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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/01/2026, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1300/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RD US, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16021/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 TARSU/TIA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 TARSU/TIA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 TARSU/TIA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 TARSU/TIA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 TARSU/TIA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 TARSU/TIA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22039/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso l'avviso di accertamento notificato il 2.7.2025 dal Comune di
Pozzuoli, per il mancato pagamento della TARSU 2019-2024, per un importo complessivo di € 3.812,00, in relazione ad un immobile ubicato in Indirizzo_1. Eccepisce che ai fini dell'imposta in oggetto la superficie catastale indicata in 120 mq. non coincide con quella tassabile, che è pari all'80%, e che dunque dovrebbe essere individuata in 96 mq.
Sostiene poi che l'ente impositore non avrebbe indicato per quale motivo l'immobile sarebbe stato occupato da tre persone, e che, negli anni di imposta in contestazione, l'immobile è stato concesso in locazione alla Società_1 s.r.l dal 1.6.2018 al 1.6.2020 (contratto risolto il 30.11.2019) e a Arama Costel dal 1.12.2019, sicché i conduttori erano tenuti al versamento dell'imposta.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso: la contribuente ha omesso di assolvere agli obblighi dichiarativi, sicché viene in rilievo un'ipotesi di omessa denuncia a fini TARI;
pertanto, vengono in rilievo i dati catastali, non avendo la contribuente dichiarato né superfici tassabili né locazioni;
in ogni caso, le censure sono anche nel merito infondate, in quanto la superficie catastale è 150 mq. (come da visura catastale estratta), ed è stata dunque applicata la riduzione, con il calcolo di 120 mq. quale superficie tassabile.
Infine, il numero degli occupanti risulta dall'estratto AN (Nomin ativo_2, Difensore_1 e Ricorrente_1). Con successiva memoria la ricorrente ha ribadito le doglianze, sostenendo che il nucleo familiare di tre componenti occupa il sub. 6, e non il sub 5, per il quale il versamento è a carico dell'inquilino.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
Va innanzitutto rammentato quanto affermato in tema di TARSU dalla giurisprudenza di legittimità: posto che l'art. 70, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, integrato dall'art. 1, comma 340, l. n. 311 del 2004, ha onerato i contribuenti di dichiarare una superficie non inferiore all'80% di quella catastale con riguardo a tutti gli immobili censiti nel catasto edilizio urbano, i Comuni hanno piena facoltà, in sede di attività di accertamento, di attingere ai dati dell'Agenzia delle Entrate per la determinazione delle superfici tassabili e, in caso di denuncia di una misura inferiore alla predetta percentuale (e, a maggior ragione, in caso di omessa denuncia e di constatazione d'ufficio di una misura maggiore della predetta percentuale), di modificare d'ufficio la superficie stessa, dandone comunicazione agli interessati e procedendo così, in caso di scostamenti tra le superfici dichiarate e quelle da dichiarare, all'emanazione di appositi avvisi di accertamento in rettifica (Cass.
Sez. 5, 12/07/2022, n. 21956, Rv. 665149 - 01).
Ebbene, nella fattispecie risulta che la contribuente ha omesso di assolvere agli obblighi dichiarativi, sicché viene in rilievo un'ipotesi di omessa denuncia a fini TARI;
correttamente, quindi, l'ente impositore ha utilizzato i dati catastali, non avendo la contribuente dichiarato né superfici tassabili né locazioni a terzi.
Ciò posto, va rilevato altresì che la superficie catastale è 150 mq. (come da visura catastale estratta), e non
120 mq., come sostenuto dalla ricorrente;
sicché il calcolo di 120 mq. quale superficie tassabile ha già tenuto conto della riduzione nei limiti dell'80%. Infine, il numero degli occupanti risulta dall'estratto AN (Nomin ativo_2, Difensore_1 e Ricorrente_1), e la controdeduzione della ricorrente appare del tutto assertiva, anche considerando che essa non ha assolto agli obblighi dichiarativi concernenti eventuali rapporti di locazione dell'immoobile.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 300,00, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
300,00 oltre accessori se dovuti, in favore di parte resistente.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RD US, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16021/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 TARSU/TIA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 TARSU/TIA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 TARSU/TIA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 TARSU/TIA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 TARSU/TIA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 TARSU/TIA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22039/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso l'avviso di accertamento notificato il 2.7.2025 dal Comune di
Pozzuoli, per il mancato pagamento della TARSU 2019-2024, per un importo complessivo di € 3.812,00, in relazione ad un immobile ubicato in Indirizzo_1. Eccepisce che ai fini dell'imposta in oggetto la superficie catastale indicata in 120 mq. non coincide con quella tassabile, che è pari all'80%, e che dunque dovrebbe essere individuata in 96 mq.
Sostiene poi che l'ente impositore non avrebbe indicato per quale motivo l'immobile sarebbe stato occupato da tre persone, e che, negli anni di imposta in contestazione, l'immobile è stato concesso in locazione alla Società_1 s.r.l dal 1.6.2018 al 1.6.2020 (contratto risolto il 30.11.2019) e a Arama Costel dal 1.12.2019, sicché i conduttori erano tenuti al versamento dell'imposta.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso: la contribuente ha omesso di assolvere agli obblighi dichiarativi, sicché viene in rilievo un'ipotesi di omessa denuncia a fini TARI;
pertanto, vengono in rilievo i dati catastali, non avendo la contribuente dichiarato né superfici tassabili né locazioni;
in ogni caso, le censure sono anche nel merito infondate, in quanto la superficie catastale è 150 mq. (come da visura catastale estratta), ed è stata dunque applicata la riduzione, con il calcolo di 120 mq. quale superficie tassabile.
Infine, il numero degli occupanti risulta dall'estratto AN (Nomin ativo_2, Difensore_1 e Ricorrente_1). Con successiva memoria la ricorrente ha ribadito le doglianze, sostenendo che il nucleo familiare di tre componenti occupa il sub. 6, e non il sub 5, per il quale il versamento è a carico dell'inquilino.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
Va innanzitutto rammentato quanto affermato in tema di TARSU dalla giurisprudenza di legittimità: posto che l'art. 70, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, integrato dall'art. 1, comma 340, l. n. 311 del 2004, ha onerato i contribuenti di dichiarare una superficie non inferiore all'80% di quella catastale con riguardo a tutti gli immobili censiti nel catasto edilizio urbano, i Comuni hanno piena facoltà, in sede di attività di accertamento, di attingere ai dati dell'Agenzia delle Entrate per la determinazione delle superfici tassabili e, in caso di denuncia di una misura inferiore alla predetta percentuale (e, a maggior ragione, in caso di omessa denuncia e di constatazione d'ufficio di una misura maggiore della predetta percentuale), di modificare d'ufficio la superficie stessa, dandone comunicazione agli interessati e procedendo così, in caso di scostamenti tra le superfici dichiarate e quelle da dichiarare, all'emanazione di appositi avvisi di accertamento in rettifica (Cass.
Sez. 5, 12/07/2022, n. 21956, Rv. 665149 - 01).
Ebbene, nella fattispecie risulta che la contribuente ha omesso di assolvere agli obblighi dichiarativi, sicché viene in rilievo un'ipotesi di omessa denuncia a fini TARI;
correttamente, quindi, l'ente impositore ha utilizzato i dati catastali, non avendo la contribuente dichiarato né superfici tassabili né locazioni a terzi.
Ciò posto, va rilevato altresì che la superficie catastale è 150 mq. (come da visura catastale estratta), e non
120 mq., come sostenuto dalla ricorrente;
sicché il calcolo di 120 mq. quale superficie tassabile ha già tenuto conto della riduzione nei limiti dell'80%. Infine, il numero degli occupanti risulta dall'estratto AN (Nomin ativo_2, Difensore_1 e Ricorrente_1), e la controdeduzione della ricorrente appare del tutto assertiva, anche considerando che essa non ha assolto agli obblighi dichiarativi concernenti eventuali rapporti di locazione dell'immoobile.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 300,00, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
300,00 oltre accessori se dovuti, in favore di parte resistente.