Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/03/2026, n. 5399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5399 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05399/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10894/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10894 del 2025, proposto da
LA RI, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 383/2024 pubblicata il 28/02/2024 RG n. 3283/2023 dal Tribunale di Velletri - sez. lavoro Giudice dott. Claudio Silvestrini notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26/08/2024 passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. AB La AL OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, ritualmente presentato, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, di estremi specificati in epigrafe e passata in giudicato, con la quale il Giudice ha così deciso, per quanto qui di interesse: “ disapplicato l’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall’erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere l’erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli aa.ss. indicati in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 3.500,00;
-per l’effetto, condanna le parti convenute, in solido tra loro, a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall’art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 ”.
2. In data 1° ottobre 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
5. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di penalità di mora. Stante la potestà discrezionale esercitabile nel giudizio di ottemperanza nel valutare la sussistenza di ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes (Cons. Stato, Ad. Plen., 15/2014), deve tenersi in considerazione, quale ragione esimente, l’odierna nomina del Commissario per il caso di persistente inadempimento al decorso del termine di sessanta giorni.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 3.500) e delle fasi di studio della controversia e redazione del ricorso (Cons. Stato 8993/2025), con distrazione dei relativi importi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
-nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
-condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Domenico Naso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL TU, Presidente FF
AB La AL OL, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB La AL OL | EL TU |
IL SEGRETARIO