. L'art. 32 del D.L. n. 269/2003 fissa limiti più stringenti rispetto ai precedenti condoni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 687
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 687
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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