TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 825/2020 R.G. Lav. prev. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. F. Parte_1
ST e dlal'avv. S. Schininà) contro Controparte_1
(rappr. e dif. dall'avv. V. Cappuzzello) e nei confronti
[...] dell' (rappr. e dif. dall'avv. Galeano), avente ad oggetto: CP_2 retribuzione;
osserva
DE AR espone: di prestare attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società Parte_2
(in prosieguo soltanto dal
[...] Pt_3
24.08.1998, con la qualifica di Operatore socio sanitario;
di essere stata negli anni adibita a diversi servizi tra cui quello di assistenza domiciliare in favore degli anziani;
di avere svolto, già dal 2013, la propria attività lavorativa nell'ambito del servizio “RSA di Comiso” con rapporto di lavoro full time, per complessive 38 ore settimanali ed inquadramento nel livello C2 del CCNL di riferimento Cooperative Sociali;
di avere svolto la propria attività lavorativa nel pieno rispetto di quanto indicato negli accordi contrattuali, lavorando presso l'RSA dell'Ospedale di Comiso, sino al 30.06.2018, data in cui la Cooperativa ha definitivamente cessato il servizio di gestione della RSA svolto per conto dell' di avere successivamente Parte_4 continuato a prestare attività lavorativa alle dipendenze della Pt_3
e di essere stata costretta, in data 01.08.2018, ad accettare – “sotto
“velata minaccia” di un licenziamento in caso contrario” - una modifica temporanea dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per complessive 30 ore settimanali, a decorrere dal 06.08.2018 al 30.09.2018, con espressa specificazione che “alla detta scadenza del 30.09.2018 il monte ore lavorativo contrattuale verrà ripristinato da tempo parziale a tempo pieno”; di essere stata inoltre demansionata, avendo ricevuto l'attribuzione della mansione di
“assistenza domiciliare anziani e disabili” e la variazione in pejus del livello di inquadramento contrattuale (da C2 a C1); di avere svolto di fatto nei mesi successivi, nonostante la formale variazione di inquadramento contrattuale, mansioni inquadrabili sempre nel livello C2, prestando assistenza ai malati gravissimi, svolgendo mansioni rientranti nella competenza dell'OSS, oltre a quelle dell'OSA; che l'art. 47 del CCNL Cooperative Sociali classifica nel livello C2 tutti coloro che svolgono le mansioni di OSS e all'art. 48 (sotto il titolo
“Mansioni e variazioni temporanee delle stesse”) prevede che “La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni per le quali e stata/o assunta/o e a quelle corrispondenti ai livelli superiori che abbia successivamente acquisito, in conformità all'art. 13, legge n. 300 del 20/5/1970. La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e posizione economica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica della lavoratrice o del lavoratore medesima/o. Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza diposizione economica fra la qualifica superiore e quella di inquadramento. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione della stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi”; che la datrice di lavoro, oltre a ridurre il livello di inquadramento da C2 a C1, ha di fatto ridotto l'orario lavorativo di essa ricorrente, non consentendole di svolgere la propria attività per le complessive 38 ore settimanali;
che nel mese di ottobre 2018 parte datoriale utilizzava inoltre indebitamente le ferie della ricorrente al fine di mantenere invariata la paga mensile;
di avere pertanto invitato la datrice di lavoro, sia verbalmente e sia con comunicazione scritta del 03.12.2019, la società a ripristinare il precedente orario di lavoro e a risarcire essa ricorrente per il minore orario imposto;
di avere al tempo stesso offerto la propria “disponibilità lavorativa, sin da subito, secondo le ore previste dal contratto individuale di lavoro” e di avere ribadito detta disponibilità anche con successiva diffida in data 26.03.2020; che, in riscontro a tale comunicazione, la ha Pt_3 addotto, a giustificazione della disposta riduzione oraria, l'inevitabile riduzione dell'attività lavorativa disponibile;
che, premessa la riduzione quantitativa dei servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili nel corso degli anni, non si comprende la ragione per cui sia stato notevolmente ridotto soltanto l'orario lavorativo di essa ricorrente;
di lavorare alle dipendenze della società resistente sin dal 1998, vantando dunque una anzianità di servizio superiore a quella posseduta da molti altri dipendenti;
di avere fruito, dal mese di dicembre 2018 al mese di ottobre 2019, di congedo straordinario ex lege n. 104/92; che la datrice di lavoro, inoltre, le ha corrisposto le retribuzioni decorrenti dal mese di ottobre 2018 (tenuto conto del citato congedo), facendo riferimento all'orario lavorativo di fatto osservato e versando la relativa contribuzione ridotta;
di avere diritto al riconoscimento del livello di inquadramento C2 del CCNL Cooperative Sociali con decorrenza dal mese di settembre 2018 in poi, avendo ella continuato a svolgere le medesime mansioni di OSS in favore di disabili gravissimi anche nel periodo successivo alla chiusura del RSA di Comiso;
inoltre l'art. 48 del CCNL applicato nel rapporto in esame prevede espressamente la possibilità di variare che le correlate differenze retributive ammontano a complessivi € 806,13 sino alla data del deposito del ricorso;
di avere altresì diritto alle differenze retributive relative alle mensilità decorrenti dal mese di ottobre 2018 per il minor orario di lavoro imposto in maniera unilaterale da parte datoriale, per un complessivo importo di € 4.526,91; di non avere infatti sottoscritto alcun contratto di lavoro part time (avendo anzi manifestato il proprio espresso dissenso a tale modifica contrattuale); di soffrire inoltre “un forte disagio ed una forte limitazione della propria professionalità, non potendo effettuare il lavoro nella misura per cui era stata assunta”, così subendo un danno al proprio “status professionale, al diritto al lavoro (garantito in Costituzione e qui ingiustamente negato), all'esperienza, all'immagine, alla dignità personale di lavoratrice e di donna”; di avere subito anche il danno conseguente alla minore contribuzione versata in suo favore a seguito del minor imponibile contributivo mensile, derivante sia dal demansionamento da livello C2 a C1 e sia dalle minori ore lavorative fatte espletare. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “ - Dire, ritenere e dichiarare che la ricorrente presta attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società , in Parte_2 persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in , via ARno Pt_4
Rumor, n.10, c.f. , continuativamente ed ininterrottamente dal P.IVA_1
24.08.1998, in qualità di operaio specializzato, con contratto di lavoro full time e con mansioni effettive di OSS e diritto all'inquadramento nel livello C2 del CCNL Cooperative Sociali, con le modalità meglio specificate in narrativa;
- Accertare e condannare, conseguentemente, la società Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore, al
[...] pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 5.333,04 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in forza del suddetto CCNL di settore o secondo i criteri fissati ex art. 2099 c.c. e art. 36 Cost., per le causali ed i titoli tutti dedotti in narrativa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo, ed oltre il versamento dei contributi sulle somme che verranno accertate in CP_2 favore del ricorrente. Accertando e dichiarando il diritto della ricorrente ad espletare, per le mensilità successive alla presentazione del ricorso, l'orario lavorativo a tempo pieno per come previsto nel contratto individuale di lavoro;
con conseguente condanna di parte datoriale alle eventuali relative differenze di retribuzione, anche a titolo risarcitorio;
- Accertare il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente a seguito del comportamento datoriale, per come esposto in narrativa e condannare, conseguentemente, la società
[...]
, in persona del legale rapp.te pro Parte_2 tempore, al risarcimento del danno che potrà essere determinato anche equitativamente.”. La deduce l'infondatezza del Controparte_3 ricorso, osservando: di essere una società cooperativa a mutualità prevalente che, tramite la gestione in forma associata ed avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative rese dai soci, persegue l'interesse generale alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali, sanitari ed educativi;
di operare soprattutto nel settore sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale;
che i soci-lavoratori, i quali partecipano alla gestione mutualistica prestando la loro attività all'interno della cooperativa per effetto dell'instaurazione un ulteriore contratto di lavoro, sono tenuti al rispetto di tutti obblighi derivanti dalla Statuto sociale ed all'osservanza dello Statuto stesso, nonché del Regolamento Interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
che i servizi socio-assistenziali, specie quelli di assistenza domiciliare svolti in favore degli anziani e dei soggetti disabili, vengono oggi erogati dalla Cooperativa, non più in regime di appalto, bensì a seguito di affidamento da parte degli Enti territoriali committenti e previo accreditamento (ovvero iscrizione all'Albo distrettuale all'uopo istituito a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione); che il cittadino-utente è dunque pienamente libero di scegliere tra gli enti accreditati quello da cui farsi assistere, con facoltà in ogni momento di revocare la preferenza accordata in relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute;
che nel tempo anche le risorse economiche destinate a tali servizi dagli Enti territoriali si sono progressivamente ridotte, con progressiva e consistente diminuzione del numero di utenti disponibili, anche per la presenza di diversi soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni;
che, al fine di fronteggiare le sopravvenute difficoltà del settore, essa resistente ha adottato a decorrere dal 13.09.2014 un Accordo Aziendale successivamente rinnovato e prorogato, contratto aziendale che unitamente al Contratto Collettivo per le Cooperative Sociali regolamenta i rapporti con i lavoratori, oltre al Regolamento Interno applicabile ai soci- lavoratori;
che la ricorrente, oltre ad essere dipendente della è anche Parte_2 socio della Cooperativa a far data dal 14.04.2000 e, a decorrere dal mese di ottobre 2015, è anche Rappresentante Sindacale Aziendale dell'organizzazione Fisascat-Cisl; che la stessa è stata assunta alle dipendenze della il Parte_2
24.08.1998 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time in qualità di addetta al servizio di assistenza domiciliare svolto dalla in favore degli anziani con la qualifica e mansione di assistente Parte_2 domiciliare;
che a decorrere dal mese di giugno 2013 la dipendente, avendo nel frattempo conseguito l'attestato di Operatrice socio sanitaria, è stata addetta al servizio di gestione della RSA di Comiso, con la qualifica e mansione di OSS e con trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno, per complessive 38 ore settimanali;
che tale servizio è stato affidato alla Cooperativa dall sino al 30.11.2015 è stato successivamente Parte_4 prorogato sino al 30.06.2016 ed in ogni caso fino all'individuazione del nuovo contraente, con conseguenti proroghe contrattuali intercorse con tutti i dipendenti del settore, inclusa la;
che, in seguito alla definitiva Parte_1 Parte cessazione del servizio al 30.06.2018 (ciò a causa dell'intenzione dell di proseguire la gestione della RSA con proprie risorse interne), la è Parte_2 stata costretta ad attivare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/91 per la riduzione dell'organico addetto a quel settore, per un numero complessivo di 31 lavoratori, a tal fine avviando la prevista concertazione sindacale con le parti sociali;
che la ricorrente, in qualità di RSA per la sigla CISL-FISASCAT, ha preso parte agli incontri tra le parti sociali ed, in particolare, a quello infine tenutosi il 21.03.2018 con il quale è stata definita la procedura di licenziamento collettivo (come risulta dal relativo verbale di esame congiunto sottoscritto anche dalla sig.ra ); che in quella sede è stato Parte_1 raggiunto un accordo che, recependo la proposta in tal senso proveniente dalle organizzazioni sindacali, ha previsto l'impegno da parte della Cooperativa di fare quanto possibile per mantenere in forza cinque lavoratori, già in precedenza addetti ad altri servizi, tra i quali l'odierna ricorrente, da reimpiegare secondo tempi e modi da definire con successive intese sindacali, procedendo con i licenziamenti per le restanti 26 unità lavorative in esubero;
che pertanto la
, in attuazione degli accordi sindacali, ha ricollocato i dipendenti in Parte_2 questione (ad eccezione di una con la quale è stata convenuta la risoluzione del rapporto di lavoro) nel servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili tenuto conto dell'attività disponibile, con modifica concordata con tutti dell'orario di lavoro da tempo pieno a part time e della qualifica, da operatore socio sanitario ad operatore socio assistenziale, con assegnazione del corrispondente livello C1 del CCNL, conformemente all'inquadramento contrattuale applicato ai lavoratori di tale settore;
che all'epoca alla generalità degli operatori del servizio di assistenza domiciliare risultava assegnata la qualifica di OSA ed il relativo livello C1; che anche la , con modifica contrattuale sottoscritta il Parte_1
01.08.2018, è stata quindi ricollocata nel servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili con variazione, al pari di quanto convenuto con le altre tre dipendenti, della qualifica da OSS ad OSA ed inquadramento nel livello C1; che con la ricorrente è stata inoltre pattuita la modifica temporanea dell'orario di lavoro, a decorrere dal 06.08.2018 e sino al 30.09.2018, da tempo pieno a part time per complessive 30 ore settimanali, con espressa pattuizione che alla scadenza il monte ore lavorativo sarebbe stato ripristinato a tempo pieno, od anche solo aumentato, ove si fosse resa disponibile ulteriore attività lavorativa da riassegnare alla dipendente;
che tali modifiche contrattuali sono scaturite dagli accordi sindacali di cui al suddetto verbale del 21.03.2018, secondo criteri previamente condivisi in sede sindacale con l'individuazione congiunta dei termini e delle modalità di ricollocazione dei dipendenti già addetti alla RSA di Comiso;
che la si è quindi liberamente determinata a pervenire alla Parte_1 modifica contrattuale in questione nella piena consapevolezza delle superiori circostanze ed, in ogni caso, con la previa assistenza dell'associazione sindacale Cisl-Fisascat, il cui rappresentante, sig. , era anch'egli Persona_1 presente al momento della sottoscrizione.
************ Le censure attrici attengono, da un lato, alla riduzione dell'orario lavorativo ab origine assegnato ad essa ricorrente e, dall'altro, alla modifica peggiorativa disposta in danno di quest'ultima relativamente all'inquadramento contrattuale (da Operatore Socio Sanitario ad Operatore Socio Assistenziale, con attribuzione del deteriore inquadramento nel livello C1). La dedotta riduzione dell'orario di lavoro deve anzitutto ritenersi legittima con riferimento al lasso temporale compreso tra il 1° agosto 2018 ed il successivo 30 settembre, soccorrendo al riguardo apposito accordo scritto, firmato da entrambe le parti, avente appunto ad oggetto la citata riduzione oraria per il periodo in parola. Quanto al periodo successivo, alcuna specifica contestazione è stata articolata riguardo all'assunto secondo il quale l'orario lavorativo sarebbe stato ridotto “di fatto”, imponendosi alla lo svolgimento di attività Parte_1 lavorativa per un numero di ore inferiore rispetto a quello contrattualmente stabilito. Avuto riguardo alle specifiche allegazioni contenute in ricorso (comunque corroborate dalle risultanze delle buste paga versate in atti), laddove si indicano, accanto alle ore previste in contratto, le “ore lavorate” ed il “minor orario lavorato”, è da ritenere che la ricorrente – in forza della indebita riduzione oraria
– non abbia reso le proprie prestazioni lavorative per un totale di 497 ore e mezza. Tale mancato svolgimento di attività lavorativa non fa sorgere peraltro in capo alla lavoratrice il diritto alla retribuzione corrispondente, giacchè tale diritto – per definizione ed in ossequio al principio di sinallagmaticità – presuppone l'effettivo espletamento di detta attività. Spetta pertanto alla DE soltanto il risarcimento del danno sofferto a cagione della censurata riduzione oraria, danno che stimasi equo commisurare ad € 5,00 per ciascuna delle ore non lavorate (per un totale di € 2.485,00). Del tutto illegittima si reputa poi la compiuta modifica dell'inquadramento contrattuale riconosciuto alla lavoratrice (da C2 a C1), atteso che l'accordo avente ad oggetto una decurtazione della retribuzione, pur astrattamente lecito, richiede pur sempre la previsione di uno specifico termine di durata (nella specie del tutto mancante) (cfr. Cass. n. 19096/2018, laddove si enuncia che la riduzione della retribuzione del socio lavoratore di una cooperativa in caso di crisi aziendale è valida solo a condizione che sia limitata ad un arco temporale circoscritto e predeterminato). La resistente va condannata pertanto al pagamento, in favore Parte_2 della ricorrente, della differenza tra la retribuzione in concreto percepita da quest'ultima e la retribuzione che le sarebbe spettata in virtù dell'inquadramento nel livello C2 del CCNL Cooperative Sociali, con riferimento alle sole ore effettivamente lavorate (come indicate alla pag. 4 del ricorso), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al dì del soddisfo. La predetta Cooperativa va altresì condannata al versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti per l'inquadramento contrattuale spettante, entro i limiti della prescrizione in ipotesi maturata. Stante l'esito della lite, stimasi equo condannare parte resistente a rifondere alla lavoratrice la metà delle spese di lite, con compensazione della residua metà. A carico della Cooperativa medesima vanno poste infine le spese relative alla partecipazione dell' al presente giudizio. CP_2
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
condanna parte resistente al pagamento, in favore di , a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo di € 2.485,00;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di Parte_1 della differenza tra la retribuzione in concreto percepita da quest'ultima e la retribuzione che le sarebbe spettata in virtù dell'inquadramento nel livello C2 del CCNL Cooperative Sociali, con riferimento alle sole ore effettivamente lavorate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al dì del soddisfo;
condanna parte resistente al versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti per il l'inquadramento contrattuale nel livello C2 spettante alla ricorrente, entro i limiti della prescrizione in ipotesi maturata;
condanna parte resistente a rifondere ai procuratori antistatari della ricorrente la metà delle spese processuali, metà pari ad € 1.500,00, oltre accessori di legge;
condanna parte resistente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € CP_2
1.000,00, oltre accessori di legge. Ragusa, 16 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Claudia M. A. Catalano
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 825/2020 R.G. Lav. prev. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. F. Parte_1
ST e dlal'avv. S. Schininà) contro Controparte_1
(rappr. e dif. dall'avv. V. Cappuzzello) e nei confronti
[...] dell' (rappr. e dif. dall'avv. Galeano), avente ad oggetto: CP_2 retribuzione;
osserva
DE AR espone: di prestare attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società Parte_2
(in prosieguo soltanto dal
[...] Pt_3
24.08.1998, con la qualifica di Operatore socio sanitario;
di essere stata negli anni adibita a diversi servizi tra cui quello di assistenza domiciliare in favore degli anziani;
di avere svolto, già dal 2013, la propria attività lavorativa nell'ambito del servizio “RSA di Comiso” con rapporto di lavoro full time, per complessive 38 ore settimanali ed inquadramento nel livello C2 del CCNL di riferimento Cooperative Sociali;
di avere svolto la propria attività lavorativa nel pieno rispetto di quanto indicato negli accordi contrattuali, lavorando presso l'RSA dell'Ospedale di Comiso, sino al 30.06.2018, data in cui la Cooperativa ha definitivamente cessato il servizio di gestione della RSA svolto per conto dell' di avere successivamente Parte_4 continuato a prestare attività lavorativa alle dipendenze della Pt_3
e di essere stata costretta, in data 01.08.2018, ad accettare – “sotto
“velata minaccia” di un licenziamento in caso contrario” - una modifica temporanea dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per complessive 30 ore settimanali, a decorrere dal 06.08.2018 al 30.09.2018, con espressa specificazione che “alla detta scadenza del 30.09.2018 il monte ore lavorativo contrattuale verrà ripristinato da tempo parziale a tempo pieno”; di essere stata inoltre demansionata, avendo ricevuto l'attribuzione della mansione di
“assistenza domiciliare anziani e disabili” e la variazione in pejus del livello di inquadramento contrattuale (da C2 a C1); di avere svolto di fatto nei mesi successivi, nonostante la formale variazione di inquadramento contrattuale, mansioni inquadrabili sempre nel livello C2, prestando assistenza ai malati gravissimi, svolgendo mansioni rientranti nella competenza dell'OSS, oltre a quelle dell'OSA; che l'art. 47 del CCNL Cooperative Sociali classifica nel livello C2 tutti coloro che svolgono le mansioni di OSS e all'art. 48 (sotto il titolo
“Mansioni e variazioni temporanee delle stesse”) prevede che “La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni per le quali e stata/o assunta/o e a quelle corrispondenti ai livelli superiori che abbia successivamente acquisito, in conformità all'art. 13, legge n. 300 del 20/5/1970. La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e posizione economica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica della lavoratrice o del lavoratore medesima/o. Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza diposizione economica fra la qualifica superiore e quella di inquadramento. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione della stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi”; che la datrice di lavoro, oltre a ridurre il livello di inquadramento da C2 a C1, ha di fatto ridotto l'orario lavorativo di essa ricorrente, non consentendole di svolgere la propria attività per le complessive 38 ore settimanali;
che nel mese di ottobre 2018 parte datoriale utilizzava inoltre indebitamente le ferie della ricorrente al fine di mantenere invariata la paga mensile;
di avere pertanto invitato la datrice di lavoro, sia verbalmente e sia con comunicazione scritta del 03.12.2019, la società a ripristinare il precedente orario di lavoro e a risarcire essa ricorrente per il minore orario imposto;
di avere al tempo stesso offerto la propria “disponibilità lavorativa, sin da subito, secondo le ore previste dal contratto individuale di lavoro” e di avere ribadito detta disponibilità anche con successiva diffida in data 26.03.2020; che, in riscontro a tale comunicazione, la ha Pt_3 addotto, a giustificazione della disposta riduzione oraria, l'inevitabile riduzione dell'attività lavorativa disponibile;
che, premessa la riduzione quantitativa dei servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili nel corso degli anni, non si comprende la ragione per cui sia stato notevolmente ridotto soltanto l'orario lavorativo di essa ricorrente;
di lavorare alle dipendenze della società resistente sin dal 1998, vantando dunque una anzianità di servizio superiore a quella posseduta da molti altri dipendenti;
di avere fruito, dal mese di dicembre 2018 al mese di ottobre 2019, di congedo straordinario ex lege n. 104/92; che la datrice di lavoro, inoltre, le ha corrisposto le retribuzioni decorrenti dal mese di ottobre 2018 (tenuto conto del citato congedo), facendo riferimento all'orario lavorativo di fatto osservato e versando la relativa contribuzione ridotta;
di avere diritto al riconoscimento del livello di inquadramento C2 del CCNL Cooperative Sociali con decorrenza dal mese di settembre 2018 in poi, avendo ella continuato a svolgere le medesime mansioni di OSS in favore di disabili gravissimi anche nel periodo successivo alla chiusura del RSA di Comiso;
inoltre l'art. 48 del CCNL applicato nel rapporto in esame prevede espressamente la possibilità di variare che le correlate differenze retributive ammontano a complessivi € 806,13 sino alla data del deposito del ricorso;
di avere altresì diritto alle differenze retributive relative alle mensilità decorrenti dal mese di ottobre 2018 per il minor orario di lavoro imposto in maniera unilaterale da parte datoriale, per un complessivo importo di € 4.526,91; di non avere infatti sottoscritto alcun contratto di lavoro part time (avendo anzi manifestato il proprio espresso dissenso a tale modifica contrattuale); di soffrire inoltre “un forte disagio ed una forte limitazione della propria professionalità, non potendo effettuare il lavoro nella misura per cui era stata assunta”, così subendo un danno al proprio “status professionale, al diritto al lavoro (garantito in Costituzione e qui ingiustamente negato), all'esperienza, all'immagine, alla dignità personale di lavoratrice e di donna”; di avere subito anche il danno conseguente alla minore contribuzione versata in suo favore a seguito del minor imponibile contributivo mensile, derivante sia dal demansionamento da livello C2 a C1 e sia dalle minori ore lavorative fatte espletare. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “ - Dire, ritenere e dichiarare che la ricorrente presta attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società , in Parte_2 persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in , via ARno Pt_4
Rumor, n.10, c.f. , continuativamente ed ininterrottamente dal P.IVA_1
24.08.1998, in qualità di operaio specializzato, con contratto di lavoro full time e con mansioni effettive di OSS e diritto all'inquadramento nel livello C2 del CCNL Cooperative Sociali, con le modalità meglio specificate in narrativa;
- Accertare e condannare, conseguentemente, la società Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore, al
[...] pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 5.333,04 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in forza del suddetto CCNL di settore o secondo i criteri fissati ex art. 2099 c.c. e art. 36 Cost., per le causali ed i titoli tutti dedotti in narrativa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo, ed oltre il versamento dei contributi sulle somme che verranno accertate in CP_2 favore del ricorrente. Accertando e dichiarando il diritto della ricorrente ad espletare, per le mensilità successive alla presentazione del ricorso, l'orario lavorativo a tempo pieno per come previsto nel contratto individuale di lavoro;
con conseguente condanna di parte datoriale alle eventuali relative differenze di retribuzione, anche a titolo risarcitorio;
- Accertare il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente a seguito del comportamento datoriale, per come esposto in narrativa e condannare, conseguentemente, la società
[...]
, in persona del legale rapp.te pro Parte_2 tempore, al risarcimento del danno che potrà essere determinato anche equitativamente.”. La deduce l'infondatezza del Controparte_3 ricorso, osservando: di essere una società cooperativa a mutualità prevalente che, tramite la gestione in forma associata ed avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative rese dai soci, persegue l'interesse generale alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali, sanitari ed educativi;
di operare soprattutto nel settore sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale;
che i soci-lavoratori, i quali partecipano alla gestione mutualistica prestando la loro attività all'interno della cooperativa per effetto dell'instaurazione un ulteriore contratto di lavoro, sono tenuti al rispetto di tutti obblighi derivanti dalla Statuto sociale ed all'osservanza dello Statuto stesso, nonché del Regolamento Interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
che i servizi socio-assistenziali, specie quelli di assistenza domiciliare svolti in favore degli anziani e dei soggetti disabili, vengono oggi erogati dalla Cooperativa, non più in regime di appalto, bensì a seguito di affidamento da parte degli Enti territoriali committenti e previo accreditamento (ovvero iscrizione all'Albo distrettuale all'uopo istituito a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione); che il cittadino-utente è dunque pienamente libero di scegliere tra gli enti accreditati quello da cui farsi assistere, con facoltà in ogni momento di revocare la preferenza accordata in relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute;
che nel tempo anche le risorse economiche destinate a tali servizi dagli Enti territoriali si sono progressivamente ridotte, con progressiva e consistente diminuzione del numero di utenti disponibili, anche per la presenza di diversi soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni;
che, al fine di fronteggiare le sopravvenute difficoltà del settore, essa resistente ha adottato a decorrere dal 13.09.2014 un Accordo Aziendale successivamente rinnovato e prorogato, contratto aziendale che unitamente al Contratto Collettivo per le Cooperative Sociali regolamenta i rapporti con i lavoratori, oltre al Regolamento Interno applicabile ai soci- lavoratori;
che la ricorrente, oltre ad essere dipendente della è anche Parte_2 socio della Cooperativa a far data dal 14.04.2000 e, a decorrere dal mese di ottobre 2015, è anche Rappresentante Sindacale Aziendale dell'organizzazione Fisascat-Cisl; che la stessa è stata assunta alle dipendenze della il Parte_2
24.08.1998 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time in qualità di addetta al servizio di assistenza domiciliare svolto dalla in favore degli anziani con la qualifica e mansione di assistente Parte_2 domiciliare;
che a decorrere dal mese di giugno 2013 la dipendente, avendo nel frattempo conseguito l'attestato di Operatrice socio sanitaria, è stata addetta al servizio di gestione della RSA di Comiso, con la qualifica e mansione di OSS e con trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno, per complessive 38 ore settimanali;
che tale servizio è stato affidato alla Cooperativa dall sino al 30.11.2015 è stato successivamente Parte_4 prorogato sino al 30.06.2016 ed in ogni caso fino all'individuazione del nuovo contraente, con conseguenti proroghe contrattuali intercorse con tutti i dipendenti del settore, inclusa la;
che, in seguito alla definitiva Parte_1 Parte cessazione del servizio al 30.06.2018 (ciò a causa dell'intenzione dell di proseguire la gestione della RSA con proprie risorse interne), la è Parte_2 stata costretta ad attivare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/91 per la riduzione dell'organico addetto a quel settore, per un numero complessivo di 31 lavoratori, a tal fine avviando la prevista concertazione sindacale con le parti sociali;
che la ricorrente, in qualità di RSA per la sigla CISL-FISASCAT, ha preso parte agli incontri tra le parti sociali ed, in particolare, a quello infine tenutosi il 21.03.2018 con il quale è stata definita la procedura di licenziamento collettivo (come risulta dal relativo verbale di esame congiunto sottoscritto anche dalla sig.ra ); che in quella sede è stato Parte_1 raggiunto un accordo che, recependo la proposta in tal senso proveniente dalle organizzazioni sindacali, ha previsto l'impegno da parte della Cooperativa di fare quanto possibile per mantenere in forza cinque lavoratori, già in precedenza addetti ad altri servizi, tra i quali l'odierna ricorrente, da reimpiegare secondo tempi e modi da definire con successive intese sindacali, procedendo con i licenziamenti per le restanti 26 unità lavorative in esubero;
che pertanto la
, in attuazione degli accordi sindacali, ha ricollocato i dipendenti in Parte_2 questione (ad eccezione di una con la quale è stata convenuta la risoluzione del rapporto di lavoro) nel servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili tenuto conto dell'attività disponibile, con modifica concordata con tutti dell'orario di lavoro da tempo pieno a part time e della qualifica, da operatore socio sanitario ad operatore socio assistenziale, con assegnazione del corrispondente livello C1 del CCNL, conformemente all'inquadramento contrattuale applicato ai lavoratori di tale settore;
che all'epoca alla generalità degli operatori del servizio di assistenza domiciliare risultava assegnata la qualifica di OSA ed il relativo livello C1; che anche la , con modifica contrattuale sottoscritta il Parte_1
01.08.2018, è stata quindi ricollocata nel servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili con variazione, al pari di quanto convenuto con le altre tre dipendenti, della qualifica da OSS ad OSA ed inquadramento nel livello C1; che con la ricorrente è stata inoltre pattuita la modifica temporanea dell'orario di lavoro, a decorrere dal 06.08.2018 e sino al 30.09.2018, da tempo pieno a part time per complessive 30 ore settimanali, con espressa pattuizione che alla scadenza il monte ore lavorativo sarebbe stato ripristinato a tempo pieno, od anche solo aumentato, ove si fosse resa disponibile ulteriore attività lavorativa da riassegnare alla dipendente;
che tali modifiche contrattuali sono scaturite dagli accordi sindacali di cui al suddetto verbale del 21.03.2018, secondo criteri previamente condivisi in sede sindacale con l'individuazione congiunta dei termini e delle modalità di ricollocazione dei dipendenti già addetti alla RSA di Comiso;
che la si è quindi liberamente determinata a pervenire alla Parte_1 modifica contrattuale in questione nella piena consapevolezza delle superiori circostanze ed, in ogni caso, con la previa assistenza dell'associazione sindacale Cisl-Fisascat, il cui rappresentante, sig. , era anch'egli Persona_1 presente al momento della sottoscrizione.
************ Le censure attrici attengono, da un lato, alla riduzione dell'orario lavorativo ab origine assegnato ad essa ricorrente e, dall'altro, alla modifica peggiorativa disposta in danno di quest'ultima relativamente all'inquadramento contrattuale (da Operatore Socio Sanitario ad Operatore Socio Assistenziale, con attribuzione del deteriore inquadramento nel livello C1). La dedotta riduzione dell'orario di lavoro deve anzitutto ritenersi legittima con riferimento al lasso temporale compreso tra il 1° agosto 2018 ed il successivo 30 settembre, soccorrendo al riguardo apposito accordo scritto, firmato da entrambe le parti, avente appunto ad oggetto la citata riduzione oraria per il periodo in parola. Quanto al periodo successivo, alcuna specifica contestazione è stata articolata riguardo all'assunto secondo il quale l'orario lavorativo sarebbe stato ridotto “di fatto”, imponendosi alla lo svolgimento di attività Parte_1 lavorativa per un numero di ore inferiore rispetto a quello contrattualmente stabilito. Avuto riguardo alle specifiche allegazioni contenute in ricorso (comunque corroborate dalle risultanze delle buste paga versate in atti), laddove si indicano, accanto alle ore previste in contratto, le “ore lavorate” ed il “minor orario lavorato”, è da ritenere che la ricorrente – in forza della indebita riduzione oraria
– non abbia reso le proprie prestazioni lavorative per un totale di 497 ore e mezza. Tale mancato svolgimento di attività lavorativa non fa sorgere peraltro in capo alla lavoratrice il diritto alla retribuzione corrispondente, giacchè tale diritto – per definizione ed in ossequio al principio di sinallagmaticità – presuppone l'effettivo espletamento di detta attività. Spetta pertanto alla DE soltanto il risarcimento del danno sofferto a cagione della censurata riduzione oraria, danno che stimasi equo commisurare ad € 5,00 per ciascuna delle ore non lavorate (per un totale di € 2.485,00). Del tutto illegittima si reputa poi la compiuta modifica dell'inquadramento contrattuale riconosciuto alla lavoratrice (da C2 a C1), atteso che l'accordo avente ad oggetto una decurtazione della retribuzione, pur astrattamente lecito, richiede pur sempre la previsione di uno specifico termine di durata (nella specie del tutto mancante) (cfr. Cass. n. 19096/2018, laddove si enuncia che la riduzione della retribuzione del socio lavoratore di una cooperativa in caso di crisi aziendale è valida solo a condizione che sia limitata ad un arco temporale circoscritto e predeterminato). La resistente va condannata pertanto al pagamento, in favore Parte_2 della ricorrente, della differenza tra la retribuzione in concreto percepita da quest'ultima e la retribuzione che le sarebbe spettata in virtù dell'inquadramento nel livello C2 del CCNL Cooperative Sociali, con riferimento alle sole ore effettivamente lavorate (come indicate alla pag. 4 del ricorso), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al dì del soddisfo. La predetta Cooperativa va altresì condannata al versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti per l'inquadramento contrattuale spettante, entro i limiti della prescrizione in ipotesi maturata. Stante l'esito della lite, stimasi equo condannare parte resistente a rifondere alla lavoratrice la metà delle spese di lite, con compensazione della residua metà. A carico della Cooperativa medesima vanno poste infine le spese relative alla partecipazione dell' al presente giudizio. CP_2
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
condanna parte resistente al pagamento, in favore di , a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo di € 2.485,00;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di Parte_1 della differenza tra la retribuzione in concreto percepita da quest'ultima e la retribuzione che le sarebbe spettata in virtù dell'inquadramento nel livello C2 del CCNL Cooperative Sociali, con riferimento alle sole ore effettivamente lavorate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al dì del soddisfo;
condanna parte resistente al versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti per il l'inquadramento contrattuale nel livello C2 spettante alla ricorrente, entro i limiti della prescrizione in ipotesi maturata;
condanna parte resistente a rifondere ai procuratori antistatari della ricorrente la metà delle spese processuali, metà pari ad € 1.500,00, oltre accessori di legge;
condanna parte resistente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € CP_2
1.000,00, oltre accessori di legge. Ragusa, 16 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Claudia M. A. Catalano