Articolo 7 della Legge 19 luglio 1957, n. 588
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 agosto 1957
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Versione
29 maggio 1983
Art. 7.
Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito la idoneita' negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni.
((Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni))
Entrata in vigore il 29 maggio 1983