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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5252 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16900/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione III Civile
UDIENZA DEL 2 dicembre 2025
sono comparsi:
Per l'avv. PULEO LEDA, oggi sostituito dall'avv. ILARIO RIVAROSSA e la Parte_1 collaboratrice di studio Veronica Di Palma
Per nessuno compare. Controparte_1
L'avv. Rivarossa, in via principale, insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite;
rileva che, ad oggi, sul portale telematico non risulta acquisito il fascicolo di primo grado del giudizio e chiede termine per la notifica dell'atto di citazione in appello.
IL GIUDICE rilevato che l'atto di citazione in appello non è stato affatto notificato e che, pertanto, non sussistono i presupposti per disporre la rinnovazione della notifica, respinge l'istanza
Letti gli artt. 436 bis e ss. c.p.c., ordina la discussione orale della causa
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento dell'appello
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, previamente autorizzate a non presenziare decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile nella persona del giudice dott.ssa Valeria Di Donato pronuncia la seguente
SENTENZA
ex art. 436 bis c.p.c.
nella causa d'appello iscritta al N.R.G. 16900 dell'anno 2025
Pagina 1 TRA
, C.F. con l'Avv. PULEO LEDA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
APPELLATO
OGGETTO: ricorso in appello ex art. 437 c.p.c. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino emessa a verbale il 18.4.2025 nel procedimento R.G. n. 14010/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto denominato “Atto di citazione in appello”, da qualificarsi come ricorso poiché privo della citazione della parte appellata e contenente la richiesta di fissazione di udienza di discussione,
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di emessa a verbale Parte_1 CP_1 all'udienza del 18.4.2025 (di cui non è stato indicato il numero), per i seguenti motivi:
- erroneità della motivazione;
- omessa motivazione in ordine alla mancata autonoma valutazione sui restanti motivi di ricorso.
Ha premesso che:
- con ricorso tempestivamente depositato aveva proposto opposizione avverso il provvedimento mediante il quali si disponeva la revisione della patente di cui è titolare, assunto dall'
[...]
di e notificato il 15.5.2024; Controparte_1 CP_1
- nel giudizio di primo grado aveva eccepito la nullità del provvedimento di revisione per violazione di legge e per omessa indicazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio;
la illegittimità del provvedimento per omesso accertamento di definitività dei verbali di accertamento presupposti.
- il Giudice di Pace aveva respinto il ricorso, dichiarando la legittimità del provvedimento e nulla disponendo sulle spese.
Ha chiesto, pertanto, di riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare la nullità del provvedimento di revisione della patente di guida, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con decreto ex art. 435 c.p.c. del 24.9.2025 è stata fissata l'udienza di comparizione del
25.11.2025.
Il ricorso e il decreto non sono stati notificati e, dunque, nessuno si è costituito per l'
[...]
. Controparte_1
Pagina 2 All'udienza del 25.11.2025 nessuno è comparso e l'udienza è stata rinviata al 2.12.2025.
***
L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Va premesso che il presente giudizio è stato introdotto con un atto che, benchè denominato “Atto di citazione in appello”, deve essere necessariamente qualificato come ricorso, atteso che manca la citazione in giudizio della parte appellata e vi è espressa richiesta di fissazione di udienza di discussione a cura del giudice, come disposto dagli artt. 434 e ss. c.p.c.
Il decreto emesso ai sensi dell'art. 435 c.p.c., a seguito del ricorso in appello depositato il 5.9.2025, ritualmente comunicato dalla Cancelleria, non è mai stato notificato dalla parte appellante che avrebbe, invece, dovuto provvedervi entro 10 giorni successivi al deposito ai sensi dell'art. 435, comma 2 c.p.c.
La notifica del ricorso e del decreto è stata, invece, totalmente omessa da parte dell'appellante con la conseguenza che l'attivazione del processo e l'instaurazione del contraddittorio non sono mai avvenute.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, come nella fattispecie in esame, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato - con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità - non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. (cfr. Cass. n. 13517/2024 che richiama Cass. n.
31346/2019; Cass. n. 20613 del 2013).
Va, dunque, confermato il rigetto dell'istanza di concessione di un termine per la rinnovazione della notifica, non essendo tale attività mai stata compiuta.
Né è applicabile il disposto dell'art. 6 comma 8 del Dlgs. n. 150/2011 che prevede “Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”.
La norma in esame, difatti, si riferisce esclusivamente al giudizio di primo grado, come si evince chiaramente dal comma 9 che espressamente richiama il solo giudizio di primo grado e dal comma
1 che dispone che “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
Pagina 3 Ne consegue che va dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Le spese di lite non sono liquidate stante la mancata instaurazione del contraddittorio con la parte appellata.
Sussistono, tuttavia, i presupposti applicativi del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) che prevede
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in grado di appello R.G.n. 16900/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'improcedibilità dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1 emessa a verbale il 18.4.2025 nel procedimento R.G.n. 14010/2024
• Nulla sulle spese di lite
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Torino all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione III Civile
UDIENZA DEL 2 dicembre 2025
sono comparsi:
Per l'avv. PULEO LEDA, oggi sostituito dall'avv. ILARIO RIVAROSSA e la Parte_1 collaboratrice di studio Veronica Di Palma
Per nessuno compare. Controparte_1
L'avv. Rivarossa, in via principale, insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite;
rileva che, ad oggi, sul portale telematico non risulta acquisito il fascicolo di primo grado del giudizio e chiede termine per la notifica dell'atto di citazione in appello.
IL GIUDICE rilevato che l'atto di citazione in appello non è stato affatto notificato e che, pertanto, non sussistono i presupposti per disporre la rinnovazione della notifica, respinge l'istanza
Letti gli artt. 436 bis e ss. c.p.c., ordina la discussione orale della causa
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento dell'appello
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, previamente autorizzate a non presenziare decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile nella persona del giudice dott.ssa Valeria Di Donato pronuncia la seguente
SENTENZA
ex art. 436 bis c.p.c.
nella causa d'appello iscritta al N.R.G. 16900 dell'anno 2025
Pagina 1 TRA
, C.F. con l'Avv. PULEO LEDA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
APPELLATO
OGGETTO: ricorso in appello ex art. 437 c.p.c. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino emessa a verbale il 18.4.2025 nel procedimento R.G. n. 14010/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto denominato “Atto di citazione in appello”, da qualificarsi come ricorso poiché privo della citazione della parte appellata e contenente la richiesta di fissazione di udienza di discussione,
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di emessa a verbale Parte_1 CP_1 all'udienza del 18.4.2025 (di cui non è stato indicato il numero), per i seguenti motivi:
- erroneità della motivazione;
- omessa motivazione in ordine alla mancata autonoma valutazione sui restanti motivi di ricorso.
Ha premesso che:
- con ricorso tempestivamente depositato aveva proposto opposizione avverso il provvedimento mediante il quali si disponeva la revisione della patente di cui è titolare, assunto dall'
[...]
di e notificato il 15.5.2024; Controparte_1 CP_1
- nel giudizio di primo grado aveva eccepito la nullità del provvedimento di revisione per violazione di legge e per omessa indicazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio;
la illegittimità del provvedimento per omesso accertamento di definitività dei verbali di accertamento presupposti.
- il Giudice di Pace aveva respinto il ricorso, dichiarando la legittimità del provvedimento e nulla disponendo sulle spese.
Ha chiesto, pertanto, di riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare la nullità del provvedimento di revisione della patente di guida, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con decreto ex art. 435 c.p.c. del 24.9.2025 è stata fissata l'udienza di comparizione del
25.11.2025.
Il ricorso e il decreto non sono stati notificati e, dunque, nessuno si è costituito per l'
[...]
. Controparte_1
Pagina 2 All'udienza del 25.11.2025 nessuno è comparso e l'udienza è stata rinviata al 2.12.2025.
***
L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Va premesso che il presente giudizio è stato introdotto con un atto che, benchè denominato “Atto di citazione in appello”, deve essere necessariamente qualificato come ricorso, atteso che manca la citazione in giudizio della parte appellata e vi è espressa richiesta di fissazione di udienza di discussione a cura del giudice, come disposto dagli artt. 434 e ss. c.p.c.
Il decreto emesso ai sensi dell'art. 435 c.p.c., a seguito del ricorso in appello depositato il 5.9.2025, ritualmente comunicato dalla Cancelleria, non è mai stato notificato dalla parte appellante che avrebbe, invece, dovuto provvedervi entro 10 giorni successivi al deposito ai sensi dell'art. 435, comma 2 c.p.c.
La notifica del ricorso e del decreto è stata, invece, totalmente omessa da parte dell'appellante con la conseguenza che l'attivazione del processo e l'instaurazione del contraddittorio non sono mai avvenute.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, come nella fattispecie in esame, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato - con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità - non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. (cfr. Cass. n. 13517/2024 che richiama Cass. n.
31346/2019; Cass. n. 20613 del 2013).
Va, dunque, confermato il rigetto dell'istanza di concessione di un termine per la rinnovazione della notifica, non essendo tale attività mai stata compiuta.
Né è applicabile il disposto dell'art. 6 comma 8 del Dlgs. n. 150/2011 che prevede “Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”.
La norma in esame, difatti, si riferisce esclusivamente al giudizio di primo grado, come si evince chiaramente dal comma 9 che espressamente richiama il solo giudizio di primo grado e dal comma
1 che dispone che “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
Pagina 3 Ne consegue che va dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Le spese di lite non sono liquidate stante la mancata instaurazione del contraddittorio con la parte appellata.
Sussistono, tuttavia, i presupposti applicativi del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) che prevede
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in grado di appello R.G.n. 16900/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'improcedibilità dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1 emessa a verbale il 18.4.2025 nel procedimento R.G.n. 14010/2024
• Nulla sulle spese di lite
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Torino all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
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