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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8948 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21975/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado iscritta al numero 21975/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi del 2023 rimessa in decisione all'udienza del 22.10.2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 mandato in calce al presente atto dall'Avv. Francesca Greblo e con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec
Email_1 attrice
E
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro CP_1
Imprese di Milano n. iscritta al REA della Camera di P.IVA_1
Commercio di Milano - Monza – Brianza - Lodi al n. capitale P.IVA_2 sociale € 525.489.559,04 in persona dei Procuratori avv. Lorenza
Prati e dott. CH AN ZC abilitati alla firma in virtù di poteri conferiti giusta procura del 30.12.2022 in autentica Notaio dott. rep. n. 17329 racc. 9078 elettivamente Persona_1 domiciliata in Milano, Via Quadronno n.24, presso lo Studio dell'avv.
LA OL che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'avv. Maria Antonietta Dimagli in forza di procura ex art. 83 comma
3 c.p.c. allegata al fascicolo telematico convenuta pagina 1 di 11 Conclusioni per parte attrice
n via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento
(relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c.,
120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi;
in via subordinata pagina 2 di 11 - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento
(relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c.,
1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma,
o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al CP_2 solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso legale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra il dovuto alla banca ed il danno così calcolato.
In via istruttoria
- ammettersi CTU contabile acciocché il CTU risponda ai seguenti questi:
A) verifichi il CTU se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto degli interessi o, in ogni caso, con un costo occulto non dichiarato o se il contratto prevede in regime finanziario adottato. Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi o preveda un costo occulto non dichiarato provveda il CTU al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime pagina 3 di 11 semplice degli interessi;
B) verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse nel contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento. Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice;
C) accerti il CTU, il corretto dare/ avere tra le parti alla data di svolgimento dei conteggi.
Con vittoria di spese diritti e onorari.
Conclusioni per parte convenuta
Voglia l'Il.mo Si. Giudice,
In via principale:
RIGETTARE tutte le domande formulate da Parte_1
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree
RIDURRE il quantum richiesto secondo la somma che verrà accertata e che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da rassegnando Parte_1 le conclusioni di cui sopra, reiterate in sede di p.c.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: che in data 23 luglio 2008 la sig.ra stipulava un contratto di mutuo per Pt_1 euro 786.942,82,00 con la al TAN (Tasso Annuo Nominale) CP_1 del 5,54%; che tale contratto prevedeva l'obbligo di pagamento per la mutuataria di un rata mensile di euro 5.431,28, in applicazione del regime composto degli interessi, sottaciuto alla Cliente;
che, infatti, la rata calcolata in capitalizzazione semplice sarebbe stata di euro 4.454,48; che il regime composto adottato, per il quale “gli interessi non sono direttamente proporzionali al capitale impiegato nel tempo”, violava la regola della proporzionalità stabilita pagina 4 di 11 dall'art. 821 3° comma c.c.; che, inoltre, il regime composto violava l'art. 1283 c.c. e l'art. 120 comma 2, T.U.B., poiché “gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli interessi compresi pro quota nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano”; che il piano di rimorso così concepito era invalido anche ai sensi degli articoli artt. 1343 e 1344 c.c. in quanto generava un costo occulto, analogo alla capitalizzazione degli interessi;
che, pertanto, la aveva violato anche le norme sulla CP_3 trasparenza in senso economico e l' art. 34 del Codice Consumo;
che gli interessi dovuti erano anche indeterminati e doveva pertanto trovare applicazione l'117 TUB, 4° comma;
che ricalcolando il finanziamento al tasso sostitutivo sussisteva un credito, alla data della citazione, di euro 279.751,03 in favore dell'attrice che domandava, pertanto, la restituzione dell'importo.
Costituendosi, la chiedeva che le domande attoree fossero CP_3 rigettate in quanto la misura degli interessi dovuti era determinata e/o determinabile, considerato che nel contratto e nell'allegato piano di ammortamento era espressamente previsto: che le rate del mutuo erano di importo costante, periodicità mensile e posticipate;
che si trattava di un piano “alla francese”, prevedendo ogni rata una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. La CP_3 affermava poi che l'ammortamento alla francese adottato non comportava la maturazione di interessi su interessi.
Tanto premesso, il mutuo in oggetto, per un importo di euro
786.942,82, prevedeva in via di estrema sintesi le seguenti condizioni: (art 2) rate costanti di importo pari ad euro 5.431,07,
(salvo eventuali rimborsi anticipati); durata massima di 25 anni e numero massimo di rate mensili posticipate pari a 300. La variabilità della durata era espressamente correlata all'andamento del tasso di interesse indicato all'art. 3 che, infatti, era previsto come fisso, pari al 5,54% per i primi 10 anni, mentre, a partire dall'undicesimo anno (rata 121), variabile, pari alla quotazione euribor 1M/365+0,5%.
pagina 5 di 11 Part L' era pari al 5,58%.
Al contratto veniva allegato il piano di ammortamento preceduto, tra le altre, dall'indicazione: “il piano di ammortamento è alla francese: ogni rata prevede una quota capitale e una quota interessi.
Le quote capitale sono crescenti mentre quelle interessi sono decrescenti”.
Il piano era quindi costruito, coerentemente alle previsioni contrattuali, tenendo conto del tasso fisso e, a partire dalla rata n. 121, di un tasso (variabile), rilevato alla stipula, inferiore rispetto a quello (fisso) iniziale ai fini del calcolo della quota interessi. Conseguentemente a fronte del più rapido rimborso del capitale, dovuto alla minore quota interessi, veniva ipotizzata la chiusura del piano in corrispondenza della rata n. 237.
Il piano di rimborso adottato prevedeva dunque che il debitore rientrasse dalla propria esposizione debitoria mediante la corresponsione periodica di una rata costante, comprensiva di quota capitale e quota interessi. In particolare, la rata risultava costituita dalla quota interessi + quota capitale laddove la quota interessi è = capitale residuo (periodo precedente) x tasso di interesse (rapportato al periodo); la quota capitale è = rata
(costante) – quota interessi;
il capitale residuo è = capitale residuo (periodo precedente) – quota capitale.
Ne conseguiva che l'incidenza della quota capitale rispetto al totale della singola rata aumentava nel tempo e la quota di interessi, al contrario, si riduceva a seguito del rimborso del capitale, come espressamente enunciato.
Secondo parte attrice, il piano di rimborso, comportando la capitalizzazione in regime composto degli interessi, in primo luogo contravveniva alla disposizione di cui all'art. 821, comma 3, c.c. in quanto “il debito da (cioè una certa quantità di) interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e pagina 6 di 11 per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile”.
A prescindere dalla questione, sulla quale il C.t.u. nominato nel presente giudizio e il C.t.p. di parte attrice rimanevano distanti, circa la riconducibilità del piano in esame al regime di capitalizzazione composta come finanziariamente inteso, la Suprema
Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29/05/2024 aveva modo di pronunciarsi sui rapporti tra modalità di rimborso dei finanziamenti analoghe a quelle per cui è causa e l'art. 821 c.c. In particolare, la sentenza chiariva che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi
«maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore…
è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla ine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.).
Deve poi affermarsi che, accettando le modalità di rimborso come sopra riportate e l'allagato piano di ammortamento, con la specifica informazione della composizione della rata, l'attrice abbia altresì' accettato che gli interessi fossero esigibili anche se maturati su un capitale che non lo era ancora (o non interamente).
Parte attrice sosteneva poi che le modalità di rimborso previste comportavano anche la violazione degli articoli 1283 c.c. e 120 TUB poiché “gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli interessi compresi pro quota nelle rate precedenti, in pagina 7 di 11 quanto tali già contabilizzati nel piano (e ciò anche qualora essi siano puntualmente pagati alla scadenza delle rate delle quali costituiscono parte)”. L'assunto non è condivisibile. Infatti, “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo” (Cass. sez unite sopra citata). Nel piano in esame, infatti, le quote interessi sono calcolate di volta in volta con riferimento alla sola quota capitale, via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti. In altri termini “il pagamento della quota interessi estingue, ad ogni pagamento, ogni debito in conto interessi, per cui non esistono interessi maturati, che possano essere base di calcolo di ulteriori interessi” (Tribunale di Roma, sentenza n. 6897 del 05 maggio 2020”).
Non si verifica, dunque, la produzione di interessi su interessi già prodottisi, che è l'unico fenomeno sanzionato come illecito dall'art. 1283 c.c., al fine di impedire che gli interessi possano crescere in maniera indiscriminata rispetto al capitale prestato. Tale rischio, del resto, è del tutto estraneo alle modalità di rimborso del piano, essendo determinati ab origine il capitale e gli interessi da corrispondere.
Anche la questione relativa alla determinatezza della misura degli interessi nell'ambito del sistema di ammortamento c.d. alla francese nel regime dell'interesse composto veniva risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29/05/2024, nei seguenti termini: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e pagina 8 di 11 i clienti”.
In particolare, la Corte chiariva che: “…il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non derivava da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente;
né la normativa primaria né quella secondaria richiedono (a fortiori a pena di nullità)
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto;
un piano di rimborso, come quello per cui è causa, contenente, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi è maggiormente conforme alle disposizioni della Banca d'Italia in punto di trasparenza rispetto al “ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”.
Interveniva poi l'Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 ove la Corte affermava l'applicabilità di tali principi anche ai mutui a tasso variabile, quale quello per cui è causa, in quanto, anche in tal caso, l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, sia pure basata sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, trattandosi di contratto a tasso variabile, consentiva al mutuatario di avere piena cognizione degli oneri restitutori collegati al piano e dell'esborso finale, salvo le oscillazioni legate alla variabilità del tasso. Tale variabilità, infatti, non pagina 9 di 11 incide sulla determinabilità degli interessi (sul punto tra le altre
Cass. Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025), come non possono pregiudicarla le difficoltà del calcolo per pervenire al risultato finale.
Ebbene, nel caso di specie il contratto e l'allegato piano di ammortamento contenevano, come riportato, tutte le indicazioni di cui sopra: deve pertanto escludersi che nascondesse costi occulti o potesse ingenerare un effetto sorpresa in capo all'attrice circa l'onere assunto.
In tal senso appare, del resto, dirimente quanto evidenziato dal
C.t.u., alla cui relazione si rimanda sul punto in quanto pienamente condivisibile, che l'unico piano matematicamente coerente con i dati contrattuali era quello allegato al contratto, come dimostra la circostanza che il diverso piano di ammortamento elaborato dal Ctp di parte attrice prevedeva una rata di euro 4.454,48, diversa da quella pattuita.
Per le ragioni di cui sopra non si ravvisa nel mutuo per cui è causa alcuna violazione delle disposizioni citate da parte attrice in punto di determinatezza e liceità delle condizioni contrattuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del dm 147/2022 applicati ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa: rigetta le domande avanzate da Parte_1 condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 22.457,00 per compenso professionale, oltre i.v.a, c.p.a. e spese generali come per legge;
pone a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
Così deciso in Milano il 20.11.2025.
Il Giudice
pagina 10 di 11 dott.ssa Michela Guantario
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado iscritta al numero 21975/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi del 2023 rimessa in decisione all'udienza del 22.10.2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 mandato in calce al presente atto dall'Avv. Francesca Greblo e con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec
Email_1 attrice
E
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro CP_1
Imprese di Milano n. iscritta al REA della Camera di P.IVA_1
Commercio di Milano - Monza – Brianza - Lodi al n. capitale P.IVA_2 sociale € 525.489.559,04 in persona dei Procuratori avv. Lorenza
Prati e dott. CH AN ZC abilitati alla firma in virtù di poteri conferiti giusta procura del 30.12.2022 in autentica Notaio dott. rep. n. 17329 racc. 9078 elettivamente Persona_1 domiciliata in Milano, Via Quadronno n.24, presso lo Studio dell'avv.
LA OL che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'avv. Maria Antonietta Dimagli in forza di procura ex art. 83 comma
3 c.p.c. allegata al fascicolo telematico convenuta pagina 1 di 11 Conclusioni per parte attrice
n via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento
(relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c.,
120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi;
in via subordinata pagina 2 di 11 - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento
(relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c.,
1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma,
o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al CP_2 solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso legale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra il dovuto alla banca ed il danno così calcolato.
In via istruttoria
- ammettersi CTU contabile acciocché il CTU risponda ai seguenti questi:
A) verifichi il CTU se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto degli interessi o, in ogni caso, con un costo occulto non dichiarato o se il contratto prevede in regime finanziario adottato. Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi o preveda un costo occulto non dichiarato provveda il CTU al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime pagina 3 di 11 semplice degli interessi;
B) verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse nel contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento. Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice;
C) accerti il CTU, il corretto dare/ avere tra le parti alla data di svolgimento dei conteggi.
Con vittoria di spese diritti e onorari.
Conclusioni per parte convenuta
Voglia l'Il.mo Si. Giudice,
In via principale:
RIGETTARE tutte le domande formulate da Parte_1
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree
RIDURRE il quantum richiesto secondo la somma che verrà accertata e che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da rassegnando Parte_1 le conclusioni di cui sopra, reiterate in sede di p.c.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: che in data 23 luglio 2008 la sig.ra stipulava un contratto di mutuo per Pt_1 euro 786.942,82,00 con la al TAN (Tasso Annuo Nominale) CP_1 del 5,54%; che tale contratto prevedeva l'obbligo di pagamento per la mutuataria di un rata mensile di euro 5.431,28, in applicazione del regime composto degli interessi, sottaciuto alla Cliente;
che, infatti, la rata calcolata in capitalizzazione semplice sarebbe stata di euro 4.454,48; che il regime composto adottato, per il quale “gli interessi non sono direttamente proporzionali al capitale impiegato nel tempo”, violava la regola della proporzionalità stabilita pagina 4 di 11 dall'art. 821 3° comma c.c.; che, inoltre, il regime composto violava l'art. 1283 c.c. e l'art. 120 comma 2, T.U.B., poiché “gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli interessi compresi pro quota nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano”; che il piano di rimorso così concepito era invalido anche ai sensi degli articoli artt. 1343 e 1344 c.c. in quanto generava un costo occulto, analogo alla capitalizzazione degli interessi;
che, pertanto, la aveva violato anche le norme sulla CP_3 trasparenza in senso economico e l' art. 34 del Codice Consumo;
che gli interessi dovuti erano anche indeterminati e doveva pertanto trovare applicazione l'117 TUB, 4° comma;
che ricalcolando il finanziamento al tasso sostitutivo sussisteva un credito, alla data della citazione, di euro 279.751,03 in favore dell'attrice che domandava, pertanto, la restituzione dell'importo.
Costituendosi, la chiedeva che le domande attoree fossero CP_3 rigettate in quanto la misura degli interessi dovuti era determinata e/o determinabile, considerato che nel contratto e nell'allegato piano di ammortamento era espressamente previsto: che le rate del mutuo erano di importo costante, periodicità mensile e posticipate;
che si trattava di un piano “alla francese”, prevedendo ogni rata una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. La CP_3 affermava poi che l'ammortamento alla francese adottato non comportava la maturazione di interessi su interessi.
Tanto premesso, il mutuo in oggetto, per un importo di euro
786.942,82, prevedeva in via di estrema sintesi le seguenti condizioni: (art 2) rate costanti di importo pari ad euro 5.431,07,
(salvo eventuali rimborsi anticipati); durata massima di 25 anni e numero massimo di rate mensili posticipate pari a 300. La variabilità della durata era espressamente correlata all'andamento del tasso di interesse indicato all'art. 3 che, infatti, era previsto come fisso, pari al 5,54% per i primi 10 anni, mentre, a partire dall'undicesimo anno (rata 121), variabile, pari alla quotazione euribor 1M/365+0,5%.
pagina 5 di 11 Part L' era pari al 5,58%.
Al contratto veniva allegato il piano di ammortamento preceduto, tra le altre, dall'indicazione: “il piano di ammortamento è alla francese: ogni rata prevede una quota capitale e una quota interessi.
Le quote capitale sono crescenti mentre quelle interessi sono decrescenti”.
Il piano era quindi costruito, coerentemente alle previsioni contrattuali, tenendo conto del tasso fisso e, a partire dalla rata n. 121, di un tasso (variabile), rilevato alla stipula, inferiore rispetto a quello (fisso) iniziale ai fini del calcolo della quota interessi. Conseguentemente a fronte del più rapido rimborso del capitale, dovuto alla minore quota interessi, veniva ipotizzata la chiusura del piano in corrispondenza della rata n. 237.
Il piano di rimborso adottato prevedeva dunque che il debitore rientrasse dalla propria esposizione debitoria mediante la corresponsione periodica di una rata costante, comprensiva di quota capitale e quota interessi. In particolare, la rata risultava costituita dalla quota interessi + quota capitale laddove la quota interessi è = capitale residuo (periodo precedente) x tasso di interesse (rapportato al periodo); la quota capitale è = rata
(costante) – quota interessi;
il capitale residuo è = capitale residuo (periodo precedente) – quota capitale.
Ne conseguiva che l'incidenza della quota capitale rispetto al totale della singola rata aumentava nel tempo e la quota di interessi, al contrario, si riduceva a seguito del rimborso del capitale, come espressamente enunciato.
Secondo parte attrice, il piano di rimborso, comportando la capitalizzazione in regime composto degli interessi, in primo luogo contravveniva alla disposizione di cui all'art. 821, comma 3, c.c. in quanto “il debito da (cioè una certa quantità di) interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e pagina 6 di 11 per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile”.
A prescindere dalla questione, sulla quale il C.t.u. nominato nel presente giudizio e il C.t.p. di parte attrice rimanevano distanti, circa la riconducibilità del piano in esame al regime di capitalizzazione composta come finanziariamente inteso, la Suprema
Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29/05/2024 aveva modo di pronunciarsi sui rapporti tra modalità di rimborso dei finanziamenti analoghe a quelle per cui è causa e l'art. 821 c.c. In particolare, la sentenza chiariva che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi
«maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore…
è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla ine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.).
Deve poi affermarsi che, accettando le modalità di rimborso come sopra riportate e l'allagato piano di ammortamento, con la specifica informazione della composizione della rata, l'attrice abbia altresì' accettato che gli interessi fossero esigibili anche se maturati su un capitale che non lo era ancora (o non interamente).
Parte attrice sosteneva poi che le modalità di rimborso previste comportavano anche la violazione degli articoli 1283 c.c. e 120 TUB poiché “gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli interessi compresi pro quota nelle rate precedenti, in pagina 7 di 11 quanto tali già contabilizzati nel piano (e ciò anche qualora essi siano puntualmente pagati alla scadenza delle rate delle quali costituiscono parte)”. L'assunto non è condivisibile. Infatti, “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo” (Cass. sez unite sopra citata). Nel piano in esame, infatti, le quote interessi sono calcolate di volta in volta con riferimento alla sola quota capitale, via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti. In altri termini “il pagamento della quota interessi estingue, ad ogni pagamento, ogni debito in conto interessi, per cui non esistono interessi maturati, che possano essere base di calcolo di ulteriori interessi” (Tribunale di Roma, sentenza n. 6897 del 05 maggio 2020”).
Non si verifica, dunque, la produzione di interessi su interessi già prodottisi, che è l'unico fenomeno sanzionato come illecito dall'art. 1283 c.c., al fine di impedire che gli interessi possano crescere in maniera indiscriminata rispetto al capitale prestato. Tale rischio, del resto, è del tutto estraneo alle modalità di rimborso del piano, essendo determinati ab origine il capitale e gli interessi da corrispondere.
Anche la questione relativa alla determinatezza della misura degli interessi nell'ambito del sistema di ammortamento c.d. alla francese nel regime dell'interesse composto veniva risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29/05/2024, nei seguenti termini: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e pagina 8 di 11 i clienti”.
In particolare, la Corte chiariva che: “…il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non derivava da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente;
né la normativa primaria né quella secondaria richiedono (a fortiori a pena di nullità)
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto;
un piano di rimborso, come quello per cui è causa, contenente, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi è maggiormente conforme alle disposizioni della Banca d'Italia in punto di trasparenza rispetto al “ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”.
Interveniva poi l'Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 ove la Corte affermava l'applicabilità di tali principi anche ai mutui a tasso variabile, quale quello per cui è causa, in quanto, anche in tal caso, l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, sia pure basata sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, trattandosi di contratto a tasso variabile, consentiva al mutuatario di avere piena cognizione degli oneri restitutori collegati al piano e dell'esborso finale, salvo le oscillazioni legate alla variabilità del tasso. Tale variabilità, infatti, non pagina 9 di 11 incide sulla determinabilità degli interessi (sul punto tra le altre
Cass. Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025), come non possono pregiudicarla le difficoltà del calcolo per pervenire al risultato finale.
Ebbene, nel caso di specie il contratto e l'allegato piano di ammortamento contenevano, come riportato, tutte le indicazioni di cui sopra: deve pertanto escludersi che nascondesse costi occulti o potesse ingenerare un effetto sorpresa in capo all'attrice circa l'onere assunto.
In tal senso appare, del resto, dirimente quanto evidenziato dal
C.t.u., alla cui relazione si rimanda sul punto in quanto pienamente condivisibile, che l'unico piano matematicamente coerente con i dati contrattuali era quello allegato al contratto, come dimostra la circostanza che il diverso piano di ammortamento elaborato dal Ctp di parte attrice prevedeva una rata di euro 4.454,48, diversa da quella pattuita.
Per le ragioni di cui sopra non si ravvisa nel mutuo per cui è causa alcuna violazione delle disposizioni citate da parte attrice in punto di determinatezza e liceità delle condizioni contrattuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del dm 147/2022 applicati ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa: rigetta le domande avanzate da Parte_1 condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 22.457,00 per compenso professionale, oltre i.v.a, c.p.a. e spese generali come per legge;
pone a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
Così deciso in Milano il 20.11.2025.
Il Giudice
pagina 10 di 11 dott.ssa Michela Guantario
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