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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1830/2023
N. R.G. 1830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 1830/2023 R.G. promossa da
, residente in [...], Vicolo Brenta n° 9 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Roat
PARTE ATTRICE
C O N T R O
Controparte_1
, con sede in Milano, via Crespi n° 23, in persona del procuratore
[...] speciale rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Santosuosso
PARTE CONVENUTA
E
, residente in [...] CP_2
, residente in [...] CP_3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO:
risarcimento danni pagina 1 di 20 CONCLUSIONI:
così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis,
Nel merito
- accertare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità in via esclusiva del signor
nonché per i danni cagionati al signor in conseguenza del CP_3 Parte_1 sinistro stradale de quo e conseguentemente condannare il signor la CP_3 signora e , in persona del legale rappresentante pro CP_2 Controparte_4 tempore, in solido e comunque ex lege, al pagamento in favore del signor Parte_1 della somma complessiva di € 72.033,88 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, detratto quanto oggetto di rivalsa INAIL secondo i criteri di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria
Si richiede sin d'ora di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che in data 25.06.2021 verso le ore 14:20 il sig. alla guida di un Parte_1 motociclo Benelli, stava percorrendo la via Claudia Augusta in Levico Terme e veniva urtato da un'Alfa Romeo condotta signor poiché svoltava a sinistra per CP_3 immettersi in un parcheggio omettendo la precedenza al motociclo;
”
2. “Vero che a seguito dell'impatto, il signor rovinava al suolo e, ferito, Parte_1 veniva al più presto trasportato in autoambulanza al Pronto Soccorso”;
3. “Vero che il signor giocava a tennis con gli amici prima del sinistro Parte_1 subito in data 25.06.2021;”
4. “Vero che il signor prima del sinistro andava in mountain bike”; Parte_1
5. “Vero che il signor prima del sinistro utilizzava quotidianamente la Parte_1 moto”;
6. “Vero che il signor ha cessato dopo il sinistro, di svolgere attività di Parte_1 svago, ad esempio tennis, bici e moto, che precedentemente si concedeva nel tempo libero”;
7. “Vero che il signor prima del sinistro era solito tagliare la legna per le Parte_1 esigenze di riscaldamento della propria abitazione”;
8. “Vero che il signor a seguito del sinistro è impedito nell'espletamento Parte_1 dei movimenti e nella tenuta di oggetti in mano nelle normali attività quotidiane”.
Si indicano quali testi il signor di ZZ (TN), il signor Testimone_1 [...] di Calceranica al Lago (TN), il signor di ZZ (TN) --- Tes_2 Testimone_3 ed i C.C. accertatori l'App.to e l'Ag. Controparte_5 Controparte_6
pagina 2 di 20 Si chiede, altresì, che sia disposta CTU medico-legale sulla persona del sig. Pt_1
al fine di accertare l'entità delle lesioni da lui subite a seguito del sinistro
[...] stradale e l'invalidità conseguentemente riportata.
Ogni ulteriore istanza istruttoria riservata.
Come da seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., le seguenti istanze istruttorie, atteso
l'espletamento della richiesta CTU medico-legale sulla persona dell'attore:
CTU tecnica cinematico-dinamica.
Si chiede di disporsi CTU tecnica, cinematico-dinamica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, con descrizione dei luoghi teatro del medesimo, con particolare riferimento alla larghezzad'ingombro dei mezzi coinvolti nel sinistro, della carreggiata e della banchina ivi presente dove ebbe a verificarsi la collisione e della visibilità in detto tratto
e delle velocità dei mezzi coinvolti.
Disponga altresì il Tribunale idoneo quesito al CTU con riguardo al nesso di causa tra la condotta di guida del conducente della vettura Alfa Romeo 147 condotta da CP_3
ed il sinistro occorso al signor , che era alla guida del ciclomotore
[...] Parte_1
Benelli M7 e della evitabilità del sinistro nel caso in cui il conducente dell'autoveicolo avesse rispettato le prescrizioni del C.d.S. per il quale veniva sanzionato dagli accertatori.
Si chiede altresì disporsi ispezione giudiziale del luogo del sinistro.
Prove testimoniali.
Si chiede l'ammissione delle seguenti prove per testi e per interrogatorio formale del convenuto , nonché prova contraria, sempre a mezzo dei medesimi testi CP_3 indicati nella presente memoria, sui capitoli eventualmente ammessi a favore di controparte.
1) Vero che in data 25 giugno 2021, verso le ore 14.20 circa, il signor era Parte_1 alla guida del motociclo Benelli tg. BE25128, di proprietà del figlio e Parte_2 stava percorrendo la via Claudia Augusta nel Comune di Levico Terme (TN) proveniente da ZZ verso Levico Terme.
2) Vero che l'autovettura Alfa Romeo 147 tg. DX023NM con alla guida il signor CP_3
stava percorrendo la medesima via percorsa dal in direzione contraria
[...] Pt_1 da Levico Terme verso ZZ, quando svoltava a sinistra per immettersi in un parcheggio in prossimità dell'Hotel Brenta (civico 17), attraversando la carreggiata opposta, nel mentre sopraggiungeva il motociclo del occupando la corsia di Pt_1 competenza del sopraggiungente Parte_1
3) Vero che contro la vettura guidata dal la quale aveva invaso la corsia di CP_3 marcia opposta, impattava con il motociclo del che veniva sbalzato dal motociclo Pt_1
e cadeva rovinosamente a terra a lato della vettura Alfa Romeo del dove CP_3 rimaneva sino al sopraggiungere dei soccorsi medici.
pagina 3 di 20 4) “Vero che la fotografia che si rammostra rappresenta il motociclo Benelli tg. BE25128 guidato da poco dopo l'incidente stradale, all'atto della Parte_1 rimozione dello stesso da parte delle forze dell'ordine (doc. 51).
5) Vero che il signor riportava in quelle circostanze le lesioni e i traumi Parte_1 repertati dal P.S. dell'Ospedale di Trento S. Chiara, che si rammostrano in copia al teste, dove veniva portato con l'ambulanza.
6) “Vero che sul luogo del sinistro interveniva la pattuglia della Polizia Locale Alta
Valsugana, che, effettuati i rilievi che si rammostrano al teste (doc. 2.1), elevava una contravvenzione al per violazione dell'art. 154, comma 1 e 8 C.d.S. Parte_3 per omessa precedenza in svolta a sinistra”.
7) “Vero che il signor giocava a tennis con gli amici prima del sinistro Parte_1 subito in data 25.06.2021;”
8) “Vero che il signor prima del sinistro andava in mountain bike”; Parte_1
9) “Vero che il signor prima del sinistro utilizzava quotidianamente la Parte_1 moto”;
10) “Vero che il signor ha cessato dopo il sinistro, di svolgere attività di Parte_1 svago, ad esempio tennis, bici e moto, che precedentemente si concedeva nel tempo libero”;
11) “Vero che il signor prima del sinistro era solito tagliare la legna per le Parte_1 esigenze di riscaldamento della propria abitazione”;
12) “Vero che il signor a seguito del sinistro è impedito nell'espletamento Parte_1 dei movimenti e nella tenuta di oggetti in mano nelle normali attività quotidiane, non svolgendo più le attività descritte nei capitoli precedenti”.
13) “Vero che il signor aveva prenotato e pagato una vacanza a Rodi Parte_1 assieme alla moglie ed alla figlia , dal 13 luglio al 23 luglio CP_7 Parte_4
2021 con volo Ryanair e noleggio vettura per un costo complessivo di € 419,88, che veniva annullato per tutti e tre a causa dell'infortunio subito, come da documentazione che si rammostra in copia al teste (doc. 50)”.
14) “Vero che il costo del biglietto e noleggio vettura di cui al capitolo precedente veniva versato dal signor a Rayanair, ma non rimborsato”. Parte_1
Si indicano quali testi il signor di ZZ (TN), il signor Testimone_1 [...] di Calceranica al Lago (TN), il signor di ZZ (TN), il Tes_2 Testimone_3 signor di Levico Terme, di Levico Terme (TN) Parte_2 Parte_4
(limitatamente ai capitoli da 6 a 12) e gli agenti della Polizia Locale Alta Valsugana intervenuti sul luogo del sinistro e che hanno redatto il relativo verbale, App.to
e domiciliati presso il comando del Corpo Controparte_5 Testimone_4
(dai capitoli 1 a 5).
Come da terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. pagina 4 di 20 Si chiede in ogni caso di essere abilitati a prova contraria a mezzo dei testi già indicati nella propria seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. ed anche per interrogatorio formale del conducente , qui convenuto.” CP_3
La così conclude: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito nel merito in via principale: previo accertamento della concorsuale responsabilità del
Sig. rispetto alla produzione del sinistro per cui è causa, con grado di Parte_1 colpa allo stesso riferibile nella percentuale del 30% ovvero nella diversa, anche maggiore, percentuale che sarà provata e riconosciuta di Giustizia, previo accertamento
e riconoscimento della valenza e della consistenza e delle offerte reali erogate a favore dell'attore da in data 17 marzo 2022 nella misura di € 6.806,25# e in data 20 CP_1 marzo 2023 nella misura di € 28.351,07# e dei pagamenti eseguiti a favore del Sig. da INAIL, in surroga rispetto alle ragioni ed alle posizioni dell'infortunato Parte_1 attore, nella misura di € 35.367,98# ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risulterà provata e di Giustizia, in relazione alle prestazioni di rilievo economico beneficiate dal Sig. ad opera di INAIL, dichiarare integralmente assolto Parte_1 ogni obbligo risarcitorio riferibile alle parti convenute in relazione al sinistro per cui è causa, con il pieno rigetto delle domande attoree. Nel merito in via subordinata e per il caso di mancato accoglimento delle conclusioni assunte in via principale: previo accertamento della concorsuale responsabilità del Sig. rispetto alla Parte_1 produzione del sinistro per cui è causa, con grado di colpa allo stesso riferibile nella percentuale del 30% ovvero nella diversa, anche maggiore, percentuale che sarà provata
e riconosciuta di Giustizia, previo accertamento e riconoscimento della valenza e della consistenza e delle offerte reali erogate a favore dell'attore da in data 17 marzo CP_1
2022 nella misura di € 6.806,25# e in data 20 marzo 2023 nella misura di € 28.351,07# e dei pagamenti eseguiti a favore del Sig. da INAIL, in surroga rispetto alle Parte_1 ragioni ed alle posizioni dell'infortunato attore, nella misura di € 35.367,98# ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risulterà provata e di Giustizia, in relazione alle prestazioni di rilievo economico beneficiate dal Sig. ad opera di Parte_1
INAIL, accogliere le domande attoree nei limiti di quanto risulterà provato e conforme a
Giustizia.
In via istruttoria: ammettere la prova per interrogatorio formale dell'attore Sig. Pt_1
(limitatamente ai capitoli da 1 ad 8 di seguito trascritti) nonché della prova per
[...] testi nei limiti di seguito precisati, premessa la locuzione “vero che”:
1) intorno alle ore 14,20 del 25 giugno 2021 l'attore Sig. alla guida del Parte_1 motociclo Benelli M7 c.c. 249 di proprietà del Sig. percorreva una strada Parte_2 rettilinea, denominata Via Claudia Augusta, diretto verso il centro dell'abitato di Levico
Terme, con senso di marcia da ZZ verso Levico centro;
pagina 5 di 20 2) il Sig. in tale circostanza aveva piena visibilità della carreggiata Parte_1 percorsa, non essendo presenti avanti a sé altri veicoli aventi la medesima sua direzione di marcia;
3) il Sig. giungeva all'altezza dell' , sito al Parte_1 Parte_5 civico 17 di Via Claudia Augusta di Levico Terme, e quindi oltrepassava in velocità il passaggio pedonale presente all'altezza dell' , come Parte_5 raffigurato dalle riproduzioni fotografiche che si rammostrano, dimesse da sub CP_1 doc. 1;
4) il Sig. superato il passaggio pedonale, andava a collidere con la parte Parte_1 frontale del proprio motociclo contro la fiancata destra, all'altezza della portiera a servizio del passeggero anteriore, dell'autovettura Alfa Romeo 147 il cui conducente, procedendo lungo Via Claudia Augusta e tenendo direzione di marcia opposta rispetto
a quella dell'attore, aveva dato corso a manovra di svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio a servizio dell;
Parte_5
5) la collisione fra il motociclo Benelli condotto dall'attore e l'Alfa Romeo 147 condotta dal convenuto avveniva all'altezza della linea continua delimitante il CP_3 margine destro della corsia di pertinenza dell'attore, come raffigurato dalle riproduzioni fotografiche che si rammostrano, dimesse sub doc.
2-2 dall'attore;
6) al momento della collisione fra i veicoli sopra indicati la Alfa Romeo 147 condotta dal
Sig. aveva già oltrepassato e superato con le ruote anteriori e l'intera parte CP_3 frontale la linea continua delimitante il margine destro della corsia di pertinenza dell'attore, come raffigurato dalle riproduzioni fotografiche che si rammostrano, dimesse sub doc.
2-2 dall'attore;
7) l'attore collideva con la parte frontale del motociclo condotto contro la fiancata laterale destra dell'Alfa Romeo omettendo l'esecuzione di una azione frenante così come di una manovra di emergenza, con spostamento del motociclo verso il centro della carreggiata, al fine di evitare la collisione contro l'Alfa Romeo 147;
8) a seguito dello scontro fra i veicoli, il Sig. cadeva sulla carreggiata Parte_1 dopo essere “volato” via dalla posizione di guida del motociclo;
9) gli Agenti della Polizia Locale Alta Valsugana, intervenuti sul luogo teatro del sinistro nella immediatezza del suo verificarsi, si impegnavano nei rilievi e negli accertamenti di rito, culminati nella redazione/formazione degli atti e dei documenti fotografici dimessi dall'attore sub docc.
2-1 e 2-2, contenente trascrizione delle spontanee dichiarazioni immediatamente rese dal Sig. sul luogo del sinistro, contenente riferimento CP_3 all'arrivo di “uno scooter schiantarsi ad alta velocità contro la mia portiera laterale destra..…durante la manovra di svolta”;
10) gli Agenti della Polizia Locale Alta Valsugana all'esito dei rilievi promossi come da cap. 7 che precede accertavano la mancanza sulla sede stradale di segni di frenata riferibili al motociclo condotto dal Sig. ed omettevano di precisare a pag. 3 del Pt_1 pagina 6 di 20 Rilevamento tecnico descrittivo dagli stessi formato la posizione assunta dal motociclo
Benelli a seguito dell'incidente;
11) il passaggio pedonale descritto dalle riproduzioni fotografiche dimesse da sub CP_1 doc. 1 era al momento del sinistro per cui è causa presente lungo Via Claudia Augusta ad una distanza inferiore a dieci metri prima dello spazio della carreggiata teatro dello scontro, avuto riguardo al senso di marcia tenuto dal Sig. Pt_1
Si indicano come testimoni, anche a prova contraria sugli eventuali capitoli ammessi di controparte, gli accertatori Agenti e domiciliati Controparte_5 Controparte_6 presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Pergine Valsugana, la cui audizione viene richiesta sui capitoli 1, 5 e 6 nonché da 8 ad 11 come sopra trascritti.
chiede altresì che l'Ill.mo Giudice pronunci nei confronti dell'INAIL – Sede di CP_1
Trento ordine ex art. 210 e 213 cod. proc. civ. per la esibizione degli atti, delle comunicazioni e della documentazione tutta come formata, eventualmente anche per revisione, in relazione all'evento infortunistico verificatosi in data 25 giugno 2021 in danno dell'attore nonché per l'assunzione di informazioni scritte circa la Parte_1 consistenza delle erogazioni nel tempo prestate a favore di tale attore, con indicazione / specificazione del relativo “titolo”.
In ogni caso: spese di lite secondo Legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, soltanto ), Controparte_1 CP_1 con sede legale in Milano, nonché e , quali, rispettivamente, CP_2 CP_3 compagnia assicuratrice, proprietaria e conducente dell'autovettura Alfa Romeo 147 tg.
DX023NM, per chiedere di condannarli, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non (quantificabili nella complessiva somma di € 72.033,88 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, previa detrazione degli importi già versatigli dall'Inail e dalla compagnia assicuratrice), da lui subiti a seguito del sinistro occorsogli verso le ore
14,20 del 25 giugno 2021, allorché, mentre percorreva la via Claudia Augusta nel
Comune di Levico Terme alla guida del motociclo Benelli tg. BE25128 di proprietà del figlio si era visto tagliare improvvisamente la strada dalla detta auto, che, Parte_2 percorrendo la stessa via ma con opposta direzione, giunta all'altezza del parcheggio dell'Hotel Brenta, aveva effettuato improvvisamente una manovra di svolta a sinistra, senza concedergli la precedenza, il che aveva causato un violento scontro fra i due mezzi.
A sostegno della domanda in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ a seguito dello scontro era stato sbalzato dal motociclo, per poi Parte_1 cadere rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni;
➢ il motociclo da lui condotto aveva subito ingenti danni, tutti integralmente risarciti;
pagina 7 di 20 ➢ all'Ospedale Santa Chiara di Trento, ove era stato immediatamente ricoverato, a era stato diagnosticato un politrauma caratterizzato da fratture Parte_1 costali bifocali, lussazioni al primo dito della mano destra e contusione alla spalla destra;
➢ le lesioni subite avevano causato, fra l'altro, la perdita di mobilità totale per il pollice della mano destra e di sensibilità del pollice della mano sinistra;
➢ l'incidente si era verificato mentre rientrava a casa dal lavoro, il Parte_1 che aveva comportato l'intervento dell'INAIL;
➢ in ordine al cd. danno differenziale la compagnia assicuratrice aveva CP_1 versato € 6.806,25 il 17.3.2022 e € 28.351,07 il 20.3.2023, per un totale di €
35.157,32;
➢ l'incidente era imputabile al solo per omessa precedenza in svolta a CP_3 sinistra, come confermato dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul posto;
➢ i postumi permanenti, quali, in particolare, le disfunzionalità del pollice e dell'indice della mano destra, impedivano all'attore i più elementari atti della vita quotidiana e inoltre gli avevano precluso anche quelle attività ludiche e ricreative
(sci, tennis, nonché uso di mountain bike, moto e canoa) alle quali si era sempre dedicato prima dell'incidente, di talché vi erano gli estremi per un'adeguata personalizzazione del danno;
➢ al rientro al lavoro , che prima del sinistro era addetto al controllo Parte_1 qualità, alla produzione e al primo soccorso antincendio, era stato giudicato non più idoneo a tali mansioni e, quindi, gli era stato affidato l'incarico di magazziniere;
➢ tale demansionamento, avendone comportato l'esclusione dalla turnistica, gli aveva causato una riduzione retributiva mensile di circa 80/100 euro e, quindi, un danno emergente quantificabile in € 1.500,00 e un danno futuro fino al pensionamento di € 12.000,00;
➢ oltre a tale pregiudizio e al danno non patrimoniale, quantificabile in € 91.591,32, da cui dovevano essere detratti gli importi versati dall'Inail (€ 35.367,98) e dalla
(€ 33.477,32), aveva subito ulteriori danni per spese CP_1 Parte_1 mediche (per l'importo di € 1.680,00 già versato da ) e per il mancato CP_1 godimento di una vacanza in Grecia con moglie e figlia (ivi compreso il costo di
€ 419,88 per biglietti aerei non rimborsati).
e , seppure ritualmente citati, non si costituivano in CP_2 CP_3 giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia
Si costituiva, invece, la per chiedere in via principale il rigetto della CP_1 domanda formulata in citazione, previo accertamento del concorso di colpa ascrivibile all'attore in misura del 30% e tenuto conto delle somme già versate da essa convenuta e pagina 8 di 20 dall'Inail; in subordine chiedeva di accogliere la domanda nei limiti di quanto provato in giudizio.
In particolare, la compagnia assicuratrice sosteneva, fra l'altro, che:
➢ l'attore era tenuto a offrire la prova liberatoria ai fini del superamento della presunzione di concorsuale responsabilità ex art. 2054 c.c., tanto più in ragione del limite di velocità di 50 km/h vigente in loco e dell'avvenuta collisione fra la parte frontale dello scooter e la fiancata destra dell'auto, che al momento dell'urto aveva già superato con tutto il proprio frontale anteriore il margine laterale destro della corsia percorsa dall'attore, di cui non constava alcuna manovra d'emergenza;
➢ il non era stato in grado di mantenere il controllo del mezzo, Pt_1 evidentemente in ragione di un'elevata velocità di marcia;
➢ all'attore non era dovuta alcuna personalizzazione, né sussistevano i dedotti pregiudizi patrimoniali.
Sulla responsabilità del sinistro
In punto di fatto è incontroverso e comunque adeguatamente provato che il sinistro oggetto di causa si è verificato nelle circostanze di tempo (verso le ore 14,20 del
25 giugno 2021) e di luogo (in prossimità del civico 17 della via Claudia Augusta di
Levico Terme) riportate nell'atto introduttivo del giudizio.
Nell'allegato “rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale” (v. doc. n° 2.1 di parte attrice) gli agenti di Polizia Locale, accorsi in loco nell'immediatezza del fatto, ebbero a ricostruire, in base a “elementi oggettivi ricavati in fase di rilievo di sinistro stradale quali danni subiti ai veicoli, presenza eventuale di tracce di frenata e/o scarrocciamento nonché dall'esame dei rilievi fotografici”, la dinamica del sinistro nei seguenti termini:
“l'anno 2021 il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 14.20 circa, il conducente del veicolo MARCA: Alfa Romeo MODELLO: 147 TARGA: DX023NM (in atti veicolo “B”) percorreva via Claudia Augusta del Comune di Levico Terme in direzione da Levico
Terme verso ZZ. Giunto in prossimità del civico 17 della medesima strada, rallentava la marcia per effettuare manovra di svolta a sinistra per immettersi nello stesso civico. Durante lo svolgimento della manovra, nello specifico quando si trovava perpendicolare alla corrente di traffico che va da ZZ verso Levico Terme, avveniva l'urto con il motoveicolo MARCA: Benelli MODELLO: M7 TARGA: BE25128 (in atti veicolo “A”), il cui conducente percorreva la medesima via in direzione ZZ verso Levico Terme. Causa l'intersecazione delle bisettrici di marcia si concretizzava l'urto tra la parte frontale destra del motoveicolo “A” e la portiera anteriore destra del veicolo “B” cagionando lesioni alla parte destra del conducente del veicolo “A”, il quale dopo aver impattato contro il veicolo “B” rovinava al suolo. Giova precisare che questo scrivente Ufficio non è in grado di stabilire se il conducente del
pagina 9 di 20 veicolo “B” avesse azionato in tempo utile l'indicatore di direzione sinistro. Nell'immediatezza dei luoghi e dei fatti non venivano reperiti testimoni”.
In sostanza, come esposto in citazione, nell'effettuare la svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio dell'Hotel Brenta, il conducente dell'Alfa Romeo 147 non concesse la dovuta precedenza al motociclo condotto dall'attore proveniente dalla direzione opposta, tant'è che venne sanzionato per violazione dell'art. 154, 1° e 8° co.,
C.d.S..
In difetto di elementi di prova di segno contrario, si può, quindi, ritenere che l'urto si sia verificato senz'altro per responsabilità di . CP_3
Va poi tenuto presente che nella prassi giurisprudenziale è ricorrente l'affermazione secondo cui in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei due conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario in pari tempo accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente; ciò vale anche nel caso in cui si accertino infrazioni gravi, come l'inosservanza del diritto di precedenza da parte di uno dei due conducenti, nel senso che anche in tale evenienza il giudice non è dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un suo concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, in quanto quel “diritto non esonera il conducente, che ne fruisce, dall'obbligo di osservare le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, sicché, anche nel caso di palese colpa del conducente del veicolo proveniente da sinistra per non aver dato la precedenza al conducente del veicolo proveniente da destra, l'inosservanza da parte di quest'ultimo delle norme e dei precetti suddetti, può comportare l'affermazione della colpa concorrente” (in tal senso, fra le tante, Cass., n° 5671/2000, Cass., n° 15847/2000 e anche Cass., n° 12444/2008, ove si è precisato che “il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile”, verificando quindi che si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente; v., più di recente, Cass., n° 7479/2020 e Cass., n° 33483/2024).
In applicazione dei menzionati principi interpretativi alla fattispecie in esame, vi
è ragione di non attribuire la verificazione del sinistro in via esclusiva al solo CP_3
, non ravvisandosi sufficienti e univoci elementi probatori da cui inferire che
[...] Pt_1 ebbe a osservare le norme sulla circolazione stradale, e segnatamente a tenere
[...] un'attenta e prudente condotta di guida, con particolare riguardo alla velocità.
L'attore, gravato dal relativo onere probatorio, non ha dimostrato di aver ottemperato al disposto di cui all'art. 141 C.d.S. (che gli imponeva di regolare la velocità
pagina 10 di 20 avendo riguardo, fra l'altro, alle condizioni di tempo e di luogo e di porsi nelle condizioni di adottare in tempo utile le più opportune misure di emergenza onde poter far fronte a qualunque ostacolo, ivi compresa l'intromissione, sulla propria traiettoria di marcia, di altro veicolo), deponendo presuntivamente in senso contrario l'entità dei danni materiali riportati dai due veicoli che, stante le concrete modalità dello scontro (verificatosi tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata destra dell'auto), appaiono imputabili alla sola forza d'urto impressa da quello guidato dall'attore.
Può pertanto affermarsi che, se avesse viaggiato a una velocità rispettosa delle prescrizioni dettate dall'art. 141 C.d.S., quindi eventualmente anche al di sotto del limite consentito in loco (con conseguente possibilità di avere un maggiore controllo del mezzo,
e quindi di arrestarlo o di orientarne meglio la direzione), sarebbe stato Parte_1 nelle condizioni di evitare la collisione.
Le acquisite risultanze istruttorie non consentono comunque di ritenere provato che l'attore ebbe a marciare con la dovuta prudenza, adeguando la propria velocità alle circostanze del caso concreto in modo tale da porsi nelle condizioni di adottare in tempo utile le più opportune misure di emergenza e, quindi, di far fronte a qualunque evenienza, ivi compresa l'eventuale altrui imprudenza, sicché non risulta superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c..
Aggiungasi a ciò, da un lato, che stante l'assenza di testimoni, non vi è stato modo di accertare che la manovra di svolta a sinistra del convenuto fu talmente CP_3 repentina e inattesa (anche per non essere stata preceduta dal tempestivo uso dell'indicatore di direzione) da precludere all'attore qualsivoglia tipo di reazione per eluderne o quantomeno limitarne la potenzialità lesiva e, quindi, per evitare l'urto, che peraltro, stando all'allegata documentazione fotografica, si verificò quando l'autovettura aveva già superato con le sue ruote anteriori il margine destro della corsia percorsa dal e dall'altro che non sono state rinvenute tracce di frenata lasciate dal motociclo o Pt_1 altri inequivoci segni di una qualche manovra di emergenza effettuata dall'attore, sicché non vi è prova che questi fece tutto il possibile per prevenire lo scontro.
Considerato poi che sul punto in questione non appare ascrivibile decisivo rilievo alle missive dd. 17.3.2022 e 22.2.2022 (v. doc. n° 28 e 29 di parte attrice), con cui la
, nel comunicare le proprie offerte risarcitorie, ebbe a rappresentare di procedere a CP_1 liquidazione “sul presupposto di una situazione di colpa a carico del proprio assicurato del 100%”, sia perché trattasi di dichiarazione implicante una mera valutazione giuridica e non l'ammissione di fatti a sé favorevoli, ragion per cui è priva di valenza confessoria, sia perché comunque in alcun modo vincolante per le altre parti convenute, devesi altresì considerare il principio secondo il quale “il secondo comma dell'art. 2054 c.c., stabilendo che in caso di scontro si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso a produrre il danno, impone una ripartizione paritetica della responsabilità solo nel caso in cui non sia stata accertata in concreto la misura della responsabilità neppure di uno soltanto dei suoi conducenti;
se, invece, l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei due conducenti dei veicoli pagina 11 di 20 sia stata positivamente determinata, all'altro che non abbia provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno è imputabile solo l'area residua di responsabilità” (così
Cass., sez. II, 25.2.2002, n. 2739, ove quindi si afferma che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti e della misura della sua responsabilità ben può anche concorrere con la colpa presunta dell'altro, che non abbia fornito la prova liberatoria posta a suo carico dal primo comma dell'art. 2054 c.c., richiamandosi sul punto anche Cass., n. 222/1985, Cass. n. 7121/87 e Cass. n. 8368/87).
Nel valutare comparativamente le condotte di guida tenute dai due conducenti, al fine della ripartizione interna dell'obbligo risarcitorio, va ascritto rilievo predominante alla condotta colposa del convenuto per aver questi intersecato la traiettoria di CP_3 marcia dell'attore in violazione di una fondamentale regola della circolazione, sicché appare congruo quantificarne l'efficienza causale nella misura del 90 %; va, quindi, stimato nella misura residua del 10 % il presunto contributo colposo dell'attore.
Pertanto, quest'ultimo, ha diritto di conseguire il risarcimento dei danni riportati nel sinistro nella misura del 90 % dell'intero.
Danni non patrimoniali
Per quanto poi attiene alla natura e all'entità dei danni oggetto della domanda risarcitoria in esame, occorre fare riferimento alla ctu medico legale espletata dal consulente tecnico nominato in corso di causa, le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili e, quindi, possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto formulate all'esito di un'indagine peritale completa nella disamina del complessivo stato di malattia, sorrette da congrua ed esauriente motivazione e comunque non contestate dalle parti.
L'eseguito accertamento ha consentito di stabilire, anche in base alla documentazione in atti, che nel sinistro per cui si procede riportò Parte_1
“Trauma distorsivo primo grado di Rockwood [ossia Distorsione dell'articolazione acromion-clavicolare senza lesione completa dei legamenti acromion-clavicolari o dei legamenti coraco-clavicolari] in sede di articolazione acromion-claveare, a destra, gestito conservativamente mediante bendaggio con arto al tronco per la durata di tre settimane ed indicazione all'utilizzo di ghiaccio locale per 10 minuti più volte al giorno.
Trauma toracico con frattura carico di arco anteriore di III costa, arco anteriore e posteriore di IV costa e di arco posteriore e laterale di V costa, a destra, gestito conservativamente con indicazione di osservare un periodo di riposo.
Trauma contusivo mano destra con lussazione dell'articolazione metacarpo-falangea di I dito di mano, a destra, e lesione legamento collaterale ulnare, gestita inizialmente conservativamente con riduzione articolare e utilizzo di stecche ortopediche di tipo
Zimmer.
Ferita lacero-contusa a carico del primo dito mano sinistra;
escoriazioni multiple”.
pagina 12 di 20 Dopo aver ritenuto verosimile che successivamente agli eventi l'attore ha
“presentato, in aggiunta a quanto già descritto: trauma contusivo in sede di I dito di mano sinistra con dolore e tumefazione locale e ipo-anestesia in sede dorso-ulnare a livello 1° raggio di mano” e fatto presente che “è dunque possibile affermare la piena sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra il politrauma della strada che ha visto coinvolto il Sig. in data 25.06.2021, ed il quadro clinico-strumentale Pt_1 rilevato nell'immediatezza degli eventi in sede di Primo Soccorso, nonché quanto poi successivamente documentato dal personale sanitario che ebbe successivamente in cura il danneggiato”, la Ctu ha quantificato il periodo di inabilità temporanea in complessivi
125 giorni, di cui 5 di inabilità totale, 60 di inabilità parziale al 75%, 30 al 50% e gli ultimi 30 al 25%, per poi sostenere che
“il quadro post-traumatico presentato dal Sig. risulta ad oggi stabilizzato Parte_1 in una condizione menomativa caratterizzata da:
deficit algo-disfunzionale di trauma distorsivo (I grado di Rockwood) di spalla destra in quadro di iniziale artrosi acromio-claveare in patologia degenerativa;
esiti di plurime fratture costali;
limitazione funzionale a carico del I dito di mano destra in sostanziale anchilosi dell'articolazione metacarpo-falangea, nonché limitazione funzionale dell'articolazione interfalangea in esiti di lussazione dell'articolazione metacarpo-falangea di I dito di mano di destra e lesione del legamento collaterale ulnare trattata chirurgicamente;
esito cicatriziale disestesico a livello della superficie dorsale di articolazione carpo- metacarpica di I dito”; ha, quindi, stimato tali postumi in misura del 19%.
Venendo alla quantificazione monetaria del danno biologico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa, occorre fare riferimento alle ultime (quelle del giugno 2024) tabelle in uso al Tribunale di Milano (e, quindi, ricorrere al metodo del punto tabellare con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione crescente della percentuale di invalidità e in funzione decrescente dell'età del soggetto leso), considerate dalla giurisprudenza di legittimità come “quelle statisticamente maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane” (così in motivazione Cass., n° 15760/06; nello stesso senso, più di recente, Cass., n° 2539/2024, secondo cui le tabelle in questione “costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto”).
Al riguardo giova poi rammentare che nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è precisato, per quanto qui rileva, che, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione
pagina 13 di 20 di entrambe le voci di danno…” (così, in motivazione, Cass., n° 25164/2020; nello stesso senso, più di recente, v. Cass., n° 7892/2024).
Con riferimento alla prova del danno morale, si è, invece, precisato che, trattandosi di pregiudizio non patrimoniale attinente a un bene immateriale, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche
l'unica fonte di convincimento del giudice”, per poi aggiungersi che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute…è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (così, in motivazione, la citata Cass., n° 25164/2020).
In applicazione di tale impostazione interpretativa, vi è ragione di ritenere che la lesione all'integrità psicofisica accertata dalla Ctu nei termini sopra esposti, oltre ad esplicare un'indubbia oggettiva incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita dell'attore (deponendo in tal senso l'accertata limitazione funzionale del I dito di mano destra, che, come attestato dalla Ctu, è causa di “innegabili ripercussioni negative sulle capacità esecutive di attività manuali, in soggetto destrimane”), ha presumibilmente comportato anche una sofferenza di natura interiore (a cui sono riconducibili il verosimile spavento causato dalle modalità di inflizione della lesione, nonché i sentimenti di ansia e preoccupazione per le proprie condizioni di salute e il dispiacere per il perduto benessere psicofisico, che secondo l'id quod plerumque accidit si accompagnano alle limitazioni e agli inconvenienti di regola connessi a postumi permanenti, analoghi a quelli riportati dal;
il danno morale deve essere Pt_1 riconosciuto anche per il periodo di inabilità temporanea, in ragione della sottoposizione a ricovero ospedaliero, intervento chirurgico, terapie mediche e riabilitative, esami strumentali, visite specialistiche e, quindi, alle sofferenze e ai disagi che vi sono normalmente correlati.
Gli accertati postumi invalidanti hanno negativamente condizionato anche l'attività lavorativa di , per aver il competente specialista in medicina del Parte_1 lavoro espresso nei suoi confronti “giudizio di non idoneità permanente alla mansione lavorativa” espletata prima del sinistro (controllo qualità, produzione e carrellista), ritenendolo idoneo alla sola mansione di magazziniere (v. doc. n° 30 di parte attrice).
Tale oggettivo demansionamento, pur non avendo comportato, per le ragioni di seguito esposte, una riduzione retributiva, ha comunque rappresentato per l'attore una non voluta modifica della sua posizione lavorativa, il che, costituendo una situazione di fatto non necessariamente rientrante nel novero delle conseguenze tipiche di invalidità permanenti come quella oggetto di causa, appare in grado di giustificare, al fine di una personalizzazione del danno biologico e, quindi, di un adeguamento del parametro standard al caso concreto, un incremento del quantum risarcitorio relativo alla lesione pagina 14 di 20 dell'integrità psicosomatica, che, tenuto conto anche degli anni che mancano al pensionamento e, quindi, della durata del periodo di tempo in cui è tenuto a Parte_1 subire il detto forzato cambiamento dei compiti assegnatigli, stimasi congruo determinare in misura del 15 %.
Diversamente dicasi per quanto, invece, attiene alle dedotte ripercussioni dell'accertata invalidità permanente sulle attività ludiche e sportive asseritamente praticate da prima dell'incidente. Parte_1
In corso di causa l'attore non ha provato, né ha richiesto di farlo articolando adeguate istanze istruttorie (non risultando tali i capitoli di prova n. 7 e n. 8 formulati nella memoria dd. 12.12.2023, in quanto, al pari delle precedenti deduzioni svolte sul punto in questione, eccessivamente generici e indeterminati, sì da non consentire di apprezzare l'effettiva rilevanza del mezzo di prova richiesto), che la pratica dell'attività sportiva abbia avuto un ruolo assolutamente peculiare nella sua esistenza, non avendo neppure specificamente dedotto un impegno giornaliero o quasi, o comunque significativamente di maggiore consistenza di quello occasionalmente dedicato allo svago e allo sport da soggetti di pari età.
Né sul piano probatorio è ascrivibile decisivo rilievo all'allegata documentazione fotografica (neppure collocabile nel tempo), non apparendo questa ex se dimostrativa del fatto che all'epoca dell'incidente le attività sportive avevano nella vita di Parte_1 una rilevanza effettivamente superiore rispetto a quella che di regola hanno nella quotidianità delle persone che vi si dedicano in modo più o meno sporadico.
Pertanto, l'impossibilità o la maggiore difficoltà di praticare attività di svago o sportiva nel tempo libero deve intendersi come conseguenza comune e ordinaria, normalmente derivante da un'invalidità di grado elevato quale quella in esame.
In relazione all'accertata invalidità permanente del 19%, tenuto conto dell'età (anni 58) dell'attore al momento del fatto, va liquidato l'importo di € 67.682,00 (di cui, stando a quanto riportato nelle tabelle di Milano, € 50.135,00 per “danno biologico/dinamico-relazionale” ed € 17.547,00 per “danno da sofferenza soggettiva interiore”), da aumentare, per la detta personalizzazione relativa all'incidenza delle lesioni sull'attività lavorativa, in misura del 15% (pari a € 10.152,30), quindi sino a €
77.834,30; tale importo va poi ridotto per il concorso colposo dell'attore (ritenuto pari al
10%) a € 70.050,87.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, la tabella di Milano prevede un importo base giornaliero di € 115,00 (di cui € 84,00 per danno biologico/dinamico relazionale ed € 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), di talché, alla luce di quanto riportato dalla Ctu in relazione al periodo di malattia, devesi liquidare la complessiva somma di € 8.337,50 [di cui € 575,00 (=€ 115,00 x 5 giorni) per i 5 giorni di inabilità temporanea totale;
€ 5.175,00 (=€ 86,25 x 60) per i 60 giorni di i.t. al 75 %; € 1.725,00 (=€ 57,50 x 30) per 30 giorni di i.t. al 50 %; € 862,50 (=€ 28,75 x 30) per i 30 giorni di i.t. al 50 %].
pagina 15 di 20 La somma di € 8.337,50 deve essere poi ridotta del 10% per il concorso di colpa dell'attore, quindi sino a € 7.503,75.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito da va liquidato Parte_1 all'attualità nel complessivo importo di € 77.554,62 (=€ 70.050,87 + € 7.503,75).
Ciò detto, va poi considerato che, stando a quanto dedotto e documentato in atti
(v. doc. n° 47 di parte attrice), in relazione all'incidente oggetto di causa, qualificato in termini di infortunio in itinere, l'Inail ha già erogato all'attore (al più tardi il 23.2.2023) i seguenti importi:
a) € 12.551,05 per “indennità temporanea”
b) € 22.816,93 per “indennizzo in capitale danno biologico accert. definitivo”.
Il che rileva ai fini per cui si procede, dovendosi stabilire in quale misura sia risarcibile il cd. danno differenziale, ovvero la differenza tra il danno causato dal responsabile civile e quello indennizzato dall'Inail.
Al riguardo si ritiene di aderire a quell'impostazione interpretativa secondo cui
“per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che di fatto risulta applicato dai giudici di merito - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass. Sez. 3 n.
26117 del 27/09/2021)” (così, in motivazione, Cass., n° 30293/2023).
Sul presupposto che “l'Inail, dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali)”, si è affermato, per quanto qui rileva, che “se l'Inail ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015)” e che “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (così, in motivazione, la citata Cass., n° 30293/2023).
Pertanto, in applicazione di tali modalità di calcolo, dal danno non patrimoniale devono essere espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale, danno pagina 16 di 20 biologico temporaneo e personalizzazione) che spettano interamente al danneggiato, sicché sotto il profilo in esame viene in rilievo il solo suindicato importo di € 50.135,00, riferibile nella tabella del Tribunale di Milano al “danno biologico/dinamico-relazionale” per l'invalidità permanente del 19% in soggetto di anni 58, previa riduzione del 10% per il concorso di colpa dell'attore e, quindi, sino a € 45.121,50 (le somme erogate dall'assicuratore sociale devono, infatti, essere detratte dall'ammontare concretamente dovuto all'attore “e, pertanto, ove questo venga liquidato in misura percentuale del danno globale, per effetto di concorso di colpa di esso danneggiato, devono essere portate in riduzione dell'importo risultante da detta percentuale, non dell'importo di quel danno globale”, come statuito da Cass., n° 3428/1984); in questa sede non va, dunque, considerata la somma di € 12.551,05 erogata dall'Inail per “indennità temporanea”, trattandosi di prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento, finché dura l'inabilità che gli impedisce totalmente e di fatto di rendere le sue prestazioni lavorative e, quindi, non riguarda il danno non patrimoniale.
Dal detto importo di € 45.121,50 deve essere detratto l'importo di € 22.816,93 erogato dall'Inail per danno biologico, previa sua rivalutazione al giugno 2024 (epoca a cui risalgono le tabelle di Milano in base alle quali è stato liquidato il suindicato quantum risarcitorio), per effetto della quale va aumentato sino a € 22.999,47, e ciò al fine di rendere omogenei gli importi in questione.
Alla risultante differenza di € 22.122,03 (=€ 45.121,50 - € 22.999,47) devono essere aggiunti gli importi di € 17.547,00 per “danno da sofferenza soggettiva interiore” e di € 10.152,30 per la riconosciuta personalizzazione, che, però, per il concorso di colpa dell'attore, devono essere preventivamente ridotti del 10% e, quindi, rispettivamente, a € 15.792,30 e a € 9.137,07.
Pertanto, l'importo dovuto dalle parti convenute all'attore per danno non patrimoniale da invalidità permanente, al netto della somma erogata dall'Inail, è pari a € 47.051,40 (=€ 22.122,03 + € 15.792,30 + € 9.137,07).
Va poi considerato che, stando a quanto dedotto in atti, l'attore ha già ricevuto da la somma di € 6.806,25 per inabilità temporanea (di cui € 495,00 totale e € CP_1
6.311,25 parziale) e la somma di € 26.671,07 per invalidità permanente, che parimenti devono essere detratte dal suindicato quantum risarcitorio.
Tale operazione va effettuata tenendo conto delle causali di tali incassi (e quindi, detraendo dalla somma qui liquidata per inabilità temporanea l'importo di € 6.806,25 versato da per tale voce di danno e dalla somma determinata per invalidità CP_1 permanente la somma di € 26.671,07 erogata all'attore per tale pregiudizio dalla compagnia assicuratrice) e rendendo omogenei il credito risarcitorio e gli acconti con la rivalutazione di questi ultimi al giugno 2024, epoca di predisposizione delle tabelle del
Tribunale di Milano, senza considerare gli interessi compensativi in difetto di specifica pagina 17 di 20 domanda (che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità deve essere formulata dal preteso danneggiato - v. Cass., n° 4393/2023; Cass., n° 10376/2024).
Per effetto della rivalutazione tra la data di versamento dell'acconto relativo all'invalidità permanente (temporalmente collocabile al 20.3.2023 in base all'allegata documentazione) e il giugno 2024 la somma di € 26.671,07 risulta pari a € 27.017,79.
La differenza tra il credito risarcitorio di € 47.051,40 per danno non patrimoniale da invalidità permanente e la somma di € 27.017,79 è pari a € 20.033,61.
Analoga operazione di rivalutazione va effettuata in ordine all'acconto di
6.806,25 versato il 17.3.2022 (v. doc. n° 28 di parte attrice) dalla compagnia assicuratrice per inabilità temporanea, con riguardo alla quale in questa sede è stato liquidato l'importo di € 7.503,75.
Il detto importo di € 6.806,25, rivalutato al giugno 2024, è pari a € 7.398,39.
Pertanto, il residuo credito risarcitorio per tale voce di danno è pari a € 105,36 (=€ 7.503,75 - € 7.398,39).
In definitiva le parti convenute devono essere condannate a pagare all'attore a titolo di residuo danno non patrimoniale la complessiva somma di € 20.138,97 (=€ 20.033,61 + € 105,36), oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dal giugno
2024.
Ulteriori danni
ha chiesto anche il risarcimento dei danni per Parte_1
a) “ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”
b) “mancato godimento delle vacanze programmate”.
Con riguardo alla voce di danno sub a), in citazione si è sostenuto che il demansionamento (da operaio specializzato/turnista a magazziniere) patito a seguito delle lesioni riportate nel sinistro ha causato all'attore l'esclusione dalla turnistica e, quindi, la perdita dei relativi emolumenti (circa 80/100 euro mensili), il che ha comportato, in tesi, una riduzione di reddito quantificabile in € 1.500,00 (ivi compreso il minore ammontare di 13° e 14°) per il periodo intercorso tra la data del sinistro e l'introduzione del presente giudizio e la perdita di redditi futuri fino al pensionamento, quantificabile in € 12.000,00.
Tale prospettazione non trova riscontro nelle acquisite risultanze documentali.
Premesso che ogni eventuale perdita di reddito negli anni successivi al sinistro è coperta dall'importo (€ 12.551,05) significativamente maggiore erogato dall'Inail per
“indennità temporanea”, mette conto rilevare che dal raffronto fra le prime sei buste paga del 2021, dunque relative ai sei mesi antecedenti al sinistro, e quelle dello stesso periodo dell'anno successivo, si evince che nei primi sei mesi del 2022 ha percepito Parte_1 un importo complessivamente superiore (in misura prossima a € 1.270,00) a quello dei primi sei mesi del 2021, ciò significando che la forzosa assegnazione ad altro incarico,
pagina 18 di 20 pur avendolo privato di una voce retributiva (quella riguardante la partecipazione ai turni), non gli ha comunque causato una diminuzione reddituale, anche in ragione dell'incremento della voce “straordinario”, che ha compensato l'entrata venuta meno, il che costituisce ex se condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento in parte qua.
Con riguardo al danno sub b), risulta per tabulas (v. doc. n° 50 di parte attrice)
l'acquisto, nel maggio 2021, di biglietti aerei (di andata e ritorno) al complessivo prezzo di € 419,88 (di cui non consta il successivo rimborso) per un viaggio di in Parte_1
Grecia con moglie e figlia dal l3 al 23 luglio 2021.
Il referto di visita specialistica ambulatoriale del 20.7.2021 dimostra che a causa delle lesioni riportate nel sinistro l'attore si trovò nella necessità di rinunciare al viaggio, di talché è qualificabile in termini di danno patrimoniale l'importo di 1/3 del detto esborso, pari a € 139,66, da rivalutare all'attualità in base agli indici Istat in € 162,00; diversamente dicasi per il restante ammontare della spesa, visto che le altre due intestatarie dei titoli di viaggio non si sono venute a trovare nell'oggettiva impossibilità di fruirne a causa dell'incidente oggetto di causa.
Non appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno “da mancato godimento delle vacanze programmate”, non avendo l'attore dato prova di una perdita nella propria sfera affettiva e relazionale derivante dalla cancellazione del viaggio, che, in effetti, avrebbe potuto essere effettuato anche in epoca successiva all'esaurimento dei postumi invalidanti temporanei;
in sostanza, si può ritenere che dall'evento lesivo sia derivata solo la necessità di un differimento del viaggio, mentre non è dimostrato che ciò abbia causato un danno effettivo, non potendosi aprioristicamente escludere che lo stesso viaggio potesse essere effettuato in seguito con analoga soddisfazione.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate (di ufficio in difetto di nota, anche per il consulente tecnico di parte, previa quantificazione del relativo esborso in misura pari al compenso liquidato alla Ctu, in tali termini potendo essere ritenuto congruo), come da dispositivo
(in base al quantum risarcitorio come sopra determinato), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sulle parti convenute, unitamente agli oneri di ctu, liquidati come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con sede in Milano, via Crespi n° 23, in persona del
[...] procuratore speciale, nonché di e disattesa ogni contraria CP_3 CP_2 domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) condanna le parti convenute, in solido, a pagare a la somma di € Parte_1
20.138,97, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dal giugno 2024,
pagina 19 di 20 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e la somma di € 162,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
2) condanna le parti convenute, in solido, a rifondere a le spese di lite, Parte_1 che liquida € 5.077,00 per compenso, € 1.617,81 per esborsi (ivi compreso il compenso per consulente tecnico di parte), oltre rimborso spese forfettarie del 15
%, Iva e Cpa come per legge;
3) pone gli oneri della ctu medico legale, liquidati come in atti, a carico delle parti convenute.
Così deciso in Trento in data 18.2.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 20 di 20
N. R.G. 1830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 1830/2023 R.G. promossa da
, residente in [...], Vicolo Brenta n° 9 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Roat
PARTE ATTRICE
C O N T R O
Controparte_1
, con sede in Milano, via Crespi n° 23, in persona del procuratore
[...] speciale rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Santosuosso
PARTE CONVENUTA
E
, residente in [...] CP_2
, residente in [...] CP_3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO:
risarcimento danni pagina 1 di 20 CONCLUSIONI:
così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis,
Nel merito
- accertare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità in via esclusiva del signor
nonché per i danni cagionati al signor in conseguenza del CP_3 Parte_1 sinistro stradale de quo e conseguentemente condannare il signor la CP_3 signora e , in persona del legale rappresentante pro CP_2 Controparte_4 tempore, in solido e comunque ex lege, al pagamento in favore del signor Parte_1 della somma complessiva di € 72.033,88 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, detratto quanto oggetto di rivalsa INAIL secondo i criteri di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria
Si richiede sin d'ora di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che in data 25.06.2021 verso le ore 14:20 il sig. alla guida di un Parte_1 motociclo Benelli, stava percorrendo la via Claudia Augusta in Levico Terme e veniva urtato da un'Alfa Romeo condotta signor poiché svoltava a sinistra per CP_3 immettersi in un parcheggio omettendo la precedenza al motociclo;
”
2. “Vero che a seguito dell'impatto, il signor rovinava al suolo e, ferito, Parte_1 veniva al più presto trasportato in autoambulanza al Pronto Soccorso”;
3. “Vero che il signor giocava a tennis con gli amici prima del sinistro Parte_1 subito in data 25.06.2021;”
4. “Vero che il signor prima del sinistro andava in mountain bike”; Parte_1
5. “Vero che il signor prima del sinistro utilizzava quotidianamente la Parte_1 moto”;
6. “Vero che il signor ha cessato dopo il sinistro, di svolgere attività di Parte_1 svago, ad esempio tennis, bici e moto, che precedentemente si concedeva nel tempo libero”;
7. “Vero che il signor prima del sinistro era solito tagliare la legna per le Parte_1 esigenze di riscaldamento della propria abitazione”;
8. “Vero che il signor a seguito del sinistro è impedito nell'espletamento Parte_1 dei movimenti e nella tenuta di oggetti in mano nelle normali attività quotidiane”.
Si indicano quali testi il signor di ZZ (TN), il signor Testimone_1 [...] di Calceranica al Lago (TN), il signor di ZZ (TN) --- Tes_2 Testimone_3 ed i C.C. accertatori l'App.to e l'Ag. Controparte_5 Controparte_6
pagina 2 di 20 Si chiede, altresì, che sia disposta CTU medico-legale sulla persona del sig. Pt_1
al fine di accertare l'entità delle lesioni da lui subite a seguito del sinistro
[...] stradale e l'invalidità conseguentemente riportata.
Ogni ulteriore istanza istruttoria riservata.
Come da seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., le seguenti istanze istruttorie, atteso
l'espletamento della richiesta CTU medico-legale sulla persona dell'attore:
CTU tecnica cinematico-dinamica.
Si chiede di disporsi CTU tecnica, cinematico-dinamica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, con descrizione dei luoghi teatro del medesimo, con particolare riferimento alla larghezzad'ingombro dei mezzi coinvolti nel sinistro, della carreggiata e della banchina ivi presente dove ebbe a verificarsi la collisione e della visibilità in detto tratto
e delle velocità dei mezzi coinvolti.
Disponga altresì il Tribunale idoneo quesito al CTU con riguardo al nesso di causa tra la condotta di guida del conducente della vettura Alfa Romeo 147 condotta da CP_3
ed il sinistro occorso al signor , che era alla guida del ciclomotore
[...] Parte_1
Benelli M7 e della evitabilità del sinistro nel caso in cui il conducente dell'autoveicolo avesse rispettato le prescrizioni del C.d.S. per il quale veniva sanzionato dagli accertatori.
Si chiede altresì disporsi ispezione giudiziale del luogo del sinistro.
Prove testimoniali.
Si chiede l'ammissione delle seguenti prove per testi e per interrogatorio formale del convenuto , nonché prova contraria, sempre a mezzo dei medesimi testi CP_3 indicati nella presente memoria, sui capitoli eventualmente ammessi a favore di controparte.
1) Vero che in data 25 giugno 2021, verso le ore 14.20 circa, il signor era Parte_1 alla guida del motociclo Benelli tg. BE25128, di proprietà del figlio e Parte_2 stava percorrendo la via Claudia Augusta nel Comune di Levico Terme (TN) proveniente da ZZ verso Levico Terme.
2) Vero che l'autovettura Alfa Romeo 147 tg. DX023NM con alla guida il signor CP_3
stava percorrendo la medesima via percorsa dal in direzione contraria
[...] Pt_1 da Levico Terme verso ZZ, quando svoltava a sinistra per immettersi in un parcheggio in prossimità dell'Hotel Brenta (civico 17), attraversando la carreggiata opposta, nel mentre sopraggiungeva il motociclo del occupando la corsia di Pt_1 competenza del sopraggiungente Parte_1
3) Vero che contro la vettura guidata dal la quale aveva invaso la corsia di CP_3 marcia opposta, impattava con il motociclo del che veniva sbalzato dal motociclo Pt_1
e cadeva rovinosamente a terra a lato della vettura Alfa Romeo del dove CP_3 rimaneva sino al sopraggiungere dei soccorsi medici.
pagina 3 di 20 4) “Vero che la fotografia che si rammostra rappresenta il motociclo Benelli tg. BE25128 guidato da poco dopo l'incidente stradale, all'atto della Parte_1 rimozione dello stesso da parte delle forze dell'ordine (doc. 51).
5) Vero che il signor riportava in quelle circostanze le lesioni e i traumi Parte_1 repertati dal P.S. dell'Ospedale di Trento S. Chiara, che si rammostrano in copia al teste, dove veniva portato con l'ambulanza.
6) “Vero che sul luogo del sinistro interveniva la pattuglia della Polizia Locale Alta
Valsugana, che, effettuati i rilievi che si rammostrano al teste (doc. 2.1), elevava una contravvenzione al per violazione dell'art. 154, comma 1 e 8 C.d.S. Parte_3 per omessa precedenza in svolta a sinistra”.
7) “Vero che il signor giocava a tennis con gli amici prima del sinistro Parte_1 subito in data 25.06.2021;”
8) “Vero che il signor prima del sinistro andava in mountain bike”; Parte_1
9) “Vero che il signor prima del sinistro utilizzava quotidianamente la Parte_1 moto”;
10) “Vero che il signor ha cessato dopo il sinistro, di svolgere attività di Parte_1 svago, ad esempio tennis, bici e moto, che precedentemente si concedeva nel tempo libero”;
11) “Vero che il signor prima del sinistro era solito tagliare la legna per le Parte_1 esigenze di riscaldamento della propria abitazione”;
12) “Vero che il signor a seguito del sinistro è impedito nell'espletamento Parte_1 dei movimenti e nella tenuta di oggetti in mano nelle normali attività quotidiane, non svolgendo più le attività descritte nei capitoli precedenti”.
13) “Vero che il signor aveva prenotato e pagato una vacanza a Rodi Parte_1 assieme alla moglie ed alla figlia , dal 13 luglio al 23 luglio CP_7 Parte_4
2021 con volo Ryanair e noleggio vettura per un costo complessivo di € 419,88, che veniva annullato per tutti e tre a causa dell'infortunio subito, come da documentazione che si rammostra in copia al teste (doc. 50)”.
14) “Vero che il costo del biglietto e noleggio vettura di cui al capitolo precedente veniva versato dal signor a Rayanair, ma non rimborsato”. Parte_1
Si indicano quali testi il signor di ZZ (TN), il signor Testimone_1 [...] di Calceranica al Lago (TN), il signor di ZZ (TN), il Tes_2 Testimone_3 signor di Levico Terme, di Levico Terme (TN) Parte_2 Parte_4
(limitatamente ai capitoli da 6 a 12) e gli agenti della Polizia Locale Alta Valsugana intervenuti sul luogo del sinistro e che hanno redatto il relativo verbale, App.to
e domiciliati presso il comando del Corpo Controparte_5 Testimone_4
(dai capitoli 1 a 5).
Come da terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. pagina 4 di 20 Si chiede in ogni caso di essere abilitati a prova contraria a mezzo dei testi già indicati nella propria seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. ed anche per interrogatorio formale del conducente , qui convenuto.” CP_3
La così conclude: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito nel merito in via principale: previo accertamento della concorsuale responsabilità del
Sig. rispetto alla produzione del sinistro per cui è causa, con grado di Parte_1 colpa allo stesso riferibile nella percentuale del 30% ovvero nella diversa, anche maggiore, percentuale che sarà provata e riconosciuta di Giustizia, previo accertamento
e riconoscimento della valenza e della consistenza e delle offerte reali erogate a favore dell'attore da in data 17 marzo 2022 nella misura di € 6.806,25# e in data 20 CP_1 marzo 2023 nella misura di € 28.351,07# e dei pagamenti eseguiti a favore del Sig. da INAIL, in surroga rispetto alle ragioni ed alle posizioni dell'infortunato Parte_1 attore, nella misura di € 35.367,98# ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risulterà provata e di Giustizia, in relazione alle prestazioni di rilievo economico beneficiate dal Sig. ad opera di INAIL, dichiarare integralmente assolto Parte_1 ogni obbligo risarcitorio riferibile alle parti convenute in relazione al sinistro per cui è causa, con il pieno rigetto delle domande attoree. Nel merito in via subordinata e per il caso di mancato accoglimento delle conclusioni assunte in via principale: previo accertamento della concorsuale responsabilità del Sig. rispetto alla Parte_1 produzione del sinistro per cui è causa, con grado di colpa allo stesso riferibile nella percentuale del 30% ovvero nella diversa, anche maggiore, percentuale che sarà provata
e riconosciuta di Giustizia, previo accertamento e riconoscimento della valenza e della consistenza e delle offerte reali erogate a favore dell'attore da in data 17 marzo CP_1
2022 nella misura di € 6.806,25# e in data 20 marzo 2023 nella misura di € 28.351,07# e dei pagamenti eseguiti a favore del Sig. da INAIL, in surroga rispetto alle Parte_1 ragioni ed alle posizioni dell'infortunato attore, nella misura di € 35.367,98# ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risulterà provata e di Giustizia, in relazione alle prestazioni di rilievo economico beneficiate dal Sig. ad opera di Parte_1
INAIL, accogliere le domande attoree nei limiti di quanto risulterà provato e conforme a
Giustizia.
In via istruttoria: ammettere la prova per interrogatorio formale dell'attore Sig. Pt_1
(limitatamente ai capitoli da 1 ad 8 di seguito trascritti) nonché della prova per
[...] testi nei limiti di seguito precisati, premessa la locuzione “vero che”:
1) intorno alle ore 14,20 del 25 giugno 2021 l'attore Sig. alla guida del Parte_1 motociclo Benelli M7 c.c. 249 di proprietà del Sig. percorreva una strada Parte_2 rettilinea, denominata Via Claudia Augusta, diretto verso il centro dell'abitato di Levico
Terme, con senso di marcia da ZZ verso Levico centro;
pagina 5 di 20 2) il Sig. in tale circostanza aveva piena visibilità della carreggiata Parte_1 percorsa, non essendo presenti avanti a sé altri veicoli aventi la medesima sua direzione di marcia;
3) il Sig. giungeva all'altezza dell' , sito al Parte_1 Parte_5 civico 17 di Via Claudia Augusta di Levico Terme, e quindi oltrepassava in velocità il passaggio pedonale presente all'altezza dell' , come Parte_5 raffigurato dalle riproduzioni fotografiche che si rammostrano, dimesse da sub CP_1 doc. 1;
4) il Sig. superato il passaggio pedonale, andava a collidere con la parte Parte_1 frontale del proprio motociclo contro la fiancata destra, all'altezza della portiera a servizio del passeggero anteriore, dell'autovettura Alfa Romeo 147 il cui conducente, procedendo lungo Via Claudia Augusta e tenendo direzione di marcia opposta rispetto
a quella dell'attore, aveva dato corso a manovra di svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio a servizio dell;
Parte_5
5) la collisione fra il motociclo Benelli condotto dall'attore e l'Alfa Romeo 147 condotta dal convenuto avveniva all'altezza della linea continua delimitante il CP_3 margine destro della corsia di pertinenza dell'attore, come raffigurato dalle riproduzioni fotografiche che si rammostrano, dimesse sub doc.
2-2 dall'attore;
6) al momento della collisione fra i veicoli sopra indicati la Alfa Romeo 147 condotta dal
Sig. aveva già oltrepassato e superato con le ruote anteriori e l'intera parte CP_3 frontale la linea continua delimitante il margine destro della corsia di pertinenza dell'attore, come raffigurato dalle riproduzioni fotografiche che si rammostrano, dimesse sub doc.
2-2 dall'attore;
7) l'attore collideva con la parte frontale del motociclo condotto contro la fiancata laterale destra dell'Alfa Romeo omettendo l'esecuzione di una azione frenante così come di una manovra di emergenza, con spostamento del motociclo verso il centro della carreggiata, al fine di evitare la collisione contro l'Alfa Romeo 147;
8) a seguito dello scontro fra i veicoli, il Sig. cadeva sulla carreggiata Parte_1 dopo essere “volato” via dalla posizione di guida del motociclo;
9) gli Agenti della Polizia Locale Alta Valsugana, intervenuti sul luogo teatro del sinistro nella immediatezza del suo verificarsi, si impegnavano nei rilievi e negli accertamenti di rito, culminati nella redazione/formazione degli atti e dei documenti fotografici dimessi dall'attore sub docc.
2-1 e 2-2, contenente trascrizione delle spontanee dichiarazioni immediatamente rese dal Sig. sul luogo del sinistro, contenente riferimento CP_3 all'arrivo di “uno scooter schiantarsi ad alta velocità contro la mia portiera laterale destra..…durante la manovra di svolta”;
10) gli Agenti della Polizia Locale Alta Valsugana all'esito dei rilievi promossi come da cap. 7 che precede accertavano la mancanza sulla sede stradale di segni di frenata riferibili al motociclo condotto dal Sig. ed omettevano di precisare a pag. 3 del Pt_1 pagina 6 di 20 Rilevamento tecnico descrittivo dagli stessi formato la posizione assunta dal motociclo
Benelli a seguito dell'incidente;
11) il passaggio pedonale descritto dalle riproduzioni fotografiche dimesse da sub CP_1 doc. 1 era al momento del sinistro per cui è causa presente lungo Via Claudia Augusta ad una distanza inferiore a dieci metri prima dello spazio della carreggiata teatro dello scontro, avuto riguardo al senso di marcia tenuto dal Sig. Pt_1
Si indicano come testimoni, anche a prova contraria sugli eventuali capitoli ammessi di controparte, gli accertatori Agenti e domiciliati Controparte_5 Controparte_6 presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Pergine Valsugana, la cui audizione viene richiesta sui capitoli 1, 5 e 6 nonché da 8 ad 11 come sopra trascritti.
chiede altresì che l'Ill.mo Giudice pronunci nei confronti dell'INAIL – Sede di CP_1
Trento ordine ex art. 210 e 213 cod. proc. civ. per la esibizione degli atti, delle comunicazioni e della documentazione tutta come formata, eventualmente anche per revisione, in relazione all'evento infortunistico verificatosi in data 25 giugno 2021 in danno dell'attore nonché per l'assunzione di informazioni scritte circa la Parte_1 consistenza delle erogazioni nel tempo prestate a favore di tale attore, con indicazione / specificazione del relativo “titolo”.
In ogni caso: spese di lite secondo Legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, soltanto ), Controparte_1 CP_1 con sede legale in Milano, nonché e , quali, rispettivamente, CP_2 CP_3 compagnia assicuratrice, proprietaria e conducente dell'autovettura Alfa Romeo 147 tg.
DX023NM, per chiedere di condannarli, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non (quantificabili nella complessiva somma di € 72.033,88 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, previa detrazione degli importi già versatigli dall'Inail e dalla compagnia assicuratrice), da lui subiti a seguito del sinistro occorsogli verso le ore
14,20 del 25 giugno 2021, allorché, mentre percorreva la via Claudia Augusta nel
Comune di Levico Terme alla guida del motociclo Benelli tg. BE25128 di proprietà del figlio si era visto tagliare improvvisamente la strada dalla detta auto, che, Parte_2 percorrendo la stessa via ma con opposta direzione, giunta all'altezza del parcheggio dell'Hotel Brenta, aveva effettuato improvvisamente una manovra di svolta a sinistra, senza concedergli la precedenza, il che aveva causato un violento scontro fra i due mezzi.
A sostegno della domanda in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ a seguito dello scontro era stato sbalzato dal motociclo, per poi Parte_1 cadere rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni;
➢ il motociclo da lui condotto aveva subito ingenti danni, tutti integralmente risarciti;
pagina 7 di 20 ➢ all'Ospedale Santa Chiara di Trento, ove era stato immediatamente ricoverato, a era stato diagnosticato un politrauma caratterizzato da fratture Parte_1 costali bifocali, lussazioni al primo dito della mano destra e contusione alla spalla destra;
➢ le lesioni subite avevano causato, fra l'altro, la perdita di mobilità totale per il pollice della mano destra e di sensibilità del pollice della mano sinistra;
➢ l'incidente si era verificato mentre rientrava a casa dal lavoro, il Parte_1 che aveva comportato l'intervento dell'INAIL;
➢ in ordine al cd. danno differenziale la compagnia assicuratrice aveva CP_1 versato € 6.806,25 il 17.3.2022 e € 28.351,07 il 20.3.2023, per un totale di €
35.157,32;
➢ l'incidente era imputabile al solo per omessa precedenza in svolta a CP_3 sinistra, come confermato dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul posto;
➢ i postumi permanenti, quali, in particolare, le disfunzionalità del pollice e dell'indice della mano destra, impedivano all'attore i più elementari atti della vita quotidiana e inoltre gli avevano precluso anche quelle attività ludiche e ricreative
(sci, tennis, nonché uso di mountain bike, moto e canoa) alle quali si era sempre dedicato prima dell'incidente, di talché vi erano gli estremi per un'adeguata personalizzazione del danno;
➢ al rientro al lavoro , che prima del sinistro era addetto al controllo Parte_1 qualità, alla produzione e al primo soccorso antincendio, era stato giudicato non più idoneo a tali mansioni e, quindi, gli era stato affidato l'incarico di magazziniere;
➢ tale demansionamento, avendone comportato l'esclusione dalla turnistica, gli aveva causato una riduzione retributiva mensile di circa 80/100 euro e, quindi, un danno emergente quantificabile in € 1.500,00 e un danno futuro fino al pensionamento di € 12.000,00;
➢ oltre a tale pregiudizio e al danno non patrimoniale, quantificabile in € 91.591,32, da cui dovevano essere detratti gli importi versati dall'Inail (€ 35.367,98) e dalla
(€ 33.477,32), aveva subito ulteriori danni per spese CP_1 Parte_1 mediche (per l'importo di € 1.680,00 già versato da ) e per il mancato CP_1 godimento di una vacanza in Grecia con moglie e figlia (ivi compreso il costo di
€ 419,88 per biglietti aerei non rimborsati).
e , seppure ritualmente citati, non si costituivano in CP_2 CP_3 giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia
Si costituiva, invece, la per chiedere in via principale il rigetto della CP_1 domanda formulata in citazione, previo accertamento del concorso di colpa ascrivibile all'attore in misura del 30% e tenuto conto delle somme già versate da essa convenuta e pagina 8 di 20 dall'Inail; in subordine chiedeva di accogliere la domanda nei limiti di quanto provato in giudizio.
In particolare, la compagnia assicuratrice sosteneva, fra l'altro, che:
➢ l'attore era tenuto a offrire la prova liberatoria ai fini del superamento della presunzione di concorsuale responsabilità ex art. 2054 c.c., tanto più in ragione del limite di velocità di 50 km/h vigente in loco e dell'avvenuta collisione fra la parte frontale dello scooter e la fiancata destra dell'auto, che al momento dell'urto aveva già superato con tutto il proprio frontale anteriore il margine laterale destro della corsia percorsa dall'attore, di cui non constava alcuna manovra d'emergenza;
➢ il non era stato in grado di mantenere il controllo del mezzo, Pt_1 evidentemente in ragione di un'elevata velocità di marcia;
➢ all'attore non era dovuta alcuna personalizzazione, né sussistevano i dedotti pregiudizi patrimoniali.
Sulla responsabilità del sinistro
In punto di fatto è incontroverso e comunque adeguatamente provato che il sinistro oggetto di causa si è verificato nelle circostanze di tempo (verso le ore 14,20 del
25 giugno 2021) e di luogo (in prossimità del civico 17 della via Claudia Augusta di
Levico Terme) riportate nell'atto introduttivo del giudizio.
Nell'allegato “rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale” (v. doc. n° 2.1 di parte attrice) gli agenti di Polizia Locale, accorsi in loco nell'immediatezza del fatto, ebbero a ricostruire, in base a “elementi oggettivi ricavati in fase di rilievo di sinistro stradale quali danni subiti ai veicoli, presenza eventuale di tracce di frenata e/o scarrocciamento nonché dall'esame dei rilievi fotografici”, la dinamica del sinistro nei seguenti termini:
“l'anno 2021 il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 14.20 circa, il conducente del veicolo MARCA: Alfa Romeo MODELLO: 147 TARGA: DX023NM (in atti veicolo “B”) percorreva via Claudia Augusta del Comune di Levico Terme in direzione da Levico
Terme verso ZZ. Giunto in prossimità del civico 17 della medesima strada, rallentava la marcia per effettuare manovra di svolta a sinistra per immettersi nello stesso civico. Durante lo svolgimento della manovra, nello specifico quando si trovava perpendicolare alla corrente di traffico che va da ZZ verso Levico Terme, avveniva l'urto con il motoveicolo MARCA: Benelli MODELLO: M7 TARGA: BE25128 (in atti veicolo “A”), il cui conducente percorreva la medesima via in direzione ZZ verso Levico Terme. Causa l'intersecazione delle bisettrici di marcia si concretizzava l'urto tra la parte frontale destra del motoveicolo “A” e la portiera anteriore destra del veicolo “B” cagionando lesioni alla parte destra del conducente del veicolo “A”, il quale dopo aver impattato contro il veicolo “B” rovinava al suolo. Giova precisare che questo scrivente Ufficio non è in grado di stabilire se il conducente del
pagina 9 di 20 veicolo “B” avesse azionato in tempo utile l'indicatore di direzione sinistro. Nell'immediatezza dei luoghi e dei fatti non venivano reperiti testimoni”.
In sostanza, come esposto in citazione, nell'effettuare la svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio dell'Hotel Brenta, il conducente dell'Alfa Romeo 147 non concesse la dovuta precedenza al motociclo condotto dall'attore proveniente dalla direzione opposta, tant'è che venne sanzionato per violazione dell'art. 154, 1° e 8° co.,
C.d.S..
In difetto di elementi di prova di segno contrario, si può, quindi, ritenere che l'urto si sia verificato senz'altro per responsabilità di . CP_3
Va poi tenuto presente che nella prassi giurisprudenziale è ricorrente l'affermazione secondo cui in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei due conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario in pari tempo accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente; ciò vale anche nel caso in cui si accertino infrazioni gravi, come l'inosservanza del diritto di precedenza da parte di uno dei due conducenti, nel senso che anche in tale evenienza il giudice non è dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un suo concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, in quanto quel “diritto non esonera il conducente, che ne fruisce, dall'obbligo di osservare le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, sicché, anche nel caso di palese colpa del conducente del veicolo proveniente da sinistra per non aver dato la precedenza al conducente del veicolo proveniente da destra, l'inosservanza da parte di quest'ultimo delle norme e dei precetti suddetti, può comportare l'affermazione della colpa concorrente” (in tal senso, fra le tante, Cass., n° 5671/2000, Cass., n° 15847/2000 e anche Cass., n° 12444/2008, ove si è precisato che “il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile”, verificando quindi che si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente; v., più di recente, Cass., n° 7479/2020 e Cass., n° 33483/2024).
In applicazione dei menzionati principi interpretativi alla fattispecie in esame, vi
è ragione di non attribuire la verificazione del sinistro in via esclusiva al solo CP_3
, non ravvisandosi sufficienti e univoci elementi probatori da cui inferire che
[...] Pt_1 ebbe a osservare le norme sulla circolazione stradale, e segnatamente a tenere
[...] un'attenta e prudente condotta di guida, con particolare riguardo alla velocità.
L'attore, gravato dal relativo onere probatorio, non ha dimostrato di aver ottemperato al disposto di cui all'art. 141 C.d.S. (che gli imponeva di regolare la velocità
pagina 10 di 20 avendo riguardo, fra l'altro, alle condizioni di tempo e di luogo e di porsi nelle condizioni di adottare in tempo utile le più opportune misure di emergenza onde poter far fronte a qualunque ostacolo, ivi compresa l'intromissione, sulla propria traiettoria di marcia, di altro veicolo), deponendo presuntivamente in senso contrario l'entità dei danni materiali riportati dai due veicoli che, stante le concrete modalità dello scontro (verificatosi tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata destra dell'auto), appaiono imputabili alla sola forza d'urto impressa da quello guidato dall'attore.
Può pertanto affermarsi che, se avesse viaggiato a una velocità rispettosa delle prescrizioni dettate dall'art. 141 C.d.S., quindi eventualmente anche al di sotto del limite consentito in loco (con conseguente possibilità di avere un maggiore controllo del mezzo,
e quindi di arrestarlo o di orientarne meglio la direzione), sarebbe stato Parte_1 nelle condizioni di evitare la collisione.
Le acquisite risultanze istruttorie non consentono comunque di ritenere provato che l'attore ebbe a marciare con la dovuta prudenza, adeguando la propria velocità alle circostanze del caso concreto in modo tale da porsi nelle condizioni di adottare in tempo utile le più opportune misure di emergenza e, quindi, di far fronte a qualunque evenienza, ivi compresa l'eventuale altrui imprudenza, sicché non risulta superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c..
Aggiungasi a ciò, da un lato, che stante l'assenza di testimoni, non vi è stato modo di accertare che la manovra di svolta a sinistra del convenuto fu talmente CP_3 repentina e inattesa (anche per non essere stata preceduta dal tempestivo uso dell'indicatore di direzione) da precludere all'attore qualsivoglia tipo di reazione per eluderne o quantomeno limitarne la potenzialità lesiva e, quindi, per evitare l'urto, che peraltro, stando all'allegata documentazione fotografica, si verificò quando l'autovettura aveva già superato con le sue ruote anteriori il margine destro della corsia percorsa dal e dall'altro che non sono state rinvenute tracce di frenata lasciate dal motociclo o Pt_1 altri inequivoci segni di una qualche manovra di emergenza effettuata dall'attore, sicché non vi è prova che questi fece tutto il possibile per prevenire lo scontro.
Considerato poi che sul punto in questione non appare ascrivibile decisivo rilievo alle missive dd. 17.3.2022 e 22.2.2022 (v. doc. n° 28 e 29 di parte attrice), con cui la
, nel comunicare le proprie offerte risarcitorie, ebbe a rappresentare di procedere a CP_1 liquidazione “sul presupposto di una situazione di colpa a carico del proprio assicurato del 100%”, sia perché trattasi di dichiarazione implicante una mera valutazione giuridica e non l'ammissione di fatti a sé favorevoli, ragion per cui è priva di valenza confessoria, sia perché comunque in alcun modo vincolante per le altre parti convenute, devesi altresì considerare il principio secondo il quale “il secondo comma dell'art. 2054 c.c., stabilendo che in caso di scontro si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso a produrre il danno, impone una ripartizione paritetica della responsabilità solo nel caso in cui non sia stata accertata in concreto la misura della responsabilità neppure di uno soltanto dei suoi conducenti;
se, invece, l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei due conducenti dei veicoli pagina 11 di 20 sia stata positivamente determinata, all'altro che non abbia provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno è imputabile solo l'area residua di responsabilità” (così
Cass., sez. II, 25.2.2002, n. 2739, ove quindi si afferma che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti e della misura della sua responsabilità ben può anche concorrere con la colpa presunta dell'altro, che non abbia fornito la prova liberatoria posta a suo carico dal primo comma dell'art. 2054 c.c., richiamandosi sul punto anche Cass., n. 222/1985, Cass. n. 7121/87 e Cass. n. 8368/87).
Nel valutare comparativamente le condotte di guida tenute dai due conducenti, al fine della ripartizione interna dell'obbligo risarcitorio, va ascritto rilievo predominante alla condotta colposa del convenuto per aver questi intersecato la traiettoria di CP_3 marcia dell'attore in violazione di una fondamentale regola della circolazione, sicché appare congruo quantificarne l'efficienza causale nella misura del 90 %; va, quindi, stimato nella misura residua del 10 % il presunto contributo colposo dell'attore.
Pertanto, quest'ultimo, ha diritto di conseguire il risarcimento dei danni riportati nel sinistro nella misura del 90 % dell'intero.
Danni non patrimoniali
Per quanto poi attiene alla natura e all'entità dei danni oggetto della domanda risarcitoria in esame, occorre fare riferimento alla ctu medico legale espletata dal consulente tecnico nominato in corso di causa, le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili e, quindi, possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto formulate all'esito di un'indagine peritale completa nella disamina del complessivo stato di malattia, sorrette da congrua ed esauriente motivazione e comunque non contestate dalle parti.
L'eseguito accertamento ha consentito di stabilire, anche in base alla documentazione in atti, che nel sinistro per cui si procede riportò Parte_1
“Trauma distorsivo primo grado di Rockwood [ossia Distorsione dell'articolazione acromion-clavicolare senza lesione completa dei legamenti acromion-clavicolari o dei legamenti coraco-clavicolari] in sede di articolazione acromion-claveare, a destra, gestito conservativamente mediante bendaggio con arto al tronco per la durata di tre settimane ed indicazione all'utilizzo di ghiaccio locale per 10 minuti più volte al giorno.
Trauma toracico con frattura carico di arco anteriore di III costa, arco anteriore e posteriore di IV costa e di arco posteriore e laterale di V costa, a destra, gestito conservativamente con indicazione di osservare un periodo di riposo.
Trauma contusivo mano destra con lussazione dell'articolazione metacarpo-falangea di I dito di mano, a destra, e lesione legamento collaterale ulnare, gestita inizialmente conservativamente con riduzione articolare e utilizzo di stecche ortopediche di tipo
Zimmer.
Ferita lacero-contusa a carico del primo dito mano sinistra;
escoriazioni multiple”.
pagina 12 di 20 Dopo aver ritenuto verosimile che successivamente agli eventi l'attore ha
“presentato, in aggiunta a quanto già descritto: trauma contusivo in sede di I dito di mano sinistra con dolore e tumefazione locale e ipo-anestesia in sede dorso-ulnare a livello 1° raggio di mano” e fatto presente che “è dunque possibile affermare la piena sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra il politrauma della strada che ha visto coinvolto il Sig. in data 25.06.2021, ed il quadro clinico-strumentale Pt_1 rilevato nell'immediatezza degli eventi in sede di Primo Soccorso, nonché quanto poi successivamente documentato dal personale sanitario che ebbe successivamente in cura il danneggiato”, la Ctu ha quantificato il periodo di inabilità temporanea in complessivi
125 giorni, di cui 5 di inabilità totale, 60 di inabilità parziale al 75%, 30 al 50% e gli ultimi 30 al 25%, per poi sostenere che
“il quadro post-traumatico presentato dal Sig. risulta ad oggi stabilizzato Parte_1 in una condizione menomativa caratterizzata da:
deficit algo-disfunzionale di trauma distorsivo (I grado di Rockwood) di spalla destra in quadro di iniziale artrosi acromio-claveare in patologia degenerativa;
esiti di plurime fratture costali;
limitazione funzionale a carico del I dito di mano destra in sostanziale anchilosi dell'articolazione metacarpo-falangea, nonché limitazione funzionale dell'articolazione interfalangea in esiti di lussazione dell'articolazione metacarpo-falangea di I dito di mano di destra e lesione del legamento collaterale ulnare trattata chirurgicamente;
esito cicatriziale disestesico a livello della superficie dorsale di articolazione carpo- metacarpica di I dito”; ha, quindi, stimato tali postumi in misura del 19%.
Venendo alla quantificazione monetaria del danno biologico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa, occorre fare riferimento alle ultime (quelle del giugno 2024) tabelle in uso al Tribunale di Milano (e, quindi, ricorrere al metodo del punto tabellare con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione crescente della percentuale di invalidità e in funzione decrescente dell'età del soggetto leso), considerate dalla giurisprudenza di legittimità come “quelle statisticamente maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane” (così in motivazione Cass., n° 15760/06; nello stesso senso, più di recente, Cass., n° 2539/2024, secondo cui le tabelle in questione “costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto”).
Al riguardo giova poi rammentare che nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è precisato, per quanto qui rileva, che, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione
pagina 13 di 20 di entrambe le voci di danno…” (così, in motivazione, Cass., n° 25164/2020; nello stesso senso, più di recente, v. Cass., n° 7892/2024).
Con riferimento alla prova del danno morale, si è, invece, precisato che, trattandosi di pregiudizio non patrimoniale attinente a un bene immateriale, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche
l'unica fonte di convincimento del giudice”, per poi aggiungersi che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute…è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (così, in motivazione, la citata Cass., n° 25164/2020).
In applicazione di tale impostazione interpretativa, vi è ragione di ritenere che la lesione all'integrità psicofisica accertata dalla Ctu nei termini sopra esposti, oltre ad esplicare un'indubbia oggettiva incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita dell'attore (deponendo in tal senso l'accertata limitazione funzionale del I dito di mano destra, che, come attestato dalla Ctu, è causa di “innegabili ripercussioni negative sulle capacità esecutive di attività manuali, in soggetto destrimane”), ha presumibilmente comportato anche una sofferenza di natura interiore (a cui sono riconducibili il verosimile spavento causato dalle modalità di inflizione della lesione, nonché i sentimenti di ansia e preoccupazione per le proprie condizioni di salute e il dispiacere per il perduto benessere psicofisico, che secondo l'id quod plerumque accidit si accompagnano alle limitazioni e agli inconvenienti di regola connessi a postumi permanenti, analoghi a quelli riportati dal;
il danno morale deve essere Pt_1 riconosciuto anche per il periodo di inabilità temporanea, in ragione della sottoposizione a ricovero ospedaliero, intervento chirurgico, terapie mediche e riabilitative, esami strumentali, visite specialistiche e, quindi, alle sofferenze e ai disagi che vi sono normalmente correlati.
Gli accertati postumi invalidanti hanno negativamente condizionato anche l'attività lavorativa di , per aver il competente specialista in medicina del Parte_1 lavoro espresso nei suoi confronti “giudizio di non idoneità permanente alla mansione lavorativa” espletata prima del sinistro (controllo qualità, produzione e carrellista), ritenendolo idoneo alla sola mansione di magazziniere (v. doc. n° 30 di parte attrice).
Tale oggettivo demansionamento, pur non avendo comportato, per le ragioni di seguito esposte, una riduzione retributiva, ha comunque rappresentato per l'attore una non voluta modifica della sua posizione lavorativa, il che, costituendo una situazione di fatto non necessariamente rientrante nel novero delle conseguenze tipiche di invalidità permanenti come quella oggetto di causa, appare in grado di giustificare, al fine di una personalizzazione del danno biologico e, quindi, di un adeguamento del parametro standard al caso concreto, un incremento del quantum risarcitorio relativo alla lesione pagina 14 di 20 dell'integrità psicosomatica, che, tenuto conto anche degli anni che mancano al pensionamento e, quindi, della durata del periodo di tempo in cui è tenuto a Parte_1 subire il detto forzato cambiamento dei compiti assegnatigli, stimasi congruo determinare in misura del 15 %.
Diversamente dicasi per quanto, invece, attiene alle dedotte ripercussioni dell'accertata invalidità permanente sulle attività ludiche e sportive asseritamente praticate da prima dell'incidente. Parte_1
In corso di causa l'attore non ha provato, né ha richiesto di farlo articolando adeguate istanze istruttorie (non risultando tali i capitoli di prova n. 7 e n. 8 formulati nella memoria dd. 12.12.2023, in quanto, al pari delle precedenti deduzioni svolte sul punto in questione, eccessivamente generici e indeterminati, sì da non consentire di apprezzare l'effettiva rilevanza del mezzo di prova richiesto), che la pratica dell'attività sportiva abbia avuto un ruolo assolutamente peculiare nella sua esistenza, non avendo neppure specificamente dedotto un impegno giornaliero o quasi, o comunque significativamente di maggiore consistenza di quello occasionalmente dedicato allo svago e allo sport da soggetti di pari età.
Né sul piano probatorio è ascrivibile decisivo rilievo all'allegata documentazione fotografica (neppure collocabile nel tempo), non apparendo questa ex se dimostrativa del fatto che all'epoca dell'incidente le attività sportive avevano nella vita di Parte_1 una rilevanza effettivamente superiore rispetto a quella che di regola hanno nella quotidianità delle persone che vi si dedicano in modo più o meno sporadico.
Pertanto, l'impossibilità o la maggiore difficoltà di praticare attività di svago o sportiva nel tempo libero deve intendersi come conseguenza comune e ordinaria, normalmente derivante da un'invalidità di grado elevato quale quella in esame.
In relazione all'accertata invalidità permanente del 19%, tenuto conto dell'età (anni 58) dell'attore al momento del fatto, va liquidato l'importo di € 67.682,00 (di cui, stando a quanto riportato nelle tabelle di Milano, € 50.135,00 per “danno biologico/dinamico-relazionale” ed € 17.547,00 per “danno da sofferenza soggettiva interiore”), da aumentare, per la detta personalizzazione relativa all'incidenza delle lesioni sull'attività lavorativa, in misura del 15% (pari a € 10.152,30), quindi sino a €
77.834,30; tale importo va poi ridotto per il concorso colposo dell'attore (ritenuto pari al
10%) a € 70.050,87.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, la tabella di Milano prevede un importo base giornaliero di € 115,00 (di cui € 84,00 per danno biologico/dinamico relazionale ed € 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), di talché, alla luce di quanto riportato dalla Ctu in relazione al periodo di malattia, devesi liquidare la complessiva somma di € 8.337,50 [di cui € 575,00 (=€ 115,00 x 5 giorni) per i 5 giorni di inabilità temporanea totale;
€ 5.175,00 (=€ 86,25 x 60) per i 60 giorni di i.t. al 75 %; € 1.725,00 (=€ 57,50 x 30) per 30 giorni di i.t. al 50 %; € 862,50 (=€ 28,75 x 30) per i 30 giorni di i.t. al 50 %].
pagina 15 di 20 La somma di € 8.337,50 deve essere poi ridotta del 10% per il concorso di colpa dell'attore, quindi sino a € 7.503,75.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito da va liquidato Parte_1 all'attualità nel complessivo importo di € 77.554,62 (=€ 70.050,87 + € 7.503,75).
Ciò detto, va poi considerato che, stando a quanto dedotto e documentato in atti
(v. doc. n° 47 di parte attrice), in relazione all'incidente oggetto di causa, qualificato in termini di infortunio in itinere, l'Inail ha già erogato all'attore (al più tardi il 23.2.2023) i seguenti importi:
a) € 12.551,05 per “indennità temporanea”
b) € 22.816,93 per “indennizzo in capitale danno biologico accert. definitivo”.
Il che rileva ai fini per cui si procede, dovendosi stabilire in quale misura sia risarcibile il cd. danno differenziale, ovvero la differenza tra il danno causato dal responsabile civile e quello indennizzato dall'Inail.
Al riguardo si ritiene di aderire a quell'impostazione interpretativa secondo cui
“per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che di fatto risulta applicato dai giudici di merito - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass. Sez. 3 n.
26117 del 27/09/2021)” (così, in motivazione, Cass., n° 30293/2023).
Sul presupposto che “l'Inail, dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali)”, si è affermato, per quanto qui rileva, che “se l'Inail ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015)” e che “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (così, in motivazione, la citata Cass., n° 30293/2023).
Pertanto, in applicazione di tali modalità di calcolo, dal danno non patrimoniale devono essere espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale, danno pagina 16 di 20 biologico temporaneo e personalizzazione) che spettano interamente al danneggiato, sicché sotto il profilo in esame viene in rilievo il solo suindicato importo di € 50.135,00, riferibile nella tabella del Tribunale di Milano al “danno biologico/dinamico-relazionale” per l'invalidità permanente del 19% in soggetto di anni 58, previa riduzione del 10% per il concorso di colpa dell'attore e, quindi, sino a € 45.121,50 (le somme erogate dall'assicuratore sociale devono, infatti, essere detratte dall'ammontare concretamente dovuto all'attore “e, pertanto, ove questo venga liquidato in misura percentuale del danno globale, per effetto di concorso di colpa di esso danneggiato, devono essere portate in riduzione dell'importo risultante da detta percentuale, non dell'importo di quel danno globale”, come statuito da Cass., n° 3428/1984); in questa sede non va, dunque, considerata la somma di € 12.551,05 erogata dall'Inail per “indennità temporanea”, trattandosi di prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento, finché dura l'inabilità che gli impedisce totalmente e di fatto di rendere le sue prestazioni lavorative e, quindi, non riguarda il danno non patrimoniale.
Dal detto importo di € 45.121,50 deve essere detratto l'importo di € 22.816,93 erogato dall'Inail per danno biologico, previa sua rivalutazione al giugno 2024 (epoca a cui risalgono le tabelle di Milano in base alle quali è stato liquidato il suindicato quantum risarcitorio), per effetto della quale va aumentato sino a € 22.999,47, e ciò al fine di rendere omogenei gli importi in questione.
Alla risultante differenza di € 22.122,03 (=€ 45.121,50 - € 22.999,47) devono essere aggiunti gli importi di € 17.547,00 per “danno da sofferenza soggettiva interiore” e di € 10.152,30 per la riconosciuta personalizzazione, che, però, per il concorso di colpa dell'attore, devono essere preventivamente ridotti del 10% e, quindi, rispettivamente, a € 15.792,30 e a € 9.137,07.
Pertanto, l'importo dovuto dalle parti convenute all'attore per danno non patrimoniale da invalidità permanente, al netto della somma erogata dall'Inail, è pari a € 47.051,40 (=€ 22.122,03 + € 15.792,30 + € 9.137,07).
Va poi considerato che, stando a quanto dedotto in atti, l'attore ha già ricevuto da la somma di € 6.806,25 per inabilità temporanea (di cui € 495,00 totale e € CP_1
6.311,25 parziale) e la somma di € 26.671,07 per invalidità permanente, che parimenti devono essere detratte dal suindicato quantum risarcitorio.
Tale operazione va effettuata tenendo conto delle causali di tali incassi (e quindi, detraendo dalla somma qui liquidata per inabilità temporanea l'importo di € 6.806,25 versato da per tale voce di danno e dalla somma determinata per invalidità CP_1 permanente la somma di € 26.671,07 erogata all'attore per tale pregiudizio dalla compagnia assicuratrice) e rendendo omogenei il credito risarcitorio e gli acconti con la rivalutazione di questi ultimi al giugno 2024, epoca di predisposizione delle tabelle del
Tribunale di Milano, senza considerare gli interessi compensativi in difetto di specifica pagina 17 di 20 domanda (che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità deve essere formulata dal preteso danneggiato - v. Cass., n° 4393/2023; Cass., n° 10376/2024).
Per effetto della rivalutazione tra la data di versamento dell'acconto relativo all'invalidità permanente (temporalmente collocabile al 20.3.2023 in base all'allegata documentazione) e il giugno 2024 la somma di € 26.671,07 risulta pari a € 27.017,79.
La differenza tra il credito risarcitorio di € 47.051,40 per danno non patrimoniale da invalidità permanente e la somma di € 27.017,79 è pari a € 20.033,61.
Analoga operazione di rivalutazione va effettuata in ordine all'acconto di
6.806,25 versato il 17.3.2022 (v. doc. n° 28 di parte attrice) dalla compagnia assicuratrice per inabilità temporanea, con riguardo alla quale in questa sede è stato liquidato l'importo di € 7.503,75.
Il detto importo di € 6.806,25, rivalutato al giugno 2024, è pari a € 7.398,39.
Pertanto, il residuo credito risarcitorio per tale voce di danno è pari a € 105,36 (=€ 7.503,75 - € 7.398,39).
In definitiva le parti convenute devono essere condannate a pagare all'attore a titolo di residuo danno non patrimoniale la complessiva somma di € 20.138,97 (=€ 20.033,61 + € 105,36), oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dal giugno
2024.
Ulteriori danni
ha chiesto anche il risarcimento dei danni per Parte_1
a) “ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”
b) “mancato godimento delle vacanze programmate”.
Con riguardo alla voce di danno sub a), in citazione si è sostenuto che il demansionamento (da operaio specializzato/turnista a magazziniere) patito a seguito delle lesioni riportate nel sinistro ha causato all'attore l'esclusione dalla turnistica e, quindi, la perdita dei relativi emolumenti (circa 80/100 euro mensili), il che ha comportato, in tesi, una riduzione di reddito quantificabile in € 1.500,00 (ivi compreso il minore ammontare di 13° e 14°) per il periodo intercorso tra la data del sinistro e l'introduzione del presente giudizio e la perdita di redditi futuri fino al pensionamento, quantificabile in € 12.000,00.
Tale prospettazione non trova riscontro nelle acquisite risultanze documentali.
Premesso che ogni eventuale perdita di reddito negli anni successivi al sinistro è coperta dall'importo (€ 12.551,05) significativamente maggiore erogato dall'Inail per
“indennità temporanea”, mette conto rilevare che dal raffronto fra le prime sei buste paga del 2021, dunque relative ai sei mesi antecedenti al sinistro, e quelle dello stesso periodo dell'anno successivo, si evince che nei primi sei mesi del 2022 ha percepito Parte_1 un importo complessivamente superiore (in misura prossima a € 1.270,00) a quello dei primi sei mesi del 2021, ciò significando che la forzosa assegnazione ad altro incarico,
pagina 18 di 20 pur avendolo privato di una voce retributiva (quella riguardante la partecipazione ai turni), non gli ha comunque causato una diminuzione reddituale, anche in ragione dell'incremento della voce “straordinario”, che ha compensato l'entrata venuta meno, il che costituisce ex se condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento in parte qua.
Con riguardo al danno sub b), risulta per tabulas (v. doc. n° 50 di parte attrice)
l'acquisto, nel maggio 2021, di biglietti aerei (di andata e ritorno) al complessivo prezzo di € 419,88 (di cui non consta il successivo rimborso) per un viaggio di in Parte_1
Grecia con moglie e figlia dal l3 al 23 luglio 2021.
Il referto di visita specialistica ambulatoriale del 20.7.2021 dimostra che a causa delle lesioni riportate nel sinistro l'attore si trovò nella necessità di rinunciare al viaggio, di talché è qualificabile in termini di danno patrimoniale l'importo di 1/3 del detto esborso, pari a € 139,66, da rivalutare all'attualità in base agli indici Istat in € 162,00; diversamente dicasi per il restante ammontare della spesa, visto che le altre due intestatarie dei titoli di viaggio non si sono venute a trovare nell'oggettiva impossibilità di fruirne a causa dell'incidente oggetto di causa.
Non appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno “da mancato godimento delle vacanze programmate”, non avendo l'attore dato prova di una perdita nella propria sfera affettiva e relazionale derivante dalla cancellazione del viaggio, che, in effetti, avrebbe potuto essere effettuato anche in epoca successiva all'esaurimento dei postumi invalidanti temporanei;
in sostanza, si può ritenere che dall'evento lesivo sia derivata solo la necessità di un differimento del viaggio, mentre non è dimostrato che ciò abbia causato un danno effettivo, non potendosi aprioristicamente escludere che lo stesso viaggio potesse essere effettuato in seguito con analoga soddisfazione.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate (di ufficio in difetto di nota, anche per il consulente tecnico di parte, previa quantificazione del relativo esborso in misura pari al compenso liquidato alla Ctu, in tali termini potendo essere ritenuto congruo), come da dispositivo
(in base al quantum risarcitorio come sopra determinato), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sulle parti convenute, unitamente agli oneri di ctu, liquidati come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con sede in Milano, via Crespi n° 23, in persona del
[...] procuratore speciale, nonché di e disattesa ogni contraria CP_3 CP_2 domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) condanna le parti convenute, in solido, a pagare a la somma di € Parte_1
20.138,97, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dal giugno 2024,
pagina 19 di 20 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e la somma di € 162,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
2) condanna le parti convenute, in solido, a rifondere a le spese di lite, Parte_1 che liquida € 5.077,00 per compenso, € 1.617,81 per esborsi (ivi compreso il compenso per consulente tecnico di parte), oltre rimborso spese forfettarie del 15
%, Iva e Cpa come per legge;
3) pone gli oneri della ctu medico legale, liquidati come in atti, a carico delle parti convenute.
Così deciso in Trento in data 18.2.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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