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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 969/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AD AF, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7950/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4337/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi:
- ING. DI PAGAMEN n. 0356473 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 aveva impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 0356473 6, notificata il 29/12/2023, concernente l'IMU per le annualità 2013 e 2014 per un importo di € 4.874,79. Il ricorrente aveva eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la titolarità dei beni immobili era stata trasferita ai figli mediante atto di donazione. Egli aveva inoltre contestato l'omessa notifica degli atti prodromici e la sopravvenuta prescrizione del credito.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno aveva accolto il ricorso. I giudici di prime cure avevano ritenuto applicabile la nuova disciplina dell'autotutela obbligatoria ex artt. 10-quater e 10-quinquies della L.
212/2000, ritenendo che sussistesse un errore sul presupposto d'imposta e sull'individuazione del contribuente. Di conseguenza, la Corte aveva annullato integralmente l'ingiunzione per il 2014 e parzialmente per il 2013, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la ET S.p.A., lamentando l'erronea e falsa applicazione delle norme sull'autotutela. L'appellante evidenziava che l'ente aveva già provveduto parzialmente all'annullamento in autotutela dei carichi relativi agli immobili effettivamente donati, rideterminando il credito in € 4.351,36. La società sottolineava che il sig. Resistente_1 risultava ancora proprietario degli immobili censiti al dati catastali, come emerso dall'ispezione ipotecaria del 2007. L'appellante deduceva, inoltre, che gli avvisi di accertamento presupposti erano stati regolarmente notificati nel 2018 e 2019 e non erano mai stati impugnati, divenendo definitivi. Infine, la ET ribadiva che i termini di prescrizione e decadenza erano stati prorogati di 85 giorni per effetto della normativa emergenziale COVID-19.
Il contribuente appellato è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene fondato l'appello.
In atti è documentato che il Comune di Montecorvino Rovella ha notificato regolarmente gli avvisi di accertamento n. 1706/2019 e n. 862/2018. Poiché tali atti non furono impugnati nei termini, il credito tributario
è divenuto irretrattabile. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere inammissibile l'impugnazione dell'atto di riscossione per vizi di merito relativi ad atti presupposti ormai definitivi.
Il giudice di prime cure ha erroneamente ravvisato un'inerzia dell'ente. Dagli atti emerge che la ET aveva comunicato il discarico parziale già in data 03/05/2024, riconoscendo l'effetto della donazione del 2013 per alcuni immobili. Tuttavia, per gli immobili di cui al dati catastali il contribuente risulta tuttora titolare della proprietà per la quota di 1/2. Non sussiste, pertanto, alcun errore manifesto sul presupposto d'imposta per tali cespiti che possa giustificare un annullamento totale dell'ingiunzione.
La pretesa tributaria non è prescritta in quanto i termini sono stati sospesi e prorogati di 85 giorni dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), rendendo tempestiva la notifica dell'ingiunzione avvenuta il
29/12/2023.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la validità dell'ingiunzione di pagamento n. 0356473 6 per il residuo importo di € 4.351,36. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 700,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AD AF, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7950/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4337/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi:
- ING. DI PAGAMEN n. 0356473 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 aveva impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 0356473 6, notificata il 29/12/2023, concernente l'IMU per le annualità 2013 e 2014 per un importo di € 4.874,79. Il ricorrente aveva eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la titolarità dei beni immobili era stata trasferita ai figli mediante atto di donazione. Egli aveva inoltre contestato l'omessa notifica degli atti prodromici e la sopravvenuta prescrizione del credito.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno aveva accolto il ricorso. I giudici di prime cure avevano ritenuto applicabile la nuova disciplina dell'autotutela obbligatoria ex artt. 10-quater e 10-quinquies della L.
212/2000, ritenendo che sussistesse un errore sul presupposto d'imposta e sull'individuazione del contribuente. Di conseguenza, la Corte aveva annullato integralmente l'ingiunzione per il 2014 e parzialmente per il 2013, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la ET S.p.A., lamentando l'erronea e falsa applicazione delle norme sull'autotutela. L'appellante evidenziava che l'ente aveva già provveduto parzialmente all'annullamento in autotutela dei carichi relativi agli immobili effettivamente donati, rideterminando il credito in € 4.351,36. La società sottolineava che il sig. Resistente_1 risultava ancora proprietario degli immobili censiti al dati catastali, come emerso dall'ispezione ipotecaria del 2007. L'appellante deduceva, inoltre, che gli avvisi di accertamento presupposti erano stati regolarmente notificati nel 2018 e 2019 e non erano mai stati impugnati, divenendo definitivi. Infine, la ET ribadiva che i termini di prescrizione e decadenza erano stati prorogati di 85 giorni per effetto della normativa emergenziale COVID-19.
Il contribuente appellato è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene fondato l'appello.
In atti è documentato che il Comune di Montecorvino Rovella ha notificato regolarmente gli avvisi di accertamento n. 1706/2019 e n. 862/2018. Poiché tali atti non furono impugnati nei termini, il credito tributario
è divenuto irretrattabile. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere inammissibile l'impugnazione dell'atto di riscossione per vizi di merito relativi ad atti presupposti ormai definitivi.
Il giudice di prime cure ha erroneamente ravvisato un'inerzia dell'ente. Dagli atti emerge che la ET aveva comunicato il discarico parziale già in data 03/05/2024, riconoscendo l'effetto della donazione del 2013 per alcuni immobili. Tuttavia, per gli immobili di cui al dati catastali il contribuente risulta tuttora titolare della proprietà per la quota di 1/2. Non sussiste, pertanto, alcun errore manifesto sul presupposto d'imposta per tali cespiti che possa giustificare un annullamento totale dell'ingiunzione.
La pretesa tributaria non è prescritta in quanto i termini sono stati sospesi e prorogati di 85 giorni dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), rendendo tempestiva la notifica dell'ingiunzione avvenuta il
29/12/2023.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la validità dell'ingiunzione di pagamento n. 0356473 6 per il residuo importo di € 4.351,36. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 700,00, oltre accessori di legge, se dovuti.