Sentenza 2 settembre 2019
Massime • 1
È configurabile la condotta materiale del reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. anche quando le false dichiarazioni siano rese nell'ambito di un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/09/2019, n. 36842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36842 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2019 |
Testo completo
36842-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. sent. sez. 1358 Stefano Mogini Presidente CC 12/07/2019 Relatore Orlando Villoni Gaetano De Amicis N. 15880/2019 Maria Sabina Vigna Piero Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n. 900/17 del Tribunale di Marsala del 28/06/2017 nel procedimento nei confronti di IR DO esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O. Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Pro- curatore Generale, dr. G. Corasaniti, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO d 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Marsala ha assolto IR DO dal reato contestatogli di cui all'art. 371 bis cod. pen. perché il fatto non sussi- ste, emettendo la pronuncia assolutoria in via predibattimentale ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore Generale distrettuale, ma rilevata l'inappellabilità della decisione, la Corte d'Appello di Palermo ha tra- smesso l'atto di impugnazione a questa Corte di Cassazione per la trattazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
3. L'impugnante P.G. deduce l'erroneità della decisione, sostenendo la piena configurabilità del reato contestato anche nella fattispecie in esame, contrasse- gnata da false dichiarazioni rese dall'imputato nell'ambito di un procedimento iscritto dal PM a mod. 45 che identifica il "registro degli atti non costituenti notizie di reato"; chiede, inoltre, la riapertura dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. mediante escussione dei testimoni indicati dal PM nella propria lista.
4. Ha fatto pervenire memoria anche l'imputato, il quale evidenza che la deci- sione è stata adottata su conforme richiesta del PM di udienza e ribadisce che le informazioni presuntivamente false vennero rese al di fuori di un procedimento penale inteso nella sua stretta accezione tecnica, tale dovendosi considerare esclusivamente quello pendente a seguito dell'iscrizione di una notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. a carico di soggetti noti (mod. 21) o ignoti (mod. 44), situazione non verificatasi nella fattispecie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. La più rilevante ed assorbente delle censure formulate del P.G. distrettuale investe la portata e il significato dell'espressione "nel corso di un procedimento penale" che apre l'art. 371 bis cod. pen. e che il Tribunale di Marsala ha interpre- tato nella maniera restrittiva propugnata dall'imputato, anche nella memoria scritta prodotta nell'ambito del presente giudizio (v. supra). La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, tuttavia, si è già pronunciata in senso difforme da quanto statuito dal Tribunale siciliano, affermando il diverso 2 principio che è configurabile la condotta materiale del reato di cui all'art. 371 bis cod. pen. anche nel caso in cui, al momento in cui sono rese le false dichiara- zioni, le indagini condotte dal PM riguardino una notizia di reato non ancora deli- neata> (Sez. 6, sent. n. 9137 del 21/01/2009, Buda, Rv. 243062). Non a caso, infatti, lo stesso precedente giurisprudenziale è stato addotto dal ricorrente P.G. a sostegno della tesi secondo cui il reato sussiste, ricorrendone gli altri elementi oggettivi e soggettivi, anche quando le false dichiarazioni vengano rese nell'ambito di una procedura avviata in relazione ad un fascicolo iscritto a mod. 45. Tanto premesso, il Collegio reputa di non avere argomenti né da opporre in senso contrario né da aggiungere in senso additivo a quanto con estrema chia- rezza statuito dalla ricordata decisione, secondo cui il reato in esame deve ritenersi sussistere non solo quando il PM stia svolgendo indagini relativamente ad una notizia di reato già delineata, ma anche quando essa sia solo poten- zialmente configurabile (...) non essendo sostenibile che, in tale ultima situazio- ne, una persona possa impunemente rilasciare al pubblico ministero false dichia- razioni, tali da poter pregiudicare lo sviluppo delle indagini e la concretizzazione di una vera e propria notizia di reato> (Sez. 6 n. 9137/09 cit.). La situazione concreta considerata, infatti, si attaglia perfettamente al caso delle sommarie informazioni acquisite dall'organo inquirente nell'ambito di un procedimento iscritto a mod. 45, quando cioè gli elementi informativi a sua disposizione non siano ancora assurti alla dignità di una vera e propria notizia di reato, che come tale implica la necessità di procedere alle iscrizioni di cui all'art. 335 cod. proc. pen.
3. L'accoglimento dell'impugnazione comporta l'annullamento senza rinvio del- la sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per quanto di competenza.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala. Così deciso, 12 luglio 2019 Il Presidente Il consigliere estensore Stefano Mogini Orlando Villohi • DEPOSITATO IN CANCELLERIA Stoper 3 2 SET 2019 I CASSAAZIONE Oggi, D IL CANCELLERE CANCELLIERE Lorena Fragomeni عالم 31303