Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 8023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8023 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05348/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5348 del 2022, proposto da
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 47504 del 25 agosto 2022 (doc. n.2), successivamente pervenuto, con il quale Responsabile del 3° Settore Tecnico – Urbanistica del Comune di Nola, ha dichiarato irricevibile la s.c.i.a. presentata da Wind Tre ai sensi dell'art. 87 bis D.lgs n.259/2003, assunta al protocollo al n. 65884 del 7.12.2021 per un intervento di adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia ubicato su terreno situato in Via Polvica – Via Boscofangone in catasto al fg 2, p.lla 1288 (codice sito NA582); ed ha diffidato la società dal dare inizio ai lavori, o di sospenderli nel caso fossero sati iniziati; di ogni altro atto ad esso presupposto connesso e/o conseguenziale, ivi inclusa ove possa occorrere, la determina dirigenziale n. n.17 del 6.4.2018
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art.87 bis del D.Lgs. 259/2003, sulla s.c.i.a. presentata il 7.12.2021 per la realizzazione del predetto intervento di adeguamento tecnologico
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. ME De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Wind 3 spa presentava all’ufficio protocollo comunale di Nola, in data 1.11.2021, una s.c.i.a. ai sensi dell’art.87 bis D.lgs 259/2003 per adeguamento tecnologico del preesistente impianto sito in Via Polvica, catastalmente identificata al N.C.T., al fg 2, p.lla 1288.
La s.c.i.a., con i relativi allegati, veniva ritualmente inoltrata anche all’ARPAC, ai fini dell’espressione del parere radioprotezionistico, favorevolmente poi rilasciato dall’Ente in data 10.05.2022.
Decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della s.c.i.a., in mancanza di iniziative da parte dell’ente locale o di un parere negativo dell’ARPAC, Wind 3 in data 7.12.2021 comunicava al Comune l’inizio dei lavori di adeguamento dell’impianto, che venivano in breve completati.
In prosieguo di tempo perveniva alla Wind la notifica del provvedimento 47504 del 25 agosto 2022, qui impugnato, con cui il Comune di Nola comunicava l’irricevibilità della s.c.i.a. presentata il 1 novembre 2021, dichiarandola inefficace, per non essere stata inoltrata attraverso le modalità di cui alla piattaforma digitale SUAP/SUED, come stabilito con determina dirigenziale n.17 del 6.4.2018, contestualmente diffidando la Società dal dare inizio ai lavori (come visto già completati) o di sospenderli ad horas.
La Società contestava in via stragiudiziale il provvedimento invitando il Comune a revocarlo ma in assenza di riscontro si determinava a promuovere il presente ricorso per l’annullamento, senza misure cautelari.
Wind 3 lamentava anzitutto tardività e illegittimità del provvedimento comunale perché adottato a distanza di nove mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione e di otto mesi dalla formazione del silenzio assenso, come stabilito dalla norma speciale costituita dall’art 87 bis del D.Lgs. n. 259 del 2003, senza che il Comune avesse indicato la ricorrenza dei presupposti ex art. 21nonies L. 241/90.
Risultava poi violato il principio di leale collaborazione perché il Comune avrebbe dovuto provvedere, di sua spontanea iniziativa, a trasmettere la pratica al Settore di competenza, ovvero al SUED/SUAP ove ritenuto competente. Inoltre la modulistica prevista per l’inoltro telematico riguardava la “normale“ s.c.i.a. edilizia inconciliabile con quella prescritta dall’allegato 13 B al Codice delle Comunicazioni.
Di seguito era fissata l’udienza di merito straordinaria del 5 dicembre 2025 per la trattazione.
Si costituiva la civica Amministrazione con memoria di forma, seguivano il deposito di una memoria ex art. 73 CPA della ricorrente e di una replica del Comune.
All’udienza fissata la causa era introitata in decisione.
DIRITTO
2) Il ricorso merita accoglimento.
Con il primo motivo “I. Sulla violazione e mancata applicazione dell’art.87 bis del d.lgs. 1.8.2003 n.259 - mancata applicazione degli artt.7, 8 e 10 della legge 7.8.1990 n.241 - mancata comunicazione dell'inizio del procedimento” si contesta che il provvedimento gravato sia stato adottato allorquando si erano già consolidati gli effetti della s.c.i.a. ai sensi dell’art.87 bis del D. Lgs.1.8.2003 n.259 presentata in data 1.11.2022.
Il motivo è fondato.
Va premesso che l’invocato articolo 87-bis del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) è stato abrogato con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 e tuttavia il procedimento che ci occupa, essendo stato avviato il 1 novembre 2021, è regolato dalla norma previgente.
Dispone poi l'art. 87 bis del D.Lgs. n. 259 del 2003, rubricato “Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti” che: “1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti.”.
Si è dibattuto se la fattispecie in esame configuri un titolo immediatamente abilitativo, anche alla luce del particolare rilievo assunto dall'accesso alle comunicazioni elettroniche, ovvero soggetto a consolidamento solo decorso il termine previsto per eventuali interventi repressivi o conformativi del Comune ovvero dell’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (ARPA nella Regione Campania).
La questione non assume, tuttavia, peculiare rilevanza nel caso di specie dove i lavori sono stati iniziati comunque dopo i 30 giorni dall’inoltro della s.c.i.a. ed è poi indubbio che nel suddetto termine di 30 giorni non siano intervenute obiezioni degli enti competenti rispetto all’intervento segnalato dalla ricorrente.
È invece dirimente il rilievo che, in analogia con la s.c.i.a. in materia edilizia, decorso il primo termine di 30 giorni, un intervento postumo degli enti preposti alla vigilanza non potesse avvenire che con le regole di cui all’art. 19, Comma 4, L. 241/1990 e quindi solo in presenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio di cui all’articolo 21 nonies L. 241/1990.
Il provvedimento impugnato, arrivato invece a 9 mesi di distanza dalla s.c.i.a. ed a lavori già da tempo completati, è stato assunto chiaramente fuori dai presupposti del citato art. 21 nonies, o quantomeno senza alcun riferimento ad essi nella motivazione, ed è quindi illegittimo.
Con il secondo motivo è stata poi denunciata “Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’ art. 87 bis, d.lgs n. 259/2003 - sviamento di potere – violazione del principio di leale collaborazione tra le articolazioni interne al medesimo apparato amministrativo – violazione dei principi di cui agli artt. 1 e 2 della l.241/90” lamentando che il Comune una volta ricevuta la s.c.i.a. avrebbe dovuto provvedere, di propria spontanea iniziativa, a trasmettere la pratica al Settore di competenza, ovvero al SUED/SUAP.
Il motivo è fondato.
In ossequio al principio di leale collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra PA ed amministrati poteva ritenersi esigibile dal Comune il reindirizzo tra i propri uffici della pratica comunque arrivata al protocollo o, quantomeno, una comunicazione al segnalante sull’irregolarità. Ciò anche in considerazione della specialità della segnalazione in questione che non era pianamente sussumibile nei format predisposti dall’ente per l’inoltro informatico al SUED/SUAP.
3) Conclusivamente il ricorso merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
--lo accoglie e annulla i provvedimenti impugnati nei limiti d’interesse della ricorrente;
--condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio -da versarsi direttamente a favore del difensore antistatario avv. Giuseppe Sartorio- che si liquidano in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli importi versati per contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
ME De MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME De MA | AO NI |
IL SEGRETARIO