Art. 48.
1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni previste negli articoli da 44 a 47.
2. I giudizi si estingono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, ovvero della distinta di versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a ruolo.
3. Qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti.
4. L'ordinanza di estinzione e' revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.
((4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, e' altresi sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni)) . ((2)) ------------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il comma 3 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993.
1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni previste negli articoli da 44 a 47.
2. I giudizi si estingono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, ovvero della distinta di versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a ruolo.
3. Qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti.
4. L'ordinanza di estinzione e' revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.
((4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, e' altresi sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni)) . ((2)) ------------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il comma 3 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993.