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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
BO BR, RE
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 577/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 271/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
2 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IM-A REG. 4 N. 51932J DOGANE-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di II grado adita voglia accogliere i suestesi motivi d'appello e riformare in toto la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
La IA, dichiarando, per l'effetto, l'illegittimità dell'atto impositivo de quo e condannando l'Agenzia delle Dogane a rimborsare quanto, nelle more del contenzioso, ha già riscosso nei confronti di Ricorrente_1 Srl. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Appellata: Voglia l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria respinta ogni contraria istanza:
- Nel merito, respingere l'appello proposto dalla società avverso la sentenza della Corte di Giustizia di Primo grado della IA n. 271-02-2024, confermando interamente la piena legittimità dell'atto di rettifica dell'accertamento prot. n. 12520/RU del 12/04/2023 di euro 82.824,04;
- in ogni caso, confermare la legittimità del provvedimento impugnato e, in termini più generali, della legittimità dell'operato dell'Amministrazione Tributaria nella fattispecie de qua con condanna delle Controparti alla rifusione delle spese processuali in entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con dichiarazione doganale IM/A reg. 4 n. 51932J del 26 agosto 2021, la società odierna appellante, operante nel settore della commercializzazione di prodotti siderurgici e della loro lavorazione, ha effettuato l'importazione nell'Unione Europea di tubi senza saldatura di ferro (diversi dalla ghisa) o di acciaio (diversi dall'acciaio inossidabile) di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, classificati con codice NC 7304 99 80, provenienti dalla Thailandia e specificamente dalla società Società_2
(Thailand) Co. Ltd.
In esito a segnalazione dell'OL (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode), l'Ufficio delle Dogane della IA ha avviato un procedimento di revisione a posteriori della predetta dichiarazione, contestando l'origine thailandese della merce e qualificandola come originaria della Repubblica Popolare Cinese, sulla base di un'indagine che ha rilevato importazioni di tubi analoghi dalla Cina in Thailandia, sottoposti a lavorazioni non sostanziali (prive di cambio di voce tariffaria ai sensi dell'Allegato 22.01 al Reg. UE 2447/2015), tali da non conferire origine preferenziale o non preferenziale thailandese. L'Agenzia ha pertanto accertato, con avviso di rettifica dell'accertamento prot. n. 12520/RU del 12 aprile 2023, maggiori diritti di confine per dazio antidumping (54,9%) e dazio addizionale (25%), per un importo complessivo di € 82.824,04, oltre interessi per € 4.813,07.
Avverso tale atto, la società ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
La IA (R.G. n. 192/2023), deducendo la legittimità dell'operazione di importazione e l'inattendibilità del report OL (basato su fonti non verificate e dati parzialmente oscurati), nonché l'assenza di elusione e la sussistenza di trasformazioni sostanziali in Thailandia. L'Agenzia si è costituita, ribadendo la fondatezza della pretesa sulla base delle regole di origine non preferenziale (cambio di voce tariffaria CTH per la voce
7304) e delle evidenze investigative, inclusa un'ispezione congiunta presso la TSP.
Con sentenza n. 271/2024 del 25 settembre 2024 (depositata il 17 dicembre 2024), la Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, condividendo le argomentazioni dell'Amministrazione e confermando l'origine cinese della merce per carenza di trasformazione sostanziale in Thailandia, in quanto – ai sensi dell'Allegato 22-01
Reg. delegato UE 2015/2446 – per la voce 7304 le lavorazioni sostanziali devono produrre un cambio di voce tariffaria (CTH) da forme primarie (billette/lingotti, cap. 72) a tubi finiti, mentre la merce è stata importata in Thailandia e riesportata verso UE con la medesima voce 7304 (da tubi cinesi a tubi finiti senza salto di voce), con compensazione delle spese per incertezza normativa.
Con ricorso in appello ritualmente depositato, la società appellante ha impugnato la succitata sentenza deducendo, in sintesi: (i) l'inattendibilità e l'incompletezza del report OL (basato su fonti commerciali non verificate e con parti oscurate, privo di ispezione diretta e fondato su presunzioni infondate come l'analisi del sito web della Società_2 (Thailand) Co. Ltd.); (ii) l'assenza di elusione e la legittimità dell'operazione di importazione, comprovata da documenti doganali thailandesi;
(iii) la sussistenza di trasformazioni sostanziali in Thailandia, idonee a conferire origine non preferenziale ai sensi dell'Allegato 22 al Reg. UE n. 2447/2015 (cambio di voce tariffaria o lavorazioni equivalenti); (iv) il vizio di motivazione della sentenza di primo grado per mancata disamina delle prove prodotte;
(v) in subordine, la rideterminazione della pretesa per incertezza normativa.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane resistendo integralmente e chiedendo il rigetto dell'appello. L'Agenzia ribadisce la fondatezza della pretesa sulla base dell'indagine OL (supportata da dati doganali thailandesi ex art. 12 Accordo OMC sul Commercio Facilitato, analisi statistiche, ispezione congiunta in loco presso
TSP e prove documentali), l'applicazione delle regole di origine non preferenziale (CTH per voce 7304: mancanza di cambio di voce tariffaria da forme primarie a tubi finiti) e la correttezza della sentenza impugnata, producendo in giudizio il report OL integrale e ulteriori allegati investigativi.
Con memoria depositata in vista dell'udienza del 28 gennaio 2026, l'appellante ha replicato alle controdeduzioni, reiterando le censure sull'attendibilità del report OL e producendo, tra l'altro, Cass. civ.
n. 332/2026 del 7 gennaio 2026 (che afferma la possibile sostanzialità di una lavorazione anche in assenza di cambio di voce tariffaria o con solo cambio di sottovoce) nonché le sentenze nn. 884/2025 e 231/2025 di questa Corte, Sez. 3, del 17 ottobre 2025.. L'Agenzia ha insistito per il rigetto come in atti.
La controversia è stata trattenuta in decisione dal Collegio, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento e che la sentenza di primo grado debba essere confermata per i motivi che seguono.
1. Sull'attendibilità e completezza del report OL.
L'appellante censura il report OL come inattendibile per presunta dipendenza da "fonti commerciali non verificate", oscuramento di parti documentali e fondatezza su analisi superficiali (quali l'esame del sito web della TSP). Tale censura è infondata. Come correttamente rilevato dalle controdeduzioni dell'Agenzia,
l'indagine OL - avviata nel febbraio 2021 su segnalazione di anomalie importative dalla Thailandia post- imposizione del dazio antidumping ex Reg. UE 2017/804 - si fonda su un'articolata istruttoria "a tavolino" e in loco, supportata da: (i) dati statistici Eurostat e doganali thailandesi (richiesti ex art. 12 Accordo OMC sul
Commercio Facilitato, con cooperazione bilaterale UE-Thailandia); (ii) analisi del numero e valore delle esportazioni TSP verso l'UE (codice HS 7304), coerenti con importazioni cinesi analoghe senza lavorazioni sostanziali;
(iii) ispezione congiunta del 2019 presso TSP, che ha escluso capacità produttiva da forme primarie (billette/lingotti) e confermato import di tubi finiti dalla Cina (voce 7304) con mera manipolazione
(taglio, imballaggio); (iv) documenti interni TSP (packing list, dichiarazioni di import/export) attestanti assenza di trasformazione conferente origine thailandese ai sensi Allegato 22 Reg. UE 2447/2015. L'oscuramento di parti nel report allegato all'avviso è limitato a dati sensibili di terzi (ex art. 4 Reg. UE 2018/1725), ma l'integrale report è stato prodotto in giudizio dall'Agenzia, consentendo piena cognizione. L'argomento del sito web TSP è marginale e non isolato, ma corroborato da ispezione: non emerge prova di produzione primaria, ma solo di assemblaggio non originario. La sentenza di primo grado ha motivato adeguatamente su tali elementi, senza vizi ex art. 36 D.Lgs. 546/1992.
2. Sull'assenza di elusione e legittimità dell'operazione.
L'appellante nega elusività, invocando documenti doganali thailandesi. Tale tesi è infondata. L'operazione non è elusiva in senso stretto (assenza di abuso del diritto ex art. 10-bis Stat. Contrib.), ma la rettifica è legittima per errata qualificazione originaria, come accertato ex art. 22 Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale
Unione). Le controdeduzioni dell'Agenzia dimostrano che TSP ha importato tubi finiti dalla Cina (voce 7304)
e li ha riesportati identici verso UE, senza lavorazioni sostanziali: i documenti thailandesi prodotti dall'appellante (certificati di origine) sono generici e non vincolanti se contraddetti da prove OL (ispezione e dati quantitativi). Non vi è "legittimità automatica" per mera dichiarazione doganale: il controllo a posteriori
è doveroso per tutelare interessi UE (antidumping su acciaio cinese). La Corte di primo grado ha correttamente escluso elusione, focalizzandosi sulla sostanza originaria, senza necessità di rideterminazione.
3. Sulla sussistenza di trasformazioni sostanziali e regole di origine, con specifico riguardo al criterio del cambio di voce tariffaria.
Principale censura dell'appellante è l'erronea applicazione delle regole non preferenziali (Allegato 22-01
Reg. delegato UE 2015/2446): per voce 7304 (tubi d'acciaio senza saldatura), l'origine richiede cambio di voce tariffaria (CTH) da materiali non originari (forme primarie, capitoli 72) a tubi finiti. L'appellante allega “lavorazioni equivalenti” (taglio, calibrazione, eventuali riduzioni a freddo) bastanti per origine thailandese anche senza CTH, invocando Cass. civ. n. 332/2026 del 7 gennaio 2026 (che, applicando principi CJUE su tubi acciaio inox 7304 41, afferma che una trasformazione può essere sostanziale anche in mancanza di salto di voce o con solo cambio di sottovoce, se modifica irreversibilmente proprietà fisiche).
Tale tesi è infondata nel caso concreto. La sentenza di primo grado ha correttamente motivato sulla base della regola primaria CTH per voce 7304: l'ispezione OL ha rilevato import in Thailandia di tubi finiti dalla
Cina (stessa voce 7304), sottoposti a operazioni accessorie/meramente manipolative (taglio, imballaggio, eventuale calibrazione non sostanziale), senza produzione da billette/lingotti né cambio di voce tariffaria.
Dati doganali thailandesi confermano mismatch quantitativi (import Cina ≈ export UE identici per dimensioni/ quantità), escludendo trasformazione sostanziale.
La citata Cass. n. 332/2026 non è dirimente: pur richiamando giurisprudenza UE (es. C-210/22 Stappert) su lavorazioni a freddo per tubi inox 7304 41, il caso qui verte su tubi non necessariamente inox e su operazioni non equiparabili (mera riesportazione senza prova di modifica irreversibile). Decisivo è invece il principio affermato da CJUE C-86/24 (CS STEEL, 2 ottobre 2025), specifica per voce/sottovoce 7304 (incl.
7304 41 per tubi ridotti a freddo da tubi già finiti o sbozzi): la regola primaria CTH è valida e la riduzione/ manipolazione a freddo non altera la natura essenziale/destinazione del prodotto se manca salto da forme primarie, non conferendo origine nuova. Tale pronuncia conferma la legittimità dell'applicazione rigida del
CTH nel caso di specie, escludendo incertezza normativa (regola chiara e consolidata, cfr. anche note esplicative SA e giurisprudenza UE). La sentenza impugnata ha motivato esaustivamente su tale punto;
l'appello non introduce prove decisive di trasformazione sostanziale alternativa.
4. Sulle repliche della memoria appellante riguardo il report OL e sulle sentenze prodotte.
Con memoria del 21/01/2026, l'appellante replica alle controdeduzioni reiterando le censure sul report OL
(omissioni e fonti non verificate), ma senza introdurre nuove prove decisive, limitandosi ad assertività su elementi già confutati dalla produzione integrale del documento e dalle evidenze investigative (cfr. controdeduzioni p. 6). Le sentenze nn. 884/2025 e 231/2025 di questa Corte, Sez. 3, del 17 ottobre 2025 – prodotte dall'appellante – non sono condivise dal Collegio, in quanto negano al rapporto OL il valore probatorio privilegiato che ad esso deve essere attribuito.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
La compensazione delle spese può essere confermata per la complessità della vertenza e la non univoca giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
BO BR, RE
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 577/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 271/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
2 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IM-A REG. 4 N. 51932J DOGANE-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di II grado adita voglia accogliere i suestesi motivi d'appello e riformare in toto la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
La IA, dichiarando, per l'effetto, l'illegittimità dell'atto impositivo de quo e condannando l'Agenzia delle Dogane a rimborsare quanto, nelle more del contenzioso, ha già riscosso nei confronti di Ricorrente_1 Srl. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Appellata: Voglia l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria respinta ogni contraria istanza:
- Nel merito, respingere l'appello proposto dalla società avverso la sentenza della Corte di Giustizia di Primo grado della IA n. 271-02-2024, confermando interamente la piena legittimità dell'atto di rettifica dell'accertamento prot. n. 12520/RU del 12/04/2023 di euro 82.824,04;
- in ogni caso, confermare la legittimità del provvedimento impugnato e, in termini più generali, della legittimità dell'operato dell'Amministrazione Tributaria nella fattispecie de qua con condanna delle Controparti alla rifusione delle spese processuali in entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con dichiarazione doganale IM/A reg. 4 n. 51932J del 26 agosto 2021, la società odierna appellante, operante nel settore della commercializzazione di prodotti siderurgici e della loro lavorazione, ha effettuato l'importazione nell'Unione Europea di tubi senza saldatura di ferro (diversi dalla ghisa) o di acciaio (diversi dall'acciaio inossidabile) di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, classificati con codice NC 7304 99 80, provenienti dalla Thailandia e specificamente dalla società Società_2
(Thailand) Co. Ltd.
In esito a segnalazione dell'OL (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode), l'Ufficio delle Dogane della IA ha avviato un procedimento di revisione a posteriori della predetta dichiarazione, contestando l'origine thailandese della merce e qualificandola come originaria della Repubblica Popolare Cinese, sulla base di un'indagine che ha rilevato importazioni di tubi analoghi dalla Cina in Thailandia, sottoposti a lavorazioni non sostanziali (prive di cambio di voce tariffaria ai sensi dell'Allegato 22.01 al Reg. UE 2447/2015), tali da non conferire origine preferenziale o non preferenziale thailandese. L'Agenzia ha pertanto accertato, con avviso di rettifica dell'accertamento prot. n. 12520/RU del 12 aprile 2023, maggiori diritti di confine per dazio antidumping (54,9%) e dazio addizionale (25%), per un importo complessivo di € 82.824,04, oltre interessi per € 4.813,07.
Avverso tale atto, la società ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
La IA (R.G. n. 192/2023), deducendo la legittimità dell'operazione di importazione e l'inattendibilità del report OL (basato su fonti non verificate e dati parzialmente oscurati), nonché l'assenza di elusione e la sussistenza di trasformazioni sostanziali in Thailandia. L'Agenzia si è costituita, ribadendo la fondatezza della pretesa sulla base delle regole di origine non preferenziale (cambio di voce tariffaria CTH per la voce
7304) e delle evidenze investigative, inclusa un'ispezione congiunta presso la TSP.
Con sentenza n. 271/2024 del 25 settembre 2024 (depositata il 17 dicembre 2024), la Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, condividendo le argomentazioni dell'Amministrazione e confermando l'origine cinese della merce per carenza di trasformazione sostanziale in Thailandia, in quanto – ai sensi dell'Allegato 22-01
Reg. delegato UE 2015/2446 – per la voce 7304 le lavorazioni sostanziali devono produrre un cambio di voce tariffaria (CTH) da forme primarie (billette/lingotti, cap. 72) a tubi finiti, mentre la merce è stata importata in Thailandia e riesportata verso UE con la medesima voce 7304 (da tubi cinesi a tubi finiti senza salto di voce), con compensazione delle spese per incertezza normativa.
Con ricorso in appello ritualmente depositato, la società appellante ha impugnato la succitata sentenza deducendo, in sintesi: (i) l'inattendibilità e l'incompletezza del report OL (basato su fonti commerciali non verificate e con parti oscurate, privo di ispezione diretta e fondato su presunzioni infondate come l'analisi del sito web della Società_2 (Thailand) Co. Ltd.); (ii) l'assenza di elusione e la legittimità dell'operazione di importazione, comprovata da documenti doganali thailandesi;
(iii) la sussistenza di trasformazioni sostanziali in Thailandia, idonee a conferire origine non preferenziale ai sensi dell'Allegato 22 al Reg. UE n. 2447/2015 (cambio di voce tariffaria o lavorazioni equivalenti); (iv) il vizio di motivazione della sentenza di primo grado per mancata disamina delle prove prodotte;
(v) in subordine, la rideterminazione della pretesa per incertezza normativa.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane resistendo integralmente e chiedendo il rigetto dell'appello. L'Agenzia ribadisce la fondatezza della pretesa sulla base dell'indagine OL (supportata da dati doganali thailandesi ex art. 12 Accordo OMC sul Commercio Facilitato, analisi statistiche, ispezione congiunta in loco presso
TSP e prove documentali), l'applicazione delle regole di origine non preferenziale (CTH per voce 7304: mancanza di cambio di voce tariffaria da forme primarie a tubi finiti) e la correttezza della sentenza impugnata, producendo in giudizio il report OL integrale e ulteriori allegati investigativi.
Con memoria depositata in vista dell'udienza del 28 gennaio 2026, l'appellante ha replicato alle controdeduzioni, reiterando le censure sull'attendibilità del report OL e producendo, tra l'altro, Cass. civ.
n. 332/2026 del 7 gennaio 2026 (che afferma la possibile sostanzialità di una lavorazione anche in assenza di cambio di voce tariffaria o con solo cambio di sottovoce) nonché le sentenze nn. 884/2025 e 231/2025 di questa Corte, Sez. 3, del 17 ottobre 2025.. L'Agenzia ha insistito per il rigetto come in atti.
La controversia è stata trattenuta in decisione dal Collegio, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento e che la sentenza di primo grado debba essere confermata per i motivi che seguono.
1. Sull'attendibilità e completezza del report OL.
L'appellante censura il report OL come inattendibile per presunta dipendenza da "fonti commerciali non verificate", oscuramento di parti documentali e fondatezza su analisi superficiali (quali l'esame del sito web della TSP). Tale censura è infondata. Come correttamente rilevato dalle controdeduzioni dell'Agenzia,
l'indagine OL - avviata nel febbraio 2021 su segnalazione di anomalie importative dalla Thailandia post- imposizione del dazio antidumping ex Reg. UE 2017/804 - si fonda su un'articolata istruttoria "a tavolino" e in loco, supportata da: (i) dati statistici Eurostat e doganali thailandesi (richiesti ex art. 12 Accordo OMC sul
Commercio Facilitato, con cooperazione bilaterale UE-Thailandia); (ii) analisi del numero e valore delle esportazioni TSP verso l'UE (codice HS 7304), coerenti con importazioni cinesi analoghe senza lavorazioni sostanziali;
(iii) ispezione congiunta del 2019 presso TSP, che ha escluso capacità produttiva da forme primarie (billette/lingotti) e confermato import di tubi finiti dalla Cina (voce 7304) con mera manipolazione
(taglio, imballaggio); (iv) documenti interni TSP (packing list, dichiarazioni di import/export) attestanti assenza di trasformazione conferente origine thailandese ai sensi Allegato 22 Reg. UE 2447/2015. L'oscuramento di parti nel report allegato all'avviso è limitato a dati sensibili di terzi (ex art. 4 Reg. UE 2018/1725), ma l'integrale report è stato prodotto in giudizio dall'Agenzia, consentendo piena cognizione. L'argomento del sito web TSP è marginale e non isolato, ma corroborato da ispezione: non emerge prova di produzione primaria, ma solo di assemblaggio non originario. La sentenza di primo grado ha motivato adeguatamente su tali elementi, senza vizi ex art. 36 D.Lgs. 546/1992.
2. Sull'assenza di elusione e legittimità dell'operazione.
L'appellante nega elusività, invocando documenti doganali thailandesi. Tale tesi è infondata. L'operazione non è elusiva in senso stretto (assenza di abuso del diritto ex art. 10-bis Stat. Contrib.), ma la rettifica è legittima per errata qualificazione originaria, come accertato ex art. 22 Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale
Unione). Le controdeduzioni dell'Agenzia dimostrano che TSP ha importato tubi finiti dalla Cina (voce 7304)
e li ha riesportati identici verso UE, senza lavorazioni sostanziali: i documenti thailandesi prodotti dall'appellante (certificati di origine) sono generici e non vincolanti se contraddetti da prove OL (ispezione e dati quantitativi). Non vi è "legittimità automatica" per mera dichiarazione doganale: il controllo a posteriori
è doveroso per tutelare interessi UE (antidumping su acciaio cinese). La Corte di primo grado ha correttamente escluso elusione, focalizzandosi sulla sostanza originaria, senza necessità di rideterminazione.
3. Sulla sussistenza di trasformazioni sostanziali e regole di origine, con specifico riguardo al criterio del cambio di voce tariffaria.
Principale censura dell'appellante è l'erronea applicazione delle regole non preferenziali (Allegato 22-01
Reg. delegato UE 2015/2446): per voce 7304 (tubi d'acciaio senza saldatura), l'origine richiede cambio di voce tariffaria (CTH) da materiali non originari (forme primarie, capitoli 72) a tubi finiti. L'appellante allega “lavorazioni equivalenti” (taglio, calibrazione, eventuali riduzioni a freddo) bastanti per origine thailandese anche senza CTH, invocando Cass. civ. n. 332/2026 del 7 gennaio 2026 (che, applicando principi CJUE su tubi acciaio inox 7304 41, afferma che una trasformazione può essere sostanziale anche in mancanza di salto di voce o con solo cambio di sottovoce, se modifica irreversibilmente proprietà fisiche).
Tale tesi è infondata nel caso concreto. La sentenza di primo grado ha correttamente motivato sulla base della regola primaria CTH per voce 7304: l'ispezione OL ha rilevato import in Thailandia di tubi finiti dalla
Cina (stessa voce 7304), sottoposti a operazioni accessorie/meramente manipolative (taglio, imballaggio, eventuale calibrazione non sostanziale), senza produzione da billette/lingotti né cambio di voce tariffaria.
Dati doganali thailandesi confermano mismatch quantitativi (import Cina ≈ export UE identici per dimensioni/ quantità), escludendo trasformazione sostanziale.
La citata Cass. n. 332/2026 non è dirimente: pur richiamando giurisprudenza UE (es. C-210/22 Stappert) su lavorazioni a freddo per tubi inox 7304 41, il caso qui verte su tubi non necessariamente inox e su operazioni non equiparabili (mera riesportazione senza prova di modifica irreversibile). Decisivo è invece il principio affermato da CJUE C-86/24 (CS STEEL, 2 ottobre 2025), specifica per voce/sottovoce 7304 (incl.
7304 41 per tubi ridotti a freddo da tubi già finiti o sbozzi): la regola primaria CTH è valida e la riduzione/ manipolazione a freddo non altera la natura essenziale/destinazione del prodotto se manca salto da forme primarie, non conferendo origine nuova. Tale pronuncia conferma la legittimità dell'applicazione rigida del
CTH nel caso di specie, escludendo incertezza normativa (regola chiara e consolidata, cfr. anche note esplicative SA e giurisprudenza UE). La sentenza impugnata ha motivato esaustivamente su tale punto;
l'appello non introduce prove decisive di trasformazione sostanziale alternativa.
4. Sulle repliche della memoria appellante riguardo il report OL e sulle sentenze prodotte.
Con memoria del 21/01/2026, l'appellante replica alle controdeduzioni reiterando le censure sul report OL
(omissioni e fonti non verificate), ma senza introdurre nuove prove decisive, limitandosi ad assertività su elementi già confutati dalla produzione integrale del documento e dalle evidenze investigative (cfr. controdeduzioni p. 6). Le sentenze nn. 884/2025 e 231/2025 di questa Corte, Sez. 3, del 17 ottobre 2025 – prodotte dall'appellante – non sono condivise dal Collegio, in quanto negano al rapporto OL il valore probatorio privilegiato che ad esso deve essere attribuito.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
La compensazione delle spese può essere confermata per la complessità della vertenza e la non univoca giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.