Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00687/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00783/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Fiasconaro e Antonino Cannizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato dei Beni Culturali e Dell’identità -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 20.02.2024 emesso dalla Soprintendenza di -OMISSIS- avente ad oggetto il rigetto della richiesta di rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, e il contestuale ordine di ripristino dello stato dello stato dei luoghi entro 90 giorni, in riferimento ad alcuni interventi edilizi realizzati sull'edificio, di proprietà dei ricorrenti, ubicato a -OMISSIS-, in -OMISSIS- e -OMISSIS-, catastalmente identificato al Fg. 3D, part.lla 357
nonché
per l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza di compatibilità paesaggistica.
nonché
ove occorra, per la disapplicazione della circolare n. 62212 del 30 12 2022 emessa dall'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato dei Beni Culturali e Dell’identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. EA MA e udita per la parte resistente l’Avvocatura di Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 18 aprile 2024 e depositato il 25 aprile 2024, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di proprietari di un immobile sito in -OMISSIS- tra la via -OMISSIS-e la -OMISSIS-, agiscono per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2024 (doc. 8 dei ricorrenti), con cui la Regione -OMISSIS- – Dipartimento dei beni culturali dell’identità siciliana – Soprintendenza BB.CC.AA. di -OMISSIS- si è espressa per il rigetto di richieste tendenti ad ottenerne la sanatoria ex art. 32 l. n. 326 del 2003, ordinando altresì il ripristino dello stato dei luoghi.
Espongono in fatto i ricorrenti che:
- l’immobile per cui è controversia, adibito ad uso commerciale e residenziale, è stato oggetto nel tempo di plurimi interventi edilizi realizzati in assenza di titolo, per i quali sono state presentate diverse domande di condono ai sensi della L. 47/1985, della L. 724/1994 e, per quanto qui rileva, due istanze ai sensi della L. 326/2003 (c.d. terzo condono), distinte con i numeri 674 e 675, presentate in data 10 dicembre 2004;
- in particolare, l’istanza n. 674 concerneva “ lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere non valutabili in ragione della superficie e/o del volume consistenti in: modifica delle coperture di vari ambienti con la relativa pavimentazione; creazione di un locale caldaia quale impianto tecnologico di pertinenza esclusiva (…); copertura della scala esterna d’accesso (…) ” dichiarati come ricadenti nella tipologia di abuso n. 6 dell’allegato 1 al DL 269/2003; mentre l’istanza n. 675, presentata per la tipologia n. 1, riguardava la “ realizzazione di diversi ambienti relativi a locali ed ambienti accessori (guardaroba, spogliatoio, copertura camminamento, cella frigo, ufficio contabilità) ”, che ha determinato un’addizione di circa 56 mq di superficie non residenziale (docc. 2 e 3 dei ricorrenti);
- con nota del 21 gennaio 2009 (doc. 6 dei ricorrenti), la Soprintendenza adottava un espresso parere positivo -e condizionato- esclusivamente sulle domande relative ai primi due condoni (L. 47/85 e L. 724/94);
- soltanto con il provvedimento oggi impugnato del 20 febbraio 2024, l’Ente tutorio del vincolo ha quindi respinto le istanze di compatibilità paesaggistica ex L. n. 326/2003;
- nel dettaglio: qualificati unitariamente tutti gli illeciti edilizi come propri della tipologia di abuso n. 1, il diniego è motivato per il “grave danno” che le opere arrecherebbero al paesaggio, in applicazione della Circolare assessoriale n. 2/2022 (prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022), emanata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 (cfr. ancora doc. 8 cit.).
A fondamento del gravame sono rassegnati i seguenti motivi:
1. Errata ed inesatta applicazione degli effetti discendenti dalla sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale al caso in esame - Violazione del principio del legittimo affidamento – violazione e falsa applicazione dell’art. 17, co. 6, della L.R. 4/2003 – configurazione del silenzio assenso ; in quanto il parere di compatibilità paesaggistica si sarebbe già formato per silenzio assenso a causa della prolungata inerzia dell’Amministrazione, durata circa sedici anni; cosicché il diniego avversato sarebbe tardivo, inefficace e lesivo del legittimo affidamento ingenerato nei privati. Né, d’altra parte, la sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 potrebbe applicarsi retroattivamente a rapporti giuridici ormai “esauriti” per effetto del decorso del tempo.
1.1. Violazione dei principi in materia di autotutela - violazione del principio di buon andamento art. 97 Cost. – superamento dei termini (12 mesi) per l’annullamento – mancata individuazione di un interesse pubblico ; giacché -in via subordinata-, ove l’atto impugnato fosse da intendersi come annullamento in autotutela di un precedente silenzio assenso, sarebbe comunque illegittimo per violazione del limite temporale di dodici mesi prescritto dall’art. 21-nonies della L. 241/1990 e difetto di motivazione circa l’interesse pubblico prevalente.
2. In subordine al primo motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019 (art. 10-bis l. 241/1990) – Mancato preavviso di diniego – ovvero omessa comunicazione di avvio del procedimento – violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento ; poiché il parere della Soprintendenza risulterebbe del tutto carente della preventiva notifica del preavviso di rigetto e del consequenziale contraddittorio procedimentale.
3. In ulteriore subordine, Eccesso di potere per perplessità – contraddittorietà – difetto di istruttoria – motivazione insufficiente e/o carente – illogicità ; a mezzo del quale si censura la contraddittorietà della valutazione del danno compiuta dalla Soprintendenza che, a fronte del medesimo compendio immobiliare, ha prima ritenuto lieve il pregiudizio paesaggistico ascritto alle opere ben più impattanti dei precedenti condoni, per poi qualificare come grave quello derivante dalle opere dedotte ad oggetto delle successive istanze ex L. n. 326/2003, benché accessorie, di entità modesta e non visibili dall’esterno.
3.1. In subordine, radicale carenza di motivazione ; poiché l’allegazione del grave danno non sarebbe suffragata da esplicite e circostanziate esternazioni motivanti.
4. Difetto di istruttoria sotto altro profilo – errata qualificazione del tipo di abuso – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ; con cui si censura l’erronea qualificazione di tutte le opere come abuso di "tipo 1" (nuova costruzione), ancorché l’istanza n. 674 concernesse opere di manutenzione riconducibili alla "tipologia 6".
5. Vizio di incompetenza assoluta, o in subordine, relativa ; in ragione del quale si eccepisce lo sconfinamento della Soprintendenza in ambiti di valutazione, circa l’ammissibilità delle domande di condono, rimessi in via esclusiva al Comune; talché la circolare n. 2/2002 (prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022), in quanto impositiva di un rigetto aprioristico, sarebbe viziata da difetto di attribuzione.
6. Vizio di motivazione – Violazione dei principi in materia di applicazione delle circolari ; in quanto il provvedimento si appiattirebbe nell’acritica applicazione della circolare n. 2/2022, senza alcuna autonoma valutazione del caso concreto e attribuendo alla circolare una portata normativa che non le è propria.
7. Illegittimità derivata dell'ordine di demolizione ; atteso che l’illegittimità del parere negativo travolgerebbe in via derivata anche il conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
8. In subordine, annullamento parziale del provvedimento – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 octies della L. 241/1990 – incompetenza della Soprintendenza ad ordinare la demolizione delle opere - illegittimità dell’esercizio dei poteri di autotutela esecutiva ; con cui si censura, in subordine, l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione, per carenza di potere sanzionatorio e repressivo in capo alla Soprintendenza nell’ambito dei procedimenti di condono.
9. Istanza di disapplicazione della circolare n. 62212 del 30 12 2022 emessa dall'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana ; a mezzo del quale si chiede la disapplicazione della menzionata circolare per i vizi di incompetenza e per l’erronea interpretazione della normativa in materia di silenzio assenso.
Per l’Amministrazione intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato che, richiamando relazione della Soprintendenza depositata in atti il 17 giugno 2024, ha controdedotto alle superiori ragioni di doglianza instando per il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) In via preliminare va dichiarata l’ammissibilità del ricorso.
Pur consapevole di una diversa giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 18/09/2017, n. 4369 con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 146 D.lgs. n. 42/2004), il collegio recepisce e fa proprio l’orientamento, più volte affermato anche da questo Tribunale, in base al quale, per il suo effetto vincolante, il parere negativo della Soprintendenza è tale da imprimere un indirizzo ineluttabile sulla determinazione conclusiva e, perciò, idoneo a determinare un arresto procedimentale, conseguentemente legittimandone l’immediata impugnazione in deroga alla regola secondo cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (cfr. C.G.A.R.S., Adunanza delle sezioni riunite, parere n. 633/2022 del 29/12/2022; Cons. Stato, sez. VII, 20/02/2023 n. 1739; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, 30/10/2024, n. 2984; nonché T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 06/06/2025, n. 1820 e sez. III, 15/04/2025, n. 1236 secondo le quali, più esattamente: “ Alla natura di atto endoprocedimentale (seppur vincolante) del parere paesaggistico reso in sede di condono edilizio - a differenza che nel fisiologico procedimento ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 - consegue la facoltà (ma non l'onere) per il privato di impugnarlo stante la sua idoneità a costituire un arresto procedimentale altrimenti non superabile dell'iter del condono che deve, però, necessariamente concludersi con il provvedimento dell'autorità comunale, quale atto "finale", senza diversamente potersi prospettare l'ipotesi di conseguimento del titolo seppur ancora non efficace in assenza del parere dell'ente preposto alla tutela paesaggistica ”).
B) Nel merito, il gravame è parzialmente fondato nei sensi e nei limiti appresso specificati.
Per una migliore comprensione delle ragioni di doglianza appare opportuno ripercorrere in premessa i riferenti normativi rilevanti e le consolidate coordinate ermeneutiche in materia, come enucleate dalla costante giurisprudenza di Sezione (cfr. ancora da ultimo T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 2 febbraio 2026 n. 322) e di questo Tribunale (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 4 luglio 2025 n. 2100; sez. II, 23 maggio 2025 n. 1660; sez. V, 22 maggio 2025 n. 1621; sez. III, 27 novembre 2024 n. 3942; nonché, limpidamente: sez. V, 21 marzo 2025 n. 999, che di seguito si richiama anche in relazione agli ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Si rammenta, dunque, che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla «data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni» .
L’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Come ricordato in diverse pronunce di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Catania, V, 20.2.2024, n.596; T.A.R. Catania, I, 28.3.2023, n.1029; TAR Catania, I, 30.3.2023 n. 1089; TAR Catania, II, 11.4.2023, 1196), per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 30gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “ congiuntamente ” determinate condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Va evidenziato che la più recente giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 19 dicembre 2022, n. 252), nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19 (“ 1. L'articolo 24della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate perla regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- il cit. art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta» ;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la legge reg. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione -OMISSIS-, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza divincoli relativi possa rientrare «tra le possibili varianti di senso del testo originario» dell’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento regionale dei beni culturali ha emanato la circolare n. 2/2022, a cui fa riferimento il provvedimento impugnato, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326 del 2003 nei termini citati.
C) Tanto premesso, il collegio reputa prioritario l’esame delle censure d’incompetenza (assoluta e relativa) rispettivamente dedotte nel motivo n. 5 (il cui nucleo argomentativo è richiamato pure nel motivo n. 9) e nel motivo n. 8. E ciò ancorché in quest’ultimo caso il mezzo sia stato espressamente articolato in via gradata rispetto agli altri. I caratteri della doglianza ne impongono, infatti, comunque il vaglio in via preliminare alla stregua delle coordinate tracciate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 27 aprile 2015, n. 5.
Con tale pronuncia è stato precisato che, nel giudizio amministrativo, se il provvedimento è affetto dai vizi d’incompetenza o di erronea composizione dell’organo collegiale, tali vizi hanno carattere assorbente rispetto alle residue censure, atteso che in tutte le situazioni d’incompetenza si versa nella fattispecie in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, anche ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può fare altro che rilevare il relativo vizio e -se fondato- assorbire le altre censure, non potendo ritenersi vincolato dalla prospettazione del ricorrente e dall’eventuale graduazione dei motivi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2471; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 10 giugno 2020, n. 439; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 7 settembre 2020, n. 252; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 2 luglio 2021, n. 2164; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 15 marzo 2024, n. 281).
C.1) Orbene, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra rassegnato, è infondata la prima censura d’incompetenza -svolta nel motivo n. 5 e ripresa nel n. 9-, con cui parte ricorrente lamenta, in sintesi, l’indebito sconfinamento in un ambito di valutazioni urbanistico-edilizie in tesi spettante solo al Comune.
Ed invero, il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili, non essendoci in caso contrario spazio per alcuna valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 31 ottobre 2019, n.7466; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 11 aprile 2023, n. 1196); in assenza dei detti presupposti di sanabilità, il parere, ove reso, assume carattere vincolato, essendo la preclusione della sanatoria, in tali casi, assoluta (cfr. anche T.A.R. Catania, sez. I, n. 1635/2023).
Di conseguenza né l’atto impugnato né la presupposta circolare n. 2/2022 (prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022) sono inficiati da difetto di attribuzione o di competenza, conformandosi piuttosto al superiore principio che pone nella sanabilità del manufatto il requisito per la formulazione del parere: con l’effetto d’investire la Soprintendenza del potere di verificarne preliminarmente la sussistenza.
C.2) È invece fondata l’ulteriore censura, compendiata nell’ottavo mezzo di gravame, con cui parte ricorrente contesta la competenza della Soprintendenza nel disporre il ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza del parere negativo reso.
Come pure già affermato da questo Tribunale (ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 22 maggio 2024, n. 1901), a differenza dell’ordinario regime previsto dagli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), seppure obbligatorio e vincolante, costituisce un atto che s’inserisce nel procedimento destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, che è l’autorità procedente e competente a definire il procedimento.
L’ente di tutela del vincolo paesaggistico è conseguentemente privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004.
Il parere delle amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo, infatti, non costituisce un provvedimento autonomo rispetto al titolo edilizio così come previsto per l’art. 146, del d.lgs. n. 42/2004, ma integra la fase procedimentale di gestione del vincolo paesaggistico costituente un segmento (seppure obbligatorio con effetti vincolanti) del procedimento di rilascio del condono edilizio, la cui definizione è riservata esclusivamente all’autorità comunale, la quale però non può statuire sull’istanza di sanatoria avendo riguardo alla sola destinazione urbanistica dell'area, come ricavabile dalle pertinenti previsioni del P.R.G., essendo obbligata a tenere conto anche delle esigenze afferenti al vincolo ivi esistente così come enucleate dall’Amministrazione preposta alla sua tutela nel relativo parere (Cons. Stato, Sez. VI, 10.04.2020, n. 2369).
Alla luce della valenza del parere paesaggistico nel contesto del procedimento di condono edilizio – a differenza che nel fisiologico procedimento ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 – che deve concludersi con il provvedimento dell’autorità comunale, quale atto “finale”, senza diversamente potersi prospettare l’ipotesi di conseguimento del titolo seppur ancora non efficace in assenza del parere dell’ente preposto alla tutela paesaggistica, deve ritenersi « che ogni eventuale procedimento sanzionatorio può essere avviato solo successivamente all’adozione del provvedimento terminale del procedimento di sanatoria edilizia: nell’un caso (accoglimento dell’istanza) non vi è luogo ad alcun provvedimento sanzionatorio in quanto la accordata sanatoria crea “ora per allora” un titolo abilitante che rende l’opera conforme ai parametri edilizi ed urbanistici; nell’opposto caso, invece, l’eventuale provvedimento di diniego della concessione del titolo abilitante in sanatoria determina – ipso facto – l’obbligo […] di attivare il procedimento sanzionatorio finalizzato alla eliminazione dell’abuso » (C.G.A.R.S., Adunanza delle sezioni riunite, 4 settembre 2012, n. 1540).
Tale sistema volto a garantire nelle more del procedimento l’integrità del manufatto condonabile non è derogabile neppure richiamando i poteri sanzionatori previsti dall’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. 42/2004 (Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2195).
La possibilità di condonare le opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico solo nelle ipotesi contemplate all’art. 32, commi 26 e 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 (così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022) non implica la deroga alle predette regole in ordine alla valenza procedimentale del parere paesaggistico (giacché l’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, richiama “ Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni nonché dal presente articolo ” e alla preclusione del potere repressivo attribuito all’ente di tutela in tale specifica circostanza.
Invero, l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003 – seppure con limiti e presupposti dettati dalla Corte Cost. n. 252/2022 più stringenti di quelli dettati dal C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010 – consente la definizione di procedimenti di sanatoria ex d.l. n. 269/2003 anche in presenza di un vincolo paesaggistico, sicché, anche per tale tipologia di condono, deve affermarsi l’impossibilità e la preclusione per gli enti di tutela di adottare provvedimenti costituenti esplicitazione di forme di autotutela esecutiva non mediate dal previo annullamento del titolo in sanatoria.
D’altronde, la Circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022 del Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana non impone alle Soprintendenze di esercitare i poteri ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004, limitandosi a indicare gli effetti della sentenza della Corte Cost. n. 252/2022 sulle statuizioni di propria competenza con riferimento al segmento procedimentale di cui all’art. 32 del d.l. n. 269/2003.
I suddetti principi conducono a ritenere che l’atto avversato non possa contenere l’ordine di “rimessione in pristino dello stato dei luoghi”, con conseguente sua illegittimità in parte qua .
C.3) Dall’accoglimento dell’ottavo motivo, consegue l’improcedibilità del settimo mezzo di gravame con cui si lamenta l’illegittimità in via derivata della stessa ingiunzione di demolizione.
L’annullamento del predetto ordine, quale conseguenza dell’acclarato vizio d’incompetenza, priva il ricorrente dell’interesse alla delibazione di tale ragione di doglianza; alla quale osta, d’altra parte, il divieto imposto al giudice amministrativo dal citato art. 34 comma 2 cod. proc. amm. di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
D) Ragioni di ordine logico suggeriscono a questo punto di proseguire con la trattazione del quarto motivo di ricorso -non soggetto al regime di graduazione dei motivi da 1 a 3.1- che è parimenti fondato, con le precisazioni che seguono.
Lamentano, in breve, i ricorrenti che l’Amministrazione ha indebitamente sovrapposto i contenuti delle due istanze di condono (n. 674 e n. 675), riconducendo tutti gli illeciti edilizi nella tipologia n. 1 ancorché gli abusi indicati nella domanda n. 674 fossero ivi dichiarati come appartenenti alla tipologia n. 6.
La censura è fondata.
Nella motivazione dell’atto impugnato si afferma che “ le opere abusive riguardano l’ampliamento parziale al piano terzo e piano sottostrada, collocazione di un wc prefabbricato al piano terzo e la realizzazione di depositi nel piano primo e secondo […]”, precisandosi che “ si configurano paesaggisticamente in tipologia di abuso 1 ” (doc. 8 dei ricorrenti).
Detta descrizione non concorda, tuttavia, pienamente con il contenuto delle domande di sanatoria e, in particolare, con quello dell’istanza n. 674 che fa riferimento a “ lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere non valutabili in ragione della superficie e/o del volume consistenti in: modifica delle coperture di vari ambienti con la relativa pavimentazione; creazione di un locale caldaia quale impianto tecnologico di pertinenza esclusiva (…); copertura della scala esterna d’accesso (…) ” (doc. 2 dei ricorrenti); descrizione, questa, ribadita anche nella relazione tecnica illustrativa (cfr. doc. 3 del foliario di parte resistente, pag. 5, ultimo capoverso).
Colgono, dunque, nel segno le censure di difetto d’istruttoria e travisamento del fatto, avendo l’Amministrazione nella sostanza obliterato il contenuto della domanda n. 674 senza procedere al corretto inquadramento tipologico degli abusi rispettivamente prospettati nelle due domande.
Né a un diverso approdo milita il passaggio della relazione del 17 giugno 2024 -richiamata dalla difesa erariale- nel quale si deduce che l’anteriorità del vincolo paesaggistico preclude la condonabilità anche degli abusi minori (doc. 2 del foliario di parte resistente, pag. 2), poiché tale allegazione configura un’inammissibile motivazione postuma.
E’ stato chiarito in giurisprudenza che “ la motivazione del provvedimento costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio ”, e che “ il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti (v., di recente, Cons. St., sez. III, 7.4.2014, n. 1629)" (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 aprile 2014, n. 2247, ripreso da T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 24 ottobre 2017, n. 1648, cit., T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 3 settembre 2018, n. 1316, cit.) ” (T.A.R. Puglia – Lecce, sez. I, 5 maggio 2022 n. 711).
La predetta deduzione, formulata per la prima volta tramite atto difensivo, non può pertanto sopperire al contestato deficit motivazionale.
D’altro canto, diversamente da quanto assunto dai ricorrenti, dall’accoglimento del mezzo in esame non consegue la caducazione dell’intero provvedimento, bensì -proprio in ragione della distinguibilità degli illeciti dedotti ad oggetto delle due istanze- solo della parte in cui l’Amministrazione ha respinto (anche) l’istanza n. 674; con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi in parte qua nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza affinché, operata la corretta qualificazione degli illeciti dichiarati sull’istanza n. 674, si pronunci espressamente circa la sussistenza o meno delle relative condizioni di sanabilità.
Ancora una volta, poi, il divieto di cui all’art. 34 comma 2 cod. proc. amm. non consente di delibare le ulteriori ragioni di doglianza con riferimento al diniego della predetta istanza n. 674.
E) Circoscritto, quindi, il vaglio nel merito degli ulteriori motivi di ricorso quanto al solo rigetto dell’istanza n. 675, questi si palesano infondati.
I motivi 1 e 1.1, con i quali si deduce la formazione del silenzio assenso e l’illegittimità del suo asserito annullamento d’ufficio, sono destituiti di fondamento.
La fattispecie disciplinata dall’art. 17, co. 6, della l.r. n. 4 del 2003 è riferibile a istanze di condono diverse da quella in esame, ossia alle istanze di “ concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nonché alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70… ” (art. 17, primo comma), dunque, quelle relative ai cd. primo e secondo condono.
L’art 32, comma 43, del D.L. 269/2003, in relazione alle istanze presentate ai sensi della disciplina del cd. terzo condono per le opere sottoposte a vincolo, qualifica, invece, espressamente il silenzio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo come silenzio rifiuto, impugnabile attraverso l’azione d’inadempimento.
Ne deriva che, non trattandosi di silenzio significativo, l’amministrazione conserva il potere di pronunciarsi (T.A.R. Sicilia – Catania, n. 999/2025 cit.).
Né è fondatamente prospettabile alcuna esigenza di tutela del legittimo affidamento radicata sul decorso del tempo atteso che, a fronte della commissione di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell’Amministrazione nel provvedere su eventuali istanze di sanatoria o condono degli abusi realizzati: “ Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima ” (C.G.A.R.S. sez. giurisd., 5 novembre 2025 n. 864 e giurisprudenza ivi richiamata).
E.1) Infondato è anche l’assunto per cui la fattispecie in esame sarebbe immune agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 poiché integrante, secondo prospettazione ricorsuale, un rapporto ormai esaurito.
Invero, a fronte del mancato rilascio del nulla osta (e del condono) e della non significatività del silenzio, non è predicabile la tesi dei rapporti esauriti (Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n.4264; T.A.R. -OMISSIS-, sez. I, n.861 del 2021; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 4100 del 2020; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 novembre 2022, n. 3181), con le conseguenze relative in caso di sopravvenienza di sentenza della Corte costituzionale che dichiara costituzionalmente illegittima la norma che tale provvedimento avrebbe dovuto fondare.
In base al combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento, escluso solo per i c.d. rapporti esauriti, intendendosi per tali quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4264; T.A.R. -OMISSIS-, sez. I, n. 861 del 2021; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 4100 del 2020; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 novembre 2022, n. 3181).
E.2) Dall’infondatezza dei predetti motivi consegue anche l’infondatezza del secondo nucleo censorio articolato nel motivo n. 9, che rivolge le stesse critiche alla presupposta circolare n. 2/2022.
F) Quanto alla violazione dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990, contestata nel secondo mezzo di gravame, è sufficiente osservare che -stanti i caratteri dell’abuso documentato con l’istanza n. 675, riconducibile alla tipologia 1 e incidente su un vincolo paesistico preesistente (giacché istituito con D.P.R.S. dell’11 novembre 1967 n. 6561 e verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di -OMISSIS-, affisso all’albo pretorio del Comune di -OMISSIS- il 28 dicembre 1964)- il provvedimento è radicalmente vincolato.
Pertanto, in coerenza con la giurisprudenza rilevante: “[…] trova applicazione alla fattispecie controversa la chiara previsione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme formali o procedimentali qualora, per la sua natura vincolata, “sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” […]”; inoltre, il terzo periodo del secondo comma del medesimo art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “richiama espressamente il secondo e non il primo periodo del secondo comma, di talché risulta inapplicabile alla fattispecie controversa. Difatti, in ossequio alla condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1575 del 2021 e n. 478 del 2021,) il terzo periodo del secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, secondo cui “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bi s”, è applicabile esclusivamente ai provvedimenti discrezionali, non a quelli vincolati. Il secondo periodo dell’articolo 21-octies, comma 2, prevede che “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Tale disposizione, a differenza di quella contenuta nel primo periodo riferita agli atti vincolati, disciplina la non annullabilità dei provvedimenti discrezionali. Operando il terzo periodo rinvio, in caso di violazione dell’articolo 10-bis, alla disposizione di cui al secondo periodo, è evidente che esso, nell’affermare la rilevanza comunque della violazione di tale norma, trova applicazione esclusiva nelle fattispecie di provvedimenti discrezionali. Come dimostrato dall’utilizzo dell’avverbio “comunque”, dal riferimento normativo al “contenuto” del provvedimento (in luogo dell’inciso “contenuto dispositivo” utilizzato nel primo periodo) e dal precipuo obbligo imposto all’amministrazione di offrire la dimostrazione dell’irrilevanza del vizio, il secondo e il terzo periodo del comma 2 si riferiscono univocamente a provvedimenti adottati nell’esercizio di attività discrezionale […] ” (cfr. cit. C.g.a., sez. giur., 5 luglio 2024, n. 469).
Il collegio, peraltro, non ignora l’indirizzo per la cui violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 è astrattamente configurabile anche al cospetto di atti vincolati. Ciò, tuttavia, presuppone che il privato possa fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti o all’esatta interpretazione delle norme (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2024, n. 7770). Situazione non ravvisabile nel caso di specie alla stregua di quanto osservato circa la tipologia dell’abuso e l’anteriorità del vincolo paesistico.
Si soggiunga, peraltro, che affinché la violazione dell’art. 10 bis comporti l’illegittimità del provvedimento di diniego, il privato oltre a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, deve altresì indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 3 novembre 2025 n. 846 e, con specifico riferimento al diniego di condono: T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 12 maggio 2023 n. 1572). Per converso, anche dopo il dispiegarsi dell’attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione regionale a non adottare l’atto impugnato in relazione alla domanda n. 675.
G) I motivi 3, 3.1 e 6 (che, per ragioni di connessione logico-argomentativa, sono suscettibili di trattazione congiunta) sono infondati.
Nessuna illogicità o incoerenza è ravvisabile nella diversa incidenza paesaggistica rispettivamente riconosciuta ai manufatti dedotti ad oggetto delle istanze di sanatoria ex L. n. 47/1985 e L. 794/1994 e alle opere per cui è oggi controversia che costituisce il precipitato del differente regime di sanatoria stabilito per il terzo condono rispetto ai primi due.
L’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, fissa limiti più stringenti rispetto ai precedenti “primo” e “secondo” condono (Leggi nn. 47/1985 e 724/1994), escludendo la possibilità di conseguire il condono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico qualora sussistano congiuntamente due condizioni ostative: a) il vincolo di inedificabilità sia preesistente all’esecuzione delle opere abusive; b) le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
In tal caso l’incondonabilità non è superabile nemmeno con il parere positivo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (Cons. Stato, IV, 17 settembre 2013 n. 4619; Cons. Stato, V, 24 settembre 2009 n. 4373; Cons. Stato, IV, 3 novembre 2008 n. 5467).
G.1) Tenuto conto poi dell’insanabilità dell’abuso allegato nella domanda n. 675 e che, come visto, il parere della Soprintendenza è dovuto solo per le opere sanabili non può essere condivisa la doglianza che fa leva sul difetto di motivazione e sull’insufficienza del richiamo alla circolare n. 2 del 2022 del Dipartimento Beni Culturali, poiché (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 maggio 2023, n.1635; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020, n. 226) « risulta pacifico nella giurisprudenza che la motivazione di un atto amministrativo per relationem, prevista dall’art. 3 della legge n. 241/1990, è idonea purché nella stessa siano indicati gli estremi degli atti richiamati ed eventualmente gli stessi, su richiesta dell’interessato, siano messi a sua disposizione » ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2019, n. 5672; sez. IV, 6 marzo 2019, n. 1544).
Il provvedimento impugnato individua in maniera chiara la circolare cui rinvia la motivazione, di guisa che appaiono rispettati i richiamati presupposti per la sufficienza di una motivazione per relationem .
H) In definitiva il ricorso è meritevole di accoglimento solo limitatamente ai motivi 8 e 4 e per il resto è respinto.
Per l’effetto l’atto impugnato è annullato esclusivamente nelle parti in cui:
- ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi;
- ha respinto l’istanza n. 674; con obbligo in proposito dell’Amministrazione di rideterminarsi soltanto sulla predetta istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza all’esito di una valutazione fondata sulla corretta descrizione dei manufatti ivi indicati.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare i ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GI, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
EA MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA MA | GI GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.