Articolo 8 della Legge 6 gennaio 1931, n. 99
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 marzo 1931
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Versione
20 dicembre 2018
Art. 8.


Le contravvenzioni ((all'articolo)) 6 ((...)) sono punite con una ammenda da L. 50 a L. 1000. ((2))


In caso di recidiva, la pena e' aumentata sino alla meta' e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 75 ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera b) che la presente modifica si applica a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suindicato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 20 dicembre 2018
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