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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2379/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2379/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C. F.: Parte_1 C.F._1 omiciliato in Salerno, al corso Vittori
[...] lo studio dell'avv. Vincenzo Lamanna che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C. F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliata in Salerno, alla via Irno n.11, . Giovanna Chiaese che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 21 ottobre 2025, e Parte_1 CP_1
avanzavano richiesta congiunta di i
[...] matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 31 marzo 1984 e che dalla loro unione erano nati tre figli,
(29.09.1982), (23.01.1987) e (21.01.1996). Per_1 Per_2 Per_3
, trascorsi oltr esi dalla data ne dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 296/2022 del 12.01.2022, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-stabilire a carico del sig. l'erogazione dell'assegno di mantenimento in Parte_1 favore della sig.ra 700,00, somma che verrà rivalutata con CP_1
l'adeguamento ISTAT;
-impegnarsi reciprocamente a consentire lo scioglimento della comunione sugli immobili matrimoniali ancora in comproprietà;
-i figli sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è previsto a titolo di mantenimento. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 31 marzo 1984 nel Comune di Salerno tra nato a [...] il Parte_1
29.06.1961, C. F.: , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
24.01.1958, C. F.: a o Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di Sa n.58, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2379/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C. F.: Parte_1 C.F._1 omiciliato in Salerno, al corso Vittori
[...] lo studio dell'avv. Vincenzo Lamanna che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C. F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliata in Salerno, alla via Irno n.11, . Giovanna Chiaese che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 21 ottobre 2025, e Parte_1 CP_1
avanzavano richiesta congiunta di i
[...] matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 31 marzo 1984 e che dalla loro unione erano nati tre figli,
(29.09.1982), (23.01.1987) e (21.01.1996). Per_1 Per_2 Per_3
, trascorsi oltr esi dalla data ne dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 296/2022 del 12.01.2022, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-stabilire a carico del sig. l'erogazione dell'assegno di mantenimento in Parte_1 favore della sig.ra 700,00, somma che verrà rivalutata con CP_1
l'adeguamento ISTAT;
-impegnarsi reciprocamente a consentire lo scioglimento della comunione sugli immobili matrimoniali ancora in comproprietà;
-i figli sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è previsto a titolo di mantenimento. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 31 marzo 1984 nel Comune di Salerno tra nato a [...] il Parte_1
29.06.1961, C. F.: , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
24.01.1958, C. F.: a o Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di Sa n.58, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi