Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento prot.n. 0067279 del 15 ottobre 2025 emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, notificato in data 6.11.2025, con cui è stata assunta la decisione di diniego rispetto all'istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell'articolo 42 bis del d.lgs. n.151/2001;
di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi:
Il parere emesso dalla IV Zona Polizia di Frontiera Friuli Venezia, Giulia Veneto e Trentino Alto Adige - Ministero dell'Interno - in data 8/7/2025, ancora sconosciuto al ricorrente;
Il parere emesso dalla IV Zona Polizia di Frontiera Friuli Venezia, Giulia Veneto e Trentino Alto Adige - Ministero dell'Interno - in data 8/8/2025, prot. n. 12645, ancora sconosciuto al ricorrente;
del preavviso di diniego del 31/7/2025 n. 50810 emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa DI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Agente della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Polizia di Frontiera di Trieste – Sottosezione di ET - ha presentato in data 1.7.2025 domanda di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis d.lgs 151/2001 presso la VI Zona Polizia di Frontiera “Campania, Basilicata, Calabria”, Scalo Aereo di Capodichino (NA), in quanto genitore di minore di anni tre.
2. Con nota del 31.7.2025 il Ministero dell’Interno ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assegnando il termine di 10 giorni per la formulazione delle osservazioni, che il ricorrente ha trasmesso nel rispetto del suddetto termine.
3. L’Amministrazione resistente in data 15.10.2025 ha adottato il provvedimento di diniego, in epigrafe indicato, con il quale:
- ha richiamato il parere contrario reso dalla IV Zona Polizia di Frontiera Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige in data 8.7.2025, “ a causa della grave carenza di personale che da diversi mesi grava sull’Ufficio di appartenenza e sui servizi correlati al ripristino dei controlli di frontiera lungo la fascia confinaria italo-slovena”;
- ha richiamato altresì la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, formulata con nota del 31.7.2025 ove si legge che “ Nel caso di specie, la valutazione delle esigenze funzionali e di servizio dei reparti interessati dalla richiesta aggregazione, in relazione al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti di rispettiva competenza, orientano quest’Ufficio ad adottare un provvedimento di diniego”;
- ha precisato che le osservazioni prodotte dall’istante sono state “ valutate attentamente” e dalle stesse “non sono emersi elementi suscettibili di diverse valutazioni rispetto a quelli precedentemente forniti”;
- ha evidenziato che “ la concessione del beneficio invocato determinerebbe una vacanza nell’organico del Settore Polizia di Frontiera di Trieste – Sottosezione di ET (TS) non ripianabile, dal momento che, per espressa previsione normativa, ‘Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”’;
- ha evidenziato altresì che “ l’Ufficio del dipendente, essendo situato al confine con la Slovenia, costituisce un punto nevralgico per il controllo dei traffici da parte delle organizzazioni criminali da e per i Balcani”, rilevando inoltre “ la notevole presenza di migranti stranieri irregolari e chiedenti asilo registrata quotidianamente”, che richiede “un ulteriore notevole impiego di aliquote delle Forze di Polizia, al fine di tutelare e preservare la sicurezza pubblica”;
- ha precisato che “il Settore Polizia di Frontiera di Trieste, per quanto riguarda l’organico complessivo, soffre di una carenza pari all’11%”, mentre “ l’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo Scalo aereo di Capodichino (NA) presenta un sovraorganico nel ruolo del dipendente” e “pertanto, come previsto dalla normativa invocata, non sussiste la condizione della presenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”.
4. Il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento con cui è stata respinta la sua istanza, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
“ 1) Violazione dell’art. 42 bis d.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e succ. mod. e int. e dell’art. 45, comma 31 bis del d.lgs 29 maggio 2017, n. 95. Violazione artt. 30 e 31 della Costituzione, dell’art. 3 Convezione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottata a New York nel 1989 ratificata con legge del 27.05.1991 n. 176, dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per astrattezza e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per carenza ed erroneità dell’istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità”, deducendo, in sintesi, che il Ministero intimato nel respingere la richiesta avrebbe addotto ragioni “ astratte e standardizzate”, omettendo la valorizzazione del diritto alla genitorialità e ad una responsabilità condivisa nella cura della famiglia, tutelato sia dal legislatore nazionale che sovranazionale.
“ 2) Violazione dell’art. 42 bis del d.lgs 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. e int. e dell’art. 45, comma 31 bis del d.lgs 29 maggio 2017, n. 95, violazione art. 10 bis l. n. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti”, deducendo, in sintesi, che nel provvedimento finale sarebbe contenuto il riferimento a presupposti ulteriori rispetto a quelli evidenziati nel preavviso di diniego, su cui non vi sarebbe stato contraddittorio procedimentale. Inoltre, mentre il provvedimento di diniego conterrebbe il richiamo al parere della IV Zona Polizia di Frontiera del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige dd 8.7.2025, nella risposta alla richiesta di accesso sarebbe stato indicato il parere dd 8.8.2025, che risulterebbe pertanto acquisito successivamente al preavviso di diniego del 31.7.2025.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha diffusamente controdedotto alle censure, con il conforto della produzione documentale. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
6. In prossimità dell’udienza cautelare il ricorrente ha prodotto memoria con cui ha dedotto di essere pervenuto a conoscenza del Piano di Assegnazione del 231° Corso Allievi Agenti e del Piano di distribuzione di gennaio 2026, che prevederebbero nuove assegnazioni di Agenti ed Ispettori alla Polizia di Frontiera di Trieste.
7. All’udienza camerale del 27.1.2026, previo rilievo circa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Va premesso che l’istituto dell’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità è previsto, in termini generali, dall’art. 42- bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in base al quale il dipendente di amministrazioni pubbliche con figli minori fino a tre anni di età “ può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali” .
La disposizione è ritenuta applicabile anche alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, pur compatibilmente con le peculiarità dei singoli statuti.
9. Con particolare riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia (siano esse a ordinamento civile o militare) è poi intervenuto l’art. 40, comma 1 lett. q), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che ha integrato l’art. 45 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, inserendo nella disposizione il comma 31- bis.
La nuova previsione – oltre a circoscrivere il perimetro applicativo del beneficio al caso “ di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima” – ha dettato una disciplina specifica dell’istituto in esame, che deroga a quella prevista per la generalità dei dipendenti pubblici dell’art. 42- bis del d.lgs. 151/2001 e rende il diniego di assegnazione “ consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”.
L’innovazione normativa, introdotta al fine espressamente indicato di “ assicurare la piena funzionalità ” delle amministrazioni di cui trattasi, presenta una evidente portata limitativa del beneficio in discussione, stante l’eliminazione del requisito di eccezionalità delle esigenze organiche o di servizio valorizzabili ai fini del diniego, sancito dalla disposizione generale ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 859). Il nuovo comma 31- bis dell’art. 45 mira, infatti, «a salvaguardare le ragioni di servizio in un settore specifico (…) in considerazione della peculiare natura e specialità del rapporto di servizio, che contraddistingue la condizione del personale appartenente alle forze di polizia e delle specifiche esigenze organizzative e operative inerenti ai fondamentali settori della pubblica sicurezza e della tutela dell’ordine pubblico» (Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2022, n. 811; 7 novembre 2022 n. 9708 ) .
Pertanto, nell’attuale assetto normativo dell’istituto, come applicabile alle Forze di polizia, ciò che il legislatore richiede è che le esigenze organiche o di servizio ostative all’assegnazione temporanea siano “motivate” , ossia rappresentate nel provvedimento di diniego, che non può limitarsi ad evocarle genericamente, attraverso riferimenti indeterminati o formule di stile.
In presenza di una adeguata motivazione sul punto, l’apprezzamento concreto di tali esigenze è però rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, le cui valutazioni non sono sindacabili nel merito.
Non è necessario, inoltre, che le predette esigenze assumano anche carattere di particolare gravità o non siano fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi, poiché ciò implicherebbe la sostanziale reintroduzione di quel requisito di eccezionalità, superato dalla norma ad hoc introdotta con il d.lgs. 172/2019 (in termini, Cons. Stato, sez. II, 22.7.2022, n. 6472; sez. II 31.1.2025, n. 761).
Né analogo effetto “limitativo” delle circostanze legittimanti il diniego può essere perseguito facendo riferimento al riconoscimento a livello costituzionale o internazionale pattizio degli interessi sottesi all’istituto, poichè identico rango riveste l’interesse alla sicurezza pubblica e alla tutela dell’ordine pubblico (sulla preminenza di tale valore, anche a livello internazionale, cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 30.11.2023, n. 1485), nonché quello « alla prevenzione e repressione dei reati, condotte violative dell’ordine costituito che minacciano le libertà ed i diritti fondamentali dell’individuo, la cui pronta ed efficace tutela è condizione imprescindibile per la preservazione stessa dell’assetto costituzionale » (Cons. Stato sez IV 30.10.2017 n. 4993).
Il criterio di bilanciamento tra gli interessi in questione è invero desumibile proprio dall’art. 45, comma 31- bis del d.lgs. 95/2017, che, nel legittimare il diniego fondato su “motivate esigenze organizzative e di servizio” , riconosce prevalenza alle necessità operative dell’Amministrazione, non potendosi pregiudicare o comunque mettere in difficoltà l’ordinaria funzionalità dei servizi per soddisfare l’interesse – pur di rilevanza costituzionale – del singolo dipendente (Cons. Stato, sez. II, 22.1.2024, n. 705).
10. Ciò premesso, e giungendo all’esame della specifica vicenda, va rilevato che il provvedimento impugnato valorizza idoneamente le ragioni che impediscono l’accoglimento dell’istanza formulata da parte ricorrente, rappresentate dalla grave carenza di personale del Settore Polizia di Frontiera di Trieste e dal notevole carico di lavoro che grava sul predetto Settore, che svolge le funzioni in un’area critica, impegnato nel contrasto dell’immigrazione clandestina e nei controlli alla frontiera con la Slovenia, per cui risulta impraticabile la sottrazione di operatori per il lungo lasso di tempo, pari a tre anni, previsto dalla normativa applicabile.
Si tratta di circostanze specifiche e obiettivamente rilevabili, riferite alla situazione di organico nella sede di attuale assegnazione, ove la evidenziata scopertura legittima la scelta di non depauperare ulteriormente, attraverso il trasferimento di una unità, l’organico di un Settore ubicato in un contesto territoriale caratterizzato da peculiari e notorie criticità.
Sul punto, la difesa erariale ha evidenziato che la direttiva della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, al fine di potenziare i servizi connessi al ripristino dei controlli alle frontiere interne con la Slovenia, ha previsto che un’aliquota di personale appartenente alla quasi totalità delle Questure italiane è aggregata, con rotazione mensile, per le esigenze del Settore Polizia di Frontiera di Trieste.
Un tanto comprova l’impossibilità per il predetto Settore di far fronte alle esigenze istituzionali e operative con il solo personale incardinato presso il medesimo, tanto da richiedere la costante aggregazione di personale di altre Questure, con la conseguenza che la sottrazione di una ulteriore risorsa costituirebbe scelta irragionevole dell’Amministrazione, a fronte dell’impegno organizzativo richiesto alla quasi totalità degli Uffici territoriali di polizia.
Nel loro complesso, quindi, le esposte ragioni risultano idonee ad integrare quelle “motivate esigenze organiche o di servizio” che consentono il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 45, comma 31- bis d.lgs. 95/2017.
Il provvedimento di diniego gravato risulta pertanto legittimo, in quanto frutto di una completa istruttoria e compiutamente motivato.
11. Le censure formulate dal ricorrente al fine di evidenziare una non corretta applicazione dell’istituto del preavviso di diniego ed una violazione del contraddittorio non risultano, del pari, accoglibili.
Va rilevato innanzitutto che risulta per tabulas che l’Amministrazione, prima dell’emissione del predetto preavviso, ha acquisito il parere dd 8.7.2025 del Dirigente della IV Zona Polizia di Frontiera Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, che si è espresso in senso sfavorevole, in considerazione della grave carenza di personale gravante sull’Ufficio di appartenenza del ricorrente e sui servizi correlati al ripristino dei controlli di frontiera lungo la fascia confinaria italo-slovena.
In data 8.8.2025 il predetto Dirigente, nel trasmettere le osservazioni prodotte dal ricorrente a seguito della notifica del preavviso di rigetto, ha ribadito il proprio parere contrario all’accoglimento dell’istanza.
Inoltre, dalla lettura del provvedimento di diniego si evince che, diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, il Ministero intimato non ha introdotto nuovi elementi rispetto a quelli preannunciati in sede di comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, essendosi limitato ad esplicitare, alla luce anche del contenuto delle osservazioni prodotte, le “ esigenze funzionali e di servizio dei reparti interessati dalla richiesta aggregazione”.
12. Circa il riferimento contenuto nella memoria ed espresso anche in udienza dal difensore del ricorrente, come da sintesi a verbale, in merito alla previsione di assegnazione di personale alla Polizia di frontiera di Trieste, che nella prospettazione difensiva sarebbe idoneo a superare le ragioni del rigetto dell’istanza, trattasi con evidenza di valutazioni rimesse in esclusiva all’Amministrazione, alla quale questo giudice non si può sostituire.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta pertanto infondato e va respinto.
14. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
DI LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI LI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.