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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
ERCOLANI DAVIDE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rimini - Via Iv Novembre, N. 21 47921 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, N. 37 47923 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720230003949680000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05\03\2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto in oggetto con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini ha rettificato ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 la sua dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 (riferita all'anno di imposta 2019) recuperando a tassazione il credito di imposta (pari nella specie a €. 4.490,00) relativo alle imposte alla fonte trattenute dall'Erario sanmarinese sulla sua pensione maturata a seguito della contribuzione versata per l'attività lavorativa da lui svolta nello Stato di SA RI come frontaliere ritenendo che le pensioni maturate dai frontalieri fossero imponibili solo nello stato di residenza del beneficiario - nel caso di specie in Italia – in quanto non rientravano nella nozione di "sicurezza sociale" di cui alla Convenzione Italia-SA RI contro le doppie imposizioni, ratificata con Legge n. 88 del 2013.
Ad avviso della Agenzia resistente infatti la nozione di sicurezza sociale (comma 3 dell'art. 18) ricomprenderebbe solo i trattamenti non a carattere contributivo, cioè le cosiddette pensioni sociali e quelle di invalidità, mentre tutti gli altri trattamenti erogati in relazione ad un cessato impiego ed al versamento dei relativi contributi (pensioni di anzianità, vecchiaia e reversibilità) rientravano nella regola generale che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.
Di diverso avviso il contribuente che nei suoi atti invocava l'applicazione dell'art. 18 comma 3 della Convenzione − a norma del quale “le pensioni e gli altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato” – richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito che aveva affermato una accezione ampia del concetto di "sicurezza sociale" tale da comprendere tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona (ex multis Cass. 23001/10, 1550/12, 11035/21).
Così sintetizzata la presente vicenda processuale, ritiene il giudice che il ricorso meriti integrale accoglimento dovendosi dare continuità alle valutazioni favorevoli alle ragioni del contribuente già assunte in casi del tutto analoghi dal Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini con le sentenze nn. 144, 145 e 198 del 2024 (cfr. anche n.264/2025) delle quali vengono di seguito riportati alcuni significativi stralci: Sentenze nn. 144 e 145 del 2024: << …A tal fine occorre prendere le mosse dall'art. 18 della Convenzione di cui rubricato “PENSIONI”, che così recita: “1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2…3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato”. La disposizione in esame stabilisce quindi che - fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 2 della stessa Convezione riguardante le pensioni pubbliche che qui non interessano
- le pensioni pagate ad un residente in Italia sono imponibili soltanto in Italia (paragrafo 1) salvo che si tratti di pensioni ricevute nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale della Repubblica di SA RI, in tal caso esse sono tassate esclusivamente a SA RI. L'affermazione che le pensioni ricevute nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale sarebbero solo quelle percepite in assenza di versamenti contributivi, le pensioni sociali e quelle di invalidità, contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. La Suprema Corte di Cassazione, con un primo significativo arresto del 12 novembre 2010, n. 23001, ha affermato come "Non vi è dubbio che nell'ordinamento italiano, a seguito di un'evoluzione costituzionalmente orientata, il termine "sicurezza sociale" sia indicativo di un concetto di ampio contenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, alla sua dignità ed, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall'art. 38 Cost., principi peraltro presenti anche nel diritto internazionale. Pertanto, nel genere "sicurezza sociale" è venuto così a trovare collocazione non solo il trattamento assistenziale ma anche quello previdenziale con il quale lo Stato assicura ai lavoratori, (che, come tali, hanno diritto a/l'intervento dello stato sociale) la copertura dai rischi tipici del rapporto di lavoro e della persona umana (malattia, morte, infortunio sul lavoro). Conseguentemente ha trovato collocazione il concetto stesso di pensione (purché non volontaria), declinato in tutte le sue accezioni, anche quella di anzianità, essendo chiaro che la finalità della pensione non volontaria è proprio quella della sicurezza sociale e che tale finalità non viene esclusa, ma anzi accresciuta, dal fatto che la pensione di anzianità sia collegata al versamento obbligatorio di contributi durante l'intero arco della vita lavorativa". Di medesimo tenore, solo per citarne alcune, sono le pronunce della stessa Corte di Cassazione n. 1550/2012, n. 7969/2014, n.15001/2015, n. 6344/2016 e più di recente n. 11035/2021. In termini, con riguardo alla giurisprudenza di merito, si vedano invece Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 935 del15/12/2022 e dell'Abruzzo n. 799 del 20/11/2023. Si evidenza peraltro, ai fini interpretativi, ed in coerenza con la giurisprudenza di legittimità della ns. Cassazione, che la Segreteria di Stato Finanze e Bilancio della Repubblica di SA RI, con la circolare esplicativa del 7/2/2014/1713 d.FR., a commento dell'art. 18, par. 3, della Convenzione di cui si discetta, abbia precisato, che " Secondo quanto previsto dal Commentario all'art. 18 de/ Modello OCSE (par. 28), l'espressione " sicurezza sociale" si riferisce a un sistema di protezione obbligatoria istituito da uno Stato con l'obiettivo di garantire ai propri cittadini un livello minimo di reddito o di benefici pensionistici o ridurre l'impatto finanziario di eventi quali disoccupazione, invalidità, malattia o morte. Caratteristica comune dei sistemi di sicurezza sociale è quella per cui il livello dei benefici concessi è determinato dallo Stato. I pagamenti che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al par. 3 dell'art. 18 includono: le pensioni di anzianità (lavorativa), riconosciute ai cittadini in virtù di un piano di pensionistico pubblico;
le pensioni di vecchiaia;
e prestazioni di disoccupazione, invalidità, maternità; ecc". Chiarisce ulteriormente la citata Circolare che: "rientrano" invece "nell'ambito di applicazione dell'art. 18, par. 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-SA RI le pensioni erogate in via facoltativa sulla base di una contribuzione volontaria del lavoratore. Ne deriva che, le pensioni in commento, qualora corrisposte, su base facoltativa, da parte di un ente sanmarinese nei confronti di una persona fisica residente nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 4 della stessa Convenzione, sono imponibili soltanto in Italia. L'ente sanmarinese che eroga le prestazioni pensionistiche in parola, pertanto, non deve operare alcuna ritenuta a titolo d'imposta; " rientrano, per converso, nell'ambito di applicazione dell'art. 18 par. 3 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-SA RI le seguenti prestazioni pensionistiche, in quanto previste come obbligatorie nell'ambito della vigente legislazione sanmarinese sulla sicurezza sociale: - le pensioni corrisposte dall'Istituto per la Sicurezza Sociale sanmarinese (ISS) ai residenti italiani, ivi comprese le pensioni di reversibilità ai superstiti e le pensioni di reversibilità; - le pensioni di Stato, e, in generale tutte le pensioni corrisposte e obbligatorie in virtù di disposizione normativa sanmarinese, ivi comprese le pensioni corrisposte ai superstiti e le pensioni di reversibilità. Quindi appare chiaro che l'Ente sanmarinese che eroga le prestazioni pensionistiche deve operare la ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 101 co. 2 della L. n. 166/2013. Pertanto sulla scorta anche della giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dalla prassi della Segreteria di Stato sanmarinese, alla locuzione "legislazione di sicurezza sociale" contenuta nel par. 3 dell'art. 18 della Convenzione che ci occupa - essendo pacifico in atti, per espressa ammissione dello stesso Ufficio, che nel caso di specie si verte in una "pensione diretta erogata dallo Stato di SA RI, versata per aver svolto l'attività di lavoro dipendente" - ne discende che tali redditi dovevano essere sottoposti a imposizione solo ed esclusivamente nella Repubblica di SA RI …>>.
Sentenza n. 198 del 2024: << … Alle considerazioni esposte nella motivazione delle indicate sentenze di questa Corte, del tutto condivisibili, possono aggiungersi alcuni argomenti, sempre sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che più volte è stata chiamata ad esprimersi sulla portata ed applicazione di alcune Convenzioni, ma non (per quanto consta) di quella tra Italia e SA RI. L'unico caso in cui si trova citata la Convenzione de qua è la sentenza n. 11035\21, la quale, pur riguardando direttamente la Convenzione Italia Regno Unito (ratificata con Legge 329/90) in cui "è assente ogni riferimento alla legislazione di sicurezza sociale", afferma "... 2.10. Peraltro, analizzando la Convenzione Italia-SA RI, si nota che la disciplina della tassazione delle pensioni è identica, ma vi è l'aggiunta (non presente nell'art. 18 della Convenzione Italia-Regno Unito); al paragrafo 3 dell'art. 18 della tassazione delle pensioni ricevute nell'ambito della legislazione di "sicurezza sociale". Ciò connota la Convenzione Italia-Regno Unito in modo peculiare rispetto ad altre Convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione, in assenza di ogni riferimento alla legislazione di "sicurezza sociale". Infatti, la nozione ampia di "sicurezza sociale", presente anche nella Convenzione Italia- Francia (legge n. 20 del 1992), ricomprende tutti i diritti, sia di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, ai quali lo Stato assicura copertura dai rischi tipici del rapporto di lavoro e della persona umana. In tal modo, si innestano nel concetto di "sicurezza sociale" le pensioni collegate al versamento "obbligatorio" di contributi durante l'intero arco della vita lavorativa, con esclusione soltanto delle pensioni "volontarie" (Cass., sez. 5, 12 novembre 2010, n. 23001), e si afferma l'imponibilità delle prime nello Stato che provvede al pagamento di tale tipologia di pensioni.". Dunque, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito l'ampio concetto di sicurezza sociale già accolto nella sentenza n. 23001\10, e ribadito nella sentenza n. 1550\12, la cui massima recita "In tema di imposte sul reddito, la pensione di vecchiaia erogata dall'istituto lussemburghese di assicurazioni contro la vecchiaia e l'invalidità ad un cittadino italiano residente in Italia rientra nella previsione del paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni del 3 giugno 1981, (ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747), dovendosi riconoscere all'espressione "sicurezza sociale", contenuta nella norma citata, un significato ampio e come tale comprensivo tanto dei diritti di previdenza che di quelli di assistenza ...". Lo stesso, ampio concetto è ribadito nell'ordinanza n. 26915\22 in cui si legge "questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 1550 del 03/02/2012), in una fattispecie del tutto simile a quella in esame, ha avuto modo di chiarire che, in tema di imposte sul reddito, la pensione di vecchiaia erogata da/l'istituto lussemburghese di assicurazioni contro la vecchiaia e l'invalidità ad un cittadino italiano residente in Italia rientra nella previsione del paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni del 3 giugno 1981 (ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747), dovendosi riconoscere all'espressione "sicurezza sociale", contenuta nella norma citata, un significato ampio e, come tale, comprensivo tanto dei diritti di previdenza che di quelli di assistenza ...". Non pare, invece, rilevante ai fini che qui interessano la recente sentenza n. 13441\24. In essa la Corte di Cassazione, pronunciando sulla Convenzione Italia Brasile, fa rientrare nel concetto di previdenza i "pagamenti periodici per il collocamento a riposo da cessato impiego", escludendoli dal concetto di "sicurezza sociale", in cui sono ricomprese "le somme corrisposte
... nel quadro di un sistema di sicurezza sociale - quali le pensioni sociali, dl invalidità civile, di sordomutismo, di cecità, ossia gli importi erogati dallo Stato italiano a favore di chi viene a trovarsi in particolari stati di bisogno". Tuttavia, come specificato nella parte motiva della sentenza, la Convenzione Italia Brasile contro doppie imposizioni detta: "1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, gli assegni alimentari non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, nonché le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. L'ammontare delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini del presente articolo: a) l'espressione «pensioni ed altre remunerazioni analoghe» designa i pagamenti periodici corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un cessato impiego o come risarcimento di danni subiti in relazione ad un cessato impiego;
...". Dunque, è la stessa Convenzione Italia Brasile che specifica il concetto di "pensioni e altre remunerazioni analoghe" rientranti nell'ambito dell'art. 18 - escluse dal concetto di "sicurezza sociale" di cui all'art. 19 comma 4 - facendovi rientrare le pensioni da cessato impiego lavorativo, per cui non si poteva, in quel caso, far ricorso al criterio interpretativo del significato secondo l'ordinamento italiano, come invece è d'obbligo nel caso di specie, in cui la Convenzione non contiene analoghe specificazioni …>>.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, stante la novità e complessità della materia, le spese di lite si compensano integralmente tra le parti
P.Q.M.
Accoglie e compensa
Rimini 02.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Davide ERCOLANI)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
ERCOLANI DAVIDE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rimini - Via Iv Novembre, N. 21 47921 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, N. 37 47923 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720230003949680000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05\03\2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto in oggetto con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini ha rettificato ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 la sua dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 (riferita all'anno di imposta 2019) recuperando a tassazione il credito di imposta (pari nella specie a €. 4.490,00) relativo alle imposte alla fonte trattenute dall'Erario sanmarinese sulla sua pensione maturata a seguito della contribuzione versata per l'attività lavorativa da lui svolta nello Stato di SA RI come frontaliere ritenendo che le pensioni maturate dai frontalieri fossero imponibili solo nello stato di residenza del beneficiario - nel caso di specie in Italia – in quanto non rientravano nella nozione di "sicurezza sociale" di cui alla Convenzione Italia-SA RI contro le doppie imposizioni, ratificata con Legge n. 88 del 2013.
Ad avviso della Agenzia resistente infatti la nozione di sicurezza sociale (comma 3 dell'art. 18) ricomprenderebbe solo i trattamenti non a carattere contributivo, cioè le cosiddette pensioni sociali e quelle di invalidità, mentre tutti gli altri trattamenti erogati in relazione ad un cessato impiego ed al versamento dei relativi contributi (pensioni di anzianità, vecchiaia e reversibilità) rientravano nella regola generale che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.
Di diverso avviso il contribuente che nei suoi atti invocava l'applicazione dell'art. 18 comma 3 della Convenzione − a norma del quale “le pensioni e gli altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato” – richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito che aveva affermato una accezione ampia del concetto di "sicurezza sociale" tale da comprendere tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona (ex multis Cass. 23001/10, 1550/12, 11035/21).
Così sintetizzata la presente vicenda processuale, ritiene il giudice che il ricorso meriti integrale accoglimento dovendosi dare continuità alle valutazioni favorevoli alle ragioni del contribuente già assunte in casi del tutto analoghi dal Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini con le sentenze nn. 144, 145 e 198 del 2024 (cfr. anche n.264/2025) delle quali vengono di seguito riportati alcuni significativi stralci: Sentenze nn. 144 e 145 del 2024: << …A tal fine occorre prendere le mosse dall'art. 18 della Convenzione di cui rubricato “PENSIONI”, che così recita: “1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2…3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato”. La disposizione in esame stabilisce quindi che - fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 2 della stessa Convezione riguardante le pensioni pubbliche che qui non interessano
- le pensioni pagate ad un residente in Italia sono imponibili soltanto in Italia (paragrafo 1) salvo che si tratti di pensioni ricevute nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale della Repubblica di SA RI, in tal caso esse sono tassate esclusivamente a SA RI. L'affermazione che le pensioni ricevute nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale sarebbero solo quelle percepite in assenza di versamenti contributivi, le pensioni sociali e quelle di invalidità, contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. La Suprema Corte di Cassazione, con un primo significativo arresto del 12 novembre 2010, n. 23001, ha affermato come "Non vi è dubbio che nell'ordinamento italiano, a seguito di un'evoluzione costituzionalmente orientata, il termine "sicurezza sociale" sia indicativo di un concetto di ampio contenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, alla sua dignità ed, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall'art. 38 Cost., principi peraltro presenti anche nel diritto internazionale. Pertanto, nel genere "sicurezza sociale" è venuto così a trovare collocazione non solo il trattamento assistenziale ma anche quello previdenziale con il quale lo Stato assicura ai lavoratori, (che, come tali, hanno diritto a/l'intervento dello stato sociale) la copertura dai rischi tipici del rapporto di lavoro e della persona umana (malattia, morte, infortunio sul lavoro). Conseguentemente ha trovato collocazione il concetto stesso di pensione (purché non volontaria), declinato in tutte le sue accezioni, anche quella di anzianità, essendo chiaro che la finalità della pensione non volontaria è proprio quella della sicurezza sociale e che tale finalità non viene esclusa, ma anzi accresciuta, dal fatto che la pensione di anzianità sia collegata al versamento obbligatorio di contributi durante l'intero arco della vita lavorativa". Di medesimo tenore, solo per citarne alcune, sono le pronunce della stessa Corte di Cassazione n. 1550/2012, n. 7969/2014, n.15001/2015, n. 6344/2016 e più di recente n. 11035/2021. In termini, con riguardo alla giurisprudenza di merito, si vedano invece Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 935 del15/12/2022 e dell'Abruzzo n. 799 del 20/11/2023. Si evidenza peraltro, ai fini interpretativi, ed in coerenza con la giurisprudenza di legittimità della ns. Cassazione, che la Segreteria di Stato Finanze e Bilancio della Repubblica di SA RI, con la circolare esplicativa del 7/2/2014/1713 d.FR., a commento dell'art. 18, par. 3, della Convenzione di cui si discetta, abbia precisato, che " Secondo quanto previsto dal Commentario all'art. 18 de/ Modello OCSE (par. 28), l'espressione " sicurezza sociale" si riferisce a un sistema di protezione obbligatoria istituito da uno Stato con l'obiettivo di garantire ai propri cittadini un livello minimo di reddito o di benefici pensionistici o ridurre l'impatto finanziario di eventi quali disoccupazione, invalidità, malattia o morte. Caratteristica comune dei sistemi di sicurezza sociale è quella per cui il livello dei benefici concessi è determinato dallo Stato. I pagamenti che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al par. 3 dell'art. 18 includono: le pensioni di anzianità (lavorativa), riconosciute ai cittadini in virtù di un piano di pensionistico pubblico;
le pensioni di vecchiaia;
e prestazioni di disoccupazione, invalidità, maternità; ecc". Chiarisce ulteriormente la citata Circolare che: "rientrano" invece "nell'ambito di applicazione dell'art. 18, par. 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-SA RI le pensioni erogate in via facoltativa sulla base di una contribuzione volontaria del lavoratore. Ne deriva che, le pensioni in commento, qualora corrisposte, su base facoltativa, da parte di un ente sanmarinese nei confronti di una persona fisica residente nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 4 della stessa Convenzione, sono imponibili soltanto in Italia. L'ente sanmarinese che eroga le prestazioni pensionistiche in parola, pertanto, non deve operare alcuna ritenuta a titolo d'imposta; " rientrano, per converso, nell'ambito di applicazione dell'art. 18 par. 3 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-SA RI le seguenti prestazioni pensionistiche, in quanto previste come obbligatorie nell'ambito della vigente legislazione sanmarinese sulla sicurezza sociale: - le pensioni corrisposte dall'Istituto per la Sicurezza Sociale sanmarinese (ISS) ai residenti italiani, ivi comprese le pensioni di reversibilità ai superstiti e le pensioni di reversibilità; - le pensioni di Stato, e, in generale tutte le pensioni corrisposte e obbligatorie in virtù di disposizione normativa sanmarinese, ivi comprese le pensioni corrisposte ai superstiti e le pensioni di reversibilità. Quindi appare chiaro che l'Ente sanmarinese che eroga le prestazioni pensionistiche deve operare la ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 101 co. 2 della L. n. 166/2013. Pertanto sulla scorta anche della giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dalla prassi della Segreteria di Stato sanmarinese, alla locuzione "legislazione di sicurezza sociale" contenuta nel par. 3 dell'art. 18 della Convenzione che ci occupa - essendo pacifico in atti, per espressa ammissione dello stesso Ufficio, che nel caso di specie si verte in una "pensione diretta erogata dallo Stato di SA RI, versata per aver svolto l'attività di lavoro dipendente" - ne discende che tali redditi dovevano essere sottoposti a imposizione solo ed esclusivamente nella Repubblica di SA RI …>>.
Sentenza n. 198 del 2024: << … Alle considerazioni esposte nella motivazione delle indicate sentenze di questa Corte, del tutto condivisibili, possono aggiungersi alcuni argomenti, sempre sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che più volte è stata chiamata ad esprimersi sulla portata ed applicazione di alcune Convenzioni, ma non (per quanto consta) di quella tra Italia e SA RI. L'unico caso in cui si trova citata la Convenzione de qua è la sentenza n. 11035\21, la quale, pur riguardando direttamente la Convenzione Italia Regno Unito (ratificata con Legge 329/90) in cui "è assente ogni riferimento alla legislazione di sicurezza sociale", afferma "... 2.10. Peraltro, analizzando la Convenzione Italia-SA RI, si nota che la disciplina della tassazione delle pensioni è identica, ma vi è l'aggiunta (non presente nell'art. 18 della Convenzione Italia-Regno Unito); al paragrafo 3 dell'art. 18 della tassazione delle pensioni ricevute nell'ambito della legislazione di "sicurezza sociale". Ciò connota la Convenzione Italia-Regno Unito in modo peculiare rispetto ad altre Convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione, in assenza di ogni riferimento alla legislazione di "sicurezza sociale". Infatti, la nozione ampia di "sicurezza sociale", presente anche nella Convenzione Italia- Francia (legge n. 20 del 1992), ricomprende tutti i diritti, sia di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, ai quali lo Stato assicura copertura dai rischi tipici del rapporto di lavoro e della persona umana. In tal modo, si innestano nel concetto di "sicurezza sociale" le pensioni collegate al versamento "obbligatorio" di contributi durante l'intero arco della vita lavorativa, con esclusione soltanto delle pensioni "volontarie" (Cass., sez. 5, 12 novembre 2010, n. 23001), e si afferma l'imponibilità delle prime nello Stato che provvede al pagamento di tale tipologia di pensioni.". Dunque, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito l'ampio concetto di sicurezza sociale già accolto nella sentenza n. 23001\10, e ribadito nella sentenza n. 1550\12, la cui massima recita "In tema di imposte sul reddito, la pensione di vecchiaia erogata dall'istituto lussemburghese di assicurazioni contro la vecchiaia e l'invalidità ad un cittadino italiano residente in Italia rientra nella previsione del paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni del 3 giugno 1981, (ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747), dovendosi riconoscere all'espressione "sicurezza sociale", contenuta nella norma citata, un significato ampio e come tale comprensivo tanto dei diritti di previdenza che di quelli di assistenza ...". Lo stesso, ampio concetto è ribadito nell'ordinanza n. 26915\22 in cui si legge "questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 1550 del 03/02/2012), in una fattispecie del tutto simile a quella in esame, ha avuto modo di chiarire che, in tema di imposte sul reddito, la pensione di vecchiaia erogata da/l'istituto lussemburghese di assicurazioni contro la vecchiaia e l'invalidità ad un cittadino italiano residente in Italia rientra nella previsione del paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni del 3 giugno 1981 (ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747), dovendosi riconoscere all'espressione "sicurezza sociale", contenuta nella norma citata, un significato ampio e, come tale, comprensivo tanto dei diritti di previdenza che di quelli di assistenza ...". Non pare, invece, rilevante ai fini che qui interessano la recente sentenza n. 13441\24. In essa la Corte di Cassazione, pronunciando sulla Convenzione Italia Brasile, fa rientrare nel concetto di previdenza i "pagamenti periodici per il collocamento a riposo da cessato impiego", escludendoli dal concetto di "sicurezza sociale", in cui sono ricomprese "le somme corrisposte
... nel quadro di un sistema di sicurezza sociale - quali le pensioni sociali, dl invalidità civile, di sordomutismo, di cecità, ossia gli importi erogati dallo Stato italiano a favore di chi viene a trovarsi in particolari stati di bisogno". Tuttavia, come specificato nella parte motiva della sentenza, la Convenzione Italia Brasile contro doppie imposizioni detta: "1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, gli assegni alimentari non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, nonché le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. L'ammontare delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini del presente articolo: a) l'espressione «pensioni ed altre remunerazioni analoghe» designa i pagamenti periodici corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un cessato impiego o come risarcimento di danni subiti in relazione ad un cessato impiego;
...". Dunque, è la stessa Convenzione Italia Brasile che specifica il concetto di "pensioni e altre remunerazioni analoghe" rientranti nell'ambito dell'art. 18 - escluse dal concetto di "sicurezza sociale" di cui all'art. 19 comma 4 - facendovi rientrare le pensioni da cessato impiego lavorativo, per cui non si poteva, in quel caso, far ricorso al criterio interpretativo del significato secondo l'ordinamento italiano, come invece è d'obbligo nel caso di specie, in cui la Convenzione non contiene analoghe specificazioni …>>.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, stante la novità e complessità della materia, le spese di lite si compensano integralmente tra le parti
P.Q.M.
Accoglie e compensa
Rimini 02.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Davide ERCOLANI)