Art. 8.
Le contravvenzioni ((all'articolo)) 6 ((...)) sono punite con una ammenda da L. 50 a L. 1000. ((2))
In caso di recidiva, la pena e' aumentata sino alla meta' e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 75 ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera b) che la presente modifica si applica a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suindicato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le contravvenzioni ((all'articolo)) 6 ((...)) sono punite con una ammenda da L. 50 a L. 1000. ((2))
In caso di recidiva, la pena e' aumentata sino alla meta' e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 75 ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera b) che la presente modifica si applica a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suindicato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.