TAR Torino, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 248
TAR
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2023
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di istruttoria e difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la mera dichiarazione dei redditi non sia sufficiente a provare l'attendibilità del reddito dichiarato, poiché potrebbe non corrispondere alla realtà. L'amministrazione richiede una documentazione specifica di natura contabile e fiscale per comprovare le entrate e le uscite inerenti all'attività lavorativa. L'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 attribuisce all'amministrazione un potere ispettivo per verificare la congruità della documentazione prodotta. Nel caso specifico, non vi è prova del reddito dichiarato, rendendo legittimo il diniego, soprattutto per un permesso di soggiorno di lungo periodo che presuppone un effettivo e stabile inserimento socio-lavorativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 248
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 248
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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