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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 8140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8140 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dr. Manuela Fontana in funzione di giudice del lavoro letto l'art 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 13533/'25 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
T R A
, in persona dl leg. rapp.te p.t., in virtù Parte_1 di procura in atti, dagli avvocati Alfredo Sagliocco e Domenico Di Micco, presso il cui studio in Aversa, alla via Atellana n. 19; elett.te domicilia
- O P P O N E N T E -
E
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_1
EL ER, presso il cui studio in Aversa (CE), Via S. d'Acquisto n. 200
- O P P O S T O -
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 3.6.2025, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 537/2025 del 22/04/2025, notificato in data 24/04/2025, avente ad oggetto le retribuzioni asseritamente maturate dal sig. per Controparte_1 effetto dell'ordine di reintegrazione disposto dalla sentenza n. 3627 del 23/10/2024, per il periodo intercorso dalla data di pubblicazione della stessa sino al deposito del ricorso monitorio (23/10/2024 – 28/02/2025). Deduceva che in data 6.1.2025 era intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ex art 18 comma 4, V periodo, della L. n. 300/70, posto che con nota del 06/12/2024 era stato invitato a Controparte_1 presentarsi, il giorno 13/12/2024, alle ore 08:00, presso la Comunità Osiride in Casoria 80026, provincia di Napoli, alla via Carlo Poerio n. 3, traversa ER, al fine di essere reintegrato in servizio. Lamentava inoltre errori di calcolo nel computo della 13? Mensilità e della retribuzione relativa al mese di ottobre. Si costituiva CP_1 contestava di aver ricevuto missiva invito alla reintegra in servizio ed assumeva la debenza per intero dell'importo a titolo di 13^mensilità.
L'opposizione va respinta.
Parte opponente assume l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mancata ripresa del servizio da parte del lavoratore nei 30 giorni successivi all'invito che assume aver inoltrato con comunicazione perfezionatasi per compiuta giacenza.
Con recentissima pronuncia, la Corte di Appello di Messina ( 227/23), ha rilevato: “La Suprema Corte ha motivato evidenziando che la presunzione art. 1335 c.c. scatta quando gli atti "giungono all'indirizzo del destinatario". Nel caso in esame, osserva, vi è solo un tentativo di recapito, ma materialmente il plico non viene lasciato all'indirizzo, ma viene piuttosto depositato nell'ufficio postale (art. 24 D.M. Sviluppo 1 ottobre 2008), mentre l'avviso di compiuta giacenza è soltanto "un modulo non contenente l'indicazione del contenuto dell'atto a cui si riferisce".
In tali casi, in assenza di una disciplina ad hoc come quella prevista per gli atti giudiziari, la Suprema Corte, nell'ottica di garantire il principio di effettiva conoscenza e il rispetto del diritto art. 24 Cost. (come sottolineato da C. Cost. 346/1998) ma con un equo contemperamento degli interessi (Cass. SS.UU. 24822/2015), ha adottato la soluzione già individuata da Cass. sez. VI-T 2047/2016 nell'ambito degli atti impositivi tributari, e cioè l'applicazione analogica dell'art. 8, comma 4 legge 890/2002 considerando eseguita la notificazione "decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore", ove, in luogo della raccomandata con avviso, non prevista nella fattispecie, si può prendere a riferimento il rilascio dell'avviso di giacenza.
Il precedente di cassazione individuato dal tribunale precisa invero che il principio, ancorché riferito all'ipotesi dell'impugnazione condominiale, debba valere per qualunque "comunicazione da cui decorre un termine decadenziale per l'esercizio di un diritto".
Il principio ha trovato applicazione, anche in Sez. VI-T Ord. 19958/2017. Come segnalato dal P., se il dies a quo per formulare le giustificazioni decorresse dal 31 agosto 2015 (decimo giorno posteriore al deposito in ufficio), il licenziamento sarebbe comunque illegittimo perché irrogato prima che il termine fosse non solo spirato, ma persino iniziato.
Proprio in materia di comunicazione della contestazione disciplinare, Cass. sez. lav. 29237/2017 ha per esempio di contro affermato che la presunzione art. 1335 opera "per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente... dall'osservanza delle disposizioni del codice postale (Cass. 9390/2017, 22311/2016, 8073/2002), e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale" salvo che il destinatario non dimostri di non averla potuta ritirare per fatto a lui non imputabile. Cass. sez. lav. ord. 23589/2018 richiamando precedenti analoghi, ha affermato che "un atto negoziale recettizio" (nel caso ivi trattato, una lettera di licenziamento) "si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. Cass. n. 6527/2003), restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (così Cass. n. 27526/2013)".
Dalla cartolina di ricevimento prodotta dalla parte opponente non risolta il compimento della formalità del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, risultando l'annotazione sulla cartolina di ricevimento assolutamente equivoca anche nella stessa formulazione letterale (av 9/12 o au 9/12 ). Ne consegue l'inoperatività della presunzione ex art 1335 cc e del conseguente effetto estintivo di cui al comma 4 dell'art. 18.
Con riferimento alla quantificazione delle poste, va osservato quanto segue.
Parte opponente assume essere dovuti, a titolo di 13^ mensilità, i soli ratei maturati con riferimento ai mesi di settembre e ottobre 2024. L'assunto è privo di fondamento, posto che, nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria, il rapporto si ricostituisce con efficacia ex tunc, risultando pertanto dovuta la mensilità aggiuntiva per l'intera annualità.
Corretto risulta il calcolo delle somme portate dal decreto ingiuntivo per l'attività lavorativa, di cui non è contestato lo svolgimento, degli otto giorni del mese di ottobre 2024. L'opposizione va dunque respinta. Il decreto ingiuntivo va dunque integralmente confermato, con declaratoria di esecutorietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 537/'25, di cui dichiara l'esecutività;
2) condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 2.300,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 9.11.2025
Il Giudice del lavoro d r M a n u e l a F o n t a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dr. Manuela Fontana in funzione di giudice del lavoro letto l'art 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 13533/'25 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
T R A
, in persona dl leg. rapp.te p.t., in virtù Parte_1 di procura in atti, dagli avvocati Alfredo Sagliocco e Domenico Di Micco, presso il cui studio in Aversa, alla via Atellana n. 19; elett.te domicilia
- O P P O N E N T E -
E
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_1
EL ER, presso il cui studio in Aversa (CE), Via S. d'Acquisto n. 200
- O P P O S T O -
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 3.6.2025, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 537/2025 del 22/04/2025, notificato in data 24/04/2025, avente ad oggetto le retribuzioni asseritamente maturate dal sig. per Controparte_1 effetto dell'ordine di reintegrazione disposto dalla sentenza n. 3627 del 23/10/2024, per il periodo intercorso dalla data di pubblicazione della stessa sino al deposito del ricorso monitorio (23/10/2024 – 28/02/2025). Deduceva che in data 6.1.2025 era intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ex art 18 comma 4, V periodo, della L. n. 300/70, posto che con nota del 06/12/2024 era stato invitato a Controparte_1 presentarsi, il giorno 13/12/2024, alle ore 08:00, presso la Comunità Osiride in Casoria 80026, provincia di Napoli, alla via Carlo Poerio n. 3, traversa ER, al fine di essere reintegrato in servizio. Lamentava inoltre errori di calcolo nel computo della 13? Mensilità e della retribuzione relativa al mese di ottobre. Si costituiva CP_1 contestava di aver ricevuto missiva invito alla reintegra in servizio ed assumeva la debenza per intero dell'importo a titolo di 13^mensilità.
L'opposizione va respinta.
Parte opponente assume l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mancata ripresa del servizio da parte del lavoratore nei 30 giorni successivi all'invito che assume aver inoltrato con comunicazione perfezionatasi per compiuta giacenza.
Con recentissima pronuncia, la Corte di Appello di Messina ( 227/23), ha rilevato: “La Suprema Corte ha motivato evidenziando che la presunzione art. 1335 c.c. scatta quando gli atti "giungono all'indirizzo del destinatario". Nel caso in esame, osserva, vi è solo un tentativo di recapito, ma materialmente il plico non viene lasciato all'indirizzo, ma viene piuttosto depositato nell'ufficio postale (art. 24 D.M. Sviluppo 1 ottobre 2008), mentre l'avviso di compiuta giacenza è soltanto "un modulo non contenente l'indicazione del contenuto dell'atto a cui si riferisce".
In tali casi, in assenza di una disciplina ad hoc come quella prevista per gli atti giudiziari, la Suprema Corte, nell'ottica di garantire il principio di effettiva conoscenza e il rispetto del diritto art. 24 Cost. (come sottolineato da C. Cost. 346/1998) ma con un equo contemperamento degli interessi (Cass. SS.UU. 24822/2015), ha adottato la soluzione già individuata da Cass. sez. VI-T 2047/2016 nell'ambito degli atti impositivi tributari, e cioè l'applicazione analogica dell'art. 8, comma 4 legge 890/2002 considerando eseguita la notificazione "decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore", ove, in luogo della raccomandata con avviso, non prevista nella fattispecie, si può prendere a riferimento il rilascio dell'avviso di giacenza.
Il precedente di cassazione individuato dal tribunale precisa invero che il principio, ancorché riferito all'ipotesi dell'impugnazione condominiale, debba valere per qualunque "comunicazione da cui decorre un termine decadenziale per l'esercizio di un diritto".
Il principio ha trovato applicazione, anche in Sez. VI-T Ord. 19958/2017. Come segnalato dal P., se il dies a quo per formulare le giustificazioni decorresse dal 31 agosto 2015 (decimo giorno posteriore al deposito in ufficio), il licenziamento sarebbe comunque illegittimo perché irrogato prima che il termine fosse non solo spirato, ma persino iniziato.
Proprio in materia di comunicazione della contestazione disciplinare, Cass. sez. lav. 29237/2017 ha per esempio di contro affermato che la presunzione art. 1335 opera "per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente... dall'osservanza delle disposizioni del codice postale (Cass. 9390/2017, 22311/2016, 8073/2002), e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale" salvo che il destinatario non dimostri di non averla potuta ritirare per fatto a lui non imputabile. Cass. sez. lav. ord. 23589/2018 richiamando precedenti analoghi, ha affermato che "un atto negoziale recettizio" (nel caso ivi trattato, una lettera di licenziamento) "si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. Cass. n. 6527/2003), restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (così Cass. n. 27526/2013)".
Dalla cartolina di ricevimento prodotta dalla parte opponente non risolta il compimento della formalità del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, risultando l'annotazione sulla cartolina di ricevimento assolutamente equivoca anche nella stessa formulazione letterale (av 9/12 o au 9/12 ). Ne consegue l'inoperatività della presunzione ex art 1335 cc e del conseguente effetto estintivo di cui al comma 4 dell'art. 18.
Con riferimento alla quantificazione delle poste, va osservato quanto segue.
Parte opponente assume essere dovuti, a titolo di 13^ mensilità, i soli ratei maturati con riferimento ai mesi di settembre e ottobre 2024. L'assunto è privo di fondamento, posto che, nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria, il rapporto si ricostituisce con efficacia ex tunc, risultando pertanto dovuta la mensilità aggiuntiva per l'intera annualità.
Corretto risulta il calcolo delle somme portate dal decreto ingiuntivo per l'attività lavorativa, di cui non è contestato lo svolgimento, degli otto giorni del mese di ottobre 2024. L'opposizione va dunque respinta. Il decreto ingiuntivo va dunque integralmente confermato, con declaratoria di esecutorietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 537/'25, di cui dichiara l'esecutività;
2) condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 2.300,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 9.11.2025
Il Giudice del lavoro d r M a n u e l a F o n t a n a