Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1265
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

    La Corte ha ritenuto che il progetto non soddisfacesse i requisiti di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità previsti dal Manuale di Frascati. L'attività svolta è stata considerata più un'innovazione di processo o organizzazione che ricerca e sviluppo agevolabile, con conseguente qualificazione del credito come inesistente.

  • Rigettato
    Mancata acquisizione del parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico

    La Corte ha confermato che la richiesta del parere al Ministero dello Sviluppo Economico è una facoltà e non un obbligo per l'Agenzia delle Entrate, applicabile solo in casi specifici di necessità di valutazioni tecniche non riscontrate nel caso di specie.

  • Rigettato
    Illegittima irrogazione delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che il credito fosse inesistente e non semplicemente non spettante, poiché mancava il presupposto costitutivo. Pertanto, è stata ritenuta corretta l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% prevista per i crediti inesistenti, escludendo l'applicabilità dell'esimente per incertezza obiettiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di primo grado immune dai vizi prospettati, confermando la correttezza delle valutazioni operate.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per error in procedendo

    La Corte ha ritenuto inammissibili le istanze istruttorie, inclusa la richiesta di testimonianza, poiché nulla avrebbero potuto aggiungere ai difetti genetici del piano di ricerca e sviluppo presentato. La sentenza di primo grado è stata ritenuta immune dai vizi prospettati.

  • Rigettato
    Richiesta di ammissione prova testimoniale

    La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di prova testimoniale, poiché l'espletamento di tale prova non avrebbe potuto aggiungere elementi utili a colmare i difetti intrinseci del piano di ricerca e sviluppo presentato, né a contrastare le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1265
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1265
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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