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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria
Bertha Romano, all' udienza del 04.11.2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5465/2025 R.G. lavoro e previdenza
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. ANNUNZIATA CARLA Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t, rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
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Con ricorso depositato il 06.08.2025 il ricorrente premetteva di aver ricevuto dall' di Nola CP_1
l'avviso di addebito n. 317 2024 0012642940 000 in data 16.07.2025, con il quale l' CP_2 previdenziale gli chiedeva il pagamento della somma di € 9.612,07, a titolo di contributi previdenziali
IVS - gestione commercianti, in riferimento al periodo da 01/2021 a 12/2023.
La parte opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva, oggetto dell'avviso di addebito notificato, assumendo di essere dipendente del e di aver cessato Controparte_3 ogni attività commerciale, mediante cancellazione della relativa società e/o ditta dal registro delle imprese, pertanto chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito, vinte le spese di lite. Costituitosi l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per aver disposto lo CP_1 sgravio del credito contributivo di cui dell'avviso di addebito impugnato, con provvedimento di annullamento in autotutela del 15.09.2025, che allegava agli atti, pertanto chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, nelle note di trattazione depositate le parti costituite si riportavano ai rispettivi atti difensivi, inoltre parte ricorrente non si opponeva alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, ma chiedeva provvedersi in merito alle spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale.
Pertanto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
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1. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Occorre, preliminarmente, chiarire (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o CP_1
l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si CP_4 fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella / avviso di addebito o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
Ciò posto, va evidenziato che i crediti di cui all'avviso di addebito, impugnato in questa sede, sono stati oggetto di provvedimento di sgravio, così come dedotto dall' nella memoria difensiva, tanto CP_1 si evince dalla documentazione allegata alla produzione dell' , segnatamente dal Controparte_5 provvedimento di annullamento in autotutela del 09.10.2025 del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito per cui è causa, in atti del fascicolo dell' medesimo, pertanto, va CP_2 dichiarata cessata la materia del contendere, relativamente al medesimo credito contributivo.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ( ex multis,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
-Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo stato disposto dall' lo sgravio del credito contributivo, oggetto dell'avviso CP_1 di addebito impugnato in questa sede, così come dedotto nella memoria difensiva e come è dato riscontrare dalla documentazione suindicata, agli atti del fascicolo dell' . Controparte_5
Per quanto attiene alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, va considerato che il provvedimento di annullamento in autotutela dell' reca la data 09.10.2025, CP_1 pertanto, esso risulta adottato in un momento successivo rispetto alla notifica del ricorso al medesimo
Istituto previdenziale, eseguita il 15.09.2025 (v. ricorso notificato depositato, in pari data, nel fascicolo telematico da parte ricorrente).
Ciò posto le spese vanno liquidate in favore del procuratore costituito come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede : - dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
-condanna l' a pagare, in favore del ricorrente, le spese e competenze di causa che CP_1
si liquidano complessivamente in € 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ex art. 2 comma 2 DM 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, addì 4 NOVEMBRE 2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano