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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 24.6.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
12.3.1969 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcellina
Dall'Asta, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
RE d'RD (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Testa,
presso ls quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Gazzola (PC) in data
16.5.1998 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 24.6.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2. il signor e la signora si riconoscono CP_1 Parte_1
economicamente indipendenti e nulla chiedono l' uno all'altro a titolo di contributo per il mantenimento;
3. la casa coniugale di cui la signora risulta essere Parte_1
piena proprietaria rimarrà definitivamente nella sua esclusiva disponibilità;
4. il marito si allontanerà dalla casa coniugale, entro il 30 giugno 2025
portando con sé i propri beni ed effetti personali e lo stesso si impegna a
2 spostare la propria residenza anagrafica attualmente in Cadeo (PC) Fraz.
Roveleto, Viale Scuole 2 il prima possibile;
5. a definizione degli aspetti patrimoniali connessi al rapporto coniugale la sig. ra si obbliga a versare al signor la Parte_1 CP_1
complessiva somma di Euro 6.000,00 in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, mediante la consegna di assegno circolare di pari importo a beneficio di CP_1
6. con il versamento della predetta somma di Euro 6.000,00, gli arredi e corredi presenti nella casa familiare rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità della signora che ne diventerà piena Parte_1
proprietaria;
7. i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'esatto adempimento di quanto ivi previsto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l' uno nei confronti dell'altro avendo così regolato tutte le loro questioni economiche/patrimoniali;
8. le parti si concedono sin da ora il nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l' estero o di ogni documento si rendesse all' uopo necessario;
9. i coniugi si impegnano a rispettare gli obblighi assunti ritenendoli tutti essenziali e legati tra loro e rispetto ai quali riconoscono immediata e vincolante efficacia;
10. le spese e i compensi di causa interamente compensati.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
3 Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4 Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Gazzola (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 20, anno 1998, parte II, serie A).
5 - Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 25.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 24.6.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
12.3.1969 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcellina
Dall'Asta, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
RE d'RD (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Testa,
presso ls quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Gazzola (PC) in data
16.5.1998 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 24.6.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2. il signor e la signora si riconoscono CP_1 Parte_1
economicamente indipendenti e nulla chiedono l' uno all'altro a titolo di contributo per il mantenimento;
3. la casa coniugale di cui la signora risulta essere Parte_1
piena proprietaria rimarrà definitivamente nella sua esclusiva disponibilità;
4. il marito si allontanerà dalla casa coniugale, entro il 30 giugno 2025
portando con sé i propri beni ed effetti personali e lo stesso si impegna a
2 spostare la propria residenza anagrafica attualmente in Cadeo (PC) Fraz.
Roveleto, Viale Scuole 2 il prima possibile;
5. a definizione degli aspetti patrimoniali connessi al rapporto coniugale la sig. ra si obbliga a versare al signor la Parte_1 CP_1
complessiva somma di Euro 6.000,00 in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, mediante la consegna di assegno circolare di pari importo a beneficio di CP_1
6. con il versamento della predetta somma di Euro 6.000,00, gli arredi e corredi presenti nella casa familiare rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità della signora che ne diventerà piena Parte_1
proprietaria;
7. i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'esatto adempimento di quanto ivi previsto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l' uno nei confronti dell'altro avendo così regolato tutte le loro questioni economiche/patrimoniali;
8. le parti si concedono sin da ora il nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l' estero o di ogni documento si rendesse all' uopo necessario;
9. i coniugi si impegnano a rispettare gli obblighi assunti ritenendoli tutti essenziali e legati tra loro e rispetto ai quali riconoscono immediata e vincolante efficacia;
10. le spese e i compensi di causa interamente compensati.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
3 Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4 Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Gazzola (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 20, anno 1998, parte II, serie A).
5 - Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 25.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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