Ordinanza presidenziale 3 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03830/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14985/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14985 del 2022, proposto da
Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola, in persona del legale rappresentante pro tempore, CO GI, MA NO AT NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano, Tommaso Pallavicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero dell'Istruzione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
e/o declaratoria di nullità
della nota ANAC, datata 23/9/2022 di contestazione del mancato invio della griglia di rilevazione di cui alla Delibera numero 201/2022, con relativo invito alla regolazione tardiva rivolta agli istituti scolastici; dell'Avviso ANAC, datato 5 ottobre 2022; dell'Avviso ANAC, datato 11 ottobre 2022; per quanto occorrer possa, dell'Avviso ANAC, datato 25 ottobre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac Autorità Nazionale Anticorruzione e del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con atto depositato in data 16 gennaio 2026 i ricorrenti, per il tramite del loro difensore, hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame;
Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Ritenuto che l’esito in rito del contenzioso giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IG, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | RI IG |
IL SEGRETARIO