Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00484/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Fiorella e Ettore Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza -OMISSIS-Trib. Trani Sez. Lavoro pubblicata il -OMISSIS-, in relazione alla parte del decisum avente ad oggetto la sorte capitale e gli accessori di legge, nominando sin da ora, ove occorra, un commissario ad acta, che provveda in luogo dell'inadempiente Ministero della Salute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. Carlo Dibello e udito l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per la difesa erariale;
1. Con ricorso proposto ex articolo 112 e segg. del codice del processo amministrativo, la signora -OMISSIS- -OMISSIS-, già percettrice dei benefici di cui alla legge 210/1992 con ascrivibilità alla V Categoria Tabella A del DPR 834/1981 in quanto affetta da epatite HCV+ di natura post-trasfusionale, ha domandato al Tar adito di ordinare al Ministero della Giustizia l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza-OMISSIS- resa dal Tribunale di Trani Sezione Lavoro.
2. Con la sopra citata pronuncia il Tribunale di Trani Sezione Lavoro così decideva:
“- 1) Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l’effetto, condanna il Ministero della Salute all’adeguamento dell’assegno vitalizio riconosciuto alla ricorrente, correlato alla 2a categoria Tab. A del DPR n. 834/1981, a far data dal 22.11.2022, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
- omissis”.
3. Tale sentenza è passata in giudicato, come confermato dall’attestazione stesa in calce alla pronuncia dalla Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale di Trani in data 28 ottobre 2024 (vedi doc. 1).
4. Il Ministero della Salute non ha prestato ottemperanza alla citata sentenza, nonostante il tempo trascorso dalla notifica in forma esecutiva del provvedimento giudiziale (avvenuta il 29 novembre 2024, vedi ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, docc. 2, 3, 4 e 5).
5. Premesso quanto sopra, la ricorrente ha chiesto che il Tar ordini al Ministero resistente il compimento di tutti gli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza -OMISSIS-Trib. Trani Sez. Lavoro pubblicata il -OMISSIS-, in relazione alla parte del decisum avente ad oggetto la sorte capitale e gli accessori di legge, nominando sin da ora, ove occorra, un commissario ad acta, che provveda in luogo dell’inadempiente Ministero della Salute.
6. La deducente ha anche chiesto la comminatoria a carico del Ministero della Salute della penalità di mora di cui all’art.114 co.4 lett. e) c.p.a. – giusta la pronuncia del C.d.S. Ad. Pl. n.15/14 – nella misura ritenuta equa in considerazione del notevole tempo trascorso dalla pubblicazione dell’ottemperanda sentenza (dicembre 2023); il tutto con liquidazione delle spese di procedura in favore dei procuratori dichiaratisi distrattari.
7.Il Ministero della salute si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
8.Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Consta dagli atti di causa che:
-la sentenza della cui ottemperanza si controverte è passata in giudicato ed è pertanto titolo per proporre l’azione esecutiva ai sensi dell’articolo 112, comma 2, lettera c) del codice del processo amministrativo;
-il Ministero intimato non ha dato esecuzione alle statuizioni in essa contenute;
-risulta anche decorso il termine concesso alle Amministrazioni pubbliche per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, così come previsto dall’articolo 14 del decreto legge 669 del 1996, convertito in legge 30 del 1997;
-la sentenza in esame non è autoesecutiva e richiede, per essere adempiuta correttamente, che il Giudice stabilisca le modalità per prestarvi ottemperanza
9. Alla stregua di quanto sopra esposto, il ricorso è accolto con conseguente ordine al Ministero della giustizia di dare piena esecuzione alla sentenza -OMISSIS-del Tribunale di Trani Sez. Lavoro pubblicata il -OMISSIS- provvedendo al pagamento delle somme relative alla sorte capitale e agli accessori di legge in essa determinate nel termine di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza.
10. Ritiene il Collegio di non nominare allo stato il Commissario ad acta dal momento che il Ministero della salute ha trasferito alla Regione Puglia le competenze in materia di indennizzi ex lege 210 del 1992 in forza del d.P.C.M. 13 novembre 2000, e che pertanto pare opportuno che l’Ente regionale disponga del tempo necessario a provvedere. Per analoghe ragioni, non sussistono i presupposti per la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del c.p.a. anche in ragione della limitatezza attuale delle risorse finanziarie disponibili.
11. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della giustizia di dare piena esecuzione alla sentenza -OMISSIS-del Tribunale di Trani-Sez. Lavoro, pubblicata il -OMISSIS-, provvedendo al pagamento delle somme relative alla sorte capitale e agli accessori di legge in essa determinate nel termine di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza.
Rigetta nel resto.
Condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.000,00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori di legge, in favore dei procuratori distrattari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NM LL, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | NM LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.