Ordinanza cautelare 16 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04882/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4882 del 2025 proposto da Conf Industries S.r.l., Cfs Italia S.r.l. e Hupfer Italia S.r.l. in RTI costituendo con mandataria Conf Industries S.r.l. e mandanti CFS Italia S.r.l. e Hupfer Italia S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in relazione alla procedura CIG B7666DE349, rappresentati e difesi dagli avv. Alex Lovisa e Roberta Piovesan e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace e Alice Castrogiovanni e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. IA.2025.0093845 del 7.11.2025 con cui ARIA S.p.A., in relazione alla "gara per la fornitura di arredi sanitari per sale operatorie e servizi connessi" e, in particolare, al Lotto n. 5 (CIG B7666DE349), ha comunicato "l'esclusione di Conf Industries Srl dal Lotto 5 della procedura in oggetto"; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, in particolare, di tutti i verbali delle operazioni concorsuali di gara, con particolare riguardo a quelli, non conosciuti, concernenti le sedute della Commissione Giudicatrice nel corso delle quali il predetto organo ha esaminato l'offerta tecnica presentata dall'odierna ricorrente relativamente al Lotto 5 riscontrando che "relativamente ai sublotti 5.12 "supporto per camici piombati su ruote - capacità 12 camici" e 5.13 "supporto per camici piombati su ruote - capacità 6 camici", non è rispettato il requisito minimo "grucce porta camici incluse"; della nota Protocollo IA.2025.0100602 del 28/11/2025 con cui ARIA S.p.A. ha rigettato l'istanza di accesso agli atti della ricorrente differendola fino all'aggiudicazione; di ogni altro atto pregresso, preordinato, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e qualora lesivo, nonché per l'accoglimento, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., dell'istanza di accesso agli atti formulata in data 27.11.2025 e, dunque, per l'ostensione dei documenti richiesti, poiché indispensabili ai fini del legittimo esercizio del diritto di difesa nel presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di ARIA S.p.a.;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.68 del 2026 di rigetto della domanda di sospensione e di fissazione dell’Udienza pubblica;
Vista la memoria di ARIA S.p.a.;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.722 del 2026 di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accesso ai documenti;
Vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso depositata da parte ricorrente il 25/2/2026;
Vista l’adesione di ARIA S.p.a. alla compensazione delle spese di lite;
Visti gli artt. 35, comma 2, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il dott. IE ZI all’Udienza pubblica del 7 maggio 2026, ed ivi udito l’Avvocato di ARIA Spa come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
AT e IR
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che con Determinazione n. 512 del 24/6/2025 ARIA S.p.A. indiceva una “gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs n.36/2023, per la fornitura di arredi sanitari per sale operatorie e servizi connessi”, suddivisa in n. 5 lotti aggiudicabili singolarmente e relativa, quanto al sub-lotto n. 5, alla fornitura di “armadiature in acciaio inox per sala operatoria” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Disciplinare di gara prevedeva che l’offerta tecnica contenesse un documento denominato “SCHEDE TECNICHE INFORMATIVE” ed una “immagine ben delineata dell’articolo offerto” da cui sarebbe dovuta emergere la “corrispondenza a quanto richiesto dall’Allegato 1 al Capitolato tecnico” (cfr. art. 17.2). Il Capitolato Tecnico, precisando che “in riferimento a ciascun Lotto per il quale intende presentare offerta, il concorrente dovrà offrire tutti i sub-lotti componenti il Lotto medesimo, pena esclusione dalla gara”, in ordine ai requisiti della fornitura rinviava a quanto prescritto “nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico, dove sono riportati i requisiti minimi specifici di ogni prodotto richiesto”. Nel termine prescritto per il Lotto 5 risultava presentata unicamente l’offerta formulata dalle odierne ricorrenti in costituendo R.T.I.; tuttavia con il provvedimento impugnato veniva disposta l’esclusione di Conf Industries Srl dal Lotto 5 per mancato rispetto del requisito minimo “grucce porta camici incluse”. Con istanza di accesso del 27/11/2025 parte ricorrente chiedeva di avere copia dei verbali della Commissione relativi alla valutazione dell’offerta presentata ma con nota del 28/11/2025 ARIA S.p.A., sul presupposto che erano ancora in corso le attività di valutazione delle offerte della procedura di gara in oggetto, rigettava l’istanza.
Avverso i provvedimenti impugnati è insorta parte ricorrente deducendo i seguenti motivi in diritto:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 E 17.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEGLI ARTT.1, 3, 4, 70, 79, 87 E 107 DEL D. LGS. N.36/2023. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA’. IRRAGIONEVOLEZZA.
1.1 ARIA S.p.a. si è costituita per dedurre circa l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della lex specialis e per replicare ai singoli motivi dedotti da parte ricorrente.
1.2 Con ordinanza del 26 marzo 2025, n.337 il Tribunale rigettava la domanda di sospensione con la seguente motivazione:
“Ad un sommario esame, proprio della presenta fase, il ricorso non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza.
Il punto nodale della controversia risiede nell'interpretazione di un requisito minimo previsto dalla documentazione di gara. Il provvedimento di esclusione impugnato si fonda sul mancato rispetto del requisito "Grucce porta camici incluse" per i sub-lotti 5.12 e 5.13 della procedura.
L’Allegato 1 al Capitolato Tecnico, per i sub-lotti in questione ("Supporto per camici piombati su ruote"), elenca tra i requisiti minimi, in maniera distinta e cumulativa: la "Presenza di n.12 (o 6) ganci speciali per indumenti di protezione" e la presenza di "Grucce porta camici incluse".
Dalla formulazione della lex specialis, pertanto, appare evidente che la stazione appaltante non ha richiesto genericamente un sistema per appendere i camici, ma ha specificato la necessaria compresenza di due elementi distinti: i "ganci speciali" e le "grucce".
Ciò inficia alla radice la tesi principale della ricorrente, secondo cui il termine "ganci", utilizzato nella propria offerta tecnica, potesse essere interpretato come sinonimo o equivalente di "grucce". La lex specialis stessa, distinguendoli, li qualifica come componenti differenti, entrambi richiesti a pena di esclusione.
Non appare, pertanto, viziata da travisamento o difetto di motivazione la valutazione della Commissione di gara che, di fronte a un'offerta che descriveva testualmente la presenza di "ganci" e a una lex specialis che richiedeva anche le "grucce" come elemento aggiuntivo, ha legittimamente rilevato la mancanza di un requisito minimo.
La compresenza dei termini "ganci" e "grucce" nell'Allegato al Capitolato elimina ogni ragionevole ambiguità, di talché la stazione appaltante non avrebbe potuto, attraverso il giudizio di equivalenza, modificare l'oggetto del contratto definito nella lex specialis.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 07.05.2026.
Compensa le spese della presente fase cautelare.”
1.3 Con ordinanza del 13 febbraio 2026, n.772 il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto all’istanza di accesso agli atti con la seguente motivazione:
“Ritiene il Collegio che, in relazione alla sola domanda di accesso agli atti formulata ai sensi dell’art. 116 c.p.a., sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
L’art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo stabilisce che “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”.
Nel caso di specie, risulta pacifico e documentalmente provato che l’amministrazione resistente, sebbene solo dopo la notifica del ricorso, ha provveduto a trasmettere alla parte ricorrente tutti i documenti oggetto della richiesta di accesso.
Tale comportamento ha determinato la piena soddisfazione dell’interesse sotteso alla specifica domanda di accesso, facendo venir meno la ragione del contendere su tale punto. La stessa parte ricorrente, del resto, ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio su tale capo della domanda.
La cessazione della materia del contendere deve, pertanto, essere dichiarata limitatamente alla domanda di accesso ai documenti, con conseguente necessità di disporre la prosecuzione del giudizio per la trattazione nel merito delle domande di annullamento degli atti di gara.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite relative a questa fase del giudizio, il Collegio ritiene opportuno riservarne la liquidazione alla sentenza definitiva che deciderà sulle restanti domande, all’esito della quale si potrà avere un quadro completo dell’esito finale della controversia e procedere a una valutazione complessiva della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sulla domanda ex art. 116 c.p.a. contenuta nel ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accesso ai documenti.
Spese al definitivo.”
2. Alla Udienza pubblica del 7 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione prende atto, ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, della rinunzia al ricorso ritualmente notificata da parte ricorrente, con richiesta di compensazione delle spese di lite avendo in proposito ottenuto il consenso dell’Amministrazione resistente.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, visto l’accordo in tal senso come esibito in atti, anche quanto alla domanda di accesso agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE ZI, Presidente, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE ZI |
IL SEGRETARIO