Art. 7.
Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito la idoneita' negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni.
((Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni))
Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito la idoneita' negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni.
((Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni))