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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 421/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1022024002213108000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'AGENZIA delle ENTRATE Riscossione di Sassari, PUGGIONI
NO ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n.10220240022131008000, notificata il
19 maggio 2025, avente ad oggetto IRPEF – Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2021 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari – a seguito di controllo automatizzato, ex art.36 bis del D.P.R. 600/73, per il pagamento della somma complessiva di Euro 1.015,64, comprensivo di sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha eccepito:
a) mancata osservanza e violazione dell'art. 7, Legge 212/2000, trattandosi di cartella di pagamento viziata da una carenza o difetto di motivazione, in quanto non si comprendono i motivi per cui l'amministrazione finanziaria ha provveduto a revocare i crediti IRPEF per l'anno 2021;
b) violazione e mancata osservanza degli articoli 38 e 42 del D.P.R. 600/1973 in quanto, secondo il ricorrente,
l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto preliminarmente notificargli un avviso di accertamento.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
L'AGENZIA delle ENTRATE si è costituita in giudizio ed ha contestato tutte le doglianze di parte ricorrente in quanto la cartella di pagamento sarebbe stata preceduta dall'avviso bonario n. 0123977722001, che sarebbe stato notificato in data 17/05/2024 a mezzo raccomandata n. 527623762797 con il quale il contribuente sarebbe stato edotto delle ragioni della pretesa tributaria.
La resistente ha quindi confermato la legittimità della cartella ex art. 36-bis DPR 600/1973 e del potere esercitato, in quanto l'atto impugnato sarebbe stato emesso nell'ambito di un controllo automatizzato, che avrebbe fatto emergere la non corrispondenza tra i versamenti effettuati e quelli risultanti dalla dichiarazione e che avrebbe portato all'accertamento di un minor versamento e alla conseguente liquidazione delle imposte dovute sulla base dei dati dichiarati dallo stesso ricorrente.
In particolare al rigo RN38 della dichiarazione del ricorrente, a fronte di acconti irpef dichiarati di € 2767,00,
l'Ufficio avrebbe verificato un minor versamento pari a € 2075,00, con una differenza di € 692,00 per quarta rata di acconto non versata (codice tributo 4033).
Allo stesso modo, nei righi RV11 sarebbe stata esposta un'addizionale comunale irpef versata per € 122,00
e nel rigo RV16 la stessa somma spettante come credito, Secondo l'Ufficio, anche in questo caso,
l'addizionale comunale effettivamente versata per l'anno 2021 sarebbe pari a € 90, mancando il versamento della quarta rata con una differenza di € 32,00 (codice tributo 3843).
Pertanto, a fronte del mancato versamento – e dopo la notifica dell'avviso bonario - sarebbe stata legittimamente emessa la cartella impugnata.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 30/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che questa Corte condivide, “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. (Cfr. Cass.33344/2019) Ed ancora: “l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997”. (Cfr. Cass.18405/2021; Cass.18163/2025)
Nel caso di specie, la cartella di pagamento, senza peraltro alcun disconoscimento di crediti d'imposta, è stata emessa all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione, ex art.36 bis del D.P.R. 600/1973, per il mancato pagamento delle imposte discendenti dalla stessa dichiarazione presentata dal contribuente: ne consegue che, in disparte la questione della notifica della predetta comunicazione - che, peraltro, dalla documentazione prodotta dalla resistente sembrerebbe effettivamente essere stata fatta - la procedura di riscossione appare pienamente legittima in quanto per la notifica della cartella impugnata, come ripetutamente affermato dai giudici di legittimità, non doveva preventivamente essere notificato alcun avviso di irregolarità.
Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Direzione provinciale di Sassari che liquida nella somma complessiva di Euro 352,00 oltre spese generali 15% ed altri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 421/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1022024002213108000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'AGENZIA delle ENTRATE Riscossione di Sassari, PUGGIONI
NO ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n.10220240022131008000, notificata il
19 maggio 2025, avente ad oggetto IRPEF – Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2021 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari – a seguito di controllo automatizzato, ex art.36 bis del D.P.R. 600/73, per il pagamento della somma complessiva di Euro 1.015,64, comprensivo di sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha eccepito:
a) mancata osservanza e violazione dell'art. 7, Legge 212/2000, trattandosi di cartella di pagamento viziata da una carenza o difetto di motivazione, in quanto non si comprendono i motivi per cui l'amministrazione finanziaria ha provveduto a revocare i crediti IRPEF per l'anno 2021;
b) violazione e mancata osservanza degli articoli 38 e 42 del D.P.R. 600/1973 in quanto, secondo il ricorrente,
l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto preliminarmente notificargli un avviso di accertamento.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
L'AGENZIA delle ENTRATE si è costituita in giudizio ed ha contestato tutte le doglianze di parte ricorrente in quanto la cartella di pagamento sarebbe stata preceduta dall'avviso bonario n. 0123977722001, che sarebbe stato notificato in data 17/05/2024 a mezzo raccomandata n. 527623762797 con il quale il contribuente sarebbe stato edotto delle ragioni della pretesa tributaria.
La resistente ha quindi confermato la legittimità della cartella ex art. 36-bis DPR 600/1973 e del potere esercitato, in quanto l'atto impugnato sarebbe stato emesso nell'ambito di un controllo automatizzato, che avrebbe fatto emergere la non corrispondenza tra i versamenti effettuati e quelli risultanti dalla dichiarazione e che avrebbe portato all'accertamento di un minor versamento e alla conseguente liquidazione delle imposte dovute sulla base dei dati dichiarati dallo stesso ricorrente.
In particolare al rigo RN38 della dichiarazione del ricorrente, a fronte di acconti irpef dichiarati di € 2767,00,
l'Ufficio avrebbe verificato un minor versamento pari a € 2075,00, con una differenza di € 692,00 per quarta rata di acconto non versata (codice tributo 4033).
Allo stesso modo, nei righi RV11 sarebbe stata esposta un'addizionale comunale irpef versata per € 122,00
e nel rigo RV16 la stessa somma spettante come credito, Secondo l'Ufficio, anche in questo caso,
l'addizionale comunale effettivamente versata per l'anno 2021 sarebbe pari a € 90, mancando il versamento della quarta rata con una differenza di € 32,00 (codice tributo 3843).
Pertanto, a fronte del mancato versamento – e dopo la notifica dell'avviso bonario - sarebbe stata legittimamente emessa la cartella impugnata.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 30/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che questa Corte condivide, “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. (Cfr. Cass.33344/2019) Ed ancora: “l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997”. (Cfr. Cass.18405/2021; Cass.18163/2025)
Nel caso di specie, la cartella di pagamento, senza peraltro alcun disconoscimento di crediti d'imposta, è stata emessa all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione, ex art.36 bis del D.P.R. 600/1973, per il mancato pagamento delle imposte discendenti dalla stessa dichiarazione presentata dal contribuente: ne consegue che, in disparte la questione della notifica della predetta comunicazione - che, peraltro, dalla documentazione prodotta dalla resistente sembrerebbe effettivamente essere stata fatta - la procedura di riscossione appare pienamente legittima in quanto per la notifica della cartella impugnata, come ripetutamente affermato dai giudici di legittimità, non doveva preventivamente essere notificato alcun avviso di irregolarità.
Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Direzione provinciale di Sassari che liquida nella somma complessiva di Euro 352,00 oltre spese generali 15% ed altri accessori di legge se dovuti.