Sentenza 23 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2018, n. 23210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23210 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MP RI AR, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/5/2017 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito per la ricorrente l'avv. Francesco SE Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 maggio 2017 il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di riesame presentata da RI AR MP, nei confronti dell'ordinanza del 12 aprile 2017 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309/90 e 4 I. 146/2006 (capo A della rubrica provvisoria) e 73, commi 1, 1 bis e 6, 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e 4 I. 146/2006 (capo C della rubrica provvisoria). Ltd, 2. Avverso tale ordinanza l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., e mancanza e illogicità manifesta della motivazione, nella parte in cui la persona indicata come RI nelle conversazioni telefoniche intercettate nel corso delle indagini era stata identificata nella ricorrente, e anche a proposito del suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti organizzato da IO UR;
ha eccepito, al riguardo, la apoditticità della affermazione del coinvolgimento di LA TI in tale attività illecita, desunto esclusivamente dalla frequentazione di IO UR e dai contatti con costui, in mancanza di qualsiasi elemento concreto che consentisse di ricondurre tale frequentazione e detti contatti a traffici di sostanze stupefacenti;
analoga eccezione ha sollevato riguardo alla affermazione del proprio coinvolgimento in detti traffici illeciti, anch'essa fondata esclusivamente sul rapporto di frequentazione esistente con il Ciocch etti. La valutazione compiuta dal Tribunale del contenuto delle conversazioni intercettate risultava, infatti, illogica, essendo priva della illustrazione dei passaggi argomentativi che avevano condotto alla affermazione del coinvolgimento della ricorrente nel traffico di stupefacenti gestito da IO UR.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato mancanza assoluta della motivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, non essendo stati indicati gli elementi a sostegno della affermata veste della ricorrente di promotrice e organizzatrice del sodalizio criminale, né potendo tali elementi ricavarsi in alcun modo dai fatti accertati nel corso delle indagini preliminari, emergendo, semmai, indizi di una partecipazione posta in essere sempre e solo a livello individuale da parte della ricorrente.
2.3. Mediante un terzo motivo ha lamentato ulteriore violazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. e illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla affermazione della sussistenza di indizi di responsabilità anche in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo C della rubrica provvisoria), per ragioni analoghe a quelle poste a fondamento del primo motivo, essendo tra l'altro anche tale affermazione fondata sulla erronea identificazione della ricorrente.
2.4. Con un quarto motivo ha denunciato violazione dell'art. 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen., a causa della mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, che il pubblico ministero aveva recepito acriticamente dalla polizia giudiziaria, così come il giudice per le indagini preliminari e il Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il primo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla valutazione del quadro indiziario e degli elementi di responsabilità a carico della ricorrente, sono inammissibili. Mediante tali doglianze, infatti, la ricorrente, sia pure attraverso la deduzione di plurime violazioni dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. e di vizi della motivazione, che sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria, sia nella parte relativa alla identificazione della ricorrente, sia in quella concernente la sua partecipazione ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, critica, in realtà, la valutazione delle risultanze investigative compiuta dai giudici di merito e la ricostruzione della vicenda e della partecipazione alla stessa da parte della ricorrente compiuta sulla base di dette risultanze, formulando in tal modo una censura non consentita nel giudizio di legittimità. Va premesso che alla ricorrente è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla partecipazione, quale promotrice e organizzatrice, ad una associazione costituita allo scopo di commettere un numero imprecisato di delitti di importazione, trasporto, detenzione e successiva cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, codeina, marijuana e hashish (capo A della rubrica provvisoria), e anche in relazione al concorso in acquisti e cessioni di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, sia fornendo contatti nel porto di Napoli a RC e IO UR, sia smerciando la sostanza stupefacente ricevuta da TI, EL e RC UR (capo C della rubrica provvisoria). Nell'ordinanza impugnata il Tribunale, dopo aver ripercorso l'origine e lo sviluppo delle indagini, che, tra l'altro, hanno consentito di acquisire indizi dell'esistenza di una organizzazione criminale operante tra Rosarno, Gioia Tauro, Melicucco e San Luca, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, avente come promotore IO UR e collegata al mandamento tirrenico della ndrangheta reggina, ha anzitutto, sottolineato gli elementi a sostegno della identificazione della ricorrente come colei che nelle conversazioni intercettate viene chiamata con il nome di RI, costituiti dalle dichiarazioni di LA TI, che nel corso dell'interrogatorio reso al Giudice per le indagini preliminari di CR aveva confermato la corrispondenza tra la persona chiamata con tale nome e la MP, aggiungendo di aver spesso frequentato il ristorante dalla stessa gestito, essendosi instaurato un rapporto di amicizia con la MP.Il Tribunale ha poi evidenziato gli elementi indiziari indicativi dei rapporti esistenti tra la ricorrente, i fratelli RC e IO UR e LA TI, desunti dal contenuto delle conversazioni intercettate, nelle quali vi sono inequivoci riferimenti a crediti nei confronti della MP per forniture di stupefacenti e ai suoi rapporti con altre persone dedite al traffico di stupefacenti, da cui è stata ricavata la capacità della ricorrente di interagire con ambiti criminali calabresi di rilievo, in grado di trattare elevati quantitativi di sostanze stupefacenti, essendo stata indicata come persona in grado di intrattenere rapporti per questioni rilevanti con SE EL e RC UR, e anche il suo pieno inserimento negli acquisti e nelle cessioni di dette sostanze, ricavato anche dall'elevato ammontare delle somme dalla stessa dovute ai fratelli UR, ricondotte a forniture di stupefacenti. Sono stati evidenziati anche gli elementi indicativi dell'inserimento della ricorrente nella associazione di cui al capo A della rubrica provvisoria, costituiti dal complesso dei rapporti intrattenuti con gli altri partecipi e dal ruolo che la stessa avrebbe assunto, di punto di riferimento per sbarchi nel porto di Napoli di sostanze stupefacenti provenienti via nave dall'estero, confermati anche da quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia SE Tirintino. Sulla base di tali elementi sono, dunque, stati ritenuti sussistenti indizi di responsabilità a carico della ricorrente, in relazione a entrambi i reati in riferimento ai quali le è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Si tratta di ricostruzione coerente con gli elementi a disposizione, considerati dal Tribunale in modo non illogico, sulla base di consolidate massime di esperienza (circa le ragioni di determinate frequentazioni o dei rapporti di dare e avere esistenti tra gli indagati), anche alla luce delle conferme derivanti da quanto dichiarato dal TI e dal Tirintino, di cui la ricorrente censura, peraltro in modo generico e assertivo, la valutazione degli elementi indiziari e le conseguenze che ne sono state tratte sul piano della partecipazione della ricorrente medesima ai fatti, senza individuare lacune nella struttura argomentativa dell'ordinanza impugnata, violazioni di regole della logica o inesatte applicazioni di massime di esperienza, ma limitandosi ad affermare genericamente l'insufficienza di tali elementi e l'illogicità della ricostruzione compiuta dai giudici di merito, proponendo, dunque, in tal modo, censure non consentite nel giudizio di legittimità, a causa della loro genericità (intrinseca ed estrinseca) e del loro contenuto valutativo, essendo volte a conseguire una diversa valutazione o una lettura alternativa degli elementi indiziari a disposizione.
3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata mancanza assoluta di motivazione, riguardo alla sussistenza di elementi indiziari in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, benché fondato, non essendo stati indicati nell'ordinanza impugnata, neppure in sintesi, gli elementi indiziari dai quali ricavare il ruolo della MP di promotrice e organizzatrice della associazione, neppure desumibile dalla parte espositiva dell'ordinanza o dal riassunto dello svolgimento delle indagini, è privo della necessaria concludenza, in quanto non è, comunque, idoneo, a consentire di ritenere viziata la valutazione del quadro indiziario riguardo alla partecipazione alla associazione, sia pure non quale promotrice e organizzatrice, con la conseguente sussistenza del presupposto per l'applicazione della misura, di cui detta circostanza non costituiva presupposto. Nel provvedere su una richiesta di riesame, infatti, il Tribunale deve decidere soltanto se, in ordine al reato per il quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, ma non deve statuire anche circa la configurabilità o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest'ultima dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (come, ad esempio, qualora si faccia questione sul computo della pena edittale, cfr. Sez. 1, n. 6226 del 06/11/1997, Iannicelli, Rv. 209177), cosicché la doglianza relativa alla mancanza della motivazione riguardo alla configurabilità di detta circostanza aggravante è priva della necessaria specificità estrinseca, intesa come idoneità a censurare la ratio decidendi del provvedimento impugnato, in guisa tale da minarne la struttura argomentativa idonea a sorreggere la decisione adottata. La doglianza risulta, inoltre, per le medesime considerazioni, anche priva di specifico interesse, non avendo la ricorrente prospettato una specifica utilità derivante dalla esclusione di detta circostanza (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, Pisano, Rv. 258984).
4. Il quarto motivo, mediante il quale è stata denunciata la mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, è infondato. Mediante tale censura, infatti, la ricorrente lamenta genericamente l'acritico recepimento dell'informativa della polizia giudiziaria, trasfusa nella richiesta del pubblico ministero, poi recepita dal giudice per le indagini preliminari, omettendo di evidenziare le parti di tali atti oggetto di acritico recepimento, con la conseguente mancanza di specificità della doglianza, e anche di considerare quanto esposto nell'ordinanza impugnata. Al riguardo il Tribunale ha, infatti, illustrato adeguatamente le ragioni per le quali sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) eX c), cod. proc. pen., evidenziando la necessità di compiere altri di indagine (volti a identificare altri concorrenti e i canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti e i loro mercati di destinazione finale, oltre che le fonti di finanziamento delle attività illecite), e l'inserimento della MP nei circuiti criminali, con i quali aveva mostrato familiarità ritenuta "allarmante", nonché la estensione e la complessa articolazione della organizzazione criminale, la disponibilità della ricorrente a organizzare numerose compravendite di stupefacenti di vario tipo, il suo ruolo strategico nell'ambito dell'organizzazione: si tratta di considerazioni idonee a dar conto della valutazione compiuta dal Tribunale, che non vi sono elementi per ritenere non autonoma, con la conseguente infondatezza della censura.
5. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, stante l'infondatezza del secondo e del quarto motivo e l'inammissibilità del primo e del terzo. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Ist