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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
UD. 23.1.2025 N. 528/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Gerelli, presso lo Studio del quale in Casalmaggiore, Via Cairoli n. 17, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) RT C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: Spettanze retributive. Accertamento del licenziamento. Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 agosto 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – CP_1 in persona dell'Amministrazione di Sostegno, per sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni:
“accertato che in relazione ai contratto di lavoro in data 13/11/2019 e 28/10/2021 sono state prestate ore supplementari in favore della sig.ra dalla sig.ra RT
, per gli anni 2021-2022-2023, con ferie non godute, tredicesima e Parte_1 TFR, ritenuto accertato che le somme spettanti, in relazione ai due contratti per le differenze retributive, ferie non godute, tredicesima, Tfr relativi agli anni dal 2021 al 2023 CP ammontano ad € 22.476,83 condannare la sig.ra a mezzo ds RT
al pagamento di ciò che risulterà dovuto, in favore di Parte_2 Parte_1 per le causali di cui nelle premesse in fatto e in diritto, oltre agli interessi legali
[...] maturati, rivalutazione, dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Accertato inoltre che con riguardo all'interruzione del rapporto di lavoro, “le dimissioni volontarie”, sono da considerare invalide, riqualificare l'interruzione del rapporto, come per giusta causa o giustificato motivo (ricovero in RSA della beneficiaria) e ritenuto che “le dimissioni” non firmate dalla ricorrente, col semplice ritiro della R.R. non sono un equipollente della manifestata volontà di dimissionarsi, una volta dichiarato il diritto a poter usufruire della Naspi, condannare la sig.ra (condanna generica), RT al risarcimento del danno causato, che ci si riserva di richiedere, in separata sede, nel caso in cui non sia possibile “chiedere la revisione” della pratica, causato dall'errato inserimento della dichiarazione nel format dell'Inps che non ha consentito di fruire del sussidio della disoccupazione. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha premesso di essere stata regolarmente assunta come badante a tempo indeterminato dalla convenuta – in persona dell'Amministratore di sostegno nominato in data 21 Parte_2 febbraio 2019 – a decorrere dal 13 novembre 2019, con inquadramento nel livello federcolf B super e mansioni di assistente a persona autosufficiente, lavorando presso l'abitazione della stessa, senza vitto e alloggio, e percependo una retribuzione oraria di € 6,13 lordi, con contratto minimo di 26 ore settimanali. Il rapporto, inoltre, sarebbe stato rinnovato con contratto del 28 ottobre 2021, pattuendo una paga mensile di € 677,78 lordi, e sarebbe proseguito fino al ricovero dell'assistita nella RSA
“Conte Busi” di Casalmaggiore, cessando alla fine di marzo 2023.
Sennonché, il progressivo aggravamento delle condizioni dell'assistita aveva reso necessaria la prestazione di numerose ore di lavoro ulteriori, anche a titolo di straordinari e assistenza notturna, che erano state regolarmente retribuite per il 2019
e solo parzialmente per gli anni successivi. Nonostante l'amministratore di sostegno avesse espressamente riconosciuto il computo delle ore, infatti, non aveva potuto provvedere al versamento del dovuto, per la richiesta del Giudice tutelare, ai fini dell'autorizzazione, di “pezze d'appoggio o di una sentenza di condanna”.
Con il presente giudizio, pertanto, la ricorrente ha rivendicato, in primo luogo, il pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate, per complessivi €
22.476,83, comprensivi di € 9.074,10 maturati nella vigenza del primo contratto di lavoro e delle ulteriori differenze maturate anche a titolo di ferie non godute, tredicesima mensilità, TFR e contributi non versati. Ha chiesto, altresì, di accertare che la cessazione del rapporto era avvenuta per licenziamento, in conseguenza del ricovero della assistita, con “riserva di chiedere in separata sede” il risarcimento del danno
2 da omessa percezione della “nel caso in cui non sia possibile “chiedere la revisione” CP_3 della pratica” (cfr. pag. 6).
Non si è costituita la quale, previa verifica della regolarità RT della notifica, effettuata sia presso la RSA che presso l'Amministratore di Sostegno, è stata dichiarata contumace.
Sentito l'Amministratore di Sostegno ed assunta la testimonianza della collega all'udienza del 23 gennaio 2025 l'Avv. Gerelli ha dichiarato di rinunciare Tes_1 alla domanda di regolarizzazione contributiva, con riserva di separata azione amministrativa, e il Tribunale, esaurita la discussione, si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, la presente sentenza.
*** * ***
1. La domanda di condanna al pagamento delle spettanze retributive rivendicate è fondata e deve trovare accoglimento.
Al riguardo, invero, occorre dare preliminarmente atto che vi è prova documentale dell'esistenza, tra le parti, del rapporto di lavoro nei termini dedotti in ricorso, essendo stati prodotti i due contratti del 13.11.2019 e del 28.10.2021, entrambi sottoscritti dalla convenuta per il tramite dell'Amministratore di Sostegno -
e nipote - (docc. 2 e 3, fascicolo ricorrente). Parte_2
È stato, poi, ampiamente provato e riconosciuto, per entrambi i periodi considerati, lo svolgimento delle maggiori ore di lavoro indicate dalla ricorrente.
In particolare, lo stesso Amministratore di Sostegno, sentito all'udienza del 21 gennaio 2025, ha confermato che “la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della sig.ra in qualità di badante, io ho sottoscritto entrambi i contratti con lei in qualità di RT amministratore di sostegno. Il primo contratto era per pochi giorni alla settimana, mi pare;
il secondo
– da ottobre 2021 - è stato trasformato a full time, 7 giorni su 7, e la ricorrente viveva con mia zia.
Riconosco la correttezza delle ore indicate nei docc. 7a e 7b, che mi vengono rammostrati;
tutte le volte, infatti, la ricorrente mi mostrava il calcolo delle ore svolte e, da quel punto di vista, non ci sono mai stati problemi. Questo vale sia per il primo contratto che per il secondo. Confermo che ero io a continuare a gestire il rapporto di lavoro. Confermo anche il riepilogo delle ore manoscritto sub doc.
7a, si tratta del prospetto che compilava la ricorrente e che io verificavo”.
Le ore effettivamente svolte dalla ricorrente, pertanto, sono state espressamente riconosciute dallo stesso soggetto che, pacificamente, aveva sempre gestito il
3 rapporto di lavoro;
questi, inoltre, ha confermato la correttezza dei conteggi prodotti, riferendo che vi era un controllo periodico degli orari osservati dalla lavoratrice. Né, all'evidenza, vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, favorevoli alla ricorrente e rese dal nipote della convenuta, il quale, peraltro, in udienza ha anche fatto emergere una cessazione conflittuale del rapporto che rende a fortiori credibile il riconoscimento delle differenze rivendicate.
Per tali ragioni, la convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo di € 22.476,83 lordi, calcolato integralmente avendo riguardo alla
“retribuzione/stipendio lordo come da ccnl”, per i seguenti titoli:
- € 9.074,10 lordi a titolo di differenze retributive per i mesi da gennaio a ottobre
2021, ferie non godute, tredicesima mensilità e TFR (quest'ultimo, per € 1025,90 lordi), maturati in relazione al primo contratto di lavoro (cfr. doc. 7a);
- € 13.402,73 lordi a titolo di differenze retributive per i mesi da novembre 2021 a marzo 2023, ferie non godute, tredicesima mensilità e TFR (quest'ultimo, per €
1724,32 lordi) maturati in relazione al secondo contratto di lavoro e al netto degli acconti già ricevuti (cfr. doc. 7b).
Fornita la prova del credito, infatti, sarebbe stato onere della convenuta dimostrare l'esatto adempimento o la sopravvenienza di fatti estintivi dello stesso, di talché, a fronte di tale inerzia, la pretesa attorea deve ritenersi meritevole di accoglimento;
del resto, i conteggi sopra riportati, neppure contestati dall'Amministratore di Sostegno in udienza, appaiono formalmente corretti, avuto riguardo al parametro retributivo richiamato in contratto e alla base di calcolo da assumere per il conteggio delle quote di TFR maturate per ciascun anno.
*
Procedendo con l'esame delle domande attoree, inoltre, deve essere accertato e dichiarato che la causa della cessazione del rapporto di lavoro risiede non già nelle dimissioni volontarie della ricorrente, bensì nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ravvisabile nel ricovero della convenuta in RSA.
La ricorrente, infatti, ha riferito che l'INPS aveva rigettato la domanda di accesso alla Naspi perché il datore di lavoro aveva - erroneamente - inserito “nel sito dell'INPS
(cfr. doc.8-9) … come “causale” della interruzione del rapporto, “dimissioni volontarie” invece del licenziamento (per giusta causa o giustificato motivo oggettivo - ingresso in RSA): si chiede CP_1
4 pertanto di riqualificare sulla base dei documenti in atti e dei testi, l'interruzione del rapporto di lavoro come licenziamento considerato il “ricovero in RSA” e di dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della Naspi, che non si è potuta ottenere, per la “dichiarazione inesatta” inserita nel format dell'Inps, … non potendo considerare “la spedizione”, e il “ritiro della R.R.” datoriale
(“proposta di dimissioni” – non firmate), un “equipollente” della volontà di dimissionarsi”.
Ebbene, la ricostruzione attorea è stata confermata dall'Amministratore di
Sostegno della convenuta, il quale ha riferito: “Quando mia zia è stata ricoverata, ho informato il sindacato che mi assisteva per le pratiche con le badanti, e ho fatto quanto mi è stato indicato da loro, comunicando che il rapporto era cessato”. Egli, inoltre, ha precisato che la ricorrente aveva manifestato la crescente difficoltà nell'accudimento dell'assistita e la necessità di ricoverarla in una struttura, ma ha anche chiarito che era stato lui a comunicare alla lavoratrice che il rapporto sarebbe cessato in data 15 marzo 2023, a causa del ricovero dell'anziana zia, affermando: “Le ho chiesto di attendere perché bisognava avere
l'autorizzazione del Giudice tutelare e l'ho avvisata che il 15 marzo 2023 mia zia sarebbe stata ricoverata;
ho notiziato il servizio colf del sindacato e loro mi hanno dato la documentazione da fare firmare alla ricorrente. Quindi, io le ho detto “guarda che dal 15 marzo mia zia viene ricoverata e non devi venire più”. Riconosco il doc. 9, me lo ha trasmesso l'ufficio colf e badanti e quella è la mia firma”. Del resto, anche la teste – che aveva parimenti accudito la Tes_1 convenuta da ottobre 2022 a marzo 2023 nel periodo notturno - ha confermato che
“anche la ricorrente ha lavorato fino al 15 marzo 2023, lavorava ancora quando la sig.ra CP_1
è stata messa in casa di riposo. … alla fine, quando la sig.ra è stata ricoverata, il sig. CP_1 le ha detto di non venire più … ”. Parte_2
La ricorrente, dunque, aveva senz'altro richiesto a di ricoverare Parte_2 la convenuta in struttura, lamentandone il peggioramento delle condizioni di salute, ma non aveva mai rassegnato le dimissioni1 e, infatti, aveva continuato a prestare la Cont propria attività lavorativa fino al 15.3.2023, allorché l' le aveva comunicato la cessazione del rapporto per il collocamento di in RSA: il rapporto di RT lavoro, pertanto, era effettivamente cessato per la soppressione del posto.
5 Tanto chiarito, non può, invece, emettersi già in questa sede la condanna generica della convenuta al risarcimento del danno da mancata concessione della Naspi: nel ricorso, infatti, vi è l'espressa riserva – confermata all'odierna udienza - “di chiedere in separata sede” la rifusione di tale danno “nel caso in cui non sia possibile “chiedere la revisione” della pratica” all'Ente Previdenziale. Per come formulata, pertanto, la domanda risarcitoria presuppone l'infruttuoso esperimento della nuova procedura amministrativa, che potrà essere azionata solo all'esito dell'accertamento della causa effettiva dell'interruzione del rapporto;
ciò, invece, conferma l'interesse immediato all'accertamento della natura del recesso.
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, CP_1 in persona dell'Amministratore di Sostegno, deve essere condannata a
[...] rifondere a le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto Parte_1 conto del valore, della bassa complessità della lite e delle fasi esperite, con distrazione in favore dell'Avv. Gerelli, dichiaratosi antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accertato il diritto della ricorrente alle spettanze retributive rivendicate, condanna in persona dell'Amministratore di Sostegno, a RT pagare a , per i titoli di cui alla parte motiva, l'importo di € Parte_1
22.476,83 lordi (di cui € 2.750,22 lordi a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
accerta e dichiara che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è cessato in data 15 marzo 2023 per licenziamento della ricorrente;
condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gerelli, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 23 gennaio 2023
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La lettera di dimissioni, predisposta dal datore di lavoro e firmata dal solo Amministratore di Sostegno, non è stata mai sottoscritta dalla lavoratrice, né può ritenersi equivalente la firma “per ricevuta” dell'avviso di ricevimento della raccomandata, attesa l'impossibilità, per il ricevente, di conoscerne a priori il contenuto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Gerelli, presso lo Studio del quale in Casalmaggiore, Via Cairoli n. 17, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) RT C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: Spettanze retributive. Accertamento del licenziamento. Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 agosto 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – CP_1 in persona dell'Amministrazione di Sostegno, per sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni:
“accertato che in relazione ai contratto di lavoro in data 13/11/2019 e 28/10/2021 sono state prestate ore supplementari in favore della sig.ra dalla sig.ra RT
, per gli anni 2021-2022-2023, con ferie non godute, tredicesima e Parte_1 TFR, ritenuto accertato che le somme spettanti, in relazione ai due contratti per le differenze retributive, ferie non godute, tredicesima, Tfr relativi agli anni dal 2021 al 2023 CP ammontano ad € 22.476,83 condannare la sig.ra a mezzo ds RT
al pagamento di ciò che risulterà dovuto, in favore di Parte_2 Parte_1 per le causali di cui nelle premesse in fatto e in diritto, oltre agli interessi legali
[...] maturati, rivalutazione, dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Accertato inoltre che con riguardo all'interruzione del rapporto di lavoro, “le dimissioni volontarie”, sono da considerare invalide, riqualificare l'interruzione del rapporto, come per giusta causa o giustificato motivo (ricovero in RSA della beneficiaria) e ritenuto che “le dimissioni” non firmate dalla ricorrente, col semplice ritiro della R.R. non sono un equipollente della manifestata volontà di dimissionarsi, una volta dichiarato il diritto a poter usufruire della Naspi, condannare la sig.ra (condanna generica), RT al risarcimento del danno causato, che ci si riserva di richiedere, in separata sede, nel caso in cui non sia possibile “chiedere la revisione” della pratica, causato dall'errato inserimento della dichiarazione nel format dell'Inps che non ha consentito di fruire del sussidio della disoccupazione. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha premesso di essere stata regolarmente assunta come badante a tempo indeterminato dalla convenuta – in persona dell'Amministratore di sostegno nominato in data 21 Parte_2 febbraio 2019 – a decorrere dal 13 novembre 2019, con inquadramento nel livello federcolf B super e mansioni di assistente a persona autosufficiente, lavorando presso l'abitazione della stessa, senza vitto e alloggio, e percependo una retribuzione oraria di € 6,13 lordi, con contratto minimo di 26 ore settimanali. Il rapporto, inoltre, sarebbe stato rinnovato con contratto del 28 ottobre 2021, pattuendo una paga mensile di € 677,78 lordi, e sarebbe proseguito fino al ricovero dell'assistita nella RSA
“Conte Busi” di Casalmaggiore, cessando alla fine di marzo 2023.
Sennonché, il progressivo aggravamento delle condizioni dell'assistita aveva reso necessaria la prestazione di numerose ore di lavoro ulteriori, anche a titolo di straordinari e assistenza notturna, che erano state regolarmente retribuite per il 2019
e solo parzialmente per gli anni successivi. Nonostante l'amministratore di sostegno avesse espressamente riconosciuto il computo delle ore, infatti, non aveva potuto provvedere al versamento del dovuto, per la richiesta del Giudice tutelare, ai fini dell'autorizzazione, di “pezze d'appoggio o di una sentenza di condanna”.
Con il presente giudizio, pertanto, la ricorrente ha rivendicato, in primo luogo, il pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate, per complessivi €
22.476,83, comprensivi di € 9.074,10 maturati nella vigenza del primo contratto di lavoro e delle ulteriori differenze maturate anche a titolo di ferie non godute, tredicesima mensilità, TFR e contributi non versati. Ha chiesto, altresì, di accertare che la cessazione del rapporto era avvenuta per licenziamento, in conseguenza del ricovero della assistita, con “riserva di chiedere in separata sede” il risarcimento del danno
2 da omessa percezione della “nel caso in cui non sia possibile “chiedere la revisione” CP_3 della pratica” (cfr. pag. 6).
Non si è costituita la quale, previa verifica della regolarità RT della notifica, effettuata sia presso la RSA che presso l'Amministratore di Sostegno, è stata dichiarata contumace.
Sentito l'Amministratore di Sostegno ed assunta la testimonianza della collega all'udienza del 23 gennaio 2025 l'Avv. Gerelli ha dichiarato di rinunciare Tes_1 alla domanda di regolarizzazione contributiva, con riserva di separata azione amministrativa, e il Tribunale, esaurita la discussione, si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, la presente sentenza.
*** * ***
1. La domanda di condanna al pagamento delle spettanze retributive rivendicate è fondata e deve trovare accoglimento.
Al riguardo, invero, occorre dare preliminarmente atto che vi è prova documentale dell'esistenza, tra le parti, del rapporto di lavoro nei termini dedotti in ricorso, essendo stati prodotti i due contratti del 13.11.2019 e del 28.10.2021, entrambi sottoscritti dalla convenuta per il tramite dell'Amministratore di Sostegno -
e nipote - (docc. 2 e 3, fascicolo ricorrente). Parte_2
È stato, poi, ampiamente provato e riconosciuto, per entrambi i periodi considerati, lo svolgimento delle maggiori ore di lavoro indicate dalla ricorrente.
In particolare, lo stesso Amministratore di Sostegno, sentito all'udienza del 21 gennaio 2025, ha confermato che “la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della sig.ra in qualità di badante, io ho sottoscritto entrambi i contratti con lei in qualità di RT amministratore di sostegno. Il primo contratto era per pochi giorni alla settimana, mi pare;
il secondo
– da ottobre 2021 - è stato trasformato a full time, 7 giorni su 7, e la ricorrente viveva con mia zia.
Riconosco la correttezza delle ore indicate nei docc. 7a e 7b, che mi vengono rammostrati;
tutte le volte, infatti, la ricorrente mi mostrava il calcolo delle ore svolte e, da quel punto di vista, non ci sono mai stati problemi. Questo vale sia per il primo contratto che per il secondo. Confermo che ero io a continuare a gestire il rapporto di lavoro. Confermo anche il riepilogo delle ore manoscritto sub doc.
7a, si tratta del prospetto che compilava la ricorrente e che io verificavo”.
Le ore effettivamente svolte dalla ricorrente, pertanto, sono state espressamente riconosciute dallo stesso soggetto che, pacificamente, aveva sempre gestito il
3 rapporto di lavoro;
questi, inoltre, ha confermato la correttezza dei conteggi prodotti, riferendo che vi era un controllo periodico degli orari osservati dalla lavoratrice. Né, all'evidenza, vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, favorevoli alla ricorrente e rese dal nipote della convenuta, il quale, peraltro, in udienza ha anche fatto emergere una cessazione conflittuale del rapporto che rende a fortiori credibile il riconoscimento delle differenze rivendicate.
Per tali ragioni, la convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo di € 22.476,83 lordi, calcolato integralmente avendo riguardo alla
“retribuzione/stipendio lordo come da ccnl”, per i seguenti titoli:
- € 9.074,10 lordi a titolo di differenze retributive per i mesi da gennaio a ottobre
2021, ferie non godute, tredicesima mensilità e TFR (quest'ultimo, per € 1025,90 lordi), maturati in relazione al primo contratto di lavoro (cfr. doc. 7a);
- € 13.402,73 lordi a titolo di differenze retributive per i mesi da novembre 2021 a marzo 2023, ferie non godute, tredicesima mensilità e TFR (quest'ultimo, per €
1724,32 lordi) maturati in relazione al secondo contratto di lavoro e al netto degli acconti già ricevuti (cfr. doc. 7b).
Fornita la prova del credito, infatti, sarebbe stato onere della convenuta dimostrare l'esatto adempimento o la sopravvenienza di fatti estintivi dello stesso, di talché, a fronte di tale inerzia, la pretesa attorea deve ritenersi meritevole di accoglimento;
del resto, i conteggi sopra riportati, neppure contestati dall'Amministratore di Sostegno in udienza, appaiono formalmente corretti, avuto riguardo al parametro retributivo richiamato in contratto e alla base di calcolo da assumere per il conteggio delle quote di TFR maturate per ciascun anno.
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Procedendo con l'esame delle domande attoree, inoltre, deve essere accertato e dichiarato che la causa della cessazione del rapporto di lavoro risiede non già nelle dimissioni volontarie della ricorrente, bensì nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ravvisabile nel ricovero della convenuta in RSA.
La ricorrente, infatti, ha riferito che l'INPS aveva rigettato la domanda di accesso alla Naspi perché il datore di lavoro aveva - erroneamente - inserito “nel sito dell'INPS
(cfr. doc.8-9) … come “causale” della interruzione del rapporto, “dimissioni volontarie” invece del licenziamento (per giusta causa o giustificato motivo oggettivo - ingresso in RSA): si chiede CP_1
4 pertanto di riqualificare sulla base dei documenti in atti e dei testi, l'interruzione del rapporto di lavoro come licenziamento considerato il “ricovero in RSA” e di dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della Naspi, che non si è potuta ottenere, per la “dichiarazione inesatta” inserita nel format dell'Inps, … non potendo considerare “la spedizione”, e il “ritiro della R.R.” datoriale
(“proposta di dimissioni” – non firmate), un “equipollente” della volontà di dimissionarsi”.
Ebbene, la ricostruzione attorea è stata confermata dall'Amministratore di
Sostegno della convenuta, il quale ha riferito: “Quando mia zia è stata ricoverata, ho informato il sindacato che mi assisteva per le pratiche con le badanti, e ho fatto quanto mi è stato indicato da loro, comunicando che il rapporto era cessato”. Egli, inoltre, ha precisato che la ricorrente aveva manifestato la crescente difficoltà nell'accudimento dell'assistita e la necessità di ricoverarla in una struttura, ma ha anche chiarito che era stato lui a comunicare alla lavoratrice che il rapporto sarebbe cessato in data 15 marzo 2023, a causa del ricovero dell'anziana zia, affermando: “Le ho chiesto di attendere perché bisognava avere
l'autorizzazione del Giudice tutelare e l'ho avvisata che il 15 marzo 2023 mia zia sarebbe stata ricoverata;
ho notiziato il servizio colf del sindacato e loro mi hanno dato la documentazione da fare firmare alla ricorrente. Quindi, io le ho detto “guarda che dal 15 marzo mia zia viene ricoverata e non devi venire più”. Riconosco il doc. 9, me lo ha trasmesso l'ufficio colf e badanti e quella è la mia firma”. Del resto, anche la teste – che aveva parimenti accudito la Tes_1 convenuta da ottobre 2022 a marzo 2023 nel periodo notturno - ha confermato che
“anche la ricorrente ha lavorato fino al 15 marzo 2023, lavorava ancora quando la sig.ra CP_1
è stata messa in casa di riposo. … alla fine, quando la sig.ra è stata ricoverata, il sig. CP_1 le ha detto di non venire più … ”. Parte_2
La ricorrente, dunque, aveva senz'altro richiesto a di ricoverare Parte_2 la convenuta in struttura, lamentandone il peggioramento delle condizioni di salute, ma non aveva mai rassegnato le dimissioni1 e, infatti, aveva continuato a prestare la Cont propria attività lavorativa fino al 15.3.2023, allorché l' le aveva comunicato la cessazione del rapporto per il collocamento di in RSA: il rapporto di RT lavoro, pertanto, era effettivamente cessato per la soppressione del posto.
5 Tanto chiarito, non può, invece, emettersi già in questa sede la condanna generica della convenuta al risarcimento del danno da mancata concessione della Naspi: nel ricorso, infatti, vi è l'espressa riserva – confermata all'odierna udienza - “di chiedere in separata sede” la rifusione di tale danno “nel caso in cui non sia possibile “chiedere la revisione” della pratica” all'Ente Previdenziale. Per come formulata, pertanto, la domanda risarcitoria presuppone l'infruttuoso esperimento della nuova procedura amministrativa, che potrà essere azionata solo all'esito dell'accertamento della causa effettiva dell'interruzione del rapporto;
ciò, invece, conferma l'interesse immediato all'accertamento della natura del recesso.
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3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, CP_1 in persona dell'Amministratore di Sostegno, deve essere condannata a
[...] rifondere a le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto Parte_1 conto del valore, della bassa complessità della lite e delle fasi esperite, con distrazione in favore dell'Avv. Gerelli, dichiaratosi antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accertato il diritto della ricorrente alle spettanze retributive rivendicate, condanna in persona dell'Amministratore di Sostegno, a RT pagare a , per i titoli di cui alla parte motiva, l'importo di € Parte_1
22.476,83 lordi (di cui € 2.750,22 lordi a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
accerta e dichiara che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è cessato in data 15 marzo 2023 per licenziamento della ricorrente;
condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gerelli, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 23 gennaio 2023
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La lettera di dimissioni, predisposta dal datore di lavoro e firmata dal solo Amministratore di Sostegno, non è stata mai sottoscritta dalla lavoratrice, né può ritenersi equivalente la firma “per ricevuta” dell'avviso di ricevimento della raccomandata, attesa l'impossibilità, per il ricevente, di conoscerne a priori il contenuto.