Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 35
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Interpretazione art. 18 Convenzione Italia-SA RI

    Il giudice ha ritenuto che la nozione di "sicurezza sociale", secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché della prassi della Segreteria di Stato sanmarinese, comprenda tutti i trattamenti previdenziali obbligatori, inclusi quelli derivanti da contribuzione per attività lavorativa. Pertanto, le pensioni percepite dal contribuente, essendo erogate dallo Stato di SA RI per attività lavorativa dipendente, rientrano nell'ambito dell'art. 18, comma 3 della Convenzione e sono imponibili solo in SA RI.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini
    Numero : 35
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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