Sentenza 22 dicembre 2025
Decreto collegiale 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03651/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02262/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2262 del 2025, proposto da
EL ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paternò, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. 462 in data 29 maggio 2025 della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 462 in data 29 maggio 2025 della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, che ha condannato il Comune di Paternò al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 2.718,76, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun credito al soddisfo, nonché le spese legali dei due gradi di giudizio.
Il Comune non si è costituito nel processo.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda giudiziale è fondata.
Il ricorso è stato correttamente notificato in data 18 ottobre 2025 e la notifica della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione è avvenuta presso la sede legale in data 30 maggio 2025, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato proposto, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione portata in esecuzione è passata in giudicato, come da attestazione in atti.
Non avendo l’Amministrazione adempiuto gli obblighi derivanti dalla pronuncia sopra indicata il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza n. 462 in data 29 maggio 2025 della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale del Comune di Paternò, affinché provveda, in via sostitutiva, nel successivo termine di giorni sessanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale del Comune di Paternò, affinché provveda, in via sostitutiva, entro il successivo termine di sessanta giorni; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA LL, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
IN CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN CO | DA LL |
IL SEGRETARIO