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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1533/2022
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 1533 /2022 rg promosso da:
c.f. e c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Formia (LT), alla via dei Gladiatori n°8, presso lo studio dell'avv. Patrizio
De Rosa che li rappresenta e difende …………..………………………………………………..…Attori
Contro
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Santoro ed Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo digitale:
………………………………………………..Convenuta Email_1
e c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Cosmo Leccese e Controparte_2 C.F._4
con lo stesso elettivamente domiciliata in Formia Via Cristoforo Colombo 19………….…. Convenuta
e c.f. elettivamente domiciliata in Formia al Viale Unità Controparte_3 C.F._5
D'Italia n. 58, presso e nello studio dell'avv. Giovanna Forte che la rappresenta e difende...Convenuta
e pagina 1 di 10 nella qualità di amministratore del condominio “San Giulio” sito in Formia Via Controparte_4
Appia lato Napoli II Trav. 16/A c.f. elettivamente domiciliato in Formia Via XX P.IVA_1
Settembre n. 10, presso lo studio dell'avv. Benedetto Ruggiero dal quale è rappresentato e difeso………………………………………………………………………….…...Chiamato in Causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 20 novembre 2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno esposto che, in qualità di comproprietari di un appartamento ubicato al piano III di un fabbricato di maggior consistenza, con ricorso ai sensi degli articoli 688 c.p.c. e 1172 c.c evocarono in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, comproprietari pro indiviso dell'appartamento sovrastante a quello di loro proprietà. Controparte_3
Nello specifico, gli attori hanno riferito che l'azione cautelare fu necessaria per evitare un danno irreparabile al loro appartamento, comprese le sue strutture portanti, in seguito a gravi episodi di infiltrazione d'acqua piovana provenienti dall'immobile dei convenuti, che interessarono diversi ambienti interni, nonché il pavimento del balcone e il sotto cielo del terrazzo a livello. Gli attori hanno altresì, narrato che in quel giudizio il CTU nominato, l'architetto confermò la Persona_1
responsabilità dei convenuti in relazione ai danni lamentati, e indicò l'urgenza di eseguire i lavori necessari, descritti nel dettaglio nella relazione. Gli attori hanno anche esposto che con ordinanza del
13.01.2022, il Giudice stabilì che i convenuti dovevano, in solido, eseguire, a loro cura e spese, le opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi, come indicato dal CTU, inclusa l'impermeabilizzazione del balcone/terrazzo e dello sgabuzzino, nonché il ripristino del pavimento e del sotto cielo dell'appartamento di loro proprietà. Gli attori hanno però lamentato che, nonostante l'ordinanza avesse stabilito un termine perentorio per l'inizio dei lavori (12.02.2022), i lavori non furono avviati,
aggravando ulteriormente le condizioni precarie dell'appartamento di proprietà attorea, che furono pagina 2 di 10 costretti a vivere in condizioni inadeguate, con danni fisici e psicologici, in particolare a causa delle difficoltà quotidiane e della presenza di muffa e odori sgradevoli. Gli attori hanno inoltre riferito che hanno subito danni patrimoniali consistenti, tra cui il costo per lo smontaggio e l'imballaggio degli arredi, la sistemazione degli stessi in garage, il ripristino parziale dell'impianto elettrico e successivamente il rifacimento dell'impianto elettrico nelle parti danneggiate, danni documentati agli atti, nonché un danno derivante dalla mancata utilizzazione dell'appartamento. Sul fondamento di tali presupposti gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'On.le Tribunale adito,
previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione
disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare che i danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti dagli istanti sono riconducibili esclusivamente alla condotta illecita posta in essere
dai germani , e ,ai sensi e per gli effetti degli Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
artt. 2043-2051- 2059 c.c.; • per l'effetto condannare i Signori: 1) ; 2) Controparte_1 Controparte_2
; 3) , in solido tra di loro al pagamento della somma di € 25.000,00=
[...] Controparte_3
(VENTICINQUEMILA/00) oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
• emettere sentenza che
faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre
Iva, Cpa e spese generali come per legge, ed attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario. Salvezze illimitate”.
Si è costituito , che ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per il Controparte_1
mancato esperimento di negoziazione assistita e nel merito ha dedotto di non avere responsabilità per i danni derivanti da infiltrazioni, poiché l'immobile di cui è comproprietario insieme ai germani e dal quale sono derivate le infiltrazioni al piano sottostante è oggetto di divisione ereditaria e a lui è
impedito l'accesso dalla sorella che è l'unica ad usufruire dell'immobile. Inoltre, il CP_2
convenuto ha riferito che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è dipeso dal distacco delle utenze da parte degli altri comproprietari e che comunque i lavori sono stati svolti così come predisposto dal ctu del cautelare. Infine, il ha contestato i danni lamentati e ha così concluso: “…Piaccia all'Ill.mo CP_1
pagina 3 di 10 Tribunale adìto, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare - Rigettare la domanda perché
improcedibile ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.l. n. 132 del 2014, per mancato esperimento di
negoziazione assistita. Nel merito - Respingere, siccome infondate sia in fatto sia in diritto, le domande
tutte formulate dai sig.ri e nei confronti del sig. e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio;
Con vittoria
di spese, diritti ed onorari”.
Si è costituita che ha impugnato e contestato le domande di parte attrice e ha Controparte_2
riferito che quanto dedotto dagli attori si pone in evidente contrasto con le conclusioni raggiunte dal
Consulente Tecnico d'Ufficio nel precedente giudizio cautelare. Al riguardo, la convenuta ha precisato che dalla relazione conclusiva emerge testualmente che le infiltrazioni riscontrate nella camera da letto sono da attribuirsi alla proprietà dei resistenti e al condominio e analogamente, le infiltrazioni nel bagno di servizio dei ricorrenti, pur essendo riconducibili ai resistenti, potrebbero in futuro derivare esclusivamente dalla proprietà condominiale qualora si accentuassero in corrispondenza della finestra,
stante la mancata utilizzazione dell'appartamento e l'assenza di allaccio all'acquedotto. Allo stesso modo, per quanto concerne le infiltrazioni nel salone, causate da eventi meteorologici eccezionali nella primavera del 2020, la responsabilità è ripartita tra e resistenti. Lo stesso dicasi per le CP_5
infiltrazioni lungo i sotto-balconi, che contribuiscono al medesimo danno riscontrato nella camera da letto. La ha riferito che la conferma dei suoi argomenti si trae dalla risposta al quinto quesito, CP_1
ove il C.T.U. ha evidenziato come, per eliminare i disagi lamentati e accertare l'effettiva incidenza delle responsabilità, sia indispensabile che il provveda alla sostituzione dei doccioni di CP_5
scarico – conformemente al verbale di conciliazione del 12.07.2016 – nonché alla demolizione e ricostruzione delle impermeabilizzazioni e pavimentazioni, con particolare riguardo alla sicurezza statica dell'edificio. A ciò si aggiunge la necessità di interventi per ovviare alle infiltrazioni derivanti dall'inadeguata protezione del cornicione, pertanto, la convenuta ha esposto che nello stato attuale, non
è possibile quantificare con precisione il contributo del condominio né quello dei resistenti nella pagina 4 di 10 causazione dei danni e ha perciò chiesto di estendere il contraddittorio nei confronti del e CP_5
ha così concluso: “…Affinché l'Ecc.mo Tribunale di Cassino, ogni contraria istanza disattesa, Voglia:
1) In via assolutamente preliminare, disporre il differimento della prima udienza di trattazione e fissare
una nuova udienza per consentire, per le su menzionate ragioni, alla Sig.ra la Controparte_2
chiamata in giudizio, nel rispetto dei termini di Legge, del terzo responsabile Controparte_6
sito in Formia (LT) alla Via Appia lato Napoli II° Traversa 16/A, c.f. , in persona
[...] P.IVA_1
dell'amministratore p.t., Sig. , con studio in Formia (LT) alla Via della Forma n. 11 Controparte_4
2) Sempre in via preliminare, per le su esposte ragioni, rigettare le domande attoree, poiché
assolutamente nulle, improcedibili, improponibili, inammissibili nonché infondate sia in fatto che in
diritto e, comunque, sfornite di prova;
3) In via gradata e subordinata e salvo gravame, per le ragioni
di cui sopra, accertare e dichiarare l'eventuale minore importo dovuto, con emissione di tutti i
provvedimenti, anche in ordine alle spese di lite, che l'On.le Tribunale riterrà giusti ed equi;
4) In via
gradata ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'incidenza di responsabilità del Controparte_6
sito in Formia (LT) alla Via Appia lato Napoli II° Traversa 16/A, c.f. , in persona
[...] P.IVA_1
dell'amministratore p.t., Sig. , con studio in Formia (LT) alla Via della Forma n. 11, Controparte_4
se del caso a mezzo CTU, nella causazione delle infiltrazioni e dei danni lamentati dagli odierni istanti
e, per l'effetto, venga anch'esso condannato, nella misura di che verrà determinata, alla
corresponsione degli importi eventualmente liquidati dall'Ill.mo Giudice in favore dei Sig.ri Parte_1
e a titolo di risarcimento dei richiesti danni patrimoniali e non patrimoniali;
5) NNre, in Pt_2
ogni caso, la parte convenuta al pagamento delle competenze del presente giudizio, oltre spese, anche
generali, IVA e CPA, come per Legge in favore del procuratore costituito, con distrazione;
6) Emettere
tutti i provvedimenti che l'On.le Giudice riterrà di Giustizia;
7) Munire, come per Legge, l'emenanda
sentenza di clausola di provvisoria esecuzione”.
pagina 5 di 10 Si è costituita che ha impugnato e contestato le avverse domande e ha così Controparte_3
concluso:” … Rigettarsi la proposta domanda siccome improcedibile oltre che infondata e non provata.
Vittoria di spese ed onorari”.
Con ordinanza del 13 luglio 2022 il Giudice ha disposto chiamare in causa il Controparte_6
sito in Formia (LT)
Si è costituito il il quale ha dedotto che non è mai stato coinvolto nella precedente fase CP_5
cautelare avviata con ricorso ex art. 688 c.p.c. e 1172 c.c., conclusasi con l'ordinanza del 13 gennaio
2022 emessa dal Tribunale di Cassino, poiché in quella sede, le uniche parti coinvolte erano gli attori e e i convenuti , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
e nessuno aveva esteso la richiesta di accertamento delle infiltrazioni al "San Giulio".
[...] CP_5
Pertanto, il ha lamentato che è stato ingiustamente inserito in un contenzioso che CP_5
originariamente lo escludeva e quindi, ogni pretesa risarcitoria nei suoi confronti dovrebbe essere proposta in un autonomo procedimento, garantendogli così il diritto alla difesa e sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Affinché l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia: 1) per le causali spiegate rigettare la domanda
proposta nei confronti del in quanto assolutamente infondata e non provata;
Controparte_6
2) condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
4) Controparte_2
condannare la sig.ra al risarcimento del danno in via equitativa ex art. 96 Controparte_2
comma 3 cpc”.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha disposto la trattazione della causa e parte attrice ha depositato il verbale negativo dell'esperito procedimento di mediazione in seguito il Giudice ha disposto il deposito delle memorie 183 cpc riservandosi di provvedere sulla estromissione del al momento della decisione finale e all'esito del deposito la causa è stata trattenuta in CP_5
decisione.
All'udienza del 20 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
pagina 6 di 10 Per questo Giudice la domanda di parte attrice merita parziale accoglimento.
Preliminarmente, la responsabilità dei convenuti trova fonte nel procedimento recante rg. 2080/2020
conclusosi con l'ordinanza del 13 gennaio 2022 emessa dal Tribunale di Cassino non reclamata e pertanto definitiva: a essa questo Giudice intende riportarsi nelle parti che qui interessano.
Sempre in via preliminare, si dispone l'estromissione del dal presente giudizio poiché esso CP_5
non è stato parte del richiamato procedimento rg 2080/2020, pertanto, non avendo potuto partecipare alle operazioni peritali svolte in quel giudizio ed essendo stato coinvolto solo in questo procedimento la richiesta di accertamento della sua responsabilità è tardiva oltre che inammissibile: i convenuti né
nel corso del giudizio cautelare né all'esito dello stesso hanno chiamato in causa il condominio e non hanno intrapreso un'autonoma azione per sostenere le ragioni che intendono far valere solo in questo giudizio. D'altra parte, la richiesta di attribuzione della responsabilità dei danni lamentati dagli attori in capo al condominio da parte della non può essere accolta, anche perché il Controparte_2
consulente del cautelare ha accertato che i lavori previsti, come indicato nel verbale di conciliazione del
12.07.2016 redatto dal C.T.U. al termine del processo R.G. 201004/2011 presso il Tribunale di Latina,
non sono stati eseguiti dai convenuti. Tali lavori comprendevano l'impermeabilizzazione dello sgabuzzino, come anche le soluzioni proposte nelle relazioni e supplementi dei C.T.P. delle parti resistenti, dove nelle prime relazioni, come alternativa all'impermeabilizzazione, si suggeriva l'installazione della "scossalina in alluminio con sezione a forma di “L" proposta dal C.T.P. di
[...]
o il "dente di marmo" suggerito dal C.T.P. della resistente da CP_2 Controparte_3
posizionare in corrispondenza della porta dello sgabuzzino e, soprattutto non è stata realizzata una regolare pulizia preliminare né una successiva manutenzione ordinaria quando necessario (pag. 38
perizia del cautelare).
Circa l'eccezione dell'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione essa non ha fondamento, poiché nelle more del giudizio, parte attrice ha depositato il verbale negativo del procedimento di mediazione.
pagina 7 di 10 Nel merito, in materia di responsabilità civile per i danni cagionati da cosa in custodia la fattispecie prevista dall'art.2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Per l'applicabilità di questo di tipo di responsabilità in capo agli attori è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Il proprietario dell'immobile danneggiato da infiltrazioni ha diritto ad ottenere il risarcimento provando il danno, il nesso tra il danno e la cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia: si determina in questo caso un'inversione dell'onere della prova. I
convenuti, per liberarsi da responsabilità, dovevano dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato e il bene che lo ha provocato. Nel caso di specie parte attrice ha ampiamente assolto all'onere della prova, mentre i convenuti, per liberarsi della presunzione di responsabilità, avrebbero dovuto provare il caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato) ma non vi hanno provveduto. Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, nel cautelare, suffragate da opportuni accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su rigorose indagini scientifiche, adeguatamente e logicamente motivate anche dal punto di vista tecnico, ribadite con serietà a seguito delle critiche di parte, devono essere condivise. La CTU,
svolta nell'altro giudizio, ha accertato la riconducibilità dei danni alle infiltrazioni provenienti dall'appartamento di proprietà dei convenuti;
nello specifico il consulente ha riferito che la principale causa delle infiltrazioni era l'acqua che entrava sotto la porta dello sgabuzzino durante eventi meteorologici intensi (come piogge abbondanti), proveniente dal balcone antistante. Ciò era dovuto sia agli scarichi del balcone ostruiti che rallentavano il deflusso dell'acqua, facendola accumulare e penetrare all'interno sia alla mancanza di impermeabilizzazione sotto la pavimentazione del balcone
(circa 6 mq), per cui l'acqua, dopo aver impregnato il massetto, filtrava nel solaio e danneggiava la parete divisoria, causando le infiltrazioni nella camera da letto di parte attrice. il consulente ha anche riferito che la situazione era aggravata dalla scarsa manutenzione dei balconi, da parte dei convenuti,
con materiali accumulati vicino agli scarichi, che ostacolavano il deflusso: l'acqua, infiltrandosi pagina 8 di 10 attraverso le fessure dell'impermeabilizzazione deteriorata (a causa di sbalzi termici e sollecitazioni),
impregnava il massetto e danneggiava i soffitti e le pareti interne dell'appartamento: da tali esiti è
accertata quindi, la responsabilità dei danni patiti da parte attrice.
I convenuti non hanno neppure indicato mezzi istruttori e quindi nulla è mutato rispetto a quanto accertato dal CTU.
Circa il “quantum” il e la hanno lamentato danni patrimoniali per smontaggio ed Parte_1 Pt_2
imballaggio di arredamento e sistemazione dello stesso in garage, per ripristino parziale dell'impianto elettrico, e successivamente per rifacimento impianto elettrico nelle parti danneggiate e hanno allegato a sostegno delle loro pretese, sin dall'atto introduttivo, fatture riguardanti il rifacimento dell'impianto elettrico e lo smontaggio mobili per un importo pari ad € 3276,00 e tali importi dovranno essere corrisposti agli attori.
È parzialmente accoglibile anche la domanda di danno non patrimoniale subito da parte attrice a causa delle infiltrazioni (Tribunale Monza n. 2232 del 2011; Cass. SS. UU. n. 2611/2017). Gli attori, a sostegno delle loro pretese hanno allegato una perizia di parte, condivisa da questo Giudice, che ha quantificato l'importo dovuto per il mancato utilizzo dell'intero appartamento in € 5716,86 che sommato agli esborsi indicati nelle citate fatture comportano la somma complessiva pari ad € 8992,86.
Non può invece essere accolta la richiesta di risarcimento danni connessa alla salute, al riguardo parte attrice ha allegato documentazione generica non suffragata da perizia di parte che illustri la correlazione tra lo stato di salute e le predette infiltrazioni né la parte attrice ha richiesto una CTU,
pertanto, la richiesta di € 25.000 in misura equitativa, deve essere rigettata per il vuoto probatorio.
Infine, gli argomenti opposti dal : non sono condivisibili egli all'epoca dei fatti era Controparte_1
comproprietario dell'immobile e solo successivamente ha ceduto la propria quota alle germane, le ragioni circa la custodia e l'uso del bene da parte della sorella e la sua mancanza di responsabilità
potrebbero eventualmente essere oggetto di un separato giudizio idoneo ad accertare le sue affermazioni.
pagina 9 di 10 Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla Tabella n. 2 del
D.M. 55 / 2014 sul fondamento del valore definitivamente accertato. Le spese nei confronti del
Condominio sono a esclusivo carico di essendo stata l'unica a chiedere la Controparte_2
chiamata in causa e a formulare domande nei suoi confronti tanto che ella risulta essere l'unica soccombente nei confronti del predetto condominio
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
DICHIARA
l'estromissione dal presente giudizio di nella qualità di amministratore del Controparte_4
condominio “San Giulio” sito in Formia Via Appia lato Napoli II Trav. 16/A
CO
, a corrispondere in favore di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
e il pagamento della somma di € 8992,86 oltre interessi e rivalutazione
[...] Parte_2
monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
NN , al pagamento delle spese di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
questo giudizio in favore di e che si quantificano in € 5314,00 di cui € Parte_1 Parte_2
237,00 per esborsi ed € 5077,00 per compensi professionali oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge da attribuirsi all'avvocato Patrizio De Rosa che si dichiara antistatario.
NN al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di Controparte_2 CP_4
nella qualità di amministratore del condominio “San Giulio” che si quantificano in € 5077,00
[...]
da attribuirsi all'avv. Benedetto Ruggiero che si dichiara antistatario.
Cassino, 31 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 1533 /2022 rg promosso da:
c.f. e c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Formia (LT), alla via dei Gladiatori n°8, presso lo studio dell'avv. Patrizio
De Rosa che li rappresenta e difende …………..………………………………………………..…Attori
Contro
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Santoro ed Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo digitale:
………………………………………………..Convenuta Email_1
e c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Cosmo Leccese e Controparte_2 C.F._4
con lo stesso elettivamente domiciliata in Formia Via Cristoforo Colombo 19………….…. Convenuta
e c.f. elettivamente domiciliata in Formia al Viale Unità Controparte_3 C.F._5
D'Italia n. 58, presso e nello studio dell'avv. Giovanna Forte che la rappresenta e difende...Convenuta
e pagina 1 di 10 nella qualità di amministratore del condominio “San Giulio” sito in Formia Via Controparte_4
Appia lato Napoli II Trav. 16/A c.f. elettivamente domiciliato in Formia Via XX P.IVA_1
Settembre n. 10, presso lo studio dell'avv. Benedetto Ruggiero dal quale è rappresentato e difeso………………………………………………………………………….…...Chiamato in Causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 20 novembre 2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno esposto che, in qualità di comproprietari di un appartamento ubicato al piano III di un fabbricato di maggior consistenza, con ricorso ai sensi degli articoli 688 c.p.c. e 1172 c.c evocarono in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, comproprietari pro indiviso dell'appartamento sovrastante a quello di loro proprietà. Controparte_3
Nello specifico, gli attori hanno riferito che l'azione cautelare fu necessaria per evitare un danno irreparabile al loro appartamento, comprese le sue strutture portanti, in seguito a gravi episodi di infiltrazione d'acqua piovana provenienti dall'immobile dei convenuti, che interessarono diversi ambienti interni, nonché il pavimento del balcone e il sotto cielo del terrazzo a livello. Gli attori hanno altresì, narrato che in quel giudizio il CTU nominato, l'architetto confermò la Persona_1
responsabilità dei convenuti in relazione ai danni lamentati, e indicò l'urgenza di eseguire i lavori necessari, descritti nel dettaglio nella relazione. Gli attori hanno anche esposto che con ordinanza del
13.01.2022, il Giudice stabilì che i convenuti dovevano, in solido, eseguire, a loro cura e spese, le opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi, come indicato dal CTU, inclusa l'impermeabilizzazione del balcone/terrazzo e dello sgabuzzino, nonché il ripristino del pavimento e del sotto cielo dell'appartamento di loro proprietà. Gli attori hanno però lamentato che, nonostante l'ordinanza avesse stabilito un termine perentorio per l'inizio dei lavori (12.02.2022), i lavori non furono avviati,
aggravando ulteriormente le condizioni precarie dell'appartamento di proprietà attorea, che furono pagina 2 di 10 costretti a vivere in condizioni inadeguate, con danni fisici e psicologici, in particolare a causa delle difficoltà quotidiane e della presenza di muffa e odori sgradevoli. Gli attori hanno inoltre riferito che hanno subito danni patrimoniali consistenti, tra cui il costo per lo smontaggio e l'imballaggio degli arredi, la sistemazione degli stessi in garage, il ripristino parziale dell'impianto elettrico e successivamente il rifacimento dell'impianto elettrico nelle parti danneggiate, danni documentati agli atti, nonché un danno derivante dalla mancata utilizzazione dell'appartamento. Sul fondamento di tali presupposti gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'On.le Tribunale adito,
previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione
disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare che i danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti dagli istanti sono riconducibili esclusivamente alla condotta illecita posta in essere
dai germani , e ,ai sensi e per gli effetti degli Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
artt. 2043-2051- 2059 c.c.; • per l'effetto condannare i Signori: 1) ; 2) Controparte_1 Controparte_2
; 3) , in solido tra di loro al pagamento della somma di € 25.000,00=
[...] Controparte_3
(VENTICINQUEMILA/00) oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
• emettere sentenza che
faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre
Iva, Cpa e spese generali come per legge, ed attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario. Salvezze illimitate”.
Si è costituito , che ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per il Controparte_1
mancato esperimento di negoziazione assistita e nel merito ha dedotto di non avere responsabilità per i danni derivanti da infiltrazioni, poiché l'immobile di cui è comproprietario insieme ai germani e dal quale sono derivate le infiltrazioni al piano sottostante è oggetto di divisione ereditaria e a lui è
impedito l'accesso dalla sorella che è l'unica ad usufruire dell'immobile. Inoltre, il CP_2
convenuto ha riferito che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è dipeso dal distacco delle utenze da parte degli altri comproprietari e che comunque i lavori sono stati svolti così come predisposto dal ctu del cautelare. Infine, il ha contestato i danni lamentati e ha così concluso: “…Piaccia all'Ill.mo CP_1
pagina 3 di 10 Tribunale adìto, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare - Rigettare la domanda perché
improcedibile ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.l. n. 132 del 2014, per mancato esperimento di
negoziazione assistita. Nel merito - Respingere, siccome infondate sia in fatto sia in diritto, le domande
tutte formulate dai sig.ri e nei confronti del sig. e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio;
Con vittoria
di spese, diritti ed onorari”.
Si è costituita che ha impugnato e contestato le domande di parte attrice e ha Controparte_2
riferito che quanto dedotto dagli attori si pone in evidente contrasto con le conclusioni raggiunte dal
Consulente Tecnico d'Ufficio nel precedente giudizio cautelare. Al riguardo, la convenuta ha precisato che dalla relazione conclusiva emerge testualmente che le infiltrazioni riscontrate nella camera da letto sono da attribuirsi alla proprietà dei resistenti e al condominio e analogamente, le infiltrazioni nel bagno di servizio dei ricorrenti, pur essendo riconducibili ai resistenti, potrebbero in futuro derivare esclusivamente dalla proprietà condominiale qualora si accentuassero in corrispondenza della finestra,
stante la mancata utilizzazione dell'appartamento e l'assenza di allaccio all'acquedotto. Allo stesso modo, per quanto concerne le infiltrazioni nel salone, causate da eventi meteorologici eccezionali nella primavera del 2020, la responsabilità è ripartita tra e resistenti. Lo stesso dicasi per le CP_5
infiltrazioni lungo i sotto-balconi, che contribuiscono al medesimo danno riscontrato nella camera da letto. La ha riferito che la conferma dei suoi argomenti si trae dalla risposta al quinto quesito, CP_1
ove il C.T.U. ha evidenziato come, per eliminare i disagi lamentati e accertare l'effettiva incidenza delle responsabilità, sia indispensabile che il provveda alla sostituzione dei doccioni di CP_5
scarico – conformemente al verbale di conciliazione del 12.07.2016 – nonché alla demolizione e ricostruzione delle impermeabilizzazioni e pavimentazioni, con particolare riguardo alla sicurezza statica dell'edificio. A ciò si aggiunge la necessità di interventi per ovviare alle infiltrazioni derivanti dall'inadeguata protezione del cornicione, pertanto, la convenuta ha esposto che nello stato attuale, non
è possibile quantificare con precisione il contributo del condominio né quello dei resistenti nella pagina 4 di 10 causazione dei danni e ha perciò chiesto di estendere il contraddittorio nei confronti del e CP_5
ha così concluso: “…Affinché l'Ecc.mo Tribunale di Cassino, ogni contraria istanza disattesa, Voglia:
1) In via assolutamente preliminare, disporre il differimento della prima udienza di trattazione e fissare
una nuova udienza per consentire, per le su menzionate ragioni, alla Sig.ra la Controparte_2
chiamata in giudizio, nel rispetto dei termini di Legge, del terzo responsabile Controparte_6
sito in Formia (LT) alla Via Appia lato Napoli II° Traversa 16/A, c.f. , in persona
[...] P.IVA_1
dell'amministratore p.t., Sig. , con studio in Formia (LT) alla Via della Forma n. 11 Controparte_4
2) Sempre in via preliminare, per le su esposte ragioni, rigettare le domande attoree, poiché
assolutamente nulle, improcedibili, improponibili, inammissibili nonché infondate sia in fatto che in
diritto e, comunque, sfornite di prova;
3) In via gradata e subordinata e salvo gravame, per le ragioni
di cui sopra, accertare e dichiarare l'eventuale minore importo dovuto, con emissione di tutti i
provvedimenti, anche in ordine alle spese di lite, che l'On.le Tribunale riterrà giusti ed equi;
4) In via
gradata ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'incidenza di responsabilità del Controparte_6
sito in Formia (LT) alla Via Appia lato Napoli II° Traversa 16/A, c.f. , in persona
[...] P.IVA_1
dell'amministratore p.t., Sig. , con studio in Formia (LT) alla Via della Forma n. 11, Controparte_4
se del caso a mezzo CTU, nella causazione delle infiltrazioni e dei danni lamentati dagli odierni istanti
e, per l'effetto, venga anch'esso condannato, nella misura di che verrà determinata, alla
corresponsione degli importi eventualmente liquidati dall'Ill.mo Giudice in favore dei Sig.ri Parte_1
e a titolo di risarcimento dei richiesti danni patrimoniali e non patrimoniali;
5) NNre, in Pt_2
ogni caso, la parte convenuta al pagamento delle competenze del presente giudizio, oltre spese, anche
generali, IVA e CPA, come per Legge in favore del procuratore costituito, con distrazione;
6) Emettere
tutti i provvedimenti che l'On.le Giudice riterrà di Giustizia;
7) Munire, come per Legge, l'emenanda
sentenza di clausola di provvisoria esecuzione”.
pagina 5 di 10 Si è costituita che ha impugnato e contestato le avverse domande e ha così Controparte_3
concluso:” … Rigettarsi la proposta domanda siccome improcedibile oltre che infondata e non provata.
Vittoria di spese ed onorari”.
Con ordinanza del 13 luglio 2022 il Giudice ha disposto chiamare in causa il Controparte_6
sito in Formia (LT)
Si è costituito il il quale ha dedotto che non è mai stato coinvolto nella precedente fase CP_5
cautelare avviata con ricorso ex art. 688 c.p.c. e 1172 c.c., conclusasi con l'ordinanza del 13 gennaio
2022 emessa dal Tribunale di Cassino, poiché in quella sede, le uniche parti coinvolte erano gli attori e e i convenuti , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
e nessuno aveva esteso la richiesta di accertamento delle infiltrazioni al "San Giulio".
[...] CP_5
Pertanto, il ha lamentato che è stato ingiustamente inserito in un contenzioso che CP_5
originariamente lo escludeva e quindi, ogni pretesa risarcitoria nei suoi confronti dovrebbe essere proposta in un autonomo procedimento, garantendogli così il diritto alla difesa e sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Affinché l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia: 1) per le causali spiegate rigettare la domanda
proposta nei confronti del in quanto assolutamente infondata e non provata;
Controparte_6
2) condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
4) Controparte_2
condannare la sig.ra al risarcimento del danno in via equitativa ex art. 96 Controparte_2
comma 3 cpc”.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha disposto la trattazione della causa e parte attrice ha depositato il verbale negativo dell'esperito procedimento di mediazione in seguito il Giudice ha disposto il deposito delle memorie 183 cpc riservandosi di provvedere sulla estromissione del al momento della decisione finale e all'esito del deposito la causa è stata trattenuta in CP_5
decisione.
All'udienza del 20 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
pagina 6 di 10 Per questo Giudice la domanda di parte attrice merita parziale accoglimento.
Preliminarmente, la responsabilità dei convenuti trova fonte nel procedimento recante rg. 2080/2020
conclusosi con l'ordinanza del 13 gennaio 2022 emessa dal Tribunale di Cassino non reclamata e pertanto definitiva: a essa questo Giudice intende riportarsi nelle parti che qui interessano.
Sempre in via preliminare, si dispone l'estromissione del dal presente giudizio poiché esso CP_5
non è stato parte del richiamato procedimento rg 2080/2020, pertanto, non avendo potuto partecipare alle operazioni peritali svolte in quel giudizio ed essendo stato coinvolto solo in questo procedimento la richiesta di accertamento della sua responsabilità è tardiva oltre che inammissibile: i convenuti né
nel corso del giudizio cautelare né all'esito dello stesso hanno chiamato in causa il condominio e non hanno intrapreso un'autonoma azione per sostenere le ragioni che intendono far valere solo in questo giudizio. D'altra parte, la richiesta di attribuzione della responsabilità dei danni lamentati dagli attori in capo al condominio da parte della non può essere accolta, anche perché il Controparte_2
consulente del cautelare ha accertato che i lavori previsti, come indicato nel verbale di conciliazione del
12.07.2016 redatto dal C.T.U. al termine del processo R.G. 201004/2011 presso il Tribunale di Latina,
non sono stati eseguiti dai convenuti. Tali lavori comprendevano l'impermeabilizzazione dello sgabuzzino, come anche le soluzioni proposte nelle relazioni e supplementi dei C.T.P. delle parti resistenti, dove nelle prime relazioni, come alternativa all'impermeabilizzazione, si suggeriva l'installazione della "scossalina in alluminio con sezione a forma di “L" proposta dal C.T.P. di
[...]
o il "dente di marmo" suggerito dal C.T.P. della resistente da CP_2 Controparte_3
posizionare in corrispondenza della porta dello sgabuzzino e, soprattutto non è stata realizzata una regolare pulizia preliminare né una successiva manutenzione ordinaria quando necessario (pag. 38
perizia del cautelare).
Circa l'eccezione dell'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione essa non ha fondamento, poiché nelle more del giudizio, parte attrice ha depositato il verbale negativo del procedimento di mediazione.
pagina 7 di 10 Nel merito, in materia di responsabilità civile per i danni cagionati da cosa in custodia la fattispecie prevista dall'art.2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Per l'applicabilità di questo di tipo di responsabilità in capo agli attori è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Il proprietario dell'immobile danneggiato da infiltrazioni ha diritto ad ottenere il risarcimento provando il danno, il nesso tra il danno e la cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia: si determina in questo caso un'inversione dell'onere della prova. I
convenuti, per liberarsi da responsabilità, dovevano dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato e il bene che lo ha provocato. Nel caso di specie parte attrice ha ampiamente assolto all'onere della prova, mentre i convenuti, per liberarsi della presunzione di responsabilità, avrebbero dovuto provare il caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato) ma non vi hanno provveduto. Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, nel cautelare, suffragate da opportuni accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su rigorose indagini scientifiche, adeguatamente e logicamente motivate anche dal punto di vista tecnico, ribadite con serietà a seguito delle critiche di parte, devono essere condivise. La CTU,
svolta nell'altro giudizio, ha accertato la riconducibilità dei danni alle infiltrazioni provenienti dall'appartamento di proprietà dei convenuti;
nello specifico il consulente ha riferito che la principale causa delle infiltrazioni era l'acqua che entrava sotto la porta dello sgabuzzino durante eventi meteorologici intensi (come piogge abbondanti), proveniente dal balcone antistante. Ciò era dovuto sia agli scarichi del balcone ostruiti che rallentavano il deflusso dell'acqua, facendola accumulare e penetrare all'interno sia alla mancanza di impermeabilizzazione sotto la pavimentazione del balcone
(circa 6 mq), per cui l'acqua, dopo aver impregnato il massetto, filtrava nel solaio e danneggiava la parete divisoria, causando le infiltrazioni nella camera da letto di parte attrice. il consulente ha anche riferito che la situazione era aggravata dalla scarsa manutenzione dei balconi, da parte dei convenuti,
con materiali accumulati vicino agli scarichi, che ostacolavano il deflusso: l'acqua, infiltrandosi pagina 8 di 10 attraverso le fessure dell'impermeabilizzazione deteriorata (a causa di sbalzi termici e sollecitazioni),
impregnava il massetto e danneggiava i soffitti e le pareti interne dell'appartamento: da tali esiti è
accertata quindi, la responsabilità dei danni patiti da parte attrice.
I convenuti non hanno neppure indicato mezzi istruttori e quindi nulla è mutato rispetto a quanto accertato dal CTU.
Circa il “quantum” il e la hanno lamentato danni patrimoniali per smontaggio ed Parte_1 Pt_2
imballaggio di arredamento e sistemazione dello stesso in garage, per ripristino parziale dell'impianto elettrico, e successivamente per rifacimento impianto elettrico nelle parti danneggiate e hanno allegato a sostegno delle loro pretese, sin dall'atto introduttivo, fatture riguardanti il rifacimento dell'impianto elettrico e lo smontaggio mobili per un importo pari ad € 3276,00 e tali importi dovranno essere corrisposti agli attori.
È parzialmente accoglibile anche la domanda di danno non patrimoniale subito da parte attrice a causa delle infiltrazioni (Tribunale Monza n. 2232 del 2011; Cass. SS. UU. n. 2611/2017). Gli attori, a sostegno delle loro pretese hanno allegato una perizia di parte, condivisa da questo Giudice, che ha quantificato l'importo dovuto per il mancato utilizzo dell'intero appartamento in € 5716,86 che sommato agli esborsi indicati nelle citate fatture comportano la somma complessiva pari ad € 8992,86.
Non può invece essere accolta la richiesta di risarcimento danni connessa alla salute, al riguardo parte attrice ha allegato documentazione generica non suffragata da perizia di parte che illustri la correlazione tra lo stato di salute e le predette infiltrazioni né la parte attrice ha richiesto una CTU,
pertanto, la richiesta di € 25.000 in misura equitativa, deve essere rigettata per il vuoto probatorio.
Infine, gli argomenti opposti dal : non sono condivisibili egli all'epoca dei fatti era Controparte_1
comproprietario dell'immobile e solo successivamente ha ceduto la propria quota alle germane, le ragioni circa la custodia e l'uso del bene da parte della sorella e la sua mancanza di responsabilità
potrebbero eventualmente essere oggetto di un separato giudizio idoneo ad accertare le sue affermazioni.
pagina 9 di 10 Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla Tabella n. 2 del
D.M. 55 / 2014 sul fondamento del valore definitivamente accertato. Le spese nei confronti del
Condominio sono a esclusivo carico di essendo stata l'unica a chiedere la Controparte_2
chiamata in causa e a formulare domande nei suoi confronti tanto che ella risulta essere l'unica soccombente nei confronti del predetto condominio
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
DICHIARA
l'estromissione dal presente giudizio di nella qualità di amministratore del Controparte_4
condominio “San Giulio” sito in Formia Via Appia lato Napoli II Trav. 16/A
CO
, a corrispondere in favore di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
e il pagamento della somma di € 8992,86 oltre interessi e rivalutazione
[...] Parte_2
monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
NN , al pagamento delle spese di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
questo giudizio in favore di e che si quantificano in € 5314,00 di cui € Parte_1 Parte_2
237,00 per esborsi ed € 5077,00 per compensi professionali oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge da attribuirsi all'avvocato Patrizio De Rosa che si dichiara antistatario.
NN al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di Controparte_2 CP_4
nella qualità di amministratore del condominio “San Giulio” che si quantificano in € 5077,00
[...]
da attribuirsi all'avv. Benedetto Ruggiero che si dichiara antistatario.
Cassino, 31 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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