Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00456/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2025, proposto da
AR ER, rappresentata e difesa dall’avvocato Gherardo AR Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ketura Chiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determina di diniego della sanatoria della SCIA in sanatoria del 29 maggio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa LA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna la determina del 29 maggio 2025 di diniego della SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente per una piscina interrata asseritamente adibita ad uso privato.
Deduce la ricorrente di essere proprietaria di un fondo ove nel 2003 fu realizzata una piscina interrata, per la quale è stata chiesta la sanatoria che il Comune ha negato rilevando:
l’assenza di documentazione adeguata a dimostrare il rispetto dei parametri di cui all’art. 20, comma 2, del RUEC;
la presenza di opere abusive non sanate nel fondo, oggetto di ordinanza di demolizione n. 3298 del 23 febbraio 2011;
la destinazione d’uso difforme da quanto dichiarato nella SCIA, con utilizzo della piscina a servizio di un’attività commerciale;
carenza documentale degli elaborati tecnici previsti dall’art. 126 del RUEC.
Al riguardo eccepisce che l’obbligo di soccorso istruttorio impone alla P.A. di consentire l’integrazione documentale e rileva che è indifferente la presenza di altre opere abusive oggetto di un distinto procedimento.
Sostiene che l’uso difforme non è dimostrato e che comunque le attività agrituristiche sono compatibili con la denunziata attività commerciale.
Infine, osserva che la piscina realizzata in zona agricola è assentibile.
Si è costituito in resistenza il Comune deducendo di aver sollecitato, con il preavviso di dinego, il contraddittorio procedimentale con l’istante, la quale, però, in riscontro alle puntuali richieste e osservazioni rese dall’Ente, si è limitata a sostenere la sola conformità dell’intervento all’art. 20, comma 2, del RUEC, nonché, in maniera assolutamente generica, la natura pertinenziale dell’opera, non allegando nessuna documentazione e/o altro elemento all’uopo utile e probante.
Ha rimarcato, in ogni caso, che i provvedimenti in materia di repressione dell’abusivismo edilizio, essendo atti dovuti e rigorosamente vincolati, non comportano, in capo all’Amministrazione pubblica, particolari oneri motivazionali e formalità.
Ha evidenziato che la valutazione di un abuso edilizio dev’essere effettuata tenendo conto dell’immobile o del complesso immobiliare nella sua interezza e che tutte le risultanze procedimentali nella specie sono il frutto di appositi accertamenti dei competenti Uffici comunali, peraltro ben conosciuti da parte della ricorrente e mai oggetto di specifica contestazione.
Ha ribadito che risulta smentito quanto ex adverso contrastato in ordine alla destinazione della piscina, il cui “uso pubblico” risulta ben acclarato e provato, oltre che nemmeno smentito dalla ricorrente.
Infine, ha osservato che le precipue caratteristiche della piscina e del relativo uso, come acclarato dagli accertamenti svolti nel corso degli anni, escludono certamente la natura pertinenziale dell’opera (che ricopre una superficie di circa mq 340,00, con realizzazione anche di un locale in c.a. della superficie di circa mq 45,00 e dell’altezza mt. 2,00 circa, destinato a locale macchine e depurazione).
Su tali basi, ha confermato le deduzioni dell’Ufficio tecnico, secondo cui: “ l’assenza di elementi documentali sufficienti a dimostrare la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento in particolare, dei volumi realizzati … non consente di qualificare l’intervento come pertinenziali ai sensi dell’art. 20, comma 2 … ”.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 4 marzo 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La sussistenza degli elementi per attribuire all’opera natura pertinenziale non è stata dimostrata dalla ricorrente né in fase procedimentale né in giudizio.
Di contro, risulta dagli atti che la destinazione d’uso della piscina è difforme da quanto dichiarato nella SCIA (essendo stata la stessa adibita a “stabilimento balneare”; v. il provvedimento prot. n. 25846 del 28 giugno 2024, all. n. 5 del fascicolo di parte resistente), né la ricorrente ha addotto alcun elemento idoneo a sostenere il contrario.
Detta contestazione, peraltro, era stata correttamente formulata dal Comune in sede di preavviso di diniego, senza che l’istante abbia opposto alcunché nelle osservazioni inoltrate all’Ente.
Quanto allo svolgimento del procedimento, non risultano violazioni o illegittimità imputabili all’Amministrazione.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
LA PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO