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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/02/2026, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3407/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'RI IU, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18677/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
LI TI PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025 EQG GCG 00002286910 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2502/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_4, Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_2, rappresentati e difesi dall'avv. Difensore_1 , impugnano l'invito di pagamento del contributo unificato n. 2025 EQG GCG 00002286910 di cui al numero di partita di credito n. 001989/2025 vantato dal Tribunale di Torre
Annunziata per la causa iscritta al nrg. 4868/2023 avente ad oggetto un ricorso in opposizione all' esecuzione per rilascio, intrapresa nei loro confronti dal Sig. D' Amilo Armando in esecuzione alla sentenza n. 249/2020 dello stesso Tribunale.
Eccepiscono l'illegittimità dell'atto per errore nell'applicazione della normativa da parte della cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata. I ricorrenti avevano depositato ricorso in opposizione all'esecuzione, con istanza di sospensione, ma il ricorso fu considerato dalla cancelleria come ricorso ordinario, non risultando un fascicolo di riferimento nella sezione esecuzione e quindi è stato richiesto il versamento del
C.U.( mod.C per il rg 4868/23).
Concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso, in via subordinata la riduzione della somma richiesta, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'LI giustizia spa deduce la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, in subordine la compensazione delle spese di lite.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto. L'opposizione all'esecuzione ha natura di giudizio di cognizione, inserito nel procedimento esecutivo per contestare l'esistenza o la legittimità del titolo esecutivo e quindi la legittimità ad agire del creditore. Il contributo unificato deve essere versato secondo il valore della domanda previsto per il giudizio a cognizione ordinaria, come previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).
E' pur vero che l'opposizione si propone in due fasi una prima fase cautelare, dinanzi al giudice dell'esecuzione, ed il contributo unificato non è dovuto in quanto l'opposizione è inserita nel processo esecutivo e poi la fase di merito introdotta dall'opposizione e celebrata dinanzi al giudice ordinario competente per materia e per la quale va versato il Contributo unificato secondo il valor della domanda per il giudizio a cognizione ordinaria. Tutto ciò presuppone che l'esecuzione sia già iniziata, ma nel caso in esame al momento del deposito del fascicolo (iscritto il 19.10.23) non risultava la pendenza del fascicolo di esecuzione, per cui è stato iscritto necessariamente come giudizio ordinario e quindi va corrisposto il contributo unificato ed il pagamento delle anticipazioni forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, come previsto dal Testo unico sopra indicato e come richiesto con l'atto impugnato.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese, considerata la particolarità della materia ed in accoglimento della richiesta subordinata della parte resistente sono compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'RI IU, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18677/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
LI TI PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025 EQG GCG 00002286910 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2502/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_4, Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_2, rappresentati e difesi dall'avv. Difensore_1 , impugnano l'invito di pagamento del contributo unificato n. 2025 EQG GCG 00002286910 di cui al numero di partita di credito n. 001989/2025 vantato dal Tribunale di Torre
Annunziata per la causa iscritta al nrg. 4868/2023 avente ad oggetto un ricorso in opposizione all' esecuzione per rilascio, intrapresa nei loro confronti dal Sig. D' Amilo Armando in esecuzione alla sentenza n. 249/2020 dello stesso Tribunale.
Eccepiscono l'illegittimità dell'atto per errore nell'applicazione della normativa da parte della cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata. I ricorrenti avevano depositato ricorso in opposizione all'esecuzione, con istanza di sospensione, ma il ricorso fu considerato dalla cancelleria come ricorso ordinario, non risultando un fascicolo di riferimento nella sezione esecuzione e quindi è stato richiesto il versamento del
C.U.( mod.C per il rg 4868/23).
Concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso, in via subordinata la riduzione della somma richiesta, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'LI giustizia spa deduce la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, in subordine la compensazione delle spese di lite.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto. L'opposizione all'esecuzione ha natura di giudizio di cognizione, inserito nel procedimento esecutivo per contestare l'esistenza o la legittimità del titolo esecutivo e quindi la legittimità ad agire del creditore. Il contributo unificato deve essere versato secondo il valore della domanda previsto per il giudizio a cognizione ordinaria, come previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).
E' pur vero che l'opposizione si propone in due fasi una prima fase cautelare, dinanzi al giudice dell'esecuzione, ed il contributo unificato non è dovuto in quanto l'opposizione è inserita nel processo esecutivo e poi la fase di merito introdotta dall'opposizione e celebrata dinanzi al giudice ordinario competente per materia e per la quale va versato il Contributo unificato secondo il valor della domanda per il giudizio a cognizione ordinaria. Tutto ciò presuppone che l'esecuzione sia già iniziata, ma nel caso in esame al momento del deposito del fascicolo (iscritto il 19.10.23) non risultava la pendenza del fascicolo di esecuzione, per cui è stato iscritto necessariamente come giudizio ordinario e quindi va corrisposto il contributo unificato ed il pagamento delle anticipazioni forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, come previsto dal Testo unico sopra indicato e come richiesto con l'atto impugnato.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese, considerata la particolarità della materia ed in accoglimento della richiesta subordinata della parte resistente sono compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.