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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8618/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. De Parte_1 C.F._1 IA Olimpia (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Iervolino Sabrina (C.F. ); C.F._3 APPELLATA
residente in [...]; Controparte_2 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – impugnava la sentenza n. 2531/2018, emessa dal Giudice di Pace di Nola Parte_1 in data 23.05.2018, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo, con compensazione delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva quanto segue:
1 • in data 07.08.2015, in Ottaviano, alla Via Lavinaio, alle ore 20.00 circa, il veicolo AN Y di proprietà dell'istante, tg. ET120WY, veniva danneggiato dalla vettura RD Fiesta, tg.
DS612BL, di proprietà di e assicurata per la RCA, al tempo del sinistro, Controparte_2 presso Controparte_1
• in particolare, il conducente dell'auto RD Fiesta, nell'effettuare una manovra di retromarcia, non si avvedeva della vettura KIA, tg. EY787NP, di proprietà di , urtandola e Parte_2 sospingendola contro il veicolo AN Y;
• a causa dell'impatto, la vettura AN Y di proprietà dell'attore riportava danni, quantificati come da preventivo in atti.
L'attrice chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di e la Controparte_2 condanna della sua compagnia assicuratrice al risarcimento del danno patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola accoglieva parzialmente la domanda in questione, evidenziando che parte attrice ha provato prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione;
pertanto, riteneva che non sia superata la presunzione di corresponsabilità, prevista dall'art. 2054 c.c., nella produzione dell'evento lesivo denunciato.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione per Parte_1
i seguenti motivi:
• erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 116 c.p.c.;
• erronea applicazione della presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2,
c.c.;
• errata interpretazione della Consulenza tecnica d'ufficio;
• omessa ed insufficiente motivazione, non avendo il Giudice di prime cure evidenziato gli elementi di fatto considerati nella decisione.
Chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza di primo grado, con conseguente condanna della alla corresponsione dell'ulteriore importo dovuto, pari ad € Controparte_1
1.150,52.
1.4 – Si costituiva in giudizio la argomentando circa Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2 1.5 – Non si costituiva in giudizio pur avendo regolarmente ricevuto la Controparte_2 notificazione dell'atto di citazione in appello, in data 29.05.2019; lo stesso, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
1.6 – All'esito della prima udienza, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, infatti veniva pubblicata in data
23.05.2018 e l'atto di citazione in appello veniva consegnato presso l' in data 21.12.2018. Pt_3
Sul punto, si rileva che, in virtù del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la stessa deve ritenersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario e nei confronti del destinatario alla data di ricezione dell'atto oppure quando lo stesso destinatario ne acquisisce conoscenza effettiva o legale (cfr.
Corte Costituzionale, 26/11/2002, n. 477). Conseguentemente, tenuto conto della data di spedizione dell'atto, l'atto di gravame in questione è tempestivo.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'appello è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza. (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.2 – Inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo
è avvenuta in data 28.12.2018, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Nel merito, deve essere esaminato, innanzitutto, il secondo motivo d'appello, con cui è stata contestata l'applicabilità, nel caso di specie, della presunzione posta dall'art. 2054 comma 2 c.c.; in effetti, tale questione, incidendo sul riparto dell'onere probatorio, è preliminare rispetto a quelle sottese agli altri motivi di gravame, che attengono principalmente alla valutazione delle prove.
Tale motivo è fondato.
3 3.1 – Invero, l'art. 2054 comma 2 c.c. prevede che, “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; esso, dunque, subordina l'applicazione della presunzione di pari responsabilità alla sussistenza di una collisione tra le vetture (cfr. Cassazione civile sez. III,
24/05/2006, n. 12370).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di incidente nel quale siano rimasti coinvolti più veicoli, la presunzione in parola opera soltanto nei rapporti fra i conducenti dei veicoli che siano entrati fra loro in collisione, restando invece esclusa nei rapporti tra i conducenti degli altri veicoli (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/01/1991, n. 61). In particolare, la Corte di
Cassazione ha escluso la presunzione dell'eguale concorso di colpa di ciascun conducente nello scontro tra veicoli, a carico del proprietario dell'ultimo veicolo, qualora l'incidente stradale si verifichi in due fasi, con un primo impatto tra due veicoli e con una seconda collisione fra uno di essi, distaccatosi dall'altro a seguito di sbandamento, con una terza vettura (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n. 22813).
Cionondimeno, la Suprema Corte ha anche precisato che, quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro;
si deve ritenere, infatti, che la disposizione in parola abbia comunque lo scopo di risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, una volta che in un incidente stradale tale concorso sia stato accertato in concreto, indipendentemente, quindi, dall'esistenza di una collisione diretta tra i veicoli delle parti (cfr. Cassazione civile sez. VI,
15/06/2022, n. 19282; Cassazione civile sez. III, 09/03/2012, n. 3704; Cassazione civile sez. III,
04/04/1996, n. 3131). In altri termini, nell'ipotesi in cui manchi uno scontro diretto tra i veicoli, non è possibile presumere che ciascuno dei conducenti degli stessi abbia tenuto una condotta colposa;
tuttavia, ove sia accertata la sussistenza della colpa di entrambi i conducenti, si può comunque ricorrere al criterio stabilito dall'art. 2054 comma 2 c.p.c., ai soli fini della graduazione della colpa, per l'affermazione della pari responsabilità dei soggetti coinvolti.
4 In questa prospettiva, solo nel caso di scontro diretto tra i veicoli, la disposizione normativa in esame consente di presumere sia che entrambi i conducenti abbiano tenuto una condotta colposa, sia che tali condotte abbiano concorso in pari misura a cagionare il danno.
3.2 – Nel caso di specie, l'istruttoria compiuta in primo grado ha consentito di accertare che si è verificato uno scontro tra la parte laterale anteriore sinistra della vettura AN Y di proprietà dell'appellante e la parte anteriore sinistra di un SUV che, dopo essere stato colpito nella propria fiancata destra dall'automobile RD Fiesta di proprietà dell'appellato , Controparte_2 controsterzava sulla propria sinistra, collidendo, così, con il veicolo AN Y, che transitava nella corsia di marcia opposta.
È pacifico, dunque, che non si è verificato uno scontro diretto tra le vetture AN Y e RD
Fiesta. Alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, dunque, non è applicabile la presunzione di colpa di entrambi i conducenti di tali automobili, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., che è stata erroneamente richiamata dal Giudice di Pace.
4 – A questo punto, è possibile esaminare il primo motivo d'appello, con cui è stata censurata la valutazione del materiale istruttorio raccolto in primo grado, nella parte in cui è stato affermato che il conducente della vettura AN Y ha violato gli artt. 141 e 143 del Codice della Strada.
Anche tali osservazioni devono essere condivise.
4.1 – Invero, le dichiarazioni testimoniali raccolte non consentono di ritenere provato che il guidatore della AN Y abbia tenuto una condotta di guida contraria alle regole relative alla sicurezza stradale: in particolare, dalla testimonianza non emerge la velocità di guida tenuta dallo stesso, non essendo possibile stabilire, dunque, se siano stati oltrepassati i limiti di velocità operanti nel tratto stradale in cui si è verificato l'incidente (art. 141 del Codice della Strada); non si evince, inoltre, se egli circolasse in prossimità del margine destro della carreggiata (art. 143 del
Codice della Strada).
Conseguentemente, il Giudice di Pace ha erroneamente affermato che il conducente del veicolo di proprietà dell'appellante abbia tenuto una condotta colposa che ha concorso a determinare il sinistro. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata, affermando che l'esclusiva responsabilità dell'incidente in esame deve essere ascritta a Controparte_2
5 – Occorre procedere, quindi, alla quantificazione del risarcimento dovuto all'appellante.
5 5.1 – Al riguardo, si osserva che il Giudice di Pace, sulla base della CTU espletata, ha quantificato i danni subiti dal veicolo di proprietà dell'appellante in € 3.001,58. Atteso che non è stato formulato alcun motivo di gravame in merito al capo di sentenza contenente tale quantificazione, la stessa non può essere modificata in questa sede.
Per la stessa ragione, resta fermo il riconoscimento degli interessi (al tasso legale) dalla sentenza, fino all'effettivo soddisfo.
5.2 – Alla luce di tali considerazioni, la compagnia assicuratrice appellata deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'ulteriore importo di € 900,52; sommando tale cifra a quella già riconosciuta dal Giudice di Pace (€ 2.101,06), il risarcimento complessivo dovuto alla danneggiata ammonta a € 3.001,58.
6 – Occorre procedere, infine, alla liquidazione delle spese di lite.
6.1 – Alla riforma della sentenza di primo grado consegue, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la caducazione della statuizione del Giudice di Pace relative alle spese processuali. Alla luce della soccombenza, le stesse devono essere poste a carico dei convenuti, in solido, in favore del difensore antistatario dell'attrice; esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella I fascia II del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022; oltre a €
150,00 per spese vive.
6.2 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo, in favore del difensore antistatario dell'appellante, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerando che l'appello concerne soltanto l'importo di € 900,52; è applicata la riduzione del
50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; sono dovuti, altresì, € 174,00 per spese di iscrizione al ruolo.
6.3 – Le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di Pace, sono integralmente poste a carico degli appellati, alla luce della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
6 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui è causa e Controparte_2 condanna al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 dell'importo complessivo di € 3.001,58, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado all'effettivo soddisfo;
- condanna gli appellati, in solido, alla rifusione, in favore del difensore antistatario dell'appellante, delle spese processuali, che liquida in € 1.276,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 331,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado ed € 324,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU a carico degli appellati, in solido.
Nola, 22/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8618/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. De Parte_1 C.F._1 IA Olimpia (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Iervolino Sabrina (C.F. ); C.F._3 APPELLATA
residente in [...]; Controparte_2 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – impugnava la sentenza n. 2531/2018, emessa dal Giudice di Pace di Nola Parte_1 in data 23.05.2018, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo, con compensazione delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva quanto segue:
1 • in data 07.08.2015, in Ottaviano, alla Via Lavinaio, alle ore 20.00 circa, il veicolo AN Y di proprietà dell'istante, tg. ET120WY, veniva danneggiato dalla vettura RD Fiesta, tg.
DS612BL, di proprietà di e assicurata per la RCA, al tempo del sinistro, Controparte_2 presso Controparte_1
• in particolare, il conducente dell'auto RD Fiesta, nell'effettuare una manovra di retromarcia, non si avvedeva della vettura KIA, tg. EY787NP, di proprietà di , urtandola e Parte_2 sospingendola contro il veicolo AN Y;
• a causa dell'impatto, la vettura AN Y di proprietà dell'attore riportava danni, quantificati come da preventivo in atti.
L'attrice chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di e la Controparte_2 condanna della sua compagnia assicuratrice al risarcimento del danno patito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola accoglieva parzialmente la domanda in questione, evidenziando che parte attrice ha provato prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione;
pertanto, riteneva che non sia superata la presunzione di corresponsabilità, prevista dall'art. 2054 c.c., nella produzione dell'evento lesivo denunciato.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione per Parte_1
i seguenti motivi:
• erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 116 c.p.c.;
• erronea applicazione della presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2,
c.c.;
• errata interpretazione della Consulenza tecnica d'ufficio;
• omessa ed insufficiente motivazione, non avendo il Giudice di prime cure evidenziato gli elementi di fatto considerati nella decisione.
Chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza di primo grado, con conseguente condanna della alla corresponsione dell'ulteriore importo dovuto, pari ad € Controparte_1
1.150,52.
1.4 – Si costituiva in giudizio la argomentando circa Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2 1.5 – Non si costituiva in giudizio pur avendo regolarmente ricevuto la Controparte_2 notificazione dell'atto di citazione in appello, in data 29.05.2019; lo stesso, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
1.6 – All'esito della prima udienza, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, infatti veniva pubblicata in data
23.05.2018 e l'atto di citazione in appello veniva consegnato presso l' in data 21.12.2018. Pt_3
Sul punto, si rileva che, in virtù del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la stessa deve ritenersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario e nei confronti del destinatario alla data di ricezione dell'atto oppure quando lo stesso destinatario ne acquisisce conoscenza effettiva o legale (cfr.
Corte Costituzionale, 26/11/2002, n. 477). Conseguentemente, tenuto conto della data di spedizione dell'atto, l'atto di gravame in questione è tempestivo.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'appello è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza. (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.2 – Inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo
è avvenuta in data 28.12.2018, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Nel merito, deve essere esaminato, innanzitutto, il secondo motivo d'appello, con cui è stata contestata l'applicabilità, nel caso di specie, della presunzione posta dall'art. 2054 comma 2 c.c.; in effetti, tale questione, incidendo sul riparto dell'onere probatorio, è preliminare rispetto a quelle sottese agli altri motivi di gravame, che attengono principalmente alla valutazione delle prove.
Tale motivo è fondato.
3 3.1 – Invero, l'art. 2054 comma 2 c.c. prevede che, “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; esso, dunque, subordina l'applicazione della presunzione di pari responsabilità alla sussistenza di una collisione tra le vetture (cfr. Cassazione civile sez. III,
24/05/2006, n. 12370).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di incidente nel quale siano rimasti coinvolti più veicoli, la presunzione in parola opera soltanto nei rapporti fra i conducenti dei veicoli che siano entrati fra loro in collisione, restando invece esclusa nei rapporti tra i conducenti degli altri veicoli (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/01/1991, n. 61). In particolare, la Corte di
Cassazione ha escluso la presunzione dell'eguale concorso di colpa di ciascun conducente nello scontro tra veicoli, a carico del proprietario dell'ultimo veicolo, qualora l'incidente stradale si verifichi in due fasi, con un primo impatto tra due veicoli e con una seconda collisione fra uno di essi, distaccatosi dall'altro a seguito di sbandamento, con una terza vettura (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n. 22813).
Cionondimeno, la Suprema Corte ha anche precisato che, quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro;
si deve ritenere, infatti, che la disposizione in parola abbia comunque lo scopo di risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, una volta che in un incidente stradale tale concorso sia stato accertato in concreto, indipendentemente, quindi, dall'esistenza di una collisione diretta tra i veicoli delle parti (cfr. Cassazione civile sez. VI,
15/06/2022, n. 19282; Cassazione civile sez. III, 09/03/2012, n. 3704; Cassazione civile sez. III,
04/04/1996, n. 3131). In altri termini, nell'ipotesi in cui manchi uno scontro diretto tra i veicoli, non è possibile presumere che ciascuno dei conducenti degli stessi abbia tenuto una condotta colposa;
tuttavia, ove sia accertata la sussistenza della colpa di entrambi i conducenti, si può comunque ricorrere al criterio stabilito dall'art. 2054 comma 2 c.p.c., ai soli fini della graduazione della colpa, per l'affermazione della pari responsabilità dei soggetti coinvolti.
4 In questa prospettiva, solo nel caso di scontro diretto tra i veicoli, la disposizione normativa in esame consente di presumere sia che entrambi i conducenti abbiano tenuto una condotta colposa, sia che tali condotte abbiano concorso in pari misura a cagionare il danno.
3.2 – Nel caso di specie, l'istruttoria compiuta in primo grado ha consentito di accertare che si è verificato uno scontro tra la parte laterale anteriore sinistra della vettura AN Y di proprietà dell'appellante e la parte anteriore sinistra di un SUV che, dopo essere stato colpito nella propria fiancata destra dall'automobile RD Fiesta di proprietà dell'appellato , Controparte_2 controsterzava sulla propria sinistra, collidendo, così, con il veicolo AN Y, che transitava nella corsia di marcia opposta.
È pacifico, dunque, che non si è verificato uno scontro diretto tra le vetture AN Y e RD
Fiesta. Alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, dunque, non è applicabile la presunzione di colpa di entrambi i conducenti di tali automobili, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., che è stata erroneamente richiamata dal Giudice di Pace.
4 – A questo punto, è possibile esaminare il primo motivo d'appello, con cui è stata censurata la valutazione del materiale istruttorio raccolto in primo grado, nella parte in cui è stato affermato che il conducente della vettura AN Y ha violato gli artt. 141 e 143 del Codice della Strada.
Anche tali osservazioni devono essere condivise.
4.1 – Invero, le dichiarazioni testimoniali raccolte non consentono di ritenere provato che il guidatore della AN Y abbia tenuto una condotta di guida contraria alle regole relative alla sicurezza stradale: in particolare, dalla testimonianza non emerge la velocità di guida tenuta dallo stesso, non essendo possibile stabilire, dunque, se siano stati oltrepassati i limiti di velocità operanti nel tratto stradale in cui si è verificato l'incidente (art. 141 del Codice della Strada); non si evince, inoltre, se egli circolasse in prossimità del margine destro della carreggiata (art. 143 del
Codice della Strada).
Conseguentemente, il Giudice di Pace ha erroneamente affermato che il conducente del veicolo di proprietà dell'appellante abbia tenuto una condotta colposa che ha concorso a determinare il sinistro. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata, affermando che l'esclusiva responsabilità dell'incidente in esame deve essere ascritta a Controparte_2
5 – Occorre procedere, quindi, alla quantificazione del risarcimento dovuto all'appellante.
5 5.1 – Al riguardo, si osserva che il Giudice di Pace, sulla base della CTU espletata, ha quantificato i danni subiti dal veicolo di proprietà dell'appellante in € 3.001,58. Atteso che non è stato formulato alcun motivo di gravame in merito al capo di sentenza contenente tale quantificazione, la stessa non può essere modificata in questa sede.
Per la stessa ragione, resta fermo il riconoscimento degli interessi (al tasso legale) dalla sentenza, fino all'effettivo soddisfo.
5.2 – Alla luce di tali considerazioni, la compagnia assicuratrice appellata deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'ulteriore importo di € 900,52; sommando tale cifra a quella già riconosciuta dal Giudice di Pace (€ 2.101,06), il risarcimento complessivo dovuto alla danneggiata ammonta a € 3.001,58.
6 – Occorre procedere, infine, alla liquidazione delle spese di lite.
6.1 – Alla riforma della sentenza di primo grado consegue, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la caducazione della statuizione del Giudice di Pace relative alle spese processuali. Alla luce della soccombenza, le stesse devono essere poste a carico dei convenuti, in solido, in favore del difensore antistatario dell'attrice; esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella I fascia II del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022; oltre a €
150,00 per spese vive.
6.2 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo, in favore del difensore antistatario dell'appellante, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerando che l'appello concerne soltanto l'importo di € 900,52; è applicata la riduzione del
50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; sono dovuti, altresì, € 174,00 per spese di iscrizione al ruolo.
6.3 – Le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di Pace, sono integralmente poste a carico degli appellati, alla luce della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
6 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui è causa e Controparte_2 condanna al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 dell'importo complessivo di € 3.001,58, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado all'effettivo soddisfo;
- condanna gli appellati, in solido, alla rifusione, in favore del difensore antistatario dell'appellante, delle spese processuali, che liquida in € 1.276,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 331,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado ed € 324,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU a carico degli appellati, in solido.
Nola, 22/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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