Articolo 5 della Legge 3 maggio 1967, n. 273
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 giugno 1967
Art. 5.
Il Consiglio di amministrazione e' composto: dal presidente dell'istituto, da un rappresentante del Ministero della sanita', da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, da due esperti scelti dal Ministro per la sanita' si terne proposte rispettivamente dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari e dal Consiglio superiore di sanita' e composte di docenti universitari, da due rappresentanti dei pescatori scelti dal Ministro per la sanita' su terne proposte rispettivamente dalle Federazioni nazionali delle cooperative della pesca piu' rappresentative, e da un rappresentante di ciascuno degli Enti di diritto pubblico che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo di almeno 1 milione di lire annue.
Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto, con voto consultivo e con funzioni di segretario.
Alla costituzione del Consiglio di amministrazione si provvede con decreto del Ministro per la sanita'.
Il Consiglio di amministrazione delibera:
a) sul programma annuale di attivita' dell'Istituto;
b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;
c) sul conto consuntivo;
d) sul regolamento del personale di cui al successivo articolo 8;
e) sui provvedimenti necessari per la gestione dell'Istituto.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Entrata in vigore il 1 giugno 1967