Art. 13.
Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di 1a categoria compreso l'assegno complementare, istituito con l' articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , nella misura di lire 444.000 annue oltre agli aumenti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b) della presente legge qualunque sia la causa del decesso, purche' la domanda sia presentata entro due anni dalla data di morte del militare o del civile. Qualora la domanda sia presentata trascorso tale termine, il trattamento speciale suddetto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa ed e' corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo e quello della data di morte del dante causa.
Dopo il predetto termine di tre anni comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla riversibilita' ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.
La vedova e gli orfani dell'invalido di 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidita', sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 aprile 1974, n. 168 ha disposto (con l'art. 13) che "Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all' articolo 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive".
Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di 1a categoria compreso l'assegno complementare, istituito con l' articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , nella misura di lire 444.000 annue oltre agli aumenti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b) della presente legge qualunque sia la causa del decesso, purche' la domanda sia presentata entro due anni dalla data di morte del militare o del civile. Qualora la domanda sia presentata trascorso tale termine, il trattamento speciale suddetto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa ed e' corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo e quello della data di morte del dante causa.
Dopo il predetto termine di tre anni comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla riversibilita' ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.
La vedova e gli orfani dell'invalido di 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidita', sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 aprile 1974, n. 168 ha disposto (con l'art. 13) che "Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all' articolo 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive".