Art. 2.
Alla spesa di cui al precedente articolo si provvede con l'apposito stanziamento del capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Alla spesa di cui al precedente articolo si provvede con l'apposito stanziamento del capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.