CASS
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2024, n. 20172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20172 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ST IC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20172 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando (quanto alla sussistenza della continuazione) la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 14 dicembre 2021, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata estorsione aggravata - così qualificato il fatto dal Tribunale rispetto alla originaria contestazione di estorsione consumata - rideterminando la pena e confermando la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. 2. Ricorre per cassazione IC ST, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato che il giudice di primo grado, nel calcolo della pena, aveva posto come sanzione base la pena detentiva di anni sette di reclusione, superiore a quella prevista dalla legge all'epoca di riferimento della condotta, commessa nel gennaio 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il ricorrente è stato condannato per estorsione tentata aggravata dall'uso di un'arma, ai sensi dell'art. 629, secondo comma, cod.pen. La pena detentiva edittale minima prevista per l'ipotesi di estorsione consumata, all'epoca di riferimento della condotta - snodatasi, secondo l'imputazione, tra il 19 ed il 25 gennaio del 2017 - era di anni sei di reclusione. Tale pena era stata innalzata a sette anni di reclusione per effetto dell'art. 1, comma 9, legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, data successiva al tempus commissi delicti. Dalla sentenza di primo grado (fg. 10), risulta che il Tribunale aveva ritenuto di determinare la pena base detentiva in anni sette di reclusione, ritenendo - secondo il ricorrente erroneamente vista la data di consumazione del reato - che tale fosse il minimo edittale per il reato consumato, sul quale apportare la diminuzione per il tentativo. Nell'atto di appello vi era specifico motivo sul punto, al quale la Corte non ha dato risposta, nel che risiede la ragione dell'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 2 Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.04.2024. Il Consigliere estensore GI AR Il Presi ente SE ani
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20172 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando (quanto alla sussistenza della continuazione) la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 14 dicembre 2021, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata estorsione aggravata - così qualificato il fatto dal Tribunale rispetto alla originaria contestazione di estorsione consumata - rideterminando la pena e confermando la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. 2. Ricorre per cassazione IC ST, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato che il giudice di primo grado, nel calcolo della pena, aveva posto come sanzione base la pena detentiva di anni sette di reclusione, superiore a quella prevista dalla legge all'epoca di riferimento della condotta, commessa nel gennaio 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il ricorrente è stato condannato per estorsione tentata aggravata dall'uso di un'arma, ai sensi dell'art. 629, secondo comma, cod.pen. La pena detentiva edittale minima prevista per l'ipotesi di estorsione consumata, all'epoca di riferimento della condotta - snodatasi, secondo l'imputazione, tra il 19 ed il 25 gennaio del 2017 - era di anni sei di reclusione. Tale pena era stata innalzata a sette anni di reclusione per effetto dell'art. 1, comma 9, legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, data successiva al tempus commissi delicti. Dalla sentenza di primo grado (fg. 10), risulta che il Tribunale aveva ritenuto di determinare la pena base detentiva in anni sette di reclusione, ritenendo - secondo il ricorrente erroneamente vista la data di consumazione del reato - che tale fosse il minimo edittale per il reato consumato, sul quale apportare la diminuzione per il tentativo. Nell'atto di appello vi era specifico motivo sul punto, al quale la Corte non ha dato risposta, nel che risiede la ragione dell'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 2 Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.04.2024. Il Consigliere estensore GI AR Il Presi ente SE ani