Ordinanza cautelare 16 febbraio 2023
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2023, proposto da
YA AQ DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Castiglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Novara, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di rinnovo del permesso di soggiorno Cat. A/12 /Imm. N. 91/2022 notificato il 24/11/2022, emesso dal Questore pro tempore di Novara nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. IA Di TA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 23.1.2023 e depositato in pari data è impugnato il provvedimento in epigrafe, notificato il 24.11.2022, recante rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo (attività di creazioni artistiche di bigiotteria) con intimazione ad abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica.
Va premesso che l’atto si fonda sulla mancata esibizione di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale necessario per il rilascio del titolo richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (“Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1”).
In particolare, nel provvedimento si dà atto che l’istante ha indicato per l’anno 2019 un reddito derivante da attività occasionale di € 6.500,00 e nel 2020 un reddito di € 8.400; a fronte della richiesta di integrazione documentale da parte dell’Ufficio (certificato del casellario giudiziale, fatture di acquisto e vendita della merce oggetto dell’attività commerciale che aveva generato il reddito di imposta per l’anno 2020, visura camerale aggiornata, piano di rateizzazione contributi previdenziali Inps), il ricorrente non solo non avrebbe ottemperato ma si sarebbe anche reso irreperibile, trasmettendo un modello unico relativo all’anno di imposta 2020 con reddito da attività occasionale di € 12.500.
A sostegno dell’esperito gravame il ricorrente deduce carenza di istruttoria e difetto di motivazione e, in sintesi, articola le seguenti argomentazioni:
1) il ricorrente non si sarebbe mai reso irreperibile ma avrebbe semplicemente cambiato luogo di residenza in quanto nel marzo del 2021 si spostava dal Comune di Solaro a quello di Novara, così come si evince dal certificato di residenza storico e dal contratto di locazione sottoscritto nel marzo del 2021;
2) quanto alla richiesta di produzione di documentazione fiscale, l’attività svolta dal ricorrente (creazione di piccola bigiotteria) non comporta l’obbligo di emettere documenti fiscali di vendita e, in ogni caso, l’istante avrebbe sempre dichiarato nelle stesse forme un reddito sufficiente al proprio sostentamento, tant’è che la Questura ha sempre rinnovato il permesso di soggiorno, evidentemente sul presupposto che il reddito dichiarato dal ricorrente fosse adeguato;
3) il casellario giudiziale e i carichi pendenti sarebbero stati esibiti pochi giorni dopo la richiesta di integrazione documentale e attesterebbero l’assenza di precedenti penali e di procedimenti penali pendenti.
Si è costituita l’amministrazione che deposita documentazione, controdeduce nel merito e chiede il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 50 del 14.2.2023 il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con la seguente motivazione: “il ricorso non paia assistito dal prescritto fumus boni iuris in quanto, come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione, la presentazione di una dichiarazione dei redditi potrebbe anche essere strumentale proprio all’ottenimento del titolo di soggiorno sicché legittimamente l’amministrazione richiede la prova, non offerta in alcun modo, di effettività dell’attività resa”.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1”.
Dall’esame della precitata disposizione, secondo consolidata giurisprudenza, emerge che il requisito reddituale minimo costituisce condizione soggettiva non eludibile, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica; d'altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5082/2017; n. 1971/2017).
Nel giudizio ampiamente discrezionale che l'amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l'accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell'istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (T.A.R. Lazio, n. 14163/2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 766/2011) - ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l'ingresso in Italia e per il rinnovo del permesso di soggiorno - ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l'utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato. In particolari, tra tali doveri rientra quello di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha assolto all’incombente istruttorio disposto dall’amministrazione, quindi non ha comprovato il predetto requisito.
Quanto all’attendibilità del reddito documentato in sede di presentazione dell’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 7859/2022; n. 6755/2022) ha ribadito che la mera dichiarazione dei redditi non può ritenersi sufficiente ex se per provare l’attendibilità del reddito dichiarato dallo straniero, perché la stessa potrebbe rappresentare un fatto diverso dalla realtà.
Di qui l’esigenza di rappresentare un quid pluris, consistente nell’allegazione di una documentazione specifica di natura contabile e fiscale, idonea a comprovare quanto solo asseritamente dichiarato (Cons. Stato, sez. III, n. 6811/2018), quindi devono essere documentate sia le entrate percepite, sia le uscite sostenute inerenti all’attività lavorativa esercitata e solo attraverso tali adempimenti, la dichiarazione dei redditi può attestare la veridicità di quanto in essa figurato (Cons. Stato, sez. III, n. 4597/2022).
A tal proposito, l’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 attribuisce all’amministrazione un potere ispettivo volto a verificare la congruità della documentazione prodotta dallo straniero, laddove dispone che “l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato”.
In definitiva, non vi è alcuna prova del reddito dichiarato e, pertanto, il diniego risulta legittimo, soprattutto considerando che si tratta di un permesso di soggiorno per lungo periodo, il quale presuppone un effettivo e stabile inserimento socio-lavorativo; non è infatti sufficiente lo svolgimento di attività non abituali, i cui eventuali ricavi devono comunque essere adeguatamente documentati sotto il profilo fiscale.
In conclusione il ricorso va rigettato; in applicazione del criterio della soccombenza, l’istante va condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione costituita che liquida in € 1.200 (milleduecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
FA PE, Presidente
IA Di TA, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Di TA | FA PE |
IL SEGRETARIO