Decreto cautelare 28 maggio 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01999/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00821/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2025, proposto da EP FL, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Cardiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale per la Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione
a- del provvedimento reso dall'ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Campania, Prot. Cod. ES. 1464, avente ad oggetto: Applicazione art.5 della Legge 18/01/1994 n. 50. Esecuzione Determina Direttoriale della Direzione Territoriale per la Campania- Ufficio Affari Generali – Sezione Giochi n. 31727 del 17/12/2024 presso l’esercizio commerciale, con il quale è stato disposto l’esecuzione della stessa Determina n. 31727 con l'applicazione della "… sanzione nella misura di cui all'art. 2° comma dell'art. 5 della L. 50/1994, per n. 38 (trentotto) giorni di chiusura (dell’esercizio Bar).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AF SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 maggio 2025 e depositato il 23 maggio 2025, il ricorrente impugna il provvedimento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto, sulla base dell'art. 5 della legge n. 50 del 1994, la chiusura dell'esercizio commerciale di cui è titolare per la durata di 38 giorni in quanto presso lo stesso, in due distinte occasioni risalenti rispettivamente al 26 aprile 2021 (quando dell'esercizio era titolare il fratello) e al 21 dicembre 2021 (quando dell'esercizio era titolare il medesimo ricorrente), sono stati sequestrati tabacchi lavorati nazionali e accessori da fumo detenuti per la vendita senza autorizzazione.
2. Il ricorrente deduce l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’estraneità ai fatti del 26 aprile 2021 e la titolarità di una rivendita ordinaria non distante dall'esercizio commerciale in questione, a cui erano destinati i tabacchi, nonché il difetto di proporzionalità e l'afflittività della sanzione, applicata dopo più di quattro anni dall'illecito.
3. Si è costituita l'Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
5. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Come rilevato nel corso dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo.
7. Occorre premettere che il provvedimento impugnato dispone la chiusura dell’esercizio commerciale del ricorrente in ragione della detenzione per la vendita senza autorizzazione di tabacchi lavorati nazionali nonché di accessori da fumo, sulla base di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 50 del 1994, ormai abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2024.
Il provvedimento applica una sanzione di natura punitiva, connessa alla violazione delle disposizioni che regolano la circolazione dei tabacchi lavorati e aggiuntiva rispetto alle altre sanzioni già previste; tale sanzione ha carattere afflittivo e vincolato, “restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla … irrogazione se non quanto alla misura: con la conseguenza che la contestazione dell'intimato si risolve nel dedurre il proprio diritto soggettivo a non subire l'imposizione di prestazioni patrimoniali fuori dei casi espressamente previsti dalla legge” (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 26 novembre 2002, n. 885).
TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 11 febbraio 2025, n.1145 (richiamando altro precedente della medesima Sezione) ha affermato che quella della chiusura temporanea dell'esercizio commerciale non è una sanzione di carattere ripristinatorio, espressione di un potere discrezionale di vigilanza e controllo e funzionale alla tutela dell'interesse pubblico, ma una sanzione di carattere afflittivo, espressione invece di un potere vincolato connesso all’accertamento della fattispecie dettagliatamente prevista dalla norma.
Pertanto la situazione giuridica soggettiva azionata in sede di impugnazione di tale sanzione ha la natura di diritto soggettivo, con la conseguenza che il sindacato sull’atto impugnato rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, tenuto anche conto di quanto previsto più in generale dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative.
8. In conclusione, il ricorso in trattazione deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, indicandosi quale giudice munito di giurisdizione il Giudice ordinario davanti al quale il processo potrà essere riproposto entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. con gli effetti ivi previsti.
In considerazione dell’esito in rito del giudizio, appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA ZA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
AF SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF SP | SA ZA |
IL SEGRETARIO